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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 3533 / 2021
All'udienza del 14.05.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 14.05.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 3533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3533/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF: elettivamente domiciliato in Via Matteo Renato Imbriani C.F._1
n. 149, presso lo studio dell' Avv. ROMANO CRISTINA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1
pro-tempore, CF: , elettivamente domiciliato in VIA VILLAGLORI P.IVA_1
71/B CATANIA presso lo studio dell'Avv. PETRONIO CARMELO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il G.I. si ritira in camera di Consiglio, adottando all'esito il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via Pec in data 08.03.2021, parte attrice impugna la delibera adottata dal convenuto in data 08.11.2019 al fine di ottenerne la CP_1
declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice espone che in data 21.12.2015, l'assemblea del condominio aveva concesso l'autorizzazione al di installare un impianto fotovoltaico da Pt_1
posizionare nel sottotetto e sulla copertura dello stabile.
Successivamente, con la delibera impugnata, l'assemblea aveva revocato tale autorizzazione votando contro la detta installazione.
Secondo la prospettazione di parte attrice la detta delibera risulta affetta da illegittimità in quanto contrastante con quanto sancito dall'art. 1122 bis c.c.
Parte attrice chiede altresì il rimborso di tutte le spese già sostenute dal e quelle Pt_1
che sta sostenendo a causa del diniego alla realizzazione dell'opera ed in particolare il rimborso delle spese di natura tecnica sopportate dallo stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute e che non avrebbe sopportato se avesse istallato i pannelli solari.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
ed in via riconvenzionale ha chiesto la compensazione delle somme eventualmente dovute al con le somme dallo stesso dovute a titolo di risarcimento danni, pari Pt_1
ad € 3.500,00 per l'omesso adempimento della propria obbligazione, per come assunta
3 nel verbale del 25.10.2018.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va rigettata, perché tardiva, l'eccezione di decadenza della spiegata impugnazione, in quanto tale eccezione, rientrante tra quelle non rilevabili d'ufficio, andava proposta nei termini di cui all'art. 167 cpc, vecchia formulazione, applicabile ratione temporis.
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha indicato quale data di citazione quella del
29.06.2021, e poichè il si è costituito nella stessa data, lo stesso è decaduto CP_1
dal potere di sollevare l'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Anche la domanda riconvenzionale di compensazione, formulata dal condominio convenuto ,va dichiarata tardiva, per quanto detto sopra.
Ancora in via preliminare si rileva che non sussiste alcuna cessazione della materia del contendere, prospettata da parte convenuta, eccezione fondata sulla circostanza che il avrebbe votato a favore della realizzazione di un impianto solare di tipo Pt_1
condominiale.
Su tale punto si fa rilevare che il convenuto non ha prodotto la delibera CP_1
con cui lo stesso ha autorizzato la realizzazione dell'impianto comune, ma anche quando il avesse votato favorevolmente alla realizzazione di un impianto di Pt_1
natura condominiale, tale voto non può essere inteso come rinuncia al suo diritto,
tantoché lo stesso, nel presente giudizio, insiste in tutte le domande formulate con l'atto introduttivo.
Si fa rilevare che la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla comparsa conclusiva è tardiva e della stessa non si terrà conto ai fini della decisione.
4 Passando a disaminare il merito della domanda spiegata da parte attrice, si osserva quanto segue:
La presente controversia nasce dall'impugnazione della delibera, adottata dal condominio convenuto in data 08.11.2019, con cui l'assemblea ha negato all'attore il diritto di installare un impianto solare sul tetto condominiale. Pt_1
La fattispecie trova la sua disciplina nell'art. 1122 bis c.c., il quale prevede, al comma
2, che “[è] consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato, mentre, al comma 3, afferma: “[q]ualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo
1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni,
salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”. Il quarto comma del medesimo art. 1122 bis c.c. precisa, infine, che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Su tale norma si è espressa recentemente la S.C. determinandone l'ambito di applicazione.
5 In particolare con la sentenza n° 1337/2023, la S.C. ha statuito i seguenti principi:
“ L'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti
rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis
c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere
eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione
dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un
tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero
riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla
utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento
al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai
sensi dell'art. 1137 c.c.”.
Orbene nella fattispecie in esame, come risulta dalla relazione tecnica in atti, depositata da parte attrice, e anche da quanto riconosciuto dal convenuto, la CP_1
realizzazione dell'impianto da parte del non richiede alcuna modifica delle Pt_1
parti comuni.
Il condominio, in comparsa di costituzione, avrebbe paventato la possibilità che la realizzazione dell'impianto solare avrebbe determinato problemi strutturali all'edificio condominiale.
