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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/10/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2014 e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) alla via G. Garibaldi, presso lo studio dell'avv. Francesco
Cristaudo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(già p.iva , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via A. Anile
n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 821/2013, emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme – sinistro stradale – lesioni personali – 2054 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 15.04.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in qualità di genitore Parte_2 esercente la potestà sul figlio minore , evocava in giudizio dinanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, la quale impresa designata dal Controparte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio in conseguenza di un sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, in data 06.07.2008, il figlio minorenne transitava a bordo del ciclomotore CO in Lamezia Parte_1
Terme (CZ) alla via R. il Guiscardo, quando veniva investito da un motociclo, che dopo averlo colpito sulla fiancata destra, proseguiva la corsa rimanendo non identificato e il conducente ignoto;
che, in conseguenza del sinistro, il minore riportava gravi lesioni personali che gli provocavano un lungo periodo di invalidità temporanea e postumi permanenti;
che, effettuata formale denuncia alle autorità competenti, le indagini si concludevano con esito negativo.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava la domanda attorea domandandone il rigetto perché infondata sia in punto di
an che di quantum debeatur.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata, consistente nell'escussione dei testimoni e testimoni oculari del Testimone_1 Tes_2 sinistro;
veniva, altresì, effettuata una perizia medico-legale sulla persona di Parte_1
(con elaborato peritale redatto dal dott. ).
[...] Persona_1
Con sentenza n. 821/2013, emessa in data 6.12.2013 e depositata il successivo 9.12.2013,
il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda, con riconoscimento di pari responsabilità concorsuale presunta ex art. 2054 comma 2 c.p.c. e condanna di
[...] al pagamento in favore dell'attore di € 5.503,35, pari alla metà dell'intera Controparte_2 somma liquidata, oltre spese di lite di € 1.091,04, anch'esse al 50%, oltre ancora accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello , divenuto maggiorenne, il Parte_1 quale lamentava la contraddittorietà ed erroneità della motivazione, nonché la carenza della stessa in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. e 111 comma 6 cost.
Chiedeva dunque, l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma dell'impugnata sentenza, con riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e condanna dell' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 5.503,35, pari alla residua Parte_1 metà dell'intera somma liquidata nella sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite, oltre che al pagamento di € 1.091,04 pari alla residua metà dell'intera somma liquidata nella sentenza di primo grado per spese e competenze di lite;
con vittoria delle spese del presente giudizio di impugnazione.
Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, (già Controparte_1
, in p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto dello Controparte_2 spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, con provvedimento del 17.11.2021, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data
3.12.2020) formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva rinuncia all'appello e spese legali del presente grado di giudizio compensate;
alla proposta aderiva l'assicurazione appellata, mentre la stessa veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 352-190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 821/2013 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme con particolare riferimento alla valutazione operata dal giudice impugnato circa il riconoscimento di pari responsabilità, presunta ex art. 2054 comma 2
c.p.c., nella causazione del sinistro de quo.
La censura non è fondata e, dunque, non merita accoglimento. Ed infatti, nel giudizio di primo grado è stata correttamente applicata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2
c.p.c., per i motivi dappresso illustrati.
Nel caso di specie, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due motoveicoli in circolazione.
Orbene, la disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene – come è noto – nell'art. 2054, comma 2, c.c., norma che codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione esclusivamente sussidiaria e opera laddove non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vds. Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n. 7453/2001; Cass. n. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97;
Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento della circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. n. 4055 del
2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804).
Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054
c.c. (Cass. n. 1198/97; Cass. n. 8287/96; Cass. n. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c., si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cass. n. 48439/2012).
Del resto, le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta,
costituisce di per sé condotta negligente.
2.1 Tanto detto in termini generali, nel caso di specie, al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro, deve farsi riferimento necessariamente alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e, segnatamente, a quanto riferito dai dichiarati testimoni oculari
del fatto.
