Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02727/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2025, proposto da
DA MA e IA SA MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via IAno Stabile 182;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO
e del conseguente obbligo dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di provvedere sull’istanza presentata dalle odierne ricorrenti con atto di diffida e costituzione in mora notificato il 3 febbraio 2025, volta alla definizione del relativo procedimento mediante il rilascio della dichiarazione di inservibilità dei fondi già di proprietà delle sig.re DA MA e IA SA MA, siti nel Comune di Monreale, censiti al Catasto al foglio 99, particelle 24, 266 e 268.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ND LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
– che l’interesse a ricorrere – il quale deve persistere per tutto il corso del giudizio – è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che connotano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica delle ricorrenti e l’effettiva utilità che potrebbe derivare alle stesse dall’eventuale accoglimento del ricorso;
– che, con dichiarazione resa all’udienza camerale del 3 dicembre 2025, i ricorrenti hanno rappresentato la perdita d’interesse alla prosecuzione del giudizio, alla luce del parere n. 28779 del 1° agosto 2025, depositato in giudizio dall’Assessorato in data 11 novembre 2025, con il quale il Dirigente generale ha espresso valutazione negativa sull’istanza di dichiarazione di inservibilità delle particelle nn. 24, 266 e 268 del foglio 99 del Comune di Monreale;
– che il Collegio recepisce il proposito manifestato dalla parte ricorrente;
– che pertanto ritiene di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa;
– che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione, atteso che l’inerzia amministrativa si è protratta sino all’instaurazione del presente giudizio ed è stata interrotta solo successivamente, peraltro senza che sia stato adottato un provvedimento conclusivo del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione 5a, definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso indicato in epigrafe.
Condanna l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, se spettanti, nonché oltre contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo amministrativo telematico; la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LL | FA CA |
IL SEGRETARIO