Dalla lettura della relazione tecnica, prodotta da parte attrice, ove si spiegano le modalità di realizzazione dell'impianto solare, si evince che tale problema strutturale
è del tutto escluso.
Ma in ogni caso si fa rilevare che il , neanche in sede istruttoria, ha richiesto CP_1
un accertamento tecnico volto ad appurare eventuali problemi strutturali che potessero
6 derivare dalla realizzazione dell'impianto solare ad opera di parte attrice.
La S.C., nella parte motiva della superiore sentenza, precisa quanto segue:
“l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso
di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali,
della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico
dell'edificio.”(cfr pag. 6)
Nella fattispecie in esame, parte convenuta ha sollevato l'eccezione di pericolo per la stabilità dell'edificio, che, come detto sopra, è stato escluso, ma non solleva ulteriori eccezioni afferenti la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale.
Il condominio giustifica il divieto dell'assemblea alla realizzazione dell'impianto solare da parte dell'attore, fondandolo su un presunto inadempimento del alle Pt_1
obbligazioni assunte in sede di assemblea, segnatamente nell'inadempimento di sistemare la tubazione, non relativa all'impianto solare, da lui realizzata nel sottotetto condominiale.
L'esistenza di tale accordo non si evince dal contenuto dei deliberati prodotti in atti, in quanto non risulta in maniera esplicita che l'assemblea abbia subordinato l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ,all'esecuzione dei detti lavori da parte del . Pt_1
Ma anche quando così fosse, l'art. 1122 bis c.c è chiaro nello statuire che l'assemblea condominiale non ha alcun potere di impedire la realizzazione dell'impianto, a meno che l'esecuzione dello stesso involva delle modifiche alle parti comuni.
Invece, considerato che successivamente il , per come riconosciuto da CP_1
7 entrambe le parti di causa, ha votato per la realizzazione di un impianto comune, il diniego formulato all'assemblea del 08.11.2019, si fonda sul timore della limitazione del pari uso della cosa comune da parte del consesso assembleare, per come anche dichiarato dal convenuto nei suoi atti di causa. CP_1
Anche tale aspetto non può tradursi in una esclusione del diritto del singolo condomino alla realizzazione di un impianto solare, per come anche statuito dalla S.C.:
“L'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda
necessaria la modificazione delle parti condominiali, per quanto già affermato, può,
dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie
spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea (salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata: ad
esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509). Alla eventuale autorizzazione alla
installazione di un tale impianto concessa dall'assemblea, ovvero al parere contrario
espresso dalla stessa, può, quindi, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento
dell'inesistenza, o, viceversa, dell'esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo
partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554).
Il che intenda procedere alla istallazione su una superficie comune di un CP_1
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una
unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali,
non ha dunque interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea che abbia espresso un parere contrario all'intervento, non generando
8 la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza
assembleare. (cfr Cass. 1337/2023motivazione pag 7-8).
Alla luce del chiaro dettato normativo e dell'interpretazione effettuata dalla S.C., si evince che nella fattispecie in esame, parte attrice non avrebbe dovuto impugnare la delibera adottata dal condominio, in quanto avrebbe potuto realizzare direttamente l'impianto solare, senza richiedere alcuna autorizzazione all'assemblea condominiale.
Sul punto la S.C. ha stabilito quanto segue: “ Condizione normativa perché, dunque,
possano venire in rilievo attribuzioni dell'assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti
rinnovabili, è che l'intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l'art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che
l'interessato ne dia comunicazione all'amministratore, il quale possa così riferirne in
assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare
l'integrità delle cose comuni.” ( cfr pagg. 6)
Infatti al parere contrario alla installazione di un tale impianto, espresso dall'assemblea, nella fattispecie in esame, deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla S.C. nell'interpretazione dell'art. 1122 bis c.c., si evince che la domanda di parte attrice, in merito all'impugnazione della delibera di diniego è inammissibile, in quanto parte attrice, alla luce del dettato normativo
9 sancito dalla su citata norma, avrebbe potuto realizzare l'impianto solare senza richiedere alcuna autorizzazione al consesso CP_2
In merito alla domanda di rimborso delle spese sostenute a causa del diniego alla realizzazione dell'opera, ed in particolare il rimborso delle spese di natura tecnica sopportate dallo stesso, si osserva che la stessa è del tutto priva di prova e va pertanto rigettata.
Considerato che le domande riconvenzionali del sono state dichiarate CP_1
tardive, vista la reciproca soccombenza, vanno compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara inammissibile la domanda di impugnazione della delibera condominiale del
08.11.2019, formulata da parte attrice, per carenza di interesse ad agire, in quanto l'attore avrebbe potuto realizzare l'impianto solare senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare.
Rigetta le altre domande formulate dall'attore.
Dichiara tardiva la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 14/05/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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