I due testi hanno confermato che , mentre transitava in Lamezia Terme, Parte_1 lungo la via Roberto il Guiscardo, alla guida del ciclomotore CO, veniva colpito sulla fiancata destra da un motoveicolo rimasto sconosciuto che, sopraggiungendo da tergo, ne causava la caduta.
Più specificamente, il teste (verb. Ud. del 13.3.2013) ha affermato di Testimone_1 avere assistito al sinistro “che è avvenuto mentre ero a piedi nella citata via, dietro ai ciclomotori”, precisando che “il motociclo rimasto sconosciuto ha investito nella fiancata destra il motociclo condotto dal il quale in conseguenza dell'urto è finito per Parte_1 terra unitamente al ciclomotore”; aggiungeva, inoltre, che entrambi i motocicli procedevano con direzione Nicastro centro - via del Progresso e che “il motociclo
condotto da stava effettuando una svolta a destra, regolarmente
Parte_1 segnalata quando è stato preso in pieno dall'altro motociclo … Il
Parte_1 manteneva strettamente la sua destra quando ha svoltato ed è stato urtato dall'altro motociclo …. Il motociclo investitore era uno Scooter con una sola persona a bordo … il motociclo rimasto sconosciuto si è subito allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi … mi sono fermato a soccorrere il il quale era rimasto per terra
Parte_1 svenuto ed era pieno di sangue … il indossava il casco protettivo”.
Parte_1
Anche la teste – che sul luogo del sinistro passeggiava assieme al marito, Tes_2
– ha riscontrato le predette circostanze, aggiungendo che “il Testimone_1 stava svoltando sulla destra per entrare a casa sua quando è stato urtato da Parte_1 altro motociclo. Il fatto è successo su strada rettilinea”.
Riguardo al motociclo investitore, ha dichiarato: “non so dare altri particolari Tes_1 perché, come ho detto, era sera ed era buio” e ha ribadito che il conducente dello Tes_2 stesso “non si fermava sul luogo del sinistro e si allontanava immediatamente”.
2.2 Fermo quanto precede ( non ha svolto appello incidentale circa Controparte_1
l'an del sinistro), a parere di questo Tribunale, dalle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado non sono emersi sufficienti elementi per risalire alla esatta dinamica ed eziologia dell'incidente e, conseguentemente, per valutare la responsabilità dell'evento dannoso. I testi escussi, infatti, non hanno riferito dettagli che avrebbero invece rivestito particolare importanza ai fini della valutazione della responsabilità da attribuire nella causazione del sinistro.
Invero, dall'istruttoria effettuata risulta che in data 6.7.2008, , mentre Parte_1 transitava su via Roberto il Guiscardo di Lamezia Terme alla guida del ciclomotore
CO, nell'effettuare la svolta a destra, è stato urtato (“preso in pieno”: dichiara il teste
- sulla fiancata destra - da un altro motociclo, che procedeva da tergo nella Tes_1 stessa direzione del e lo faceva cadere per terra. Parte_1
, per come riferito da entrambi i testimoni oculari (“persone accorse, Parte_1 avendo udito il cupo rumore dell'impatto”, secondo quanto riportato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inoltrata da , padre Parte_2 dell'odierno appellante, all'assicurazione), oltre ad indossare il casco protettivo in conformità a quanto statuito dall'art. 171 C.d.S. (“Uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote”), manteneva la destra e attivava l'apposito indicatore di direzione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 154 C.d.S. rubricato “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”.
E, tuttavia, l'art. 154 C.d.S. prescrive anche che “I conducenti che intendono eseguire una
manovra per … voltare a destra devono a) assicurarsi di poter effettuare la manovra
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro
intenzione”.
Per completare in sicurezza la manovra di svolta (“per entrare nel cortile della propria
abitazione”, come risulta solo dalla deposizione di e dall'atto di appello), il Tes_2 motociclo condotto da avrebbe dovuto, perciò, progressivamente ridurre la Parte_1 propria velocità; tanto non viene, tuttavia, allegato dalla difesa attorea, né alcuna indicazione esplicativa, sul punto, è fornita dai testi.
