TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 110/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
ILENIA GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Prestazione: pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 17/01/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 89% ed il diritto alle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di: “2) ritenere e dichiarare che in conseguenza delle denunziate infermità già evidenziate nel corso del procedimento amministrativo, dell'ATP o rilevate durante il presente giudizio di merito il ricorrente è persona legittimata al riconoscimento dello status invalidante e delle infermità tali da comportare una invalidità nella misura pari al 100% come per legge, con riconoscimento della pensione di inabilità sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella che sarà accertata in esito a disponenda CTU, nonché ritenere e dichiarare che il ricorrente è portatore di handicap in situazioni di gravità tali da giustificare il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3 della L.104/1992 e smi, sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella che sarà accertata in esito all'istruttoria del presente giudizio;
[…] 4) conseguentemente condannare l' in persona del LRPT ai sensi della vigente normativa al CP_1 riconoscimento e al pagamento in favore del ricorrente della pensione di inabilità inclusi i ratei maturati e già scaduti nella misura di legge con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella che sarà accertata in esito all'istruttoria del presente giudizio;
” . CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2-Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente Persona_1 il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente
• Cardiopatia ipertensiva classe NYHA 3 (FE48%);
• Artropatia diffusa da discopatie multiple in regione cervicale e lombare, disestesie degli arti superiori ed inferiori, Rotoscoliosi a S italica;
gonartrosi da compartopatia e varismo, nonché coxalgia bilaterale. Obesità in artropatia diffusa;
• Sindrome disventilatoria restrittiva di grado medio-grave, enfisematosa.
• Sindrome ansiosa depressiva reattiva grave.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso riconoscendo il ricorrente invalido al 100% e soggetto disabile ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza da GENNAIO 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, entrambe con decorrenza da gennaio 2025.
2- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
3- Le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase devono essere per intero compensate tra le parti in considerazione dell'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti sanitaria con decorrenza solo da gennaio 2025, ovvero da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
110/2024, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da gennaio 2025, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/92;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 110/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
ILENIA GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Prestazione: pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 17/01/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 89% ed il diritto alle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di: “2) ritenere e dichiarare che in conseguenza delle denunziate infermità già evidenziate nel corso del procedimento amministrativo, dell'ATP o rilevate durante il presente giudizio di merito il ricorrente è persona legittimata al riconoscimento dello status invalidante e delle infermità tali da comportare una invalidità nella misura pari al 100% come per legge, con riconoscimento della pensione di inabilità sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella che sarà accertata in esito a disponenda CTU, nonché ritenere e dichiarare che il ricorrente è portatore di handicap in situazioni di gravità tali da giustificare il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3 della L.104/1992 e smi, sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella che sarà accertata in esito all'istruttoria del presente giudizio;
[…] 4) conseguentemente condannare l' in persona del LRPT ai sensi della vigente normativa al CP_1 riconoscimento e al pagamento in favore del ricorrente della pensione di inabilità inclusi i ratei maturati e già scaduti nella misura di legge con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella che sarà accertata in esito all'istruttoria del presente giudizio;
” . CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2-Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente Persona_1 il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente
• Cardiopatia ipertensiva classe NYHA 3 (FE48%);
• Artropatia diffusa da discopatie multiple in regione cervicale e lombare, disestesie degli arti superiori ed inferiori, Rotoscoliosi a S italica;
gonartrosi da compartopatia e varismo, nonché coxalgia bilaterale. Obesità in artropatia diffusa;
• Sindrome disventilatoria restrittiva di grado medio-grave, enfisematosa.
• Sindrome ansiosa depressiva reattiva grave.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso riconoscendo il ricorrente invalido al 100% e soggetto disabile ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza da GENNAIO 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, entrambe con decorrenza da gennaio 2025.
2- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
3- Le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase devono essere per intero compensate tra le parti in considerazione dell'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti sanitaria con decorrenza solo da gennaio 2025, ovvero da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
110/2024, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da gennaio 2025, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/92;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.