TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 427
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errata applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando che l'ordinanza di demolizione del 2017, pur avendo natura ibrida, non indicava un termine per la demolizione, elemento distintivo del procedimento di cui all'art. 31 e non a quello di cui all'art. 27. Di conseguenza, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, è stata ritenuta illegittima per violazione dei principi di legalità e tassatività.

  • Altro
    Nullità ordinanza di demolizione per sequestro preventivo

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento della prima censura.

  • Altro
    Insussistenza elemento soggettivo per sanzione

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento della prima censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 427
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 427
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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