Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/01/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15454/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15454 del 2022, proposto da
Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di concessione n. -OMISSIS- dell'8.9.2022, protocollo -OMISSIS-, data protocollo 9.9.2022, di accoglimento parziale della istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale;
del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 30 settembre 2022, ricevuta del ricorso n. 2273478 del 30.9.2022, Protocollo n. -OMISSIS-;
e per l’accertamento
del diritto alla prestazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’INPS ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso all’integrazione salariale;
- l’INPS si è costituito rilevando di aver provveduto in autotutela su istanza di riesame, evidenziando che la motivazione del parziale accoglimento è scaturita direttamente dal sistema FIS che ha effettuato il calcolo del 1/3 delle ore lavorabili e determinato l’erosione delle ore concedibili;
Ritenuto che, in conseguenza dell’intervenuta autotutela, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’INPS debba essere condannato al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, atteso che è pacifica l’erroneità del provvedimento impugnato, secondo quanto dedotto nel ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO UT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | IO UT |
IL SEGRETARIO