Articolo 185 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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27 agosto 2020
Art. 185. Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa 1. Ai sensi dell' articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e' contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. ((67)) 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 , le sorgenti sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

------------ AGGIORNAMENTO (67)
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nel comma 1 del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..
Entrata in vigore il 27 agosto 2020
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