Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Family S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Lorenzo Cirillo, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in SC, v.le G. D'Annunzio n. 142;
contro
Regione Abruzzo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Provincie Ch-Pe, Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali, non costituiti in giudizio;
Comune di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, Fabrizio Paolini, con domicilio eletto presso lo studio Paola Di Marco in SC, piazza Italia, 1;
nei confronti
Gestioni Culturali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tittaferrante, Andrea Luccitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e la declaratoria:
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di SC, nonché dalla Regione Abruzzo e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di Chieti-SC, sull’istanza-diffida (in doc. n. 1) del 9 dicembre 2024 della Family S.r.l. (inoltrata via P.e.c. dall’avv. Giulio Cerceo nell’interesse di questa) di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 158/2019, come rilasciato dal Comune di SC alla Gestioni Culturali S.r.l. per l’immobile di Via Cesare Battisti n. 198 in SC;
e, conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria:
- dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza della Family S.r.l. di annullamento del citato permesso di costruire n. 158/2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FAMILY S.R.L. il 24\3\2025 :
per l’annullamento, previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare:
- del provvedimento, prot. n. 0045075/2025 del 5.3.2025 (in doc. n. 14 allegato all’atto di motivi aggiunti), a firma del Dirigente p.t. del Settore Edilizia e Sviluppo Economico, Servizio Edilizia Residenziale e Condoni del Comune di SC, con cui viene disposta la sospensione del procedimento di annullamento in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del permesso di costruire n. 158/2019 come rilasciato dal Comune di SC alla Gestioni Culturali S.r.l.;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o connesso anche se allo stato non conosciuto, come la nota prot. n. 41979 del 28.2.2025 di riscontro positivo all’istanza di accesso agli atti della Gestioni Culturali S.r.l. e tutti gli atti successivi adottati dal Comune di SC alla comunicazione di avvio del procedimento del 20.1.2025 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 158/2019 e aventi carattere meramente soprassessorio ed elusivo dell’obbligo di conclusione entro trenta (30) giorni del detto procedimento;
e, conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria:
- dell’obbligo del Comune di SC di definire e concludere il procedimento, avviato con l’istanza/diffida (cit. in doc. n. 1) del 9 dicembre 2024 della Family S.r.l., di annullamento del titolo edilizio n. 158/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestioni Culturali S.r.l. e di Comune di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo notificato il 20 gennaio 2025, la società Family S.r.l. ha impugnato, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di SC, nonché dalla Regione Abruzzo e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e SC, in relazione alla istanza presentata in data 9 dicembre 2024, volta a ottenere l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 158/2019, rilasciato il 3 settembre 2019 alla Gestioni Culturali S.r.l. per la ristrutturazione edilizia del compendio immobiliare sito in via Cesare Battisti n. 198, adibito a sede dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA).
Con motivi aggiunti, notificati il 24 marzo 2025, la stessa ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di SC prot. n. 0045075/2025 del 5 marzo 2025, con cui è stata disposta la sospensione del procedimento di autotutela attivato ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
La sospensione è stata espressamente motivata nel testo dell’atto con riferimento alla pendenza del giudizio d’appello iscritto al Reg. Ric. n. 8964/2024 presso il Consiglio di Stato – Sezione VI, promosso da Gestioni Culturali S.r.l. avverso la sentenza del TAR Abruzzo – Sezione staccata di SC n. 315/2024 (sul tale giudizio cfr. memoria della controinteressata: “ Con ordinanza n. 134 del 15.1.2025, “il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta, accoglie l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55 comma 10 c.p.a., e, per l’effetto, fissa la discussione del merito della controversia alla pubblica udienza del 12 giugno 2025”; decisione assunta “considerato che, alla delibazione propria della presente fase cautelare, i motivi di appello relativi alla insussistenza della precondizione di “vetustà” dell’immobile necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito ”).
Tale sentenza ha rigettato il ricorso contro il decreto n. 124/2020 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Abruzzo, con cui è stato dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, il cd. “Fabbricato Principale” dell’immobile di via Cesare Battisti n. 198.
In tale decisione il TAR ha confermato la legittimità del vincolo culturale, fondandola sulla presunzione legale di interesse culturale prevista per i beni pubblici ultra-settantenni non sottoposti a verifica (art. 12, comma 1, d.lgs. 42/2004) (“ alla luce delle evidenze sopra riportate, si può affermare che alla data del 15 marzo 1948 i lavori di ricostruzione del fabbricato erano terminati e, quindi, da tale momento va computato il dies a quo per l’accertamento del requisito temporale di settant’anni prescritto dall’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004… è quindi possibile affermare che al momento della richiesta da parte dell’Ente Provincia di SC, della verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art.12 del Codice, D.Lgs. n. 42/2004, l’immobile de quo aveva maturato pienamente il requisito di vetustà di cui al comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004. Pertanto, correttamente l’Amministrazione ha rilevato che dalla data della richiesta l’immobile in questione è sottoposto anche gli obblighi di tutela di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 .”).
