Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2025, proposto da RT CRM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B23ACE44C9, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Caruccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Punto Zero s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BO CA AL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BO NT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO AL s.p.a., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di “CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) – AGGIUDICAZIONE” reso disponibile tramite pubblicazione sul portale ufficiale di Punto Zero s.c.a r.l. in data 10 febbraio 2025, e dei relativi allegati, ivi inclusi i seguenti l’Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l’Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, l’Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”, con riferimento all’aggiudicazione dell’accordo quadro per il Lotto 8 (ICD biventricolari), nella parte in cui il punteggio tecnico attribuito all’offerta di RT CRM s.r.l. risulta inferiore a quello spettante o comunque inferiore a quello di altri concorrenti, con conseguente esclusione dall’aggiudicazione dell’accordo;
- del documento istruttorio recante in oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 17 lotti, per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di CND J – Dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) - aggiudicazione”, nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del lotto n. 8;
- della Nota del 10 marzo 2025, avente ad oggetto “Riscontro richiesta di riesame Lotti 1, 7 e 8”, con cui Punto Zero ha comunicato la non sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di riesame degli esiti della graduatoria per il lotto n. 8 formulata da RT CRM s.r.l. in data 18 febbraio 2025;
- nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da BO NT s.p.a. in data 12 aprile 2025, per l’annullamento, nei limiti del presente ricorso incidentale:
a. della determinazione dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di “CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) - AGGIUDICAZIONE” e dei relativi allegati ivi inclusi l’allegato n. 3 “Verbale n. 1 - Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025” (doc. 8), l’allegato 4 “Verbale n. 2 - Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025” (doc. 9), l’allegato 5 “Verbale n. 3 - istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché l’allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione” con riferimento all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per il lotto 8 (“ICD biventricolare” - C.I.G. B23ACE44C9) e della graduatoria finale nella parte in cui la commissione giudicatrice ha illogicamente assegnato 7 punti all’offerta tecnica di BO CA AL s.r.l. per il criterio premiante n. 9 “Diagnostica avanzata - Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto” sostenendo in modo altrettanto illogico e illegittimo che “ ... la ditta ha fornito i chiarimenti ai quesiti formulati in merito alla caratteristica premiante, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza del requisito premiante del prodotto offerto dalla citata ditta ...”;
b. del documento istruttorio recante in oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 17 lotti, per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di CND J - Dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) - aggiudicazione”, nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del Lotto 8, e in particolare del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025, con conseguente revisione della graduatoria provvisoria in relazione al Lotto 8;
c. del criterio premiante n. 9 “Diagnostica avanzata - Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto” ove venisse illogicamente interpretato in modo difforme rispetto all’unica finalità clinica a cui era logicamente orientato, ovvero di premiare dispositivi in grado di integrare in un unico indice diagnostico più di un parametro tra quelli che un device è in grado di rilevare (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca o apnee notturne);
d. della risposta n. PI133700-24 al chiarimento n. PI132188-24 con cui, a fronte della domanda “In riferimento ai lotti 7 e 8 si chiede di confermare che il requisito minimo “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata”, sia mero refuso e che, coerentemente con quanto richiesto per gli altri elettrocateteri, si intenda “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo” (precedente domanda 4 del Quesito n. registro di sistema PI121092-24)”, Punto Zero s.c.a r.l. ha illegittimamente modificato le regole di gara osservando che “In riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata”;
e. della risposta n. PI132019-24 al chiarimento n. PI121092-24 con cui, a fronte della domanda “In riferimento ai lotti 7 e 8 si chiede di confermare che il requisito minimo “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata”, sia mero refuso e che, coerentemente con quanto richiesto per gli altri elettrocateteri, si intenda “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo” (precedente domanda 4 del Quesito n. registro di sistema PI121092-24)”, Punto Zero s.c.a r.l. ha illegittimamente modificato le regole di gara osservando che “In riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, con disponibilità di fissaggio attivo e/o passivo, con e senza curvatura J preformata, a scelta dell’azienda acquirente”;
f. dell’Accordo Quadro avente ad oggetto i dispositivi di cui al lotto 8 ove nelle more fosse stato sottoscritto tra Punto Zero s.c.a r.l. e le controinteressate, nei limiti di cui al presente ricorso incidentale;
g. di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore da Punto Zero s.c.a r.l. in relazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui qui si controverte (lotto 8), nei limiti di cui al presente ricorso incidentale
e per la declaratoria di inefficacia ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del cod. proc. amm. dell’Accordo Quadro avente ad oggetto i dispositivi medici di cui al lotto n. 8 ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra Punto Zero s.c.a r.l. e le controinteressate, nei limiti di cui al presente ricorso incidentale
nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell’impugnata aggiudicazione definitiva del lotto n. 8 e della graduatoria finale, rideterminazione della graduatoria finale stessa ovvero, nel caso in cui l’Accordo Quadro avente ad oggetto i dispositivi di cui al lotto 8 fosse già stato sottoscritto per la declaratoria di inefficacia di tale atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del cod. proc. amm.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da NI AL s.p.a. in data 15 aprile 2025:
annullamento in via incidentale degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alla parte in cui la controinteressata BO CA AL s.r.l. è stata illegittimamente ammessa alla gara, e nella specie:
della determinazione dell’amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di “CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) – AGGIUDICAZIONE”, reso disponibile tramite pubblicazione sul portale ufficiale di Punto Zero s.c.a r.l. in data 10 febbraio 2025 e dei relativi allegati, ivi inclusi i seguenti l’Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l’Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, l’Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione” con riferimento all’aggiudicazione dell’accordo quadro per il Lotto 8 (ICD biventricolare);
del documento istruttorio recante in oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 17 lotti, per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di CND J – Dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) - aggiudicazione”, nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del lotto n. 8, e in particolare del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025, con conseguente revisione della graduatoria provvisoria in relazione al lotto n. 8 (ICD biventricolare);
nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto; nonché dei chiarimenti di gara, con specifico riferimento al chiarimento n. PI132188-24, nella parte in cui con tale chiarimento si è indebitamente inteso modificare la caratteristica minima prevista dal Capitolato Tecnico che chiede, a pena di esclusione, l’offerta di “elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” con la diversa caratteristica “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata”;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da BO CA AL s.r.l. in data 22 aprile 2025, per l’annullamento in via incidentale dei medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale inclusi:
(i) la determinazione dell’amministratore unico di Punto Zero del 10 febbraio 2025 avente a oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di “CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) – AGGIUDICAZIONE”, pubblicato il 10 febbraio 2025, nonché dei relativi allegati, limitatamente al lotto n. 8 (CIG: B23ACE44C9), nelle parti di cui in esposizione;
(ii) del Documento Istruttorio adottato da Punto Zero avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di “CND J - Dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori)” – Aggiudicazione”, nelle parti di cui in esposizione;
(iii) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi il “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, il “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, il “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché la “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”, nelle parti di cui in esposizione;
(iv) di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto, limitatamente ai profili di cui sopra.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati da BO CA AL s.r.l. in data 9 maggio 2025 per l’annullamento:
- della determinazione dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di “CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) – AGGIUDICAZIONE”, reso disponibile tramite pubblicazione sul portale ufficiale di Punto Zero s.c.a r.l. in data 10 febbraio 2025, e dei relativi allegati, ivi inclusi i seguenti: l’Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l’Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, l’Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”, con riferimento all’aggiudicazione
dell’accordo quadro per il Lotto 8 (ICD biventricolari), nella parte in cui il punteggio tecnico attribuito all’offerta di RT CRM s.r.l. (di seguito “RT”) risulta inferiore a quello spettante o comunque inferiore a quello di altri concorrenti, con conseguente esclusione dall’aggiudicazione dell’accordo;
- del documento istruttorio recante in oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 17 lotti, per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento della fornitura di CND J – Dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) - aggiudicazione”, nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del lotto n. 8;
- della Nota del 10 marzo 2025, avente ad oggetto “Riscontro richiesta di riesame Lotti 1, 7 e 8”, con cui Punto Zero ha comunicato la non sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di riesame degli esiti della graduatoria per il lotto n. 8 formulata da RT in data 18 febbraio 2025;
- nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente;
al fine di ottenere l’annullamento in via incidentale dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, nonché della disciplina di gara, in particolare del Capitolato Tecnico, limitatamente alle parti di cui in esposizione.
