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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025 e vertente
TRA
E elettivamente domiciliati in Pescara, Via Parte_1 Parte_2
Falcone e Borsellino n. 32 presso lo studio degli avv.ti Pier Michele Quarta e Daniele Quarta in forza di procura da intendersi in calce alla comparsa di risposta in primo grado del 22.12.2020
APPELLANTI
E
E Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 577/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il 6.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< … affinché la Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della impugnata sentenza, respinga le domande formulate nei confronti di ed Parte_1 Parte_2 ed accerti e dichiari che essi, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c., hanno acquisito la proprietà della porzione di terreno rivendicata da e con Controparte_1 Controparte_2
conseguente condanna di questi ultimi al rimborso delle spese del doppio grado del giudizio.>>
Appellati – appellanti incidentali
<< … affinché l'Ecc.ma Corte adita Voglia, contrariis reiectis,:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1 • rigettare l'appello proposto, giacché improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
• confermare tutte le statuizioni della sentenza numero 1222.2023 resa dal Tribunale di Pescara in data 06.09.2023 ….
IN VIA INCIDENTALE
• in accoglimento del presente appello incidentale, in parziale riforma della sentenza numero
1222.2023 resa dal Tribunale di Pescara in data 06.09.2023 in persona della Dott.ssa A. BERTUCCI
BELLAFANTE nel Giudizio di primo grado iscritto al nr. 2844/2020 R.G., l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
• condannare e con vincolo solidale tra i medesimi, al Parte_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi e liquidarsi in separato Giudizio;
• condannare e con vincolo solidale tra i medesimi, al Parte_2 Parte_1 rimborso delle spese di CTP del primo grado di Giudizio quantificate in complessivi € 1.921,50. Con vittoria di spese, e compenso professionale di causa dei due gradi di Giudizio, e con condanna al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di accertata insussistenza dei presupposti. …>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara:
- in accoglimento delle domande avanzate da e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di e ha accertato il diritto di proprietà degli attori Parte_1 Parte_2
sulla porzione di suolo, per complessivi mq. 9,07, descritta in atti, posta a confine della proprietà dei convenuti e ha dichiarato, per l'effetto, illegittime ed abusive le parti del muro e di ogni costruzione insistenti su detta porzione con ordine di demolizione delle stesse e rilascio della porzione di suolo occupato;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della menzionata porzione di suolo proposta da e Parte_1 Parte_2
- ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare gli attori delle spese di lite include quelle della espletata c.t.u..
1.1. Per quanto è in questa sede ancora utile evidenziare, il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale con riferimento all'idoneità del titolo dei convenuti ai fini dell'usucapione abbreviata.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello i convenuti e Parte_1 Pt_2
sulla base dei motivi di seguito esposti.
[...]
2 2.1. La motivazione della sentenza gravata è erronea ed insufficiente avendo il giudice di prime cure respinto la domanda limitandosi a richiamare la massima di una pronuncia della Suprema Corte
(Cass. 144/2017) del tutto inconferente rispetto al caso in esame. Il tema in questa sede rilevante non
è quello della nullità ovvero inefficacia della donazione di cosa altrui, ma quello della idoneità di quest'ultima a costituire titolo idoneo per l'usucapione abbreviata che è invece affermata da numerose sentenze di legittimità. Di conseguenza, non poteva sorvolarsi, come affermato dal Tribunale, sulla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1159 c.c..
2.2. Il giudice di prime cure ha erroneamente accomunato i titoli di acquisto della proprietà da parte dei convenuti odierni appellanti, sostenendo che entrambi avrebbero acquisito la proprietà dell'immobile in seguito ad atto di donazione. In realtà, come è pacifico e documentalmente provato alla stregua degli incontestati titoli versati in atti, “acquisiva” a mezzo di Parte_1
donazione datata 20.11.2008 la nuda proprietà dell'appartamento al piano terra, mentre Pt_2
“acquistava” per atto di trasferimento dell'1.12.2000 la nuda proprietà dell'appartamento
[...]
al primo piano (entrambi sono divenuti pieni proprietari dei beni alla morte dei loro rispettivi danti causa).
2.3. La domanda riconvenzionale di usucapione, al contrario di quanto statuito dal Tribunale,
è, dunque, fondata.