Il TAR ha inoltre accertato la nullità del contratto di compravendita stipulato nel dicembre 2018 tra la Provincia di SC e la Gestioni Culturali S.r.l., per violazione dell’art. 54, comma 2, del Codice dei beni culturali, trattandosi di atto traslativo concluso in violazione del divieto legale di alienazione (“ Una volta accertata la sussistenza del requisito di vetustà previsto dall’art. 12, comma del Codice rispetto all’immobile per cui è causa, trova applicazione la disciplina posta dall’art. 54, comma 2 del Codice ai sensi del quale “Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12” (…) e dall’art. 55, comma 1 secondo cui “I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero”. L’art. 164, comma 1 del Codice introduce una ipotesi di “nullità testuale” degli atti giuridici posti in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei beni culturali prevedendo espressamente che “Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli”. Orbene, alla luce delle disposizioni sopra richiamate l’atto di compravendita in data 27 dicembre 2018 (Notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di SC repertorio n. 40.472 e raccolta n. 18.145), con cui la Provincia di SC ha trasferito l’intero complesso immobiliare (sia il cd. “Fabbricato Principale” che il cd. “Fabbricato Distaccato”) alla ricorrente Gestioni Culturali, deve reputarsi nullo nella parte relativa al solo “Fabbricato Principale” oggetto del vincolo .”).
Nel provvedimento del 5 marzo 2025, il Comune ha testualmente affermato che “è imprescindibile, allo stato degli atti, conoscere l’esito del giudizio di merito attivato con il ricorso in appello iscritto al Reg. Ric. n. 8964/2024 dinanzi al Consiglio di Stato, sezione VI, per la compiuta ponderazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di riesame”, disponendo di conseguenza la sospensione del procedimento e invitando le parti a depositare memorie e documenti entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato.
La sospensione appare dunque ancorata all’attesa di un accertamento giurisdizionale su profili ritenuti direttamente incidenti sulla validità del permesso di costruire, ossia la titolarità del bene e la sua condizione giuridica rispetto alla tutela culturale.
La ricorrente sostiene di avere interesse attuale e concreto all’annullamento del permesso di costruire, in quanto, con provvedimento del Questore di SC del 27 maggio 2022 (prot. n. 21047/11E/P.A.S./2022), le è stata vietata la prosecuzione dell’attività di gestione di sala giochi e VLT ("Video Lottery Terminal", ossia apparecchi da gioco elettronico con vincita in denaro, disciplinati dall’art. 110, comma 6, lettera b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), presso i propri locali in via Silvio Pellico n. 22, per violazione dell’art. 7 della legge regionale Abruzzo n. 37/2020, che prevede una distanza minima di 300 metri tra esercizi di gioco lecito e c.d. “luoghi sensibili”, tra cui le sedi scolastiche (“art. 10, comma 2: Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili ”; ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. 37/2020 sono considerati “ luoghi sensibili ”: 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università ;).
Il provvedimento è stato impugnato da Family S.r.l. dinanzi al TAR Abruzzo – Sezione staccata di SC, che lo ha confermato con sentenza n. 225/2024, che non risulta appellata.
Con tale sentenza, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’interdizione imposta dalla Questura sulla base della normativa regionale.
In motivazione, ha accertato che l’immobile di via Cesare Battisti n. 198 era effettivamente e stabilmente utilizzato come sede dell’ISIA PESCARA – DESIGN, polo universitario riconosciuto dal MI ( istituto pubblico di livello universitario appartenente al comparto A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accreditato per i corsi di diploma accademico di secondo livello giusta decreto prot. n. 2530 del 2/10/2018 del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca e, come tale, è riconducibile nel novero dei “luoghi sensibili” ).
Secondo la ricorrente, l’annullamento del permesso di costruire determinerebbe il venir meno, quantomeno pro futuro, della destinazione scolastica dell’immobile e, di conseguenza, della condizione ostativa all’esercizio dell’attività di gioco, sicché sussisterebbe in capo a essa un interesse diretto alla caducazione del titolo edilizio.
