TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 640/2018 promossa da:
Controparte_1
(p.iva ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Lucia Piscitelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Caserta alla Via Fulvio Renella 88;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Carmelina Policastro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Nicola La Strada (CE) alla Via Saragat 3;
APPELLATO nonché
(c.f. Controparte_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
*
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1464/2017 del Parte_1
Giudice di Pace di Caserta, con la quale è stata accolta la domanda, proposta da di risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà Controparte_2
(DA ER - tg. EG564CP) a seguito dell'incidente verificatosi in data
08.11.2014 in San Nicola La Strada, con il veicolo (Renault, tg. DZ785PN) di proprietà di Controparte_3
A sostegno del proposto gravame, la società appellante deduce, quale unico motivo di impugnazione, la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 116 c.p.c. per avere erroneamente valutato come attendibili le dichiarazioni testimoniali rese e per aver accolto la domanda, nonostante il parere di incompatibilità, espresso dal CTU, tra i danni di tipo indiretto e la dinamica dell'incidente riferita.
Parte appellante ha dunque concluso per l'integrale riforma della sentenza, con il rigetto della domanda di risarcimento e la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il quale ha Controparte_2
dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis e ter c.p.c. Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame.
Nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto di appello, è invece rimasta contumace Controparte_3
La causa, istruita mediante la sola acquisizione del fascicolo di I grado, è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 ed assegnata in decisione in data
16.10.2024, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito dei rispettivi scritti conclusionali.
*
1.-L'appello è infondato, per quanto di seguito si espone.
2.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione proposta dall'appellato in merito alla genericità del presente gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass.
31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588,
23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n.
4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni
Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
3.- Del pari insussistenti sono i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter (oggi abrogato) c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
4.- Tanto esposto, nel merito si osserva che dalla lettura del decisum non risulta alcuna violazione dell'art 116 c.p.c. per errore nella valutazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado. Invero, il giudice di pace in sentenza osserva: “L'an debeatur risulta provato dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
dichiaratisi indifferenti, escussi all'udienza del 20.06.2016, che
[...]
confermavano la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione. Il teste
riferiva… “Ho visto che il conducente della Renault NI non si Tes_1
arrestava al segnale di stop ed impattava la che dopo l'impatto Parte_2 finiva contro il palo della segnaletica stradale opposto …” Il teste Tes_2 riferiva …. “…ho visto che dalla stradina laterale che sbuca nella Via
[...]
Galoppatoio proveniva una Renault NI di colore chiaro, che non fermandosi allo stop, impattava violentemente contro la …e Parte_2
l'auto che rovinava contro un palo segnaletico che per l'urto si Parte_2 scardinava.” Tanto ritenuto in fatto, appare ragionevole ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta
[...]
, nella produzione dell'evento dannoso, in quanto non si arrestava CP_3
allo stop, per dare la dovuta precedenza, andando, così, ad impattare l'auto di parte attrice che procedeva regolarmente. Tale dinamica era in parte confermata dal c.t.u., p.a. , che non avendo a disposizione i Persona_1
veicoli coinvolti nel sinistro, essendo stata l'auto attorea rottamata dall'istante,
a seguito del sinistro, esprimeva delle perplessità in ordine ai danni indiretti riportati dall'auto attorea.”
A riguardo, dai verbali della prova testimoniale espletata, risulta che effettivamente i testimoni escussi dichiararono, nel corso dell'udienza del
20.06.2016: a) che l'auto DA era stata investita dal veicolo Renault, per mancata concessione da parte di quest'ultimo della precedenza al segnale di stop, presente sul luogo del sinistro;
b) che, conseguentemente all'urto determinato dalla Renault, la DA si scontrava con un palo della segnaletica stradale presente a sua volta sul margine della carreggiata, riportando sia danni diretti sul lato sinistro, causati dall'impatto con la Renault, che danni indiretti, sul lato destro, causati dall'impatto con il palo. Le dichiarazioni rese dai testimoni, come riportate dal giudicante e poste a fondamento del proprio convincimento, appaiono sufficientemente precise e concordanti, non generando dubbio sull'attendibilità.