Così come non è specificamente dedotto che , nell'apprestarsi alla Parte_1 svolta, abbia verificato nello specchietto retrovisore – come prudenza impone - che alcun veicolo sopraggiungesse da dietro, in un sorpasso finanche azzardato e irresponsabile.
Inoltre, la difesa attorea (cfr. atto di citazione in primo grado) non ha allegato, neppure, che avesse segnalato la sua intenzione di svolta;
a fronte di tale lacuna, il Parte_1 teste ha solo genericamente affermato che la manovra era “regolarmente Tes_1 segnalata”, ma non ha fornito ulteriori indicazioni oggettive, utili a corroborare la sua valutazione e poter stabilire se l'attivazione dell'indicatore di direzione sia stata in effetti fatta con sufficiente anticipo rispetto alla svolta. 2.3 L'appellante non ha, quindi, assolto l'onere probatorio che gli incombeva, dando prova positiva di aver rispettato i doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, non risultando escluso che lo stesso possa aver concorso in qualche modo alla causazione del sinistro;
con la conseguenza che non può ritenersi superata la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali succitati in materia.
Non è stato, in definitiva, provato che solo ed esclusivamente il conducente del veicolo rimasto sconosciuto abbia provocato il sinistro, tenendo una condotta di guida incauta ed imprudente, avendo tentato il sorpasso sul lato destro del motoveicolo CO che lo precedeva, in violazione dell'art. 148 C.d.S. (“Sorpasso” che, al comma 3, statuisce che
“Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello
stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata
o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare” e, al comma 7, che “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una
carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”), proprio in quanto non può dirsi con certezza che l'odierno appellante, minore all'epoca del sinistro, abbia osservato tutte le norme comportamentali imposte dal codice della strada.
2.4 Non sfugge al Tribunale, del resto, come numerosi siano gli aspetti rimasti oscuri nella vicenda in esame.
In primo luogo, perché si possa parlare di “cupo rumore dell'impatto”, come fa padre, uno dei due motocicli doveva avere una velocità sostenuta;
se non il Parte_1
l'altro. Ebbene, non si comprende come, in uno scontro siffatto, Per_2 Parte_1
si sia trovato a “perdere il controllo del suo motociclo” (non, quindi, a cadere per
[...] effetto diretto dell'urto - cfr. punto n. 2 dell'atto di citazione in primo grado, sottoposto ai testi e dagli stessi confermato), mentre il soggetto che ha centrato il “in piena Per_2 fiancata” (deposizione , malgrado l'improvvisa decelerazione e l'impatto Tes_1 contro l'ostacolo rappresentato dal veicolo di sia riuscito ad allontanarsi Parte_1 immediatamente dal luogo del sinistro, e così rapidamente che i due testimoni oculari non sanno riferire nulla del motociclo, né del suo guidatore. È infatti poco verosimile che il veicolo investitore non sia caduto a sua volta, per terra - o, peggio ancora, addosso a
-, ma sia rimasto marciante e abbia proseguito la corsa. Parte_1
Finanche le regioni ossee attinte dai traumi subiti dall'odierno appellante gettano ulteriori ombre sulla dinamica del sinistro.
Infatti, il ragazzo ha riportato “frattura del seno mascellare destro con emoseno”, lesione che è compatibile con un urto diretto contro un ostacolo (es. suolo) posto sul lato destro del volto della vittima;
ma il lato destro del viso può essere attinto da una caduta provocata con direzione da dietro e, comunque, da sinistra a destra, e non, come per tesi attorea, da destra verso sinistra;
quanto poi al “trauma cranico con focolaio lacero
contusivo parietale [ossia, che attinge la parte non frontale, né occipitale, del cranio]
sinistro”, si tratta di una lesione astrattamente compatibile anche con un urto riflesso, un contraccolpo dell'encefalo con le strutture ossee situate sulla parte opposta alla sede di impatto.