A fondamento dell’illegittimità del permesso, la ricorrente deduce: - che la Gestioni Culturali S.r.l. non era titolare di un valido diritto reale sul bene al momento dell’istanza di permesso, per effetto della nullità del contratto di compravendita del dicembre 2018, accertata con sentenza TAR SC n. 315/2024, in quanto concluso in violazione dell’art. 54, co. 2, d.lgs. 42/2004; - che il permesso è stato rilasciato in assenza dell’autorizzazione paesaggistica e culturale prescritta dall’art. 21 del Codice, trattandosi di interventi su immobile vincolato; - che non è stata effettuata alcuna valutazione sull’impatto degli interventi edilizi sulla conservazione dei valori culturali dell’immobile, in violazione del principio di necessaria integrazione tra disciplina urbanistica-edilizia e tutela del patrimonio culturale; - che le dichiarazioni rese all’atto di presentazione della istanza di permesso di costruire del 1.4.2019 conterrebbero una non veritiera rappresentazione dei fatti e dunque il permesso rilasciato sarebbe comunque illegittimo a prescindere dall’esito dell’appello (cfr. motivi aggiunti: “ detta Società, nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio del permesso di costruire come avviato con istanza del 1° aprile 2019, doveva “far presente al Comune che l’immobile era di “interesse culturale ex articoli 10, 21, 22 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.”, e che quindi (quale bene culturale) non poteva essere ampliato e/o ristrutturato, né beneficiare delle misure premiali di aumento di volumetria, dato anche che il comma 8 dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 49/2012 (di attuazione dell’art. 5 del D.l. n. 70/2011) ne esclude espressamente l’applicazione agli immobili di riconosciuto valore storico, culturale e architettonico. Quindi il Comune di SC nel 2019 non poteva e non doveva rilasciare il permesso di costruire n. 158/2019 alla Gestioni Culturali S.r.l., in quanto l’immobile di Via Battisti, oltre a non poter essere alienato dalla Provincia, non poteva essere allora oggetto di ampliamenti, trasformazioni edilizie e modifiche plano-volumetriche … le dichiarazioni rese dalla Gestioni Culturali S.r.l. all’atto della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire del 1° aprile 2019 sono oggettivamente 22 incomplete, errate e non veritiere, con conseguente irrilevanza dell’esito del giudizio di appello interposto avverso la sentenza del T.A.R. SC n. 315/2024. ”).
Il Comune resistente e la controinteressata Gestioni Culturali S.r.l. contestano la sussistenza dell’interesse a ricorrere, rilevando che l’ISIA è presente nell’immobile almeno dal 2017, in forza di un atto della Provincia (cfr. la memoria della controinteressata: “ la Provincia dichiarava, nel medesimo atto (di vendita del 2018) , la pendenza di un contratto di comodato con l’“Istituto Superiore per le Industrie Artistiche” (ISIA) di SC per l’uso gratuito dell’Immobile, concesso con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 7.8.2017 ”), e che la funzione didattica non dipende dal permesso di costruire impugnato.
Aggiungono che le attività proseguono anche in un fabbricato distaccato, non interessato dall’intervento edilizio.
Ne deriverebbe, secondo la loro prospettazione, che l’eventuale annullamento del permesso non produrrebbe l’effetto utile invocato dalla ricorrente, ossia la rimozione dello status di “luogo sensibile” e del conseguente divieto questorile.
Concludono quindi per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto, in quanto l’azione non sarebbe idonea a incidere in modo determinante sulla situazione sostanziale dedotta.
Tali rilievi colgono nel segno, e infatti v’è carenza di interesse e dunque il ricorso è inammissibile.
Ovviamente tale statuizione, in rito, non ha alcun rilievo sulla condizione giuridica del bene in esame, e sui controlli, anche in ordine a eventuali abusi edilizi, che le autorità sono chiamate a svolgere nell’ambito del doveroso esercizio delle proprie competenze.
La carenza di interesse riguarda innanzitutto anche l’iniziale azione avverso il silenzio, dunque il ricorso principale, e di conseguenza i motivi aggiunti.
Ciò esime il Collegio dalla conversione del rito, per la trattazione in udienza pubblica dei motivi aggiunti aventi carattere impugnatorio (questi sono inammissibili perché è inammissibile il ricorso principale avverso il silenzio, a prescindere da una trattazione autonoma); così come, conseguentemente, esime il Collegio da una pronuncia di improcedibilità del ricorso principale avverso il silenzio, in ragione dell’adozione dell’atto espresso di sospensione del procedimento, impugnato appunto con i motivi aggiunti (ciò poiché il giudizio di inammissibilità viene prima e prevale su quello di improcedibilità).
Quello che qui rileva è che, essendo come noto la giurisdizione amministrativa una giurisdizione di tipo soggettivo e non oggettivo, il ricorso non può essere presentato “nell’interesse della legge” ma chi ricorre deve avere un interesse qualificato e differenziato, deve in altri termini poter ricevere un vantaggio concreto e attuale dalla eventuale pronuncia favorevole.