Visti il ricorso principale, i ricorsi incidentali, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NI AL s.p.a., di BO CA AL s.r.l., di BO NT s.p.a. e di Punto Zero s.c.a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione dell’Amministratore unico del 25 giugno 2024, Punto Zero s.c.a r.l., in qualità di centrale di committenza sanitaria per la Regione Umbria, ha indetto una procedura aperta in diciassette lotti per la fornitura mediante appositi accordi quadro di CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori).
La gara è finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro per ciascun lotto, della durata di ventiquattro mesi con opzione di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi, con più operatori ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, ossia, con un numero di aggiudicatari pari a n-1 nel caso di numero di offerte valide maggiore di quattro, mentre nel caso di numero di offerte valide pari o inferiore a quattro, con un numero di aggiudicatari pari al numero di offerte valide (disciplinare di gara, punto 25).
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti alla qualità tecnica e 20 punti al prezzo) e la lex specialis è contenuta, oltre che nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.
Con determinazione di Punto Zero S.c.a r.l. del 29 agosto 2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice.
Con riferimento al lotto n. 8 della gara, relativo alla fornitura di dispositivi “ICD BIVENTRICOLARI”, hanno partecipato l’odierna ricorrente RT CRM s.r.l., BO CA AL s.r.l., NI AL s.p.a., BO NT AL s.p.a. e RO AL s.p.a.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte e per l’assegnazione dei punteggi tecnici, nonché per l’apertura delle offerte economiche, redigendo la seguente graduatoria (come risulta dai verbali allegati al provvedimento di aggiudicazione):
1) BO: totale 88,04 punti (72,57 qualità tecnica e 15,47 prezzo);
2) BO: totale 82,80 punti (62,80 qualità tecnica e 20 prezzo);
3) NI: totale 82,23 punti (69,87 qualità tecnica e 12,36 prezzo);
4) RO: totale 80,19 punti (71,33 qualità tecnica e 8,86 prezzo);
5) RT: totale 78,49 punti (63 qualità tecnica e 15,49 prezzo).
Tale graduatoria è stata approvata con la determinazione dell’Amministratore unico di Punto Zero in data 10 febbraio 2024, pubblicata nella medesima data con allegati i verbali di gara; RT, essendo risultata collocata al quinto posto della graduatoria, è esclusa dagli aggiudicatari dell’accordo quadro.
2. Con il ricorso principale, notificato in data 12 marzo 2025 e depositato il successivo 19 marzo, RT CRM s.r.l. ha censurato i punteggi assegnati dalla Commissione, formulando tre distinti motivi in relazione ad altrettanti criteri valutativi che, nella ricostruzione attorea, ove correttamente valutati, avrebbero comportato una graduatoria finale differente nella quale RT sarebbe stata inclusa tra gli aggiudicatari dell’accordo quadro.
i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 9 « Diagnostica avanzata - Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto », previsto dall’allegato 9 “Criteri di valutazione” del disciplinare di gara; difetto di motivazione. In merito al punteggio attribuito all’offerta di BB, la ricorrente lamenta l’erroneità dell’attribuzione dei sette punti riferiti al criterio premiale n. 9, in quanto il prodotto offerto è in realtà “ single metrics ”, ossia in grado di fornire la misurazione di un singolo indice diagnostico relativo allo scompenso cardiaco e non di integrare differenti parametri clinici. La Commissione avrebbe tratto conclusioni errate dalla risposta alla richiesta di chiarimenti fornita da BO in sede procedimentale. Una corretta attribuzione del punteggio per tale criterio premiale, pari a zero, e la conseguente riduzione del punteggio complessivo di BO consentirebbe alla ricorrente di rientrare tra le prime quattro classificate.
ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta, e dell’allegato II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di equivalenza, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 17 « Sistema di controllo remoto - Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone », previsto dall’allegato 9 “Criteri di valutazione” del disciplinare di gara, difetto di motivazione. In merito al punteggio attribuito all’offerta di NI per il criterio premiale n. 17, la parte ricorrente contesta le valutazioni della Commissione, che avrebbe erroneamente ritenuto il dispositivo offerto equivalente, come da dichiarazione presentata dalla concorrente, al fine di sostenere che « la comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore è svolta in modo equivalente dalla telemetria RF nella banda MICS ».
Le medesime censure sono svolte con riferimento all’offerta di BO NT, il cui prodotto non presenterebbe la caratteristica premiante; difatti, il concorrente, senza soddisfare l’onere di dimostrare l’equivalenza della soluzione alternativa, attesta nella propria offerta che « la comunicazione RF (RadioFrequenza) sarebbe equivalente funzionalmente e clinicamente alla comunicazione BlueTooth ».
La ricorrente evidenzia che le tecnologie (RF e bluetooth ) differiscono in modo sostanziale, in quanto la tecnologia bluetooth riduce le interferenze con opzioni avanzate di crittografia e autenticazione, oltre a garantire una maggiore e immediata compatibilità tra dispositivi e trasmettitore; diversamente la telemetria RF è basata su protocolli proprietari che rendono più difficile se non impraticabile l’interoperabilità del dispositivo impiantabile RF con altri dispositivi mobili trasmettitori (tipo smartphone). Tale carenza non potrebbe essere superata in ragione dell’offerta dell’applicazione “MyLATITUDE App”, richiamata da BO nella propria documentazione, in quanto tale strumento non svolge la funzione di trasmettitore dei dati al server del servizio di remote monitoring .
Le rilevate differenze tra le due tecnologie non consentirebbero di ritenere i prodotti offerti equivalenti, con la conseguenza che entrambe le controinteressate dovrebbero subire una decurtazione del punteggio premiale pari a nove punti, sufficiente a far rientrare la ricorrente tra le prime quattro aggiudicatarie.
iii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta e dell’allegato II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di equivalenza, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 15 « Sistema di controllo da remoto - Fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria », previsto dall’allegato 9 “Criteri di valutazione” del disciplinare di gara, difetto di motivazione. In merito ai due punti premiali attribuiti all’offerta di BO NT per il criterio premiale n. 15, la ricorrente evidenzia la carenza del requisito con riferimento al dispositivo “Latitude” offerto, che non è dotato di una batteria, funzionando solo con collegamento alla rete elettrica, non garantendo così la portabilità.
3. Si sono costituite per resistere in giudizio Punto Zero s.c.a r.l., NI AL s.p.a., BO CA AL s.r.l., BO NT s.p.a.
3.1. Punto Zero ha formulato in diversi passaggi eccezioni di inammissibilità per genericità e indeterminatezza delle censure attoree, che sovrapporrebbero valutazioni soggettive a quelle della Commissione, ed ha argomentato nel merito circa l’infondatezza delle stesse.