Un urto sulla fiancata destra avrebbe potuto invece cagionare i predetti traumi se avvenuto “di striscio” (contrariamente da quanto risulta all'esito della deposizione di con conseguente perdita di controllo del mezzo da parte di (e non Tes_1 Parte_1 dell'altro scooterista, che infatti ha proseguito la marcia) e caduta non immediata del tamponato;
ma in tale ipotesi se l'appellante avesse mantenuto una velocità adatta alla manovra di svolta avrebbe potuto poggiare i piedi a terra o comunque rallentare la caduta o ripararsi il capo, riducendo in tal modo l'entità delle lesioni personali subite.
A fronte delle perplessità che suscita la ritratta dinamica della vicenda in esame, non può
in conclusione, che trovare rigetto il gravame, con conferma della sentenza impugnata da
. Parte_1
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Nel caso che ci occupa, alcuna parte ha espressamente impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendo l'appellante la condanna avversaria sol invocando l'accoglimento dello spiegato appello;
ma la sentenza impugnata non è stata riformata.
Dunque, questo Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese. 3.1 Quanto alle spese relative al presente giudizio di impugnazione, non vi sono motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo all'appellante e in favore dell'assicurazione appellata.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (€ 5.503,35 – scaglione da € 5.201 a €
26.000) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite sostenute dalla parte appellata vengono liquidate nei valori minimi in € 2.540,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase di trattazione e € 851,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
4. Sussistono infine le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 821/2013, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data
6.12.2013 e depositata il successivo 9.12.2013;
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente giudizio di impugnazione in favore di in p.l.r.p.t, Controparte_1 nella misura di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di dell'ulteriore importo di € 309,00 a titolo di contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012, n. 228.
Lamezia Terme, 17.10.2024
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2014 e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) alla via G. Garibaldi, presso lo studio dell'avv. Francesco
Cristaudo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(già p.iva , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via A. Anile
n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 821/2013, emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme – sinistro stradale – lesioni personali – 2054 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 15.04.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in qualità di genitore Parte_2 esercente la potestà sul figlio minore , evocava in giudizio dinanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, la quale impresa designata dal Controparte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio in conseguenza di un sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, in data 06.07.2008, il figlio minorenne transitava a bordo del ciclomotore CO in Lamezia Parte_1
Terme (CZ) alla via R. il Guiscardo, quando veniva investito da un motociclo, che dopo averlo colpito sulla fiancata destra, proseguiva la corsa rimanendo non identificato e il conducente ignoto;
che, in conseguenza del sinistro, il minore riportava gravi lesioni personali che gli provocavano un lungo periodo di invalidità temporanea e postumi permanenti;
che, effettuata formale denuncia alle autorità competenti, le indagini si concludevano con esito negativo.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava la domanda attorea domandandone il rigetto perché infondata sia in punto di
an che di quantum debeatur.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata, consistente nell'escussione dei testimoni e testimoni oculari del Testimone_1 Tes_2 sinistro;
veniva, altresì, effettuata una perizia medico-legale sulla persona di Parte_1
(con elaborato peritale redatto dal dott. ).
[...] Persona_1
Con sentenza n. 821/2013, emessa in data 6.12.2013 e depositata il successivo 9.12.2013,
il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda, con riconoscimento di pari responsabilità concorsuale presunta ex art. 2054 comma 2 c.p.c. e condanna di
[...] al pagamento in favore dell'attore di € 5.503,35, pari alla metà dell'intera Controparte_2 somma liquidata, oltre spese di lite di € 1.091,04, anch'esse al 50%, oltre ancora accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello , divenuto maggiorenne, il Parte_1 quale lamentava la contraddittorietà ed erroneità della motivazione, nonché la carenza della stessa in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. e 111 comma 6 cost.