Nel caso di specie, questo Tribunale, con la succitata sentenza 225 del 2024, si era già in parte pronunciato sulle questioni oggetto del presente giudizio (non si esamina la possibile causa di ne bis in idem o di contrasto con precedente giudicato, per il principio della questione più liquida, non essendo peraltro la sentenza in questione resa tra le medesime parti e non essendo le questioni pienamente sovrapponibili, anche se in sostanza ancorate al medesimo interesse): “ E’ infondato anche il quarto motivo del ricorso introduttivo con cui viene postulata l’illegittimità dei provvedimenti gravati per eccesso di potere e difetto di istruttoria, in ragione del fatto che l’ISIA avrebbe sede in un immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 e, come tale, sarebbe inidoneo allo svolgimento di una attività scolastica che aggrega numerose persone. Secondo gli assunti della ricorrente l’I.S.I.A. ha sede in un immobile che, a causa della detta dichiarazione di interesse culturale, sarà, a breve e per sempre (e qualora non sia già stato fatto), non più idoneo allo svolgimento di qualsiasi tipo di attività implicante l’aggregazione contemporanea e contestuale di più persone. La ricorrente inoltre deduce che il predetto immobile presenta “gravi irregolarità edilizie e urbanistiche” tali da precluderne l’utilizzabilità a luogo di istruzione superiore. Le asserzioni di cui innanzi oltre ad essere inconferenti sono destituite di fondamento giuridico, atteso che il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili posto dalla normativa regionale al fine dichiarato di prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e di tutelare le persone “vulnerabili” soggette ai rischi che ne derivano opera indipendentemente dalla situazione edilizia ed urbanistica dell’immobile ove ha sede l’istituto scolastico, essendo rilevante ed al tempo stesso sufficiente, ai fini della qualificazione di un sito come “luogo sensibile”, il solo aspetto funzionale della destinazione oggettiva della struttura stessa all’istruzione scolastica, circostanza che, alla stato attuale, non può essere smentita sulla base dell’evidenza dei fatti come innanzi accertati. Nei termini anzidetti si è già pronunciato anche il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 3715/2023, resa inter partes, ove è stato rimarcato che “la previsione dell’art. 7 comma 1, lettera c), n. 1, della l.r. Abruzzo 37/2020 (in sé non contestata) è ampia e collega l’esistenza di un “luogo sensibile” (al di là della qualificazione formale del tipo di istruzione/formazione ivi impartita, nonché delle forme della pubblicità che ne sia stata data) alla destinazione funzionale dell’immobile/spazio pubblico, in quanto presupposto della presenza prolungata dei soggetti che la norma presume più esposti al pericolo costituito dalla ludopatia ed intende quindi tutelare attraverso la distanza minima” .”.
Ciò premesso, il Collegio rileva che: - non appare efficacemente contestato da parte ricorrente che già dal 2017, quindi prima del controverso permesso di costruire, l’edificio in uso alla controinteressata era già stato concesso per l’esercizio dell’attività didattica, quindi anche ove fosse dichiarato nullo l’atto di vendita non risulta dimostrato che la medesima non avrebbe più titolo per esercitare tale attività così come non risulta dimostrato che l’eventuale annullamento del permesso di costruire e la riduzione in pristino in parte qua determini una totale inagibilità dei locali (questi elementi dovevano essere provati in modo univoco e circostanziato da parte ricorrente); - non è in altri termini dimostrato che il venir meno delle opere di ristrutturazione realizzate, anche mediante ordine di riduzione in pristino, comporti automaticamente la decadenza dalla possibilità di esercitare, in tutta la sede (anche nel cd. edificio separato), l’attività di insegnamento preclusiva alla sussistenza di un centro scommesse a distanza inferiore a quella di legge.
Allo stato in quell’edificio è esercitata attività didattica, e non appare dimostrato che l’eventuale ritorno del medesimo nella proprietà pubblica, anche con vincolo di tutela, possa implicare automaticamente che esso non possa più essere destinato alla medesima attività, sulla base di atti dispositivi già precedentemente adottati o sulla base di nuovi atti di concessione/disposizione.
Non risulta dimostrato alcun automatismo tra l’annullamento del permesso di costruire e la cessazione dell’attività, o comunque non vi è prova univoca di ciò, sicché l’interesse prospettato è del tutto ipotetico ed eventuale; privo in sostanza dei caratteri di certezza e attualità.
Tutto ciò appare determinante in rito.
Sotto il profilo di merito, in ogni caso, proprio perché, come sostiene la ricorrente stessa, è pendente un giudizio di appello in ordine alla statuizione sulla nullità dell’atto di trasferimento (e dunque sulla legittimazione a chiedere il permesso di costruire) e sulla natura di bene vincolato o meno (e dunque sulla possibilità di realizzarvi o meno gli interventi edilizi eseguiti), quindi su aspetti rilevanti ai fini della legittimità del titolo edilizio oggi contestato, appare del tutto legittima la decisione dell’Amministrazione di attenderne l’esito prima di adottare provvedimenti che possano incidere in modo irreversibile sulla proprietà (pertanto il ricorso oltre che inammissibile sarebbe anche infondato nel merito).
Le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara inammissibile il ricorso principale e conseguentemente anche i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO