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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 341/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GRAMMATICO C.F._1
GIUSEPPE, PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GRASSO ANNA MARIA, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni congiunte delle parti:
“Si chiede all'ill.mo Collegio adito, visto l'accordo raggiunto delle parti, di volere prendere atto della comune decisione, riformando la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui il sig. sarà onerato del versamento mensile complessivo di € 350,00 quale Pt_1 contributo al mantenimento delle due figlie, nulla disponendo in favore della sig.ra
[...]
, mantenendo ferme tutte le altre statuizioni.” Controparte_1
1 Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 284/2025 resa in data 16 gennaio 2025 e pubblicata il 21 gennaio 2025, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei Parte_1 confronti di , il Tribunale di Palermo, dopo aver Controparte_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio a
Palermo in data 30/8/2011, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ed Per_1
(nate, rispettivamente, il 4/1/2008 e il 12/1/2009) con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
ha posto a carico di l'onere di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno di euro 550,00 mensili, di cui euro 200,00 per il di lei mantenimento ed
[...] euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha compensato tra le parti le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento in favore dell'appellata, in assenza dei relativi presupposti.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 9 giugno 2025, si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 11 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
6. Con le note sostitutive dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo volto a disciplinare i rapporti economici sottesi al presente procedimento, in base al quale ha rinunciato al contributo al suo mantenimento- incontrando Controparte_1
sul punto il consenso di fronte del versamento da parte dell'appellante, Controparte_2 del solo contributo al mantenimento delle figlie, per complessivi euro 350,00 mensili.
Le parti hanno, dunque, concluso congiuntamente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui l'appellato è stato condannato al contributo al mantenimento della appellante, ferme restando le altre statuizioni.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Le richieste congiunte delle parti meritano accoglimento per le motivazioni che seguono.
8. In merito al contributo per il mantenimento del coniuge separato, occorre premettere che chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c., il quale dispone testualmente che "il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato rientra tra i diritti disponibili, non avendo natura strettamente alimentare, bensì trovando fondamento nell'obbligo di assistenza materiale inerente al vincolo coniugale (Cass. civ. n. 9686/2020), pertanto può essere oggetto di rinuncia libera e consapevole da parte del coniuge beneficiario anche in appello, senza che ciò precluda una eventuale domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso (Cass. civ. n. 4715/2024) o vincoli il giudice in sede di divorzio nella valutazione delle condizioni economiche attuali del beneficiario (cfr.
Cass. civ., sez. I, n. 1758/2008; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12781/2014).
9. In tale prospettiva, si osserva che la volontà espressa dalla appellante di rinunciare al contributo al mantenimento stabilito in suo favore dal Giudice di prime cure è stata manifestata in modo libero e consapevole, con l'assistenza del proprio difensore e risulta coerente con il principio di autonomia negoziale in materia di separazione personale, in ordine alla natura non alimentare dell'assegno di mantenimento tra coniugi separati.
Ritenuto, pertanto, equo e rispettoso dei principi di diritto l'accordo così come formulato dalle parti nelle note sostitutive dell'udienza, in accoglimento delle conclusioni congiunte, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui è stato Parte_1 condannato a corrispondere a titolo di mantenimento l'importo mensile di euro 200,00 in favore della appellante, statuizione questa che deve essere infatti revocata.
La decisione di prime cure deve essere invece confermata.
10. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 284/2025, emessa dal
Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2025, appellata da nei confronti Parte_1
di : Controparte_1 revoca l'obbligo, in capo all'appellante, di corrispondere l'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili in favore di;
Controparte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 341/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GRAMMATICO C.F._1
GIUSEPPE, PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GRASSO ANNA MARIA, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni congiunte delle parti:
“Si chiede all'ill.mo Collegio adito, visto l'accordo raggiunto delle parti, di volere prendere atto della comune decisione, riformando la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui il sig. sarà onerato del versamento mensile complessivo di € 350,00 quale Pt_1 contributo al mantenimento delle due figlie, nulla disponendo in favore della sig.ra
[...]
, mantenendo ferme tutte le altre statuizioni.” Controparte_1
1 Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 284/2025 resa in data 16 gennaio 2025 e pubblicata il 21 gennaio 2025, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei Parte_1 confronti di , il Tribunale di Palermo, dopo aver Controparte_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi, i quali avevano contratto matrimonio a
Palermo in data 30/8/2011, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ed Per_1
(nate, rispettivamente, il 4/1/2008 e il 12/1/2009) con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
ha posto a carico di l'onere di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno di euro 550,00 mensili, di cui euro 200,00 per il di lei mantenimento ed
[...] euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha compensato tra le parti le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento in favore dell'appellata, in assenza dei relativi presupposti.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 9 giugno 2025, si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 11 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
6. Con le note sostitutive dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo volto a disciplinare i rapporti economici sottesi al presente procedimento, in base al quale ha rinunciato al contributo al suo mantenimento- incontrando Controparte_1
sul punto il consenso di fronte del versamento da parte dell'appellante, Controparte_2 del solo contributo al mantenimento delle figlie, per complessivi euro 350,00 mensili.
Le parti hanno, dunque, concluso congiuntamente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui l'appellato è stato condannato al contributo al mantenimento della appellante, ferme restando le altre statuizioni.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Le richieste congiunte delle parti meritano accoglimento per le motivazioni che seguono.
8. In merito al contributo per il mantenimento del coniuge separato, occorre premettere che chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c., il quale dispone testualmente che "il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato rientra tra i diritti disponibili, non avendo natura strettamente alimentare, bensì trovando fondamento nell'obbligo di assistenza materiale inerente al vincolo coniugale (Cass. civ. n. 9686/2020), pertanto può essere oggetto di rinuncia libera e consapevole da parte del coniuge beneficiario anche in appello, senza che ciò precluda una eventuale domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso (Cass. civ. n. 4715/2024) o vincoli il giudice in sede di divorzio nella valutazione delle condizioni economiche attuali del beneficiario (cfr.
Cass. civ., sez. I, n. 1758/2008; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12781/2014).
9. In tale prospettiva, si osserva che la volontà espressa dalla appellante di rinunciare al contributo al mantenimento stabilito in suo favore dal Giudice di prime cure è stata manifestata in modo libero e consapevole, con l'assistenza del proprio difensore e risulta coerente con il principio di autonomia negoziale in materia di separazione personale, in ordine alla natura non alimentare dell'assegno di mantenimento tra coniugi separati.
Ritenuto, pertanto, equo e rispettoso dei principi di diritto l'accordo così come formulato dalle parti nelle note sostitutive dell'udienza, in accoglimento delle conclusioni congiunte, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui è stato Parte_1 condannato a corrispondere a titolo di mantenimento l'importo mensile di euro 200,00 in favore della appellante, statuizione questa che deve essere infatti revocata.
La decisione di prime cure deve essere invece confermata.
10. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 284/2025, emessa dal
Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2025, appellata da nei confronti Parte_1
di : Controparte_1 revoca l'obbligo, in capo all'appellante, di corrispondere l'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili in favore di;
Controparte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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