In particolare, con riferimento al primo mezzo, ha sottolineato che, diversamente da quanto assume la ricorrente, il requisito premiale non prevede affatto che i “diversi sensori” offrano la misurazione di altrettanti parametri (un sensore per ciascun distinto parametro) da quali dedurre, per prevenirlo, gli indici di un possibile scompenso cardiaco. Ai fini del soddisfacimento del criterio premiale è sufficiente che il device contenga almeno due sensori, anche se entrambi riferiti alla misurazione di un solo “parametro” tra quelli contemplati dal requisito minimo e che sia implementato un algoritmo in grado elaborare da essi un indice diagnostico unitario, come tale utile per la più immediata deduzione dei prodromi di un possibile scompenso cardiaco. Vi sarebbe, pertanto, piena corrispondenza tra il dispositivo offerto da BB CA AL e la lex specialis che è stata correttamente letta, interpretata e applicata da parte della Commissione di gara, in ossequio ai poteri discrezionali che le competono. Il mezzo di gravame presupporrebbe un diverso contenuto della legge di gara, ma l’omessa impugnativa di quest’ultima, quand’anche in via subordinata, determinerebbe in ogni caso la manifesta inammissibilità del mezzo di gravame.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la parte resistente afferma che l’essenza dell’aspetto premiale coinciderebbe con la trasmissibilità dei dati senza bisogno di collegamento fisico/materiale, sia esso rappresentato da fili o da altro sistema a contatto. La Commissione di gara, dando rilevo alla sostanziale ratio sottesa alla previsione premiale (ossia l’assenza di contatti fisici con il paziente nelle fasi di comunicazione/trasmissione dei flussi di dati) ha ritenuto che la modalità di trasmissione in RF (Wi-Fi) offerta dai dispositivi di BO NT e di NI AL sia del tutto equivalente a quella mediante sistema bluetooth perché, in entrambi i casi, la trasmissione/comunicazione di dati dal dispositivo impiantato alla postazione remota avviene senza alcun collegamento fisico/materiale tra trasmettitore e paziente, diversamente da quanto accade nel caso in cui - pienamente rispondente al requisito tecnico “di base” - la comunicazione tra il device e il trasmettitore venga a instaurarsi mediante una testina magnetica che viene “fisicamente” appoggiata sulla cute del paziente in prossimità del pacemaker o del defibrillatore (cd. “testina a induzione”). Si evidenzia, inoltre, che i dispositivi per le comunicazioni Wi-Fi in ambito medicale utilizzano prevalentemente un’apposita banda di frequenza denominata MICS ( CA Implant Communication Service ) che funziona da 402 a 405 MHz e risponde ai più recenti standards di sicurezza per quel che riguarda sia le possibili interferenze e la pulizia del segnale, sia l’integrità e crittografia dei dati trasmessi, sia la relativa velocità.
Parimenti, sarebbe stata correttamente sussistente l’equivalenza rispetto al requisito premiale del trasmettitore fornito da BO, contestata con il terzo mezzo.
3.2. La NI AL ha sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto mirante a censurare il merito di valutazioni discrezionali della Commissione non manifestamente illogiche. Deducendo in merito al secondo mezzo, la controinteressata ha insistito sulla sussistenza dell’equivalenza – implicitamente valutata dalla Commissione, la cui valutazione discrezionale non sarebbe sindacabile in quanto non manifestamente illogica – ed eccepito l’assenza di dimostrazione contraria da parte della ricorrente, che si sarebbe limitata a mere e indimostrate affermazioni
3.3. La BO CA AL ha formulato riserva di ricorso incidentale ed ha spiegato le proprie difese con riferimento al primo motivo di ricorso. Con argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle già spese da Punto Zero, la controinteressata ha evidenziato che il requisito premiale si limitava a richiedere la capacità di integrare misurazioni provenienti da due o più sensori senza ulteriori prescrizioni in ordine alla tipologia di sensori o al numero e/o tipologia di parametri clinici da monitorare ed integrare. Da ciò la piena conformità dell’algoritmo “CorVue” presente sul dispositivo offerto da BO in gara, che utilizza le misurazioni provenienti da due diversi sensori, costituiti dai dipoli (e/o vettori), che misurano separatamente il parametro clinico della congestione polmonare tramite impedenza transtoracica ogni due ore e, ad ogni occorrenza, le due misure sono combinate tra di loro per produrre un unico valore d’impedenza, definita “impedenza giornaliera”. Ogni due ore, l’impedenza così calcolata viene confrontata con una “impedenza di riferimento”, ottenuta come media degli ultimi 12 valori di impedenza giornaliera, per garantire una accurata analisi dello stato di congestione del paziente. Il risultato del confronto è tradotto in un unico indice diagnostico di congestione, che superato un valore soglia (programmabile da parte del medico in base alla storia clinica e alle necessità del singolo paziente) è associato ad una allerta sul dispositivo, visualizzabile dal medico anche da remoto, tramite sistema di monitoraggio Merlin.net.
3.4. La BO NT, prima classificata, ha svolto le proprie difese con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso. In particolare, con riferimento alla spettanza del punteggio premiale per il criterio n. 17, la controinteressata ha sottolineato le caratteristiche e l’affidabilità del dispositivo offerto, evidenziando la possibilità per il paziente di scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’applicazione “MyLATITUDE App™”, che costituisce uno strumento aggiuntivo al comunicatore “Latitude NXT™”, in grado di fornire all’utilizzatore informazioni sullo stato di monitoraggio del dispositivo impiantato.
La difesa ha altresì evidenziato come dispositivi del tutto analoghi offerti da NI siano stati ritenuti equivalenti nell’ambito della passata edizione della gara nazionale Consip a fronte di una formulazione del tutto similare del criterio premiale.
Anche con riferimento al terzo mezzo, la controinteressata ne ha contestato, prima ancora della fondatezza, l’ammissibilità per carenza di interesse derivante dall’asserita infondatezza del motivo precedente.
4. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è stata rinviata al merito, fissato per l’udienza pubblica del 27 maggio 2025.
5. Con atto notificato l’11 maggio 2025, depositato il giorno successivo, la BO NT s.p.a. ha proposto ricorso incidentale, lamentando:
i. in via principale “paralizzante” - violazione e falsa applicazione del disciplinare e del capitolato eccesso di potere sotto vari profili: difetto di istruttoria, violazione del principio della par condicio e del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. l. n. 241 del 1990. Lamenta la ricorrente incidentale che BO avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere offerto elettrocateteri atriali bipolari a fissaggio passivo così come richiesto, a pena di esclusione, dal capitolato tecnico,
ii. in via principale “condizionata” - violazione e falsa applicazione del disciplinare e del capitolato; eccesso di potere sotto vari profili: difetto di istruttoria, violazione del principio della par condicio e del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. l. n. 241 del 1990. L’offerta di BO avrebbe dovuto, in ogni caso, conseguire un punteggio nullo – e non punti sette come invece accaduto – per il criterio premiale 9 “Diagnostica avanzata”, per le medesime motivazioni esposte dal ricorrente principale.
6. In data 15 aprile 2025 ha depositato ricorso incidentale la NI AL s.p.a., notificato l’11 maggio 2025, gravando gli atti già impugnati con il ricorso principale limitatamente alla parte in cui è stata ammessa la BO CA AL s.r.l., denunciando, con unico motivo volto all’esclusione di BO: violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento al paragrafo 16 del disciplinare di gara e ai paragrafi 4 e 6 del capitolato tecnico, violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti, per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Come già affermato da BO NT nel proprio ricorso incidentale, l’offerta di BO sarebbe priva del requisito minimo essenziale, espressamente previsto a pena di esclusione, che imponeva ai concorrenti di offrire elettrocateteri di diversa tipologia e, in particolare, un « elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ».
7. La BO CA AL s.r.l. ha, a sua volta, notificato ricorso incidentale in data 11 aprile 2025, depositato il successivo 22 aprile nel quale, ribadita l’infondatezza del ricorso principale, ha articolato cinque motivi in diritto per violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, dell’art. 19 del disciplinare di gara e dell’allegato 9 al disciplinare stesso di gara, violazione dei principi di imparzialità e di par condicio , eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà, errore manifesto, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, censurando l’erronea valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche presentate dalla ricorrente principale e dalle altre concorrenti RO, BO NT e NI con riferimento ai seguenti criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara:
i. Criterio n. 2 - Sensibilità « Possibilità di sensing ventricolare sinistro. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata Presenza della caratteristica = 4 punti Assenza della caratteristica = 0 punti ». La Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente attribuito il punteggio premiale all’offerta di RO, sebbene il dispositivo offerto da quest’ultima (denominato “Cobalt CRT-D”) non disponga della possibilità di variare permanentante il vettore di sensing . In via subordinata, il medesimo punteggio dovrebbe essere attribuito anche all’analogo sistema offerto da BO;
ii. Criterio n. 8 - Altre possibilità di programmazione « Algoritmo dedicato al riconoscimento di rumore o malfunzionamento su elettrocatetere ventricolare con sospensione della terapia. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti ». Le offerte delle ditte NI, BO e RT non soddisferebbero la caratteristica oggetto del requisito premiale in questione, con la conseguenza che tali offerte non avrebbero dovuto ricevere il relativo punteggio stabilito dalla disciplina di gara;
iii. Criterio n. 11 - Caratteristiche generali elettrocateteri « Elettrocateteri per la stimolazione ventricolare sinistra a fissaggio anche attivo. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti ». Le offerte delle ditte NI e BO non soddisferebbero la caratteristica oggetto del requisito premiale in questione, non disponendo di un elettrocatetere ventricolare sinistro a fissazione attiva, con la conseguenza che tali offerte non avrebbero dovuto ricevere il relativo punteggio stabilito dalla disciplina di gara. In via subordinata, il medesimo punteggio dovrebbe essere attribuito anche all’analogo sistema offerto da BO;
iv. Criterio n. 15 - Sistema di controllo remoto « Fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria », con censure relative all’erronea attribuzione del punteggio premiale analoghe a quelle svolte nel terzo motivo del ricorso principale, rivolte sia nei confronti dell’offerta di BO NT che di Metronic;
v. Criterio n. 17 - Sistema di controllo remoto « Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone », con censure relative all’erronea attribuzione del punteggio premiale analoghe a quelle svolte nel terzo motivo del ricorso principale, rivolte sia nei confronti dell’offerta di BO NT che di NI.