In particolare, entrambi i testimoni, si dilungano in numerosi dettagli riguardanti l'incidente e confermano la mancata attivazione di soccorsi sul luogo data la lieve entità delle lesioni personali subite.
Le testimonianze appaiono inoltre coerenti con la dinamica descritta dall'attore e non si sono rilevate incoerenze nel narrato dei due testimoni.
L'appellante ritiene che l'inattendibilità dei testimoni sia resa evidente dalla circostanza che entrambi hanno dichiarato di aver assistito all'incidente da una distanza di circa 40-50 metri dal punto di impatto, distanza che, a parere della , non consentirebbe di avere una visuale privilegiata ed attendibile CP_1
sui fatti di causa, anche a causa del possibile transito di altri veicoli.
La difesa non convince.
Prima di tutto, la distanza di 40 – 50 metri, cui si trovava il primo teste e di 30 – 40 metri, cui si trovava il secondo teste, non appare una distanza eccessiva per cogliere la specifica dinamica di cui si discorre e, più nello specifico, il mancato rispetto da parte di un'autovettura di un segnale di stop all'atto dell'immissione in una strada principale. In secondo luogo, la circostanza che il transito di altri veicoli potesse ostruire la visuale sul sinistro, non appare un rilievo idoneo ad inficiare l'attendibilità dei testimoni, tenuto conto sia dell'ora in cui è avvenuto l'incidente (22.30/23.00) sia della natura di centro abitato del luogo, per come descritta in perizia e resa evidente dal fascicolo fotografico allegato;
circostanze che rendono assolutamente verosimile la presenza di un numero sporadico di macchine tale da non ostruire la visuale sull'incrocio, anche ad una distanza di 30-50 metri.
L'attendibilità dei testimoni escussi va dunque confermata.
In merito poi alla CTU espletata in I grado, si osserva quanto segue.
Quest'ultima si svolgeva in due accessi - il primo in data 24.01.2017 ed il secondo il 03.03.2017 - nel corso dei quali emergeva che l'auto danneggiata era stata nel frattempo rottamata, per cui non era possibile per l'ausiliario del giudice svolgere alcun esame diretto sulla stessa.
Ad ogni modo, con l'ausilio dei sopralluoghi e dell'esame del fascicolo fotografico in atti, il CTU concludeva, prima di tutto, per la compatibilità dei danni diretti riportati dall'autovettura attorea, precisando: “si analizza l'urto diretto su vettura attorea, o quanto dello stesso risulta individuabile dai fotogrammi acquisiti, applicato all'angolare anteriore sinistro, come da stima peritale. Tale danno si prospetta di media intensità, come del resto si evince nel corpo della collegata relazione estimativa;
la conformazione di detto danno, ovvero la morfologia dello stesso, assume un andamento antero – postero sintomaticamente alle caratteristiche aventi, presumibilmente, il mezzo determinante, di cui si ha contezza, stante i fotogrammi esibiti in produzione convenuta (…). Sussiste verosimile coniugabilità e/o compatibilità dei soli danni diretti riportati dalla vettura oggetto di ispezione con le individuate cause
d'origine, ovvero con quanto dedotto nel giudizio (…). Si è rilevato altresì, nesso causale tra le cause scaturenti ed i danni derivanti (…)”.
Con riferimento, invece, ai danni causati dal riferito urto indiretto dell'autovettura attorea che, in seguito al brusco scontro con l'autovettura di parte appellata, sarebbe finita contro il palo insistente nei pressi, il CTU concludeva ritenendo non provato il nesso causale con detto danno, deducendo che: “…gli esiti derivanti da tali operazioni non hanno sortito effetti probatori, risultando, al termine delle esperite operazioni, non individuato né individuabile né la natura dell'ostacolo fisso né la conformazione dello stesso né il punto preciso di una eventuale, quanto allo stato, presunta allocazione.
