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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5126/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente a Parte_1
EV (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
LE AL,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Nilla Barusi, Marcello Raho e Maria Teresa Nasso,
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 10/5/2022, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione categoria INVCIV n. 07917260 – espone di aver ricevuto missiva del 13/4/2022 con cui l' ha chiesto in restituzione CP_1 la somma di € 1.975,38 secondo l'Ente indebitamente versata sulla predetta pensione dall'1/6/2019 al 31/12/2019 per i seguenti motivi “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, rappresenta di aver proposto ricorso amministrativo contro la comunicazione di indebito, ma invano, lamenta illegittimità della predetta comunicazione di indebito per mancanza di motivazione, sostiene l'assenza di dolo da parte sua e la commissione di un errore da parte dell' , che conosceva i dati socio-economici rilevanti ai fini CP_2 del diritto e della misura della prestazione e, quindi, avrebbe dovuto sospenderla o revocarla, e chiede testualmente:
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1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente non è CP_ tenuta alla restituzione delle somme pretese dall' e per l'effetto procedere all'annullamento dell'indebito pari ad Euro 1.975,38.
2)Condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente in carica p.t., al CP_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
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Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale afferma CP_1 la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito dalla perdita del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità e dalla conseguente revoca della prestazione - in quanto con Verbale del 21/5/2019, non impugnato dalla ricorrente, è stato riconosciuto soltanto il requisito per l'assegno di invalidità civile - e dalla circostanza che per l'anno 2019 si è verificato il superamento del limite reddituale previsto per la corresponsione dell'assegno di invalidità, rilevando di aver regolarmente notificato il verbale della visita di revisione e di aver provveduto alla ricostituzione della prestazione in data 31/03/2022, ricostituzione da cui è derivato l'indebito contestato.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, darsi atto dell'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica (da ultimo ribadito con Ordinanza n. 248 del 2023).
Infatti, la Corte di Cassazione con Sentenza n.16260 del 29/10/2003 ha affermato che: “ Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998 ) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R.
n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che
2 disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (nello stesso senso vedasi, più recentemente, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34013 del 19/12/2019).
Nel merito si osserva che nella missiva del 13/4/2022 si afferma “Gentile
Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/06/2019 al 31/12/2019, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07917260 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Costituendosi in giudizio, l' ha così esplicitato le ragioni dell'indebito: “1) La CP_1 ricorrente percepiva pensione di invalidità civile. 2) Con verbale del 21/05/2019 le è stato riconosciuto il solo assegno di invalidità civile. 3) Tale verbale è stato inviato con nota di trasmissione che specificava che “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio- economiche e i dati per il pagamento”. 4) Nella stessa comunicazione si avvertiva la ricorrente della possibilità di proporre ricorso avverso detta valutazione. 5) La ricorrente non impugnava mai il verbale di concessione dell'assegno di invalidità.
6) Con provvedimento del 31/03/2022 si è proceduto all'applicazione del suddetto verbale e da tale lavorazione è scaturito il debito contestato che è relativo al periodo dal 07/2019 al 12/2019, in quanto per i primi sei mesi del 2019 la ricorrente aveva percepito pensione IO di €. 610,54 e nel 2018 aveva percepito altri redditi da DS agricola e da malattia pari a €. 5462,55, superando quindi il limite reddituale previsto per la corresponsione dell'assegno da invalidità civile per l'anno 2019”.
A fronte delle difese delineate dall' in giudizio, nulla ha dedotto parte CP_1 ricorrente, che, quindi, non ha contestato né la perdita del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, né la notifica del verbale della visita di revisione, né il superamento dei limiti di reddito per il diritto all'assegno di invalidità civile.
Parte ricorrente non ha, quindi, contestato in alcun modo la natura indebita della prestazione percepita, ma ha contestato la ripetibilità dell'indebito, sostenendo che lo stesso è dovuto ad un errore dell' , che aveva a CP_1
3 disposizione i dati reddituali per provvedere tempestivamente alla sospensione/revoca della prestazione, e rappresentando la propria buona fede nella percezione delle somme, nonché evidenziando, nelle note depositate il
4/10/2023, il mancato rispetto da parte di del termine di 90 giorni per CP_1 sospendere la prestazione e la prosecuzione della erogazione della prestazione da parte dell' per quasi due anni, da Maggio 2019 a Marzo 2022. CP_2
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione emerge che in data
21/5/2019 la ricorrente, che percepiva la pensione di inabilità, è stata sottoposta a visita di revisione, che all'esito della visita è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 75% e che in data 31/5/2019 il Verbale è stato notificato con lettera raccomandata consegnata a mani della ricorrente.
In accordo con i principi giurisprudenziali sopra citati, che questo Giudice condivide, deve ritenersi che, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione, la predetta notifica consenta di escludere la sussistenza di qualsiasi ragionevole affidamento sulla perdurante spettanza della prestazione da parte della ricorrente, posto che la stessa era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto alla prestazione di cui aveva goduto fino a quel momento, tanto più che nella lettera di accompagnamento del verbale, allegata alla memoria di costituzione, si specificava che “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata- originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”.
Pertanto, poiché la visita di revisione è stata effettuata a Maggio 2019 e la comunicazione del relativo esito è pervenuta alla ricorrente il 31/5/2019, si deve ritenere che debba essere restituita la somma di € 1.975,38 indebitamente versata dall'istituto nel periodo successivo alla visita, dall'1/6/2019 al
31/12/2019 (e non fino al Marzo 2022 come affermato nelle note depositate il
4/10/2023), sicchè il presente ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
4 Spese irripetibili.
Lecce, 7 Novembre 2025 – 6 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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