Ed invero:
a) è da ritenersi compiuto il termine decennale previsto poiché, alla data di notifica dell'atto di citazione (31 luglio 2020) erano già trascorsi: • 19 anni e mezzo dall'acquisto della nuda proprietà
(01 dicembre 2000) e 15 anni e mezzo dall'acquisizione della piena proprietà (15 novembre 2004) da parte di • quasi 12 anni dall'acquisizione della nuda proprietà (20 novembre 2008) Parte_2
da parte di Parte_1
b) vi è perfetta coincidenza tra il bene posseduto e quello oggetto del titolo;
c) sono irrilevanti gli atti interruttivi del termine di usucapione eccepiti dagli appellati ossia il
16 marzo 2017 un atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare intimato da , Parte_3
e il 25 maggio 2017 un atto di preavviso di esecuzione di obbligo di fare in ottemperanza alle modalità stabilite dal Giudice dell'esecuzione su iniziativa dell'Ufficiale giudiziario Dott. Maurizio Orsini, delegato all'esecuzione, quali atti di esecuzione, ai sensi dell'art. 2943 c.c. (cui rinvia l'art. 1165 c.c.); anzitutto perché la presunta interruzione non avrebbe efficacia nei confronti di Parte_2 considerato che all'epoca della notifica dei due atti (2017) il termine decennale di usucapione si era già compiuto ampiamente, il che renderebbe inutile qualsiasi ulteriore argomentazione;
in secondo luogo perché gli atti in questione costituiscono in sostanza dei meri atti di diffida e di messa in mora,
3 i quali, come da giurisprudenza consolidata, non sono idonei ed efficaci ad interrompere il corso dell'usucapione.
d) al contrario di quanto affermano gli attori appellati – secondo i quali ai convenuti appellanti non può riconoscersi la buona fede perché erano a conoscenza del contenzioso preesistente –, il requisito della buona fede sussiste in quanto essa deve esistere nel soggetto acquirente soltanto al momento dell'acquisto per il principio “mala fides superveniens non nocet”; la buona fede si presume ed anche se può essere superata da prova contraria, a questo fine non sono sufficienti meri sospetti o dubbi;
per superare la presunzione occorrono prove certe e concrete, non meramente ipotetiche.
e) non risponde al vero quanto sostenuto dalle controparti secondo cui gli appellanti avrebbero implicitamente riconosciuto il loro diritto di proprietà perché nel giudizio di opposizione all'esecuzione non avrebbero spiegato azione volta a dichiarare l'intervenuta usucapione, limitandosi ad eccepire l'inopponibilità del titolo esecutivo nei loro confronti;
l'affermazione travisa i fatti in quanto gli attori confondono tra atto di opposizione all'esecuzione depositato davanti al G.E. e atto di riassunzione dell'opposizione davanti al Tribunale per la fase di merito;
non vi è dubbio che una cosa è la fase di opposizione all'esecuzione davanti al G.E., il quale poteva e doveva decidere soltanto sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, ben altra cosa è la fase di merito, quando con la riassunzione inizia il vero e proprio giudizio finalizzato ad accertare il fondamento dell'opposizione; con la citazione in riassunzione gli opponenti avevano concluso chiedendo che in subordine venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte loro sulla striscia di terreno oggetto dell'esecuzione.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
i quali hanno resistito agli avversi assunti deducendone la completa infondatezza, e, in via
[...]
incidentale, hanno interposto appello lamentando quanto segue.
3.1. Il giudice di prime ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dei convenuti, con vincolo solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellati, seppur da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio. È, del resto, evidente come dall'accertamento della illegittima condotta dei convenuti discenda il diritto degli attori ad essere risarciti.
3.2. Il giudice di prime cure ha, altresì, omesso di provvedere alla richiesta liquidazione delle spese di c.t.p. quantificate e documentate in € 1.921,50, come da nota spese depositata il 10.7.2023.
Queste rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte.
4 4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 22.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. I tre motivi dell'appello principale – che, in quanto strettamente connessi, riguardando tutti, sotto diversi ma complementari profili, la fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata decennale respinta dal giudice di prime cure, vanno esaminati insieme – sono infondati.
5.1. Come è noto, l'usucapione decennale della proprietà di un immobile disciplinata dall'art. 1159, comma 1, c.c. ha come necessari presupposti:
a) l'acquisto del bene chi non è proprietario in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto;
b) la buona fede dell'acquirente;
c) il decorso di dieci anni dalla trascrizione.
5.2. Riguardo al presupposto sub a), oggetto del primo motivo di appello, la motivazione della decisione gravata è erronea avendo il giudice di prime cure, come stigmatizzato dagli appellanti, evidentemente confuso, richiamando anche un precedente giurisprudenziale non pertinente, il profilo della qualificazione della donazione di cosa altrui (in termini di nullità argomentando dall'art. 771
c.c. in materia di donazione di cosa futura ovvero in termini di mera inefficacia) da quello, rilevante nella fattispecie, della sua idoneità ai fini della usucapione decennale.
5.2.1. Idoneità che è affermata dall'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui senz'altro il Collegio aderisce, in ragione della valutazione in astratto richiesta dall'art. 1159 c.c.
(v., tra le altre, Cass. 12782/2013, Cass. 10356/2009 e Cass. 1596/2001, nonché incidenter tantum, nelle motivazioni, Cass. ss. uu. 5068/2016, paragr. 4.3, pag. 9, e, più di recente, Cass. 32132/2023).
5.2.1.1. D'altro canto, il giudice di prime cure, come lamentato dagli appellanti con il secondo motivo di appello, ha pure pretermesso che, a differenza di il titolo di acquisto Parte_1
a non domino di non è una donazione bensì un contratto a titolo oneroso con cui Parte_2
l'alienante gli trasferiva la proprietà dell'immobile verso il pagamento di un corrispettivo (pari ad
€ 45.000,00, somma versata, secondo quanto riportato nel rogito notarile, mediante assegno circolare)
e l'acquirente assumeva anche un obbligo assistenziale dell'alienante vita natural durante oltre che del riconoscimento del diritto di abitazione.
5.2.2. Il titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà è quello che, in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe sufficiente al trasferimento del diritto e, in concreto, nel suo specifico contenuto, comporti un'esatta corrispondenza tra il diritto immobiliare di cui si sostiene l'acquisto per possesso
5 decennale esercitato e quello acquistato in buona fede a non domino (v., tra le altre, la recente Cass.
40835/2021). L'accertamento dell'identità tra immobile posseduto e quello acquistato a non domino va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro (così Cass. 10873/2018
e Cass. 866/2000).
5.2.2.1. Gli atti di acquisto degli appellanti principali risultano includere la porzione di suolo oggetto della domanda di usucapione.
5.2.2.2. Entrambi gli atti fanno riferimento all'identificazione catastale dei beni trasferiti: l'atto del 20.11.2008, che concerne l'unità sita al piano terra con area circostante di cui, nella situazione di fatto esistente, fa parte la porzione per cui è causa, al foglio 28, particella 375, sub 4 e 5; l'atto dell'1.12.2000, che ha ad oggetto l'unità al primo piano ma pure, tra le aree condominiali, l'area coperta e scoperta, al foglio 28, particella 375 sub 3.
5.2.2.3. E alle date di tali atti, le risultanze catastali, rispetto alla situazione originaria, per effetto delle variazioni intervenute ad iniziativa dei danti causa degli appellanti (principalmente quelle apportate in sede di condono edilizio nel 1985) erano – e sono ancora – sostanzialmente conformi alla situazione di fatto, cioè rappresentavano – e rappresentano – lo sconfinamento e l'appropriazione dell'area.
5.2.2.4. Ciò è stato riferito dal c.t.u. geom. in udienza in risposta alla richiesta Controparte_3
di precisazione dei convenuti (v. verbale udienza del 22.2.2023 e osservazione n. 1 del c.t.p. ing. dell'8.1.2022) ed è stato ritenuto, pur implicitamente, dallo stesso c.t.p. degli attori il quale, CP_4
nel formulare le proprie richieste di chiarimenti, evidenziava che, nella documentazione catastale, malgrado l'accertamento intervenuto nel precedente giudizio (sulla base della c.t.u. datata 26.4.1991 del geom. i “locali” dei convenuti venivano riportati (ancora) erroneamente a confine con CP_5
la proprietà attorea (v. osservazioni c.t.p. geom. pp. 5-6). CP_6
5.2.2.5. Né a tale conclusione ostano gli allegati alla c.t.u. del geom. Controparte_7
modello) i quali evidenziano lo sconfinamento e l'area usurpata poiché essi fanno sì riferimento al confine catastale che, però, è tracciato alla stregua della situazione catastale corretta e desumibile dall'originario frazionamento del fabbricato, come ricostruita all'esito dell'accertamento peritale svolto nell'altro e precedente giudizio (ossia la citata c.t.u. del geom. . CP_5
