Art. 12.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per gli atti per i quali e' prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio della notificazioni indicate nell' articolo 147 del Codice di procedura civile , ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40".
Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per gli atti per i quali e' prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio della notificazioni indicate nell' articolo 147 del Codice di procedura civile , ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.
Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40".