Chiedeva dunque, l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma dell'impugnata sentenza, con riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e condanna dell' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 5.503,35, pari alla residua Parte_1 metà dell'intera somma liquidata nella sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite, oltre che al pagamento di € 1.091,04 pari alla residua metà dell'intera somma liquidata nella sentenza di primo grado per spese e competenze di lite;
con vittoria delle spese del presente giudizio di impugnazione.
Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, (già Controparte_1
, in p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto dello Controparte_2 spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, con provvedimento del 17.11.2021, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data
3.12.2020) formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva rinuncia all'appello e spese legali del presente grado di giudizio compensate;
alla proposta aderiva l'assicurazione appellata, mentre la stessa veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 352-190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 821/2013 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme con particolare riferimento alla valutazione operata dal giudice impugnato circa il riconoscimento di pari responsabilità, presunta ex art. 2054 comma 2
c.p.c., nella causazione del sinistro de quo.
La censura non è fondata e, dunque, non merita accoglimento. Ed infatti, nel giudizio di primo grado è stata correttamente applicata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2
c.p.c., per i motivi dappresso illustrati.
Nel caso di specie, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due motoveicoli in circolazione.
Orbene, la disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene – come è noto – nell'art. 2054, comma 2, c.c., norma che codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione esclusivamente sussidiaria e opera laddove non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vds. Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n. 7453/2001; Cass. n. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97;
Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento della circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. n. 4055 del
2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804).
Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054
c.c. (Cass. n. 1198/97; Cass. n. 8287/96; Cass. n. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c., si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cass. n. 48439/2012).
Del resto, le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta,
costituisce di per sé condotta negligente.
2.1 Tanto detto in termini generali, nel caso di specie, al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro, deve farsi riferimento necessariamente alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e, segnatamente, a quanto riferito dai dichiarati testimoni oculari
del fatto.
I due testi hanno confermato che , mentre transitava in Lamezia Terme, Parte_1 lungo la via Roberto il Guiscardo, alla guida del ciclomotore CO, veniva colpito sulla fiancata destra da un motoveicolo rimasto sconosciuto che, sopraggiungendo da tergo, ne causava la caduta.
Più specificamente, il teste (verb. Ud. del 13.3.2013) ha affermato di Testimone_1 avere assistito al sinistro “che è avvenuto mentre ero a piedi nella citata via, dietro ai ciclomotori”, precisando che “il motociclo rimasto sconosciuto ha investito nella fiancata destra il motociclo condotto dal il quale in conseguenza dell'urto è finito per Parte_1 terra unitamente al ciclomotore”; aggiungeva, inoltre, che entrambi i motocicli procedevano con direzione Nicastro centro - via del Progresso e che “il motociclo
condotto da stava effettuando una svolta a destra, regolarmente
Parte_1 segnalata quando è stato preso in pieno dall'altro motociclo … Il
Parte_1 manteneva strettamente la sua destra quando ha svoltato ed è stato urtato dall'altro motociclo …. Il motociclo investitore era uno Scooter con una sola persona a bordo … il motociclo rimasto sconosciuto si è subito allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi … mi sono fermato a soccorrere il il quale era rimasto per terra
Parte_1 svenuto ed era pieno di sangue … il indossava il casco protettivo”.
Parte_1
Anche la teste – che sul luogo del sinistro passeggiava assieme al marito, Tes_2
– ha riscontrato le predette circostanze, aggiungendo che “il Testimone_1 stava svoltando sulla destra per entrare a casa sua quando è stato urtato da Parte_1 altro motociclo. Il fatto è successo su strada rettilinea”.
Riguardo al motociclo investitore, ha dichiarato: “non so dare altri particolari Tes_1 perché, come ho detto, era sera ed era buio” e ha ribadito che il conducente dello Tes_2 stesso “non si fermava sul luogo del sinistro e si allontanava immediatamente”.