5.2.3. La debita trascrizione dei titoli, costituiti da atti pubblici notarili, è un fatto incontestato.
Nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza è stata specificamente dedotta dai convenuti (v. pag. 2 della comparsa di costituzione) e non è stata mai contestata dagli attori i quali, anzi, l'hanno acriticamente ripresa nei propri successivi scritti difensivi (v. memoria conclusionale, pag. 2). Tra
6 l'altro, i due titoli sono stati prodotti dagli attori costituendosi in giudizio (v. docc. 7 e 13 in fasc. di primo grado) e non dai convenuti. Per di più, quanto al titolo di (donazione del Parte_1
20.11.2008 per atto Notaio , rep. 31858, racc. 14183), risulta la registrazione e la trascrizione Per_1 dell'atto in data 1.12.2008 (v. cit. doc. 13).
5.3. Ciò detto in ordine al titolo, difetta, nel caso di specie, il presupposto dell'acquisto in buona fede di cui supra sub b), come eccepito dagli appellati.
5.3.1. Secondo i principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c., la buona fede, da intendersi come ignoranza dell'alienità del bene al tempo dell'acquisto (v. Cass. 4851/2012), è esclusa quando essa dipenda da colpa grave (v. Cass. 4063/2012); la buona fede si presume e la presunzione può essere, comunque, superata con ogni mezzo di prova anche mediante presunzioni contrarie e semplici indizi
(v., tra le più recenti, Cass. 9063/2024); la presunzione di buona fede è vinta dalla dimostrazione della esistenza non di un mero sospetto di una situazione d'illegittimità bensì del dubbio promanante da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche ovvero a fortiori della quasi certezza della sua conoscenza (v. Cass. 26400/2009, Cass. 7966/2003 e Cass. 6648/2000).
5.3.2. Tanto premesso, per scrutinare la questione, è necessario richiamare lo svolgimento della vicenda giudiziaria che ha interessato i danti causa delle parti odierne, seppure in modo estremamente succinto essendo la stessa riassunta correttamente nella sentenza gravata, come è tra le parti pacifico:
- con atto di citazione notificato il 24.1.1990 e (i nonni Controparte_8 Controparte_9
materni di e convenuti-attori in riconvenzionale e Parte_2 Parte_1
odierni appellanti) venivano convenuti in giudizio per avere occupato, abbattendo il vecchio muro di confine e costruendone un altro, una confinante striscia di terreno della proprietà di
(dai quali e , danti causa degli attori- Persona_2 Persona_3 Persona_4
convenuti in riconvenzionale e odierni appellati, avevano acquistato la proprietà);
- con comparsa del 6.3.1990 i convenuti e si costituivano in giudizio;
CP_8 CP_9
- la causa veniva istruita mediante produzione di documenti e c.t.u. (quella sopraccitata del geom. e rinviata all'udienza del 12.2.2001 per la precisazione delle conclusioni;
CP_5
- nelle more, in data 1.12.2000, con il sopra menzionato atto notarile di trasferimento (v. doc.
7, cit.) cedeva al nipote (in quanto figlio della figlia Controparte_9 Parte_2
moglie di , odierno appellante, la nuda proprietà di unità Controparte_10 Parte_4
immobiliare facente parte del fabbricato consistente in appartamento al piano primo;
- con sentenza n. 741/2001 del 16.5.2001 il Tribunale di Pescara, accogliendo la domanda di parte attrice, accertava l'illegittima occupazione della predetta porzione di terreno eseguita in
7 mala fede dai convenuti i quali venivano condannati al suo rilascio, previa demolizione delle costruzioni esistenti, e al risarcimento dei danni;
- i convenuti – proponevano appello;
nelle more del giudizio d'appello CP_8 CP_9
entrambi decedevano (il 4.8.2002 il 15.11.2004 ) lasciando Controparte_8 Controparte_9
unica erede la figlia CP_10
- la Corte di Appello, con sentenza n. 257/05 pubblicata il 12.4.2005 rigettava il gravame;
nella motivazione della decisione si legge: << … Esattamente il Tribunale ha escluso la buona fede degli appellanti nella occupazione abusiva del terreno del vicino. Infatti non si può ritenere che agisca in buona fede colui che demolisce un muro, posto sul confine, e ricostruisce il detto muro, spostandolo di cm. 60 verso il fondo del vicino, senza il preventivo accertamento in contraddittorio dell'appartenenza alla propria proprietà della porzione di terreno occupata. E' evidente che nella specie si è trattato di una invasione intenzionale dell'altrui proprietà, effettuata nella convinzione che il vicino non avrebbe frapposto ostacoli. E comunque è certo che gli appellanti non potevano essere convinti di essere proprietari del terreno occupato, perché preesisteva un muro eretto sul confine e nessuna verifica è stata compiuta per accertare che la linea confinaria non fosse stata spostata verso l'esterno per cm. 60 >>;
- il 10.4.2006 avverso la sentenza di secondo grado, quale erede degli appellanti, CP_10
ricorreva per Cassazione;
- nelle more del giudizio di legittimità, con il sopra menzionato atto di donazione CP_10
del 20.1.2008 (v. doc. 13, cit.), riservandosi l'usufrutto vita natural durante per sé e dopo di sé per il coniuge, donava al figlio odierno appellante, l'appartamento posto al piano terra Parte_1
con area circostante pertinenziale del fabbricato (della quale, quasi per intero, fa parte la porzione di suolo per cui è causa);
- con sentenza n. 12491/2012 del 19.7.2012 la Cassazione respingeva il ricorso e confermava tutte le precedenti statuizioni.
5.3.3. Orbene, posto che la mala fede dei coniugi , danti causa degli odierni Persona_5
appellanti, è stata giudizialmente accertata in via definitiva, la ricostruzione della vicenda conduce ad escludere, senza ombra di dubbio, la buona fede dei fratelli e Pt_2 Parte_1
5.3.4. Quanto ad , egli acquistò, l'1.12.2000, all'età di 27 anni, la proprietà dell'unità Pt_2
immobiliare dalla nonna materna nel pieno svolgimento del giudizio, a distanza di circa 10 anni dal suo inizio e dopo che, a mezzo di c.t.u., era emersa in modo chiaro l'usurpazione della striscia di terreno da parte dei nonni materni;
addirittura, suo padre aveva partecipato alle Parte_4
operazioni peritali svolte dal geom. (v. doc. 5 in fasc. primo grado appellati). Quindi, dati CP_5
8 gli strettissimi rapporti di parentela, le implicazioni non certo modeste della controversia e non ultimo il fatto che fosse residente proprio in loco (v. doc. 7, cit.), è logico e ragionevole arguire, sulla base dei predetti elementi di fatto, sicuramente gravi, precisi e concordanti, che fosse Parte_2
certamente consapevole che una porzione della proprietà ricevuta, quella per cui è causa, fosse stata oggetto di illegittima occupazione da parte dei nonni e quindi appartenesse ai proprietari confinanti.
5.3.4. Quanto ad valgono analoghi rilievi. Egli ricevette la proprietà ancor più avanti, Pt_1 il 20.11.2008, all'età di 41 anni, quando in due gradi di giudizio, prima i nonni materni e poi la madre erano risultati soccombenti ed era stato accertata l'usurpazione della porzione di suolo contesa. Ne segue che, al momento della donazione, dati appunto gli strettissimi rapporti di parentela, la rilevanza della vicenda e la residenza sui luoghi di causa (v. doc. 13, cit.), egli era certamente a conoscenza della conclamata illegittima situazione (come lo era, in verità, ben prima, sin dagli anni 90 al pari de fratello).
5.3.5. Qualora ve ne fosse bisogno, la mala fede degli appellanti si evince anche dalla prova per testi svolta nel giudizio di primo grado. Il teste (sentito all'udienza del 30.11.2022), Testimone_1
interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 9 (“vero che nell'arco di tempo ricompreso tra il 1990
e il 1995, in una circostanza, riferì di avere abbandonato la frequentazione con Parte_2
a causa del contenzioso avente ad oggetto il muro a confine e pendente tra Controparte_1 le rispettive famiglie ”), l'ha confermata (“Confermo la circostanza ricordo che è un giorno lui ci disse di non poter più giocare con noi per la situazione di conflitto tra le due famiglie Parte_5
. Così anche il teste (ADR cap 8: “ un po' di meno per il problema
[...] Testimone_2 Pt_2 dei genitori che litigavano sul confine”. ADR cap 9: “confermo” ADR cap 10: “dopo il 95 ci frequentiamo io, e mentre non più”). CP_1 Tes_1 Pt_1
5.4. Quanto esposto circa la carenza del presupposto dell'acquisto in buona fede, assorbe la disamina delle questioni sollevate dagli appellati in ordine al terzo presupposto supra sub c) relativo al decorso del termine decennale consistenti nell'asserita interruzione dello stesso che, secondo le parti appellanti, è da ritenersi compiuto posto che, secondo le stesse, alla data di notificazione dell'atto di citazione (31.7.2020) sono decorsi, rispetto ad 19 anni e mezzo dall'acquisto Parte_2
della nuda proprietà (1.12.2000) e 15 anni e mezzo dall'acquisizione della piena proprietà
(15.11.2004) e, rispetto ad quasi 12 anni dall'acquisizione della nuda proprietà Parte_1
(20.11.2008).
6. Occorre, dunque, passare all'esame dell'appello incidentale.
9 6.1. Esso, al contrario di quanto eccepito dagli appellanti, è ammissibile essendo stato proposto con comparsa depositata in data 28.2.2024 nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione stabilito dall'art. 343 c.p.c..
6.2. Inoltre, il Collegio ritiene che la cd. impugnazione incidentale tardiva possa essere avanzata anche avverso un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale per il quale l'interesse a impugnare fosse astrattamente preesistente (v., tra le altre, Cass. 15100/2024, Cass.
26139/2022 e Cass. 25285/2020) dovendosi riconoscere agli appellati – i quali di per sé avrebbe accettato la decisione, malgrado l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica al risarcimento danni e di rimborso delle spese di c.t.p. – di contrastare l'iniziativa delle controparti appellanti di rimettere in discussione l'intero assetto di interessi derivante dalla pronuncia di primo grado anche facendo, a quel punto, valore le proprie doglianze.
7. Ciò detto, l'appello incidentale è fondato.
7.1. Il giudice di primo grado ha trascurato di provvedere in ordine alla domanda di condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni dagli attori, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio. Domanda senz'altro fondata poiché non v'è dubbio che il fatto posto in essere dalle parti convenute, odierni appellante, le quali hanno per anni illegittimamente occupato e tenuto per sé una porzione di suolo di proprietà degli attori violando il loro diritto dominicale, sia potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli nei confronti dei medesimi (sui presupposti della condanna generica, cfr. per tutte Cass. 27016/2022).
7.2. Del pari, è chiaro che agli appellati spettavano anche le spese della consulenza tecnica di parte le quali, in quanto spese connesse ad una allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ha diritto al rimborso (cfr. per tutte Cass. 25729/2024).
Nel caso di specie, esse erano certamente necessarie ai fini della difesa delle parti. Alla stregua della documentazione versata in atti, tali spese vanno liquidate nell'importo complessivo, da reputarsi congruo, di € 1.921,50, incluso contributo integrativo cassa previdenza (5%) e iva (22%).
8. In conclusione, l'appello principale va respinto, mentre quello incidentale va accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata che, per il resto s'intende confermata, gli appellanti e vanno condannati (anche) al risarcimento dei danni in favore Parte_1 Parte_2
degli appellati e danni da liquidarsi in separata sede nonché Controparte_1 Controparte_2 al rimborso delle spese di c.t.p. liquidati in complessivi € 1.921,50 (va da sé oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo).
10 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, valori medi nei limiti della nota spese versata in atti.
10. L'esito del presente grado del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002 nei confronti degli appellanti principali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
2) in accoglimento dell'appello incidentale degli appellati e Controparte_1 Controparte_2
e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti e Parte_1 Pt_2
in solido tra loro:
[...]
a) al risarcimento dei danni in favore degli appellati e Controparte_1 Controparte_2
danni da liquidarsi in separato giudizio;
b) al rimborso in favore degli appellati e delle spese di Controparte_1 Controparte_2
c.t.p. liquidate in € 1.921,50, oltre interessi dall'attualità al saldo.
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 2.915,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso, ed € 147,00 per esborsi;
4) dichiara che gli appellanti e sono tenuti al pagamento di Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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