8. Le parti hanno depositato memorie puntualizzando le proprie difese anche con riferimento alle reciproche censure incidentali.
9. Con memoria notificata e depositata in data 9 maggio 2025, la BO ha replicato alle censure sollevate con i ricorsi incidentali delle altre controinteressate ed ha, altresì, proposto motivi aggiunti al fine di ottenere l’annullamento in via incidentale dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, nonché della disciplina di gara, in particolare del capitolato tecnico, limitatamente alle parti di cui in esposizione. Con due motivi proposti in via gradata, BO ha lamentato:
i. violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, dovendo, in caso di accoglimento del motivo escludente sollevato dalle controparti, gli atti della procedura e il provvedimento di aggiudicazione essere annullati ai fini della riedizione della stessa. BO ha presentato la propria offerta basandosi su un chiarimento reso dalla Stazione appaltante, con la quale quest’ultima ha anche fornito la formulazione rettificata della clausola del requisito tecnico in discussione; con l’esclusione della stessa risulterebbero, pertanto, violati il principio della fiducia art. 2 comma 1, codice dei contratti, i principi di buona fede e legittimo affidamento, di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo codice, nonché il principio di accesso al mercato, ex art. 3 d.lgs. n. 36 del 2023;
ii. in subordine, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste della legge di gara – e di tutti gli atti successivi inclusa l’aggiudicazione – nella parte in cui, nel contesto delle “Caratteristiche Generiche” relative agli “Elettrocateteri” oggetto del lotto n. 8, ha contraddittoriamente richiesto, da un lato, “la disponibilità di fissazione attiva o passiva” per l’elettrocatetere ventricolare e, dall’altro lato, il fissaggio “sia attivo che passivo” per l’elettrocatetere atriale bipolare (cfr. capitolato tecnico, pag. 26), pur essendo notorio che la presenza del fissaggio attivo e/o passivo assolve alla medesima finalità, che è quella di garantire un ancoraggio stabile e sicuro dell’elettrocatetere al tessuto cardiaco. Irragionevolezza e contraddittorietà della richiesta del fissaggio sia attivo che passivo per l’elettrocatetere atriale bipolare, a fronte della richiesta alternativa del fissaggio attivo o passivo per l’elettrocatetere ventricolare, che sarebbe confermata dallo stesso chiarimento reso in corso di gara, mediante il quale la Stazione appaltante ha emendato l’incongruenza segnalata nella richiesta di chiarimenti, riconoscendo come la richiesta di entrambi i fissaggi (attivo e passivo) per l’elettrocatetere atriale bipolare costituisse un refuso (fornendo conseguentemente la corretta previsione del requisito emendata dal refuso in questione, come di seguito riportato: « In riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata”» ).
10. Punto Zero, nella propria memoria per la discussione, ha proposto plurime eccezioni di inammissibilità rivolte tanto al ricorso principale che ai ricorsi incidentali, in quanto volti a sindacare valutazioni discrezionali della Commissione sulle equivalenze senza aver gravato l’art. 16 del disciplinare. Ad avviso di parte resistente, inoltre, i ricorsi incidentali si presenterebbero inammissibili in quanto non rivolti unicamente avverso la posizione del ricorrente principale, in asserita violazione dei limiti posti dall’art. 42 cod. proc. amm.
La difesa resistente ha, poi, affermato nel merito l’infondatezza dei singoli motivi di censura, spendendo argomentazioni che, per economia nell’esposizione, saranno esaminati nell’esposizione in diritto.
11. La ricorrente ha insistito sulle censure proposte con il ricorso principale, controdeducendo alle difese avversarie e prendendo posizione sulle censure incidentali ad essa rivolte da BO.
12. Allo stesso modo, tutte le ricorrenti incidentali hanno puntualizzato le rispettive difese ed insistito per l’accoglimento delle censure da ciascuna poste.
13. Tutte le parti hanno depositato repliche.
14. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, sono stati uditi per le parti i difensori come specificato a verbale. In particolare tutti i difensori presenti hanno espressamente rinunciato ai termini a difesa con riferimento ai motivi aggiunti da ultimo depositati, chiedendo il trattenimento della causa in decisione. Il difensore di Punto Zero ha, inoltre, eccepito la tardività della formulazione, solo nella memoria di replica, della censura relativa al primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui viene contestata la presenza di un “unico indice diagnostico”; la ricorrente principale ha ribadito l’autosufficienza della formulazione del ricorso e la natura di puntualizzazione esplicativa della memoria di replica. Indi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È oggetto del contendere l’aggiudicazione del lotto n. 8 della procedura indetta da Punto Zero s.c.a r.l. per la fornitura, mediante appositi accordi quadro, di CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori), per un periodo di ventiquattro mesi rinnovabili per ulteriori ventiquattro mesi. In particolare, il lotto n. 8 ha ad oggetto la fornitura di dispositivi elettrocateteri biventricolari, dispositivi impiantabili caratterizzati dalla funzione di cardioversione-defibrillazione per il trattamento delle aritmie ventricolari, nonché di capacità diagnostiche utili ad identificare tempestivamente il peggioramento dello stato di scompenso cardiaco nei pazienti.
La ricorrente principale, quinta classificata, agisce al fine di rientrare tra le prime quattro classificate, prevedendo l’art. 25 del disciplinare di gara che, a fronte dell’ammissione in graduatoria di cinque concorrenti, gli accordi quadro siano sottoscritti con le prime quattro (art. 25 disciplinare). A tal fine, la ricorrente principale contesta i punteggi attribuiti per le offerte tecniche di BO CA AL s.r.l. (con riferimento al criterio 9, per la decurtazione di 7 punti), NI AL s.p.a. (con riferimento al criterio 17, per la decurtazione di 9 punti) e BO NT s.p.a. (con riferimento ai criteri 15 e 17, per la decurtazione di 2 e 9 punti).
I criteri presi in considerazione dalla ricorrente costituiscono tutti “Punteggi tabellari”, ossia, ai sensi dell’art. 19.1 del disciplinare, « punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto». Giova evidenziare che, ai sensi del successivo art. 19.2 del disciplinare, «Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli elementi di valutazione ».
2. Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità rivolte tanto al ricorso principale che ai ricorsi incidentali laddove miranti a contestare il merito tecnico delle valutazioni della Commissione, variamente formulate da tutte le resistenti, va ribadito che per costante orientamento giurisprudenziale nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, « la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta » (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 giugno 2025, n. 405, cfr. precedenti ivi citati; sull’ambito del sindacato del giudice cfr. C.d.S., sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).
Nell’ambito di tale perimetro deve pertanto dispiegarsi il sindacato di questo giudice nei paragrafi che seguono.
Né risulta idoneo a modificare i limiti di tale sindacato la previsione dell’art. 16 del disciplinare, invocata dalla difesa resistente, per cui «[ l]a Stazione Appaltante si riserva, tuttavia, la facoltà - insindacabile e motivata - di ritenere o meno sufficientemente comprovata l’equivalenza richiesta dalla concorrente », dovendosi ritenere come non apposta dall’Amministrazione una siffatta clausola, laddove interpretata nel senso di voler di sottrarre il proprio operato a qualsiasi sindacato.
3. Sempre in via preliminare, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi incidentali formulate dalla ricorrente principale e dalla resistente Punto Zero, occorre definire il perimetro di ammissibilità di detti ricorsi, avuto riguardo alla peculiare vicenda che occupa.
Il primo comma dell’art. 42 cod. proc. amm. prevede che le parti resistenti e i controinteressati « possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale ».
La difesa resistente, nel sottolineare come il disposto normativo richieda la necessaria sussistenza di un interesse al ricorso incidentale che sorga “in dipendenza” del ricorso principale e non meramente “in occasione” dello stesso, eccepisce la carenza nel caso in esame di tale presupposto. In tesi, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto limitarsi a contestare la posizione del ricorrente principale, non potendo rivolgere le proprie censure nei confronti di altri concorrenti, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici. Il ricorso incidentale, quale strumento di “difesa attiva” avverso l’impugnazione principale, assolve esclusivamente alla funzione di garantire la conservazione dell’assetto degli interessi realizzato dal provvedimento impugnato in via principale, e non può, per l’effetto, porsi come strutturalmente sganciato da quest’ultimo e dalle relative censure (ossia non “in dipendenza”), né può, a fortiori, avere una natura “offensiva” nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente principale.
Il Collegio ritiene, avuto anche riguardo alla peculiarità legata alla disciplina di gara, che le considerazioni di parte resistente possano essere condivise solo in parte.
Come già ricordato, l’art. 25 del disciplinare prevede, in relazione al lotto che interessa, l’aggiudicazione della procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro; il numero di aggiudicatari pari a n-1 nel caso di numero di offerte valide maggiore di quattro, mentre nel caso di numero di offerte valide pari o inferiore a quattro, con un numero di aggiudicatari pari al numero di offerte valide. Sempre all’art. 25 si specifica che «[n] ell’ambito degli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro, le singole Aziende Sanitarie potranno emettere Ordinativi di fornitura ad uno, più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro. Al momento dell’ordine l’azienda sanitaria dovrà esplicitare la motivazione clinica alla base della scelta, ad eccezione del caso in cui affidi l’appalto al fornitore primo classificato nella graduatoria dell’Accordo Quadro ».
Ne discende, in primo luogo, che nessuna delle concorrenti utilmente collocatesi nei primi quattro posti della graduatoria avrebbe potuto autonomamente vantare un interesse a censurare la posizione in graduatoria delle altre (né eventualmente la mancata esclusione delle stesse), se non limitatamente alla prima posizione occupata da BO NT. Solo a seguito della proposizione del ricorso principale da parte della quinta classificata tale interesse è sorto, e ciò solo in funzione di difesa della propria utile collocazione in graduatoria. Difatti, in alcun modo le ricorrenti incidentali potrebbero far valere in tale sede il proprio interesse ad ottenere il primo posto in graduatoria, in quanto tale interesse avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente nel termine decadenziale dalla conoscenza della graduatoria ex art. 120 cod. proc. amm. La sola BO NT è legittimata a difendere tale posizione già acquisita.
Del resto tutte le ricorrenti incidentali hanno esplicitamente subordinato l’interesse all’esame delle proprie all’accoglimento delle censure principali incidenti sulla permanenza delle rispettive offerte tra quelle collocate in posizione utile per l’aggiudicazione; la sola BO NT ha espressamente evidenziato di agire anche per la difesa della propria prima posizione in graduatoria.
Proprio la peculiarità della lex specialis induce a ritenere che ben siano legittimate le ricorrenti incidentali a rivolgere le proprie censure non solo nei confronti del ricorrente principale, bensì anche nei confronti della posizione delle altre controinteressate. Tuttavia tali censure, in ragione della natura di strumento di “difesa attiva” da riconoscere al ricorso incidentale, trovano il limite alla propria ammissibilità proprio nella difesa della posizione cristallizzatasi con l’inutile decorso del termine per una impugnazione autonoma. In altri termini, le censure incidentali non possono mirare ad un miglioramento della precedente posizione del ricorrente incidentale, né produrre direttamente l’effetto per il proponente; il ricorso incidentale può solo mirare al mantenimento del pregresso assetto di interessi, non all’ottenimento di un vantaggio ulteriore.
Nell’ambito di tali coordinate il Collegio ritiene di dover ritenere ammissibili e scrutinare dette censure incidentali.
4. Fermo quanto sopra, deve procedersi con l’esame delle censure di cui al ricorso principale.
4.1. Il primo mezzo attiene all’attribuzione alla controinteressata BO del punteggio premiale di cui al criterio n. 9 Diagnostica avanzata.
La ricorrente lamenta l’assenza dei requisisti premiali per il dispositivo offerto da BO in quanto “single metrics”, ossia in grado di fornire la misurazione di un singolo indice diagnostico relativo allo scompenso cardiaco e non di integrare differenti parametri clinici.
È incontestato che il dispositivo offerto da BB misuri un unico parametro clinico, ossia il livello di congestione polmonare tramite misurazione dell’impedenza transtoracica; è altresì incontestato che detto dispositivo integri mediante un algoritmo i dati provenienti da più sensori. Come chiarito in sede di gara dalla stessa BO: « i sensori a cui si fa riferimento sono i due diversi dipoli (e/o vettori) di cui si avvale l’algoritmo durante la misurazione dell’impedenza transtoracica (Coil RV -> cassa e anelloRV->cassa), che consentono un’analisi accurata della condizione di congestione del paziente. Il confronto tra l’impedenza transtoracica di riferimento (che si aggiorna quotidianamente) e l’impedenza media giornaliera, data dalle 12 misurazioni, effettuate nelle 24 ore (1 ogni 2h) dai due diversi vettori è tradotto in un unico indice diagnostico di congestione, visualizzabile da monitoraggio remoto e associabile ad una allerta sonora sul dispositivo del paziente ». Tale chiarimento è stato positivamente valutato dalla Commissione, che ha ritenuto « che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza del requisito premiante ».
Le censure della ricorrente non sono in grado di evidenziare macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta della valutazione compiuta dalla Commissione, pertanto il motivo deve essere respinto.
Va evidenziato che il capitolato all’art. 6 “Requisiti tecnici minimi per ciascun lotto” (pag. 31) richiede come requisito minimo/caratteristica tecnica minima a pena di esclusione, la valutazione di almeno un parametro: « Diagnostica avanzata - valutazione di almeno un parametro tra frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca ».
Il criterio premiale di cui si controverte – n. 9 Diagnostica avanzata – prevede, invece, l’attribuzione di sette punti premiali in presenza della seguente caratteristica: « Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio ».
Dalla lettera della lex specialis – non contestata sul punto – emerge che il requisito premiale non richiede l’integrazione in un unico indice diagnostico di più “parametri”, bensì di “misurazioni provenienti da diversi sensori”. È inoltre evidente che nella formulazione della lex specialis siano stati utilizzati distintamente i termini “parametro” e “sensore”, senza che emergano ambiguità o uso promiscuo.
Come anche recentemente ribadito da questo Tribunale amministrativo regionale, « nell’esegesi dei precetti che compongono la disciplina di gara va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del principio del favor per la partecipazione alla selezione. “Detto in altri termini, per assicurare le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, le clausole del bando di gara devono essere interpretate strettamente, essendo di conseguenza preclusa qualsiasi lettura che non sia giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11371) » (T.A.R. Umbria, 17 marzo 2025, n. 312).
Pertanto, laddove non vi emerga una obiettiva incertezza che renda necessario il ricorso ad un diverso canone interpretativo, deve essere privilegiata l’interpretazione letterale delle clausole del bando.
Nel caso che occupa, inoltre, da tale interpretazione non discende, come preteso dalla ricorrente, una coincidenza tra la caratteristica tecnica minima ed il requisito premiale, in quanto quest’ultimo richiede la presenza di un algoritmo in grado di integrare in un unico indice diagnostico per la prevenzione dello scompenso cardiaco le misurazioni provenienti da più sensori; quindi, non semplicemente la capacità di misurare singoli parametri, bensì l’elaborazione dei dati delle misurazioni.