2.2 Fermo quanto precede ( non ha svolto appello incidentale circa Controparte_1
l'an del sinistro), a parere di questo Tribunale, dalle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado non sono emersi sufficienti elementi per risalire alla esatta dinamica ed eziologia dell'incidente e, conseguentemente, per valutare la responsabilità dell'evento dannoso. I testi escussi, infatti, non hanno riferito dettagli che avrebbero invece rivestito particolare importanza ai fini della valutazione della responsabilità da attribuire nella causazione del sinistro.
Invero, dall'istruttoria effettuata risulta che in data 6.7.2008, , mentre Parte_1 transitava su via Roberto il Guiscardo di Lamezia Terme alla guida del ciclomotore
CO, nell'effettuare la svolta a destra, è stato urtato (“preso in pieno”: dichiara il teste
- sulla fiancata destra - da un altro motociclo, che procedeva da tergo nella Tes_1 stessa direzione del e lo faceva cadere per terra. Parte_1
, per come riferito da entrambi i testimoni oculari (“persone accorse, Parte_1 avendo udito il cupo rumore dell'impatto”, secondo quanto riportato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inoltrata da , padre Parte_2 dell'odierno appellante, all'assicurazione), oltre ad indossare il casco protettivo in conformità a quanto statuito dall'art. 171 C.d.S. (“Uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote”), manteneva la destra e attivava l'apposito indicatore di direzione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 154 C.d.S. rubricato “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”.
E, tuttavia, l'art. 154 C.d.S. prescrive anche che “I conducenti che intendono eseguire una
manovra per … voltare a destra devono a) assicurarsi di poter effettuare la manovra
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro
intenzione”.
Per completare in sicurezza la manovra di svolta (“per entrare nel cortile della propria
abitazione”, come risulta solo dalla deposizione di e dall'atto di appello), il Tes_2 motociclo condotto da avrebbe dovuto, perciò, progressivamente ridurre la Parte_1 propria velocità; tanto non viene, tuttavia, allegato dalla difesa attorea, né alcuna indicazione esplicativa, sul punto, è fornita dai testi.
Così come non è specificamente dedotto che , nell'apprestarsi alla Parte_1 svolta, abbia verificato nello specchietto retrovisore – come prudenza impone - che alcun veicolo sopraggiungesse da dietro, in un sorpasso finanche azzardato e irresponsabile.
Inoltre, la difesa attorea (cfr. atto di citazione in primo grado) non ha allegato, neppure, che avesse segnalato la sua intenzione di svolta;
a fronte di tale lacuna, il Parte_1 teste ha solo genericamente affermato che la manovra era “regolarmente Tes_1 segnalata”, ma non ha fornito ulteriori indicazioni oggettive, utili a corroborare la sua valutazione e poter stabilire se l'attivazione dell'indicatore di direzione sia stata in effetti fatta con sufficiente anticipo rispetto alla svolta. 2.3 L'appellante non ha, quindi, assolto l'onere probatorio che gli incombeva, dando prova positiva di aver rispettato i doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, non risultando escluso che lo stesso possa aver concorso in qualche modo alla causazione del sinistro;
con la conseguenza che non può ritenersi superata la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali succitati in materia.
Non è stato, in definitiva, provato che solo ed esclusivamente il conducente del veicolo rimasto sconosciuto abbia provocato il sinistro, tenendo una condotta di guida incauta ed imprudente, avendo tentato il sorpasso sul lato destro del motoveicolo CO che lo precedeva, in violazione dell'art. 148 C.d.S. (“Sorpasso” che, al comma 3, statuisce che
“Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello
stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata
o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare” e, al comma 7, che “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una
carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”), proprio in quanto non può dirsi con certezza che l'odierno appellante, minore all'epoca del sinistro, abbia osservato tutte le norme comportamentali imposte dal codice della strada.
2.4 Non sfugge al Tribunale, del resto, come numerosi siano gli aspetti rimasti oscuri nella vicenda in esame.
In primo luogo, perché si possa parlare di “cupo rumore dell'impatto”, come fa padre, uno dei due motocicli doveva avere una velocità sostenuta;
se non il Parte_1
l'altro. Ebbene, non si comprende come, in uno scontro siffatto, Per_2 Parte_1
si sia trovato a “perdere il controllo del suo motociclo” (non, quindi, a cadere per
[...] effetto diretto dell'urto - cfr. punto n. 2 dell'atto di citazione in primo grado, sottoposto ai testi e dagli stessi confermato), mentre il soggetto che ha centrato il “in piena Per_2 fiancata” (deposizione , malgrado l'improvvisa decelerazione e l'impatto Tes_1 contro l'ostacolo rappresentato dal veicolo di sia riuscito ad allontanarsi Parte_1 immediatamente dal luogo del sinistro, e così rapidamente che i due testimoni oculari non sanno riferire nulla del motociclo, né del suo guidatore. È infatti poco verosimile che il veicolo investitore non sia caduto a sua volta, per terra - o, peggio ancora, addosso a
-, ma sia rimasto marciante e abbia proseguito la corsa. Parte_1
Finanche le regioni ossee attinte dai traumi subiti dall'odierno appellante gettano ulteriori ombre sulla dinamica del sinistro.
Infatti, il ragazzo ha riportato “frattura del seno mascellare destro con emoseno”, lesione che è compatibile con un urto diretto contro un ostacolo (es. suolo) posto sul lato destro del volto della vittima;
ma il lato destro del viso può essere attinto da una caduta provocata con direzione da dietro e, comunque, da sinistra a destra, e non, come per tesi attorea, da destra verso sinistra;
quanto poi al “trauma cranico con focolaio lacero
contusivo parietale [ossia, che attinge la parte non frontale, né occipitale, del cranio]
sinistro”, si tratta di una lesione astrattamente compatibile anche con un urto riflesso, un contraccolpo dell'encefalo con le strutture ossee situate sulla parte opposta alla sede di impatto.
Un urto sulla fiancata destra avrebbe potuto invece cagionare i predetti traumi se avvenuto “di striscio” (contrariamente da quanto risulta all'esito della deposizione di con conseguente perdita di controllo del mezzo da parte di (e non Tes_1 Parte_1 dell'altro scooterista, che infatti ha proseguito la marcia) e caduta non immediata del tamponato;
ma in tale ipotesi se l'appellante avesse mantenuto una velocità adatta alla manovra di svolta avrebbe potuto poggiare i piedi a terra o comunque rallentare la caduta o ripararsi il capo, riducendo in tal modo l'entità delle lesioni personali subite.
A fronte delle perplessità che suscita la ritratta dinamica della vicenda in esame, non può
in conclusione, che trovare rigetto il gravame, con conferma della sentenza impugnata da
. Parte_1
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Nel caso che ci occupa, alcuna parte ha espressamente impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendo l'appellante la condanna avversaria sol invocando l'accoglimento dello spiegato appello;
ma la sentenza impugnata non è stata riformata.
Dunque, questo Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese. 3.1 Quanto alle spese relative al presente giudizio di impugnazione, non vi sono motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo all'appellante e in favore dell'assicurazione appellata.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (€ 5.503,35 – scaglione da € 5.201 a €
26.000) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite sostenute dalla parte appellata vengono liquidate nei valori minimi in € 2.540,00 per compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase di trattazione e € 851,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
4. Sussistono infine le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 821/2013, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data
6.12.2013 e depositata il successivo 9.12.2013;
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente giudizio di impugnazione in favore di in p.l.r.p.t, Controparte_1 nella misura di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di dell'ulteriore importo di € 309,00 a titolo di contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012, n. 228.
Lamezia Terme, 17.10.2024
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini