Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Carta Elisabetta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1417/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
24.04.2025 Da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Patrizia Marcori presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto e conferma le condizioni dell'affidamento e il mantenimento del figlio minore, nato a [...] in data [...], Persona_1
come indicate nel ricorso e contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.5.2025 essendo conformi all'interesse preminente della prole, come di seguito riportate:
1. Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in Sassari Via Logudoro nr.13.
2. Ciascuno dei genitori si impegna al mantenimento del minore in misura proporzionale al proprio reddito, alle attuali esigenze del figlio, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza pagina 1 di 2
3. Il padre si impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma mensile di euro 200,00// (duecento/00 euro), oltre assegno unico al 100% alla madre, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat .
4. Le spese straordinarie e mediche non mutuabili saranno divise nella misura del 50% tra le parti e previamente concordate tra i genitori, i quali si impegnano fin d'ora a non anticiparle senza prima aver consultato l'altro genitore ed andranno comunque documentate;
5. In caso di permanenza alternata presso entrambi i genitori ognuno di essi provvederà totalmente ai bisogni del figlio mentre vivono con lui;
6. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, anche tutti i giorni, andare a prenderlo a scuola ed eventualmente tenerlo con sé, anche per la cena, compatibilmente con le esigenze dello stesso e con avviso telefonico alla madre, non meno comunque di tre volte a settimana, il martedì, il giovedi e il sabato dalle 17 alle 20 e d'estate dalle 18 alle 21, potrà inoltre tenerla con sé a fine settimana alternati dalle 16,30 del sabato alle 10,00 del lunedì;
7. Il padre potrà tenere il bambino durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo del Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale ed inoltre per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre.
8. I genitori si impegnano a garantire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il cambio del recapito telefonico, i luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del bambino valida anche per l'espatrio”.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 10.06.2025 nella Camera di Consiglio del Tribunale
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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