4.2. Con il secondo mezzo, la ricorrente principale contesta i punteggi premiali attribuiti a NI e BO NT con riferimento al criterio premiale n. 17 - Sistema di controllo remoto, evidenziando l’insussistenza di equivalenza dei dispositivi offerti dalle citate concorrenti.
Le censure attoree sono meritevoli di accoglimento.
Il criterio in esame prevede l’attribuzione di nove punti premiali in presenza nel dispositivo di « Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone ».
Emerge dagli atti di causa che entrambi i dispositivi offerti dalle controinteressate non utilizzano la tecnologica di comunicazione bluetooth , bensì la modalità di trasmissione in RF (Wi-Fi) per comunicare con un proprio trasmettitore esterno. É altresì pacifico tra le parti che la specifica tecnologia RF non consenta di collegare – ai fini della trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio remoto – il dispositivo impiantato con un apparecchio esterno diverso dal trasmettitore dedicato.
Dal verbale n. 1 del 7 gennaio 2025 relativo alla valutazione delle offerte tecniche nei differenti lotti, con riferimento al lotto n. 8 (pag. 21 e ss.) non risulta alcuna espressa valutazione circa l’equivalenza dei differenti sistemi offerti.
Per orientamento giurisprudenziale costante in materia, la Commissione giudicatrice può effettuare una valutazione di equivalenza, anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica prodotta in gara dal concorrente sia desumibile la rispondenza del prodotto offerto al requisito previsto dalla lex specialis ( ex multis , C.d.S., sez. III, 30 agosto 2022, n. 7558; Id., 25 novembre 2020, n. 7404; T.A.R. Umbria, 22 febbraio 2023, n. 80); tuttavia, « ciò presuppone in ogni caso che la relativa documentazione sia in tal senso eloquente ovvero rechi elementi che rendono univoco l’iter logico sotteso all’asserita adeguatezza delle soluzioni alternative apprestate e quindi ricostruibile a posteriori il tipo di giudizio operato, occorrendo altrimenti che la valutazione di conformità effettuata dalla stazione appaltante dia conto delle ragioni in virtù delle quali il prodotto offerto viene considerato funzionalmente equivalente a quello identificato con le specifiche tecniche del capitolato, mentre la carenza motivazionale non può essere colmata in giudizio attraverso le deduzioni contenute negli atti difensivi e relativi allegati delle parti » (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2212; cfr. C.d.S., sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1225).
La difesa resistente ha evidenziato come la Commissione di gara abbia implicitamente ritenuto che la modalità di trasmissione in RF (Wi-Fi) sia equivalente a quella mediante sistema bluetooth perché, in entrambi i casi, la trasmissione/comunicazione di dati dal dispositivo impiantato alla postazione remota avviene senza alcun collegamento fisico/materiale tra trasmettitore e paziente, diversamente da quanto accade nel caso in cui – rispondente al solo requisito tecnico “di base” – la comunicazione tra il device e il trasmettitore venga a instaurarsi mediante una testina magnetica che viene “fisicamente” appoggiata sulla cute del paziente in prossimità del pacemaker o del defibrillatore (cd. “testina a induzione”).
Va premesso che un’apposita dichiarazione di equivalenza risulta essere stata resa in sede di gara unicamente da NI, che ha dichiarato che « la richiesta di "Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore" è svolta in modo equivalente dalla telemetria RF nella banda MICS che mette in comunicazione in modo wireless il trasmettitore CardioMessenger con il dispositivo impiantato, e pertanto, il dispositivo offerto da BIOTRONIK, con la sua capacità di comunicare in modo wireless con il trasmettitore dedicato, soddisfa pienamente la caratteristica per punteggio di qualità in questione ». Nulla è detto nella dichiarazione di NI circa l’ultima parte del criterio premiale, ossia alla locuzione « mediante applicazione smartphone ».
Nessuna dichiarazione è stata resa in sede di gara da BO NT.
Come noto il principio di equivalenza risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale e funzionale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte (cfr. C.d.S., sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066; Id. 15 febbraio 2024, n. 1545; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 29 novembre 2024, n. 21463; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032; T.A.R. Marche, sez. II, 4 marzo 2024, n. 207).
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene di non poter condividere alla ricostruzione delle resistenti, dovendo ritenersi la valutazione della Stazione appaltante illogica sotto il profilo della ritenuta equivalenza dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche di cui al requisito premiante.
Tale apprezzamento può essere agevolmente operato in sede giudiziale senza rischio di intromissione nella sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di gara, trattandosi di caratteristiche del prodotto non connotate da particolare tecnicismo e quindi apprezzabili ictu oculi senza far ricorso a particolari cognizioni specialistiche.
Va evidenziato che la lex specialis non si è limitata ad indicare una specifica tecnologia di trasmissione dati ( bluetooth ) – che potrebbe considerarsi in termini funzionali eventualmente equivalente con altre modalità di trasmissione “senza fili”, quale la tecnologia RF – ma ha altresì specificamente richiesto un « dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone ». Peraltro, la fornitura di un trasmettitore portatile dotato di batteria costituisce oggetto del diverso criterio premiale n. 15, richiamato in fatto.
Pertanto, nell’esplicita ed inequivoca richiesta della legge di gara come desumibile dalla lettura del criterio premiale n. 17, il trasmettitore esterno sia materialmente sostituito da uno smartphone sul quale viene istallata l’apposita applicazione. Quindi, in disparte ogni valutazione sui i pro ed i contro dei due diversi sistemi (che formano oggetto di una valutazione discrezionale compiuta a monte dall’Amministrazione nella formulazione della lex specialis , la cui ragionevolezza non è stata contestata da alcuna delle controinteressate ricorrenti incidentali), la funzione di trasmettitore secondo il criterio premiale deve essere svolta da un dispositivo (lo smartphone) che può avere potenzialmente altre funzioni per il paziente e non da un dispositivo (il trasmettitore esterno) esclusivamente dedicato a tale funzione e che il paziente dovrà necessariamente portare con sé. Risulta, di conseguenza, evidente l’idoneità dei dispositivi offerti dalle controinteressate a soddisfare, in modo appunto equivalente, il criterio premiale in esame.
Né può diversamente opinarsi, con riferimento al prodotto offerto da NI, in ragione dell’offerta in gara di un trasmettitore specifico per la trasmissione di dati medicali (denominato “CardioMessenger Smart”); detto trasmettitore, che comunica con il dispositivo impiantato mediante la banda protetta e dedicata MICS, è costituito da uno smartphone dedicato alla trasmissione dei dati, nel quale può essere installata un’applicazione (Patient App) che comunica costantemente con il sistema di monitoraggio remoto, consentendo al paziente di visualizzare alcuni dei dati disponibili e di registrare i propri sintomi per inviarli al sistema di monitoraggio remoto e quindi al medico. Da un lato, infatti, la richiamata applicazione svolge solo una funzione informativa per il paziente, dall’altro, la stessa può essere installata unicamente sul trasmettitore “CardioMessenger Smart” che, pur essendo uno smartphone, è esclusivamente dedicato alla trasmissione dei dati, atteso che, come dichiarato dalla stessa NI « nel device non possono essere installate altre applicazioni di uso comune ».
Infine, proprio in ossequio alla richiamata giurisprudenza, non può darsi rilievo in questa sede a valutazioni effettuate in differenti procedure con riferimento a prodotti di diverso fornitore.
In definitiva, il punteggio per il possesso del suddetto criterio premiante non poteva essere attribuito alle concorrenti NI e BO NT.
5. Dall’accoglimento della censura che precede discende una riparametrazione dei punteggi per cui BO NT s.p.a., con una decurtazione di nove punti premiali, totalizzerebbe 79,04 punti, mentre NI AL s.p.a., con una decurtazione di nove punti premiali, totalizzerebbe 73,23 punti. Ne consegue che la ricorrente principale RT rientrerebbe tra le prime quattro aggiudicatarie, mentre BO NT s.p.a. si collocherebbe al secondo posto e NI AL s.p.a. al quinto, restando esclusa dalle aggiudicatarie.
In ragione del disposto del citato art. 25 del disciplinare, da quanto sopra discende, in primo luogo, la carenza di interesse della ricorrente principale allo scrutinio del terzo mezzo, atteso che, in caso di accoglimento, l’ulteriore decurtazione del punteggio di BO NT s.p.a. non apporterebbe alcun vantaggio a RT, che non potrebbe comunque collocarsi prima essendo preceduta da BO CA AL s.r.l. e da RO AL s.p.a. (la cui posizione non è stata oggetto di contestazioni nel ricorso principale).
Sempre in virtù della peculiare lex specialis , da quanto sopra consegue l’interesse allo scrutinio del ricorso incidentale non solo in capo a NI AL s.p.a. – a cui risulterebbe preclusa l’aggiudicazione – bensì in capo a BO NT s.p.a., che ha interesse a mantenere la propria prima posizione in graduatoria.
6. Possono essere trattati congiuntamente il primo motivo del ricorso incidentale di BO NT s.p.a., dedotto in via principale, e l’unico motivo del ricorso incidentale NI AL s.p.a., per sostanziale coincidenza delle censure.
Entrambe le ricorrenti incidentali, difatti, lamentano l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara di BO CA AL s.r.l. attesa la non conformità dell’offerta al requisito tecnico minimo « Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J performata ». Da un lato, i dispositivi offerti da BB sarebbero entrambi esclusivamente a fissaggio attivo, dall’altro, non assumerebbero rilievo i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in relazione al requisito in esame in quanto si tratterebbe di chiarimenti modificativi della disciplina di gara, che avrebbero sostituito un requisito tecnico con un altro, in tal modo modificando la volontà di mettere a disposizione del medico elettrocateteri con entrambe le tipologie di fissaggio.
La censura si presenta fondata per quanto di seguito esposto.
6.1. Vengono in rilievo l’art. 16 del disciplinare e gli artt. 4 e 6 del capitolato tecnico.
In particolare, all’art. 16 del disciplinare è previsto che «[ l]’offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’ art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 ».
Il capitolato, all’art. 4, “Caratteristiche tecniche generali della fornitura e conformità dei prodotti a disposizioni e norme”, dispone che « Le caratteristiche tecniche dei Pacemaker e Defibrillatori oggetto della presente fornitura, così come definite all’Art. 6 e indicate nello Schema di Offerta Tecnica, allegato al disciplinare di gara, devono intendersi come Requisiti Minimi, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara e devono essere esplicitamente dichiarate nella documentazione tecnica presentata. ... Tutte le caratteristiche tecniche come definite all’Art. 6 e indicate nello Schema di Offerta Tecnica, devono intendersi come Requisiti Minimi, devono essere esplicitamente dichiarate nella documentazione tecnica presentata e sono da ritenersi indispensabili ed essenziali, pena l’esclusione dalla procedura ».
Per quanto qui interessa, l’art. 6 del capitolato, recante “Requisiti tecnici minimi per ciascun lotto”, dopo aver ribadito che « Tutti i prodotti dovranno possedere le caratteristiche minime di seguito riportate che sono da considerarsi essenziali, a pena esclusione dalla gara », nella tabella relativa al lotto n. 8 (pag. 29 e ss.), con riferimento a “Caratteristiche Generiche - ELETTROCATETERI”, riporta nella colonna “Caratteristica minima richiesta”: « Elettrocateteri da defibrillazione a fissaggio attivo o passivo, singolo o doppio coil » e « Elettrocatetere atriale bipolare, sia fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ».
Giova chiarire che, come concordemente affermato dalle parti nei propri scritti, gli elettrocateteri sono i collegamenti che uniscono il defibrillatore al cuore e permettono la trasmissione di segnali elettrici dal cuore al dispositivo e viceversa, consentendo in tal modo al dispositivo di effettuare il ruolo di “sentinella” sul funzionamento del cuore del paziente e di erogare la terapia elettrica. Gli elettrocateteri possono essere ancorati al cuore con due tipi di fissaggio: a) fissaggio attivo (detto anche “a vite”), in cui l’elettrocatetere è collegato al tessuto cardiaco con una vite o un uncino presenti sulla punta dell’elettrodo; b) fissaggio passivo (detto anche “a barbe”) in cui l’elettrocatetere è ancorato al cuore mediante appendici di materiale isolante (delle alette chiamate “barbe”) poste ai lati della punta dell’elettrodo che si espandono e si incastrano nelle strutture cardiache.
Va, altresì, evidenziato che in sede procedimentale, con il quesito che ha assunto il n. PI132188-24, è stato chiesto: « In riferimento ai lotti 7 e 8 si chiede di confermare che il requisito minimo “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata”, sia mero refuso e che, coerentemente con quanto richiesto per gli altri elettrocateteri, si intenda “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo” ».
La Stazione appaltante ha risposto con il chiarimento n. PI133700-24, in cui si specifica: «[ i]n riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata ».
6.2. Emerge pacificamente dagli atti di causa che gli elettrocateteri offerti da BO (DR™ STS 2088TC” e “UltiPace™ LPA1231”), sono dotato solo di fissaggio attivo; la concorrente afferma di non aver offerto anche gli elettrocateteri atriali bipolari a fissaggio passivo alla luce del chiarimento fornito dalla S.A.
6.3. Va, in primo luogo, ribadito che costituisce principio pacifico quello per cui le univoche clausole del bando nel loro contenuto originario prevalgono rispetto ai chiarimenti successivi della stazione appaltante, dovendosi escludere « che l’amministrazione possa integrare o modificare la disciplina di gara a mezzo di successivi “chiarimenti”, sia adottati di ufficio, sia in risposta a richieste dei partecipanti alla gara. I soli “chiarimenti” da ritenere ammissibili sono quelli meramente interpretative di un testo (e nella misura in cui quest’ultimo richieda tale attività), senza che si giunga, in via di presunta interpretazione, a introdurre ex novo una diversa norma » (C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2022, n. 1179). È noto, infatti, come secondo la granitica giurisprudenza amministrativa « i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara. Gli stessi possono, infatti, costituire interpretazione autentica con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della lex specialis: ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dall’amministrazione ed il tenore letterale delle clausole chiarite, in caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono » (C.d.S., sez. V, 21 febbraio 2025, n. 1456).
Né può diversamente opinarsi a fronte delle difese di BO e di Punto Zero per cui la S.A. si sarebbe limitata a correggere un mero refuso nella formulazione della lex specialis , così da garantire coerenza e uniformità alle “Caratteristiche generiche” degli elettrocateteri richieste dalla disciplina di gara. Nella ricostruzione di BO, la richiesta di chiarimento avanzata in sede di gara sarebbe scaturita dall’evidenziazione di una contraddizione nella previsione di gara, in quanto, nell’ambito del requisito tecnico inerente alle “Caratteristiche Generiche” degli elettrocateteri, mentre per l’elettrocatetere ventricolare veniva richiesto il fissaggio attivo o passivo, per l’elettrocatetere atriale bipolare erano invece richieste entrambe le tipologie di fissaggio.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Alla luce degli atti di causa può affermarsi che le differenti tipologie di fissaggio degli elettrocateteri (attiva o passiva) consentono al medico di scegliere al momento dell’impianto il dispositivo ritenuto maggiormente idoneo in considerazione delle condizioni cliniche del singolo paziente. Non è, inoltre, contestato che le pareti cardiache atriali siano più sottili di quelle ventricolari, con conseguente maggior rischio di perforazione del miocardio o di tamponamento cardiaco in caso di utilizzazione del meccanismo di fissaggio attivo, maggiormente invasivo ancorché più stabile.
La differente formulazione delle caratteristiche minime con riferimento agli elettrocateteri atriali rispetto a quelli ventricolari risponde, pertanto alla concreta esigenza di mettere a disposizione del medico lo strumento ritenuto di volta in volta più idoneo rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti.