Inoltre il CTU onerava parte attorea affinché documentasse, con atti di provenienza di ufficio tecnico comunale, la reale esistenza dell'allocazione del citato palo (ostacolo fisso); tuttavia il documento ricevuto risulta essere quanto mai generico e privo di adeguate informazioni in merito….N.B. NESSUN
ELEMENTO ESTRANEO E' STATO RINVENUTO RISPETTO ALL'EPOCA
DEL SINISTRO, NE' LE CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE RISULTANO
MUTATE”. In altri termini, le ragioni del mancato riconoscimento da parte del CTU del nesso causale tra il sinistro ed i danni indiretti subiti dall'autovettura attorea erano da individuare esclusivamente nel mancato rinvenimento del palo contro cui sarebbe avvenuto l'urto.
Le conclusioni del CTU sul punto, tuttavia, sono state condivisibilmente superate dal Giudice di Pace, per i motivi che di seguito si ripercorrono con qualche integrazione.
In primo luogo, nel documento del Comando di Polizia Locale del
Comune di San Nicola La Strada del 30.01.2017, ottenuta su richiesta dell'odierno appellato e prodotto agli atti del giudizio di I grado, si attesta che:
“…allo stato attuale all'altezza dell'incrocio Galoppatoio Est con Via Galvani, in direzione Caserta-Napoli, sul ciglio della strada insistono residue tracce di un paletto, dalle quali non si evince se trattasi di palina per la segnaletica verticale o paletti pubblicitari. Agli atti d'ufficio non vi sono elementi per attestare di sapere se nell'anno 2014 sono stati apposti o meno da questo
Comune paletti pubblicitari o di segnaletica verticale”. Ebbene, da tale certificato si evince dunque che sul tratto di strada interessato dal sinistro, al momento dell'accertamento da parte del Comando di Polizia Locale in data
30.01.2017, vi erano tracce di un paletto precedentemente presente;
la Polizia
Locale non era nella condizione di precisarne l'entità, se trattavasi di residuo di segnale stradale o di cartello pubblicitario, né in che anno fosse stato installato, ma ne confermava senz'altro la presenza in momento temporale antecedente ai rilievi.
Nello stesso senso depone poi la stima svolta in data 10.04.2015 dal fiduciario della , lo studio peritale CSA sas, il quale riconosceva la CP_1
compatibilità del danno con la dinamica del sinistro riferita;
di tanto vi è evidenza alla voce: “coerenza del danno con la dinamica del sx: sì.”
Infine, anche l'esame dei testimoni – della cui attendibilità non è dato dubitare per i motivi illustrati - ha consentito di confermare la presenza di detto palo: si v. in particolare, le dichiarazioni del teste , il quale Testimone_1 riferiva: “ ho visto che il conducente della Renault NI non si arrestava al segnale di stop ed impattava la DA che dopo l'impatto finiva
contro
Pt_2
il palo della segnaletica stradale opposto….” E del teste che Testimone_2 riferiva: “ ho visto che dalla stradina laterale che sbuca nella via Galappatoio proveniva una Renault NI di colore chiaro, che non fermandosi allo stop, impattava violentemente contro la ..e l'auto Parte_3 Parte_2
che rovinava contro un palo segnaletico che per l'urto si scardinava”.
Si può dunque ritenere che le conclusioni del perito, in merito alla dedotta incompatibilità dei danni ccdd. indiretti, poggiando unicamente sulla mancata individuazione di detto palo, siano ampiamente state superate dal materiale probatorio passato in rassegna, ovvero dalle dichiarazioni dei testimoni, dal certificato della Polizia Locale di San Nicola La Strada e dalla perizia del fiduciario della . CP_1
Non si evincono ulteriori criticità nel riconoscimento della compatibilità della dinamica con detti ulteriori danni nella parte angolare- anteriore destra dell'auto, giacchè il CTU conferma per il resto che l'impatto fu di media intensità e le fotografie mostrano chiaramente entrambi i danni subiti dall'autovettura.
Ne discende che va confermata la valutazione condotta dal Giudice di pace in ordine al nesso causale tra evento e danno, complessivamente inteso, sia per la componente diretta di danno che per quella indiretta.
Alla luce di quanto suddetto l'appello va rigettato.
5.- Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore della domanda e senza considerare i compensi per la fase istruttoria, in base ai parametri vigenti.
6.- Deve poi darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese generali, I. V. A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Carmelina Policastro;
4. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Santa Maria Capua Vetere, 03.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano