TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 04/03/2026, n. 4102
TAR
Sentenza breve 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha stabilito che tali controversie, anche a seguito delle recenti modifiche normative, rientrano nella cognizione del giudice ordinario, poiché il conferimento dell'incarico dirigenziale non integra un concorso pubblico per l'assunzione, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro con natura privatistica.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha stabilito che tali controversie, anche a seguito delle recenti modifiche normative, rientrano nella cognizione del giudice ordinario, poiché il conferimento dell'incarico dirigenziale non integra un concorso pubblico per l'assunzione, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro con natura privatistica.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha stabilito che tali controversie, anche a seguito delle recenti modifiche normative, rientrano nella cognizione del giudice ordinario, poiché il conferimento dell'incarico dirigenziale non integra un concorso pubblico per l'assunzione, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro con natura privatistica.

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    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha stabilito che tali controversie, anche a seguito delle recenti modifiche normative, rientrano nella cognizione del giudice ordinario, poiché il conferimento dell'incarico dirigenziale non integra un concorso pubblico per l'assunzione, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro con natura privatistica.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha stabilito che tali controversie, anche a seguito delle recenti modifiche normative, rientrano nella cognizione del giudice ordinario, poiché il conferimento dell'incarico dirigenziale non integra un concorso pubblico per l'assunzione, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro con natura privatistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 04/03/2026, n. 4102
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4102
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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