Pertanto, fermo restando che alla luce della richiamata giurisprudenza un eventuale intervento modificativo della lex specialis avrebbe necessitato dell’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 6 dicembre 2018 n. 11828; C.d.S., sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162; Id., 7 gennaio 2021 n. 173), nel caso che occupa neanche può parlarsi della sussistenza di una contraddittorietà della previsione del capitolato, né tantomeno di un mero errore materiale percepibili ictu oculi dal contesto.
Al contrario, la differente disciplina risulta pienamente ragionevole e sostenuta dalle differenti esigenze di impiego sottese ai dispositivi atriali rispetto a quelli ventricolari.
6.4. In via subordinata, BO afferma che uno dei dispositivi a fissaggio attivo offerti, l’elettrocatetere “DR”, per le sue peculiari caratteristiche avrebbe dovuto essere ritenuto comunque equivalente ad un dispositivo a fissaggio passivo, soddisfacendo in tal modo il requisito minimo. Detto dispositivo, difatti, è munito di una punta morbida in gomma di silicone che riduce le pressioni nel punto di contatto con il tessuto cardiaco. A sostegno dell’invocata equivalenza – comunque non dichiarata in sede di gara ma invocata per la prima volta in sede processuale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 413) – BO richiama le valutazioni in termini di equivalenza funzionale già effettuate, con riferimento ad elettrocateteri dalla stessa offerti in circostanze di gara asseritamente analoghe, dal T.A.R. Lombardia, Milano, nella sentenza n. 797 del 2021.
Anche tale prospettazione non si presenta meritevole di condivisione.
Come chiarito dalla giurisprudenza « la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione anche in assenza di una espressa comminatoria in tal senso (fattispecie che non si registra nel presente caso, avendo la regola capitolare previsto l’espulsione), tuttavia questo rigido automatismo opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove la disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime. Viceversa, soltanto laddove residui un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 14 maggio 2020, n. 3084) » (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2024, n. 4155).
Emerge dagli atti di causa che, pur nella sua particolare conformazione, il dispositivo DR utilizza per l’ancoraggio al tessuto cardiaco una punta a spirale rigida (necessaria al fissaggio attivo), posta al di sopra della parte morbida in gomma di silicone citata da BO.
Come evidenziato nelle proprie memorie da BO NT e NI – con l’ausilio di ampi richiami alla dottrina scientifica in materia (cfr. in particolare lo studio dell’AIAC Associazione ALna Aritmologia e Cardiostimolazione, doc. 56 del deposito di BO NT) – in particolare con riferimento all’impiego di elettrocateteri atriali, l’eterogeneità delle situazioni cliniche che possono presentarsi al medico impone che lo stesso abbia la possibilità di scegliere il dispositivo munito del fissaggio ritenuto più idoneo al singolo paziente, anche al fine di scongiurare effetti avversi. In tale ambito, pertanto, la differente modalità di ancoraggio degli elettrocateteri al cuore rappresenta una differenza di tipo strutturale; l’adozione di accorgimenti tecnici atti a migliorare la sicurezza dell’ancoraggio e ad attenuare la maggiore traumaticità tipica del fissaggio passivo (come la realizzazione la parte terminale punta morbida in silicone) non incide sul sistema di ancoraggio, non potendo predicarsi l’equivalenza tra i diversi dispositivi.
Quanto, infine, al precedente giurisprudenziale invocato da BO, in disparte ogni ulteriore considerazione, è sufficiente rilevare che tale pronuncia è riferita al diverso dispositivo “Durata”, che pur essendo munito della medesima struttura a punta morbida in gomma di silicone, è stato tuttavia offerto quale elettrocatetere “ventricolare”, non “atriale” come nella fattispecie che occupa.
In definitiva, BO avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere presentato un’offerta priva del requisito minimo essenziale, espressamente previsto a pena di esclusione dalla lex specialis , che imponeva ai concorrenti di offrire elettrocateteri atriali con diverse tipologie di fissaggio. Inoltre la formulazione della previsione del capitolato richiedente « elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformat a» configura il requisito in questione in termini meramente “strutturali”, senza quindi lasciare alcuno spazio per un approccio “funzionale” ai fini della valutazione sull’equivalenza (cfr. C.d.S., sez. V, n. 4155 del 2024 cit.).
6.5. L’accoglimento del motivo che precede esonera dallo scrutinio del motivo dedotto “in via principale condizionata” da BO NT nel proprio ricorso incidentale; motivo che risulterebbe comunque improcedibile, afferendo alla contestazione di punteggi premiali alla controinteressata che doveva essere esclusa.
7. Da quanto sopra discende, altresì, la carenza di interesse di BO all’esame delle censure miranti alla riparametrazione dei punteggi delle altre concorrenti dedotte con il proprio ricorso incidentale.
Devono essere, invece, scrutinate le censure di cui ai motivi aggiunti proposti dalla stessa BO, in quanto miranti all’annullamento in parte qua della lex specialis e, conseguentemente, alla riedizione della procedura di gara.
7.1. Per ragioni di economia processuale, si prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla difesa resistente, in quanto i motivi aggiunti si presentano comunque infondati nel merito, per le considerazioni di seguito esposte.
7.2. Le due censure articolate da BO nei motivi aggiunti, sebbene proposte gradatamente, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto costituiscono sviluppo di una medesima linea argomentativa, che non si presenta meritevole di condivisione.
Come già ricordato al § 6.3 per granitica giurisprudenza amministrativa deve escludersi che l’Amministrazione possa integrare o modificare la disciplina di gara a mezzo di successivi “chiarimenti”, sia adottati di ufficio, sia in risposta a richieste dei partecipanti alla gara, essendo ammissibili solo i chiarimenti meramente interpretativi di un testo (e nella misura in cui quest’ultimo richieda tale attività), « senza che si giunga, in via di presunta interpretazione, a introdurre ex novo una diversa norma » (C.d.S. n. 1179 del 2022 cit.). Inoltre, le prescrizioni minime stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (cfr. C.d.S., sez. V, 5 marzo 2020 n. 1604).
A fronte di tali pacifici principi, alcun affidamento può essere invocato da BO a fronte del chiarimento fornito in sede di procedura dalla S.A. dichiaratamente modificativo della lex specialis , per cui non sono ravvisabili nel caso che occupa le denunciate violazioni dei principi di cui agli artt. 2, e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023. Allo stesso modo, non sussiste alcuna lesione del confronto concorrenziale che possa rilevare in termini di violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, non essendo consentito alla Stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si è data, non potendo in questa sede il favor partecipationis (C.d.S., sez. III, 13 dicembre 2022, n.10932) fare premio sulla par condicio.
Parimenti, anche alla luce di quanto esposto al § 6.4 alcuna irragionevolezza è ravvisabile nella diversa disciplina posta dal Capitolato tecnico con riferimento alle caratteristiche minime richieste, da un lato, per gli elettrocateteri ventricolari, con possibilità di proporre dispositivi aventi fissazione attiva o passiva, e, dall’altro, per gli elettrocateteri atriali bipolari, per cui è richiesto il fissaggio “sia attivo che passivo”.
Trattasi, come già emerso dagli atti di causa, di una distinzione pienamente giustificata dalle diverse condizioni di utilizzo dei due dispositivi.
8. Per quanto esposto:
a. il ricorso principale deve essere accolto in parte, ai sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti gravati;
b. i ricorsi incidentali di BO NT s.p.a. e NI AL s.p.a. devono essere accolti, come da motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione di BO CA AL s.r.l.;
c. il ricorso incidentale proposto da BO CA AL s.r.l. deve essere dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti a detto ricorso incidentale devono essere respinti.
È rimessa all’Amministrazione procedente l’adozione dei conseguenti atti e provvedimenti.
9. La complessità e la parziale novità delle questioni trattate consente di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui ricorsi incidentali e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie in parte il ricorso principale, ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla in parte qua dei provvedimenti gravati;
b) accoglie i ricorsi incidentali di BO NT s.p.a. e NI AL s.p.a., come da motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti gravati nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione di BO CA AL s.r.l.;
c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da BO CA AL s.r.l.;
d) rigetta i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti da BO CA AL s.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO