Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. 4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attivita', il minor periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale. 5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. 6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:
a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000; b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000; c) lire 900.000 per gli altri soggetti. 7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per intero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75)) . ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.