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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5295/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: inadempimento contratto di vendita di cose mobili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_1
Mauriello, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Gallo, come da procura in CP_1 atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2018 Parte_2 esponeva di operare nella produzione di polpe di pomodoro, sughi pronti
[...]
e legumi, sul mercato italiano ed estero e che con contratto di compravendita acquistava dalla un generatore di vapore usato, marca Bono, Tipo CP_1
SG 2000, n.f. 8590, anno 2001 e potenzialità 20 T/h, acquistato dalla a CP_1 sua volta nel medesimo stato d'uso e manutenzione dalla Parte_3
. Il prezzo di acquisto veniva concordato in euro 45.000,00 oltre
[...]
IVA se dovuta, da corrispondere in un'unica soluzione con assegno bancario al momento del carico del generatore di vapore. Tale acquisto rispondeva alla necessità di aumentare la capacità produttiva delle linee di produzione dei legumi che, durante i mesi estivi, subiva una riduzione determinata dal maggiore assorbimento di energia termina nei reparti di produzione del pomodoro. In tal modo il generatore acquistato avrebbe aumentato la potenza del 20% soddisfacendo così il fabbisogno di vapore richiesto. La macchina industriale veniva quindi consegnata presso lo stabilimento operativo della società attrice ma fin da subito e dopo l'installazione, era stato impossibile
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 metterla in funzione perché il generatore presentava – alle prove idrauliche con liquido penetrante - lesioni nella camera di combustione interna (piastre e fascio tubiero), rendendolo assolutamente inservibile all'uso, per assenza di ogni requisito minimo di sicurezza. Tale importante deficit strutturale non era rilevabile in fase di acquisto, né sarebbe stato possibile rilevarlo durante il trasporto o l'installazione. Di tal fatto veniva data immediata comunicazione alla venditrice con pec del 28 agosto 2017, ove si chiedeva un'urgente verifica congiunta del generatore, ma quest'ultima si mostrava sin da subito disinteressata e negligente. L'acquirente convocava quindi una ditta specializzata, la nella persona del Sig. Controparte_2 Controparte_3 al fine di comprendere le ragioni del malfunzionamento, che previa diagnosi specifica confermava il vizio, evidenziandone la gravità (grave pericolo per incolumità di persone e cose) e per la cui eliminazione proponeva lavori (con offerta nr. 100/2018 del 11.1.2018) per un costo complessivo di euro
30.000,00 oltre IVA. Oltre alla necessità di un intervento manutentivo improrogabile e dispendioso, l'azienda subiva una rilevante riduzione di produzione della linea legumi direttamente correlata all'assenza del generatore di vapore. Con missiva del 27.7.2018 la società CP_1 veniva formalmente diffidata e costituita in mora per il ristoro dei danni patiti e patiendi da essa attrice a causa dei vizi del generatore di vapore compravenduto. La società ingiunta inviava una nota di riscontro il
27.8.2018, deducendo che il macchinario era stato acquistato con clausola
“visto e piaciuto”, per cui nulla sarebbe dovuto. Sul punto l'attrice argomentava che tale clausola configura uno strumento, da tempo diffuso nella pratica commerciale, volta a limitare e/o a derogare l'operatività della garanzia prevista dal codice civile, che ha ricevuto puntuale interpretazione e disciplina dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che nei casi di beni usati i contraenti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia specificando però che la clausola
“vista e piaciuta” non può riferirsi ai vizi occulti, quelli che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto;
quindi, l'accettazione implicita dei vizi occulti non può ritenersi operativa in quanto di fatto determinerebbe un ingiustificato squilibrio del sinallagma contrattuale. Allegava che nel caso di specie trattavasi di vizi non riconoscibili ictu oculi ma riconducibili al meccanismo di funzionamento del macchinario, rilevabili solo in seguito alla messa in funzione, di converso erano verosimilmente noti alla venditrice, che aveva già utilizzato l'impianto prima dell'alienazione. Aggiungeva, in diritto, che le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 azioni riconosciute a tutela dell'acquirente sono la risoluzione dello schema contrattuale o la riduzione del prezzo, nel caso di specie la società ha già provveduto all'integrale pagamento del generatore, nonché alla riparazione dello stesso. Resta invariato il diritto, ai sensi dell'art. 1494 c.c. ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa. Riguardo alla quantificazione dei danni, deduceva che essa società attrice si era trovata nella condizione di aver acquistato e pagato un bene inutilizzabile, ciò l'ha costretta a porre in essere ogni opportuna iniziativa per non arrestare la produzione e per non vanificare l'acquisto fatto. Era stata convocata una ditta specializzata che, individuate le problematiche, si è resa disponibile alla riparazione, cosa che, ritenuto il profilo d'urgenza ed il calo produttivo, è stata immediatamente commissionata al prezzo di euro 30.000,00. Inoltre, per il trimestre luglio, agosto e settembre era stato registrato un calo della produzione della linea legumi pari a circa il 35% univocamente ed esclusivamente riconducibile all'assenza del generatore di vapore. In effetti il fatturato medio su base trimestrale relativo alla linea legumi era stato di circa euro 1.519.256,44, mentre nei prefati mesi era stato complessivamente pari ad euro 969.259,63, con una perdita di circa euro 549.996,81. Nel caso di specie il margine applicato alla linea dei legumi è pari a circa il 5%, per cui il mancato utile era stato di euro 27.499,84 che andrà a sommarsi alla voce di danno derivante dal necessario intervento manutentivo. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento derivante dalla presenza di vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1449 c.c. e condannare al pagamento di somma non inferiore ad euro CP_1
57.499,84.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che il macchinario CP_1 oggetto di giudizio era stato acquistato dalla in data 14.02.2017 e CP_1 rivenduto alle medesime condizioni in cui si trovava in data 04.04.17 all'attrice, senza essere mai utilizzato, anche perché esso rientrava tra i beni acquisiti in blocco dall'ex proprietaria , che Controparte_4 come da accordi erano rimasti in custodia alla stessa sino all'incasso dell'ultima rata di pagamento, giusto art.2 del contratto del 14.02.17. Per tale ragione il macchinario fu ritirato dalla stessa Parte_2 direttamente dai locali della , luogo in cui furono Parte_3 altresì effettuate precedentemente all'acquisto tutte le verifiche e le ispezioni richieste dall'attrice tramite propri tecnici specializzati (oltre tre ispezioni e verifiche). Allegava che in ogni caso, dallo stesso contratto di compravendita in data 04.04.17, emerge chiaramente che trattavasi nello specifico di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 macchinario usato rivenduto dalla nel medesimo stato d'uso e CP_1 manutenzione in cui si trovava da , per cui Controparte_4
l'acquirente sin dall'inizio aveva avuto coscienza delle condizioni d'uso e logorio del macchinario, al punto tale da richiedere le opportune verifiche ed ispezioni con propri tecnici specializzati. Inoltre all'art.4 del contratto le parti, in virtù delle circostanze suesposte, espressamente stabilirono che “trattandosi di macchinario usato il venditore non risponde dei vizi eventualmente che dovessero essere riscontrati al macchinario anche successivamente in quanto la vendita è stata effettuata con a clausola visto e piaciuto. Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto ed anche in considerazione di quanto in premessa dichiarato (circa lo stato d'uso e manutenzione del bene) l'acquirente accetta il bene senza riserva alcuna”. La nel pieno CP_1 rispetto dei propri obblighi contrattuali, fornì all'acquirente anche tutta la documentazione tecnica e di sicurezza in suo possesso sia del macchinario che dei suoi accessori (bruciatore, valvole di sicurezza, ecc.), documentazione costituita da: libretto, manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, disegni tecnici e certificazione di ultime verifica effettuata ( art. 2). Sottoscritto il contratto, in data 09.05.2017 l'attrice provvide a ritirare e trasportare il macchinario acquistato, ritiro che avvenne nei locali della stessa la quale sino ad allora custodiva il bene acquisito Parte_3 dalla Contestualmente all'avvenuto ritiro del macchinario la CP_1 convenuta emetteva fattura di vendita nr. 351/17 del 09.05.17, mentre il pagamento veniva effettuato dall'attrice in due tranches mediante bonifici del
31.05.17 e del 02.06.17. Evidenziava che solo in data 28.08.2017, dopo oltre quattro mesi dall'acquisto e tre mesi dalla consegna del macchinario, l'attrice inviava dapprima una richiesta di verifica del generatore, ed in seguito in data
27.07.2018, ben oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto e consegna del bene, inviava una diffida per il ristoro dei danni patiti a seguito del presunto malfunzionamento del generatore di vapore, diffida prontamente contestata dalla convenuta a mezzo nota pec, con la quale si precisava che
“nulla è dovuto in quanto il macchinario era stato compravenduto con clausola visto e piaciuto e che nel contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, era specificato che il macchinario era usato e che l'acquirente accettava lo stesso senza riserva alcuna dopo averlo fatto visionare ed ispezionare da propri tecnici specializzati”. Eccepiva, quindi, la decadenza e la prescrizione dell'azione e l'insussistenza di alcun inadempimento e responsabilità di essa convenuta. Per tale motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione ex art. 1495, 3° comma c.c., l'avvenuta decadenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 del diritto alla garanzia ex art. 1490 c.c. per espressa violazione del termine di cui all'art.1495, 1° comma, c.c., rigettare la domanda, condannarsi le al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Parte_2
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate con corretta motivazione le richieste di prova dichiarativa, fatta una proposta conciliativa dal giudice, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Non vi è dubbio che nel dettagliato contenuto del contratto del 04.04.17, le parti, due società commerciali specialiste nel settore, abbiano utilizzato coscientemente la loro autonomia contrattuale, per conformare la compravendita oggetto di giudizio, come una vendita di un bene vecchio ed usato da terzi per molti anni, senza intenzionalmente prevedere alcuna garanzia per vizi e funzionalità dello stesso e con accettazione senza riserva alcuna da parte dell'acquirente. Visto le premesse, la chiara descrizione del macchinario e di tutte le circostanze della vendita descritta in contratto, del tutto ultronea appare persino il richiamo della clausola “visto e piaciuto”, per cui la giurisprudenza richiamata dall'attrice appare del tutto inutile al caso. Anche se tale clausola non fosse stata richiamata in contratto, l'esito del giudizio sarebbe stato lo stesso.
Infatti, dal contratto, ma anche dalle allegazioni della convenuta non contestate dall'attrice, risulta che: 1) il macchinario era del 2001, ed aveva quindi ben sedici anni di utilizzo industriale;
2) non era stato mai utilizzato dalla tanto è vero che lo stesso fu prelevato dall'attrice CP_1 direttamente presso i locali dove lo custodiva l'ex proprietaria
[...]
; 3) il macchinario non era stato mai nel possesso della Controparte_4
la quale l'aveva acquistato appena due mesi prima da CP_1 [...]
, unitamente a tanti altri beni mobili e Controparte_5 macchinari della stessa nell'ambito di un acquisto “in blocco” per chiusura aziendale;
4) prima del contratto di acquisto del 04.04.2017, l'attrice ebbe a far ispezionare il macchinario da propri tecnici specializzati, i quali verosimilmente provarono il macchinario per verificare la funzionalità e lo stato dei suoi componenti;
5) anche dopo la sottoscrizione del contratto di compravendita l'acquirente avrebbe potuto continuare la verifica tecnica sul macchinario, che ebbe a ritirare in data 09.05.2017, unitamente a tutti i documenti tecnici e di uso e manutenzione che ricostruivano la storia dell'utilizzo pluriennale industriale del macchinario;
6) l'attrice provvide direttamente a ritirare e trasportare il macchinario acquistato nei locali della
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_6 p. 5/7 stessa , alla quale l'attrice consentì, a suo rischio e Parte_3 pericolo, la custodia sin dalla data dell'acquisto del bene;
7) fino alla data del pagamento integrale del prezzo di acquisto, avvenuto in data 02.06.17,
l'attrice ebbe in consegna e verosimilmente verificò il funzionamento del macchinario, prima di pagarlo del tutto;
8) ritenuto che l'attrice ebbe ad allegare che aveva grande necessità di mettere in funzione il macchinario in considerazione delle produzioni previste nella stagione estiva, si presume che esso fu utilizzato dal giugno/luglio 2017; 8) ciò nonostante solo in data
28.08.2017, dopo oltre quattro mesi dall'acquisto e tre mesi dalla consegna e utilizzazione del macchinario, l'attrice inviava alla convenuta per la prima volta una richiesta di verifica del generatore;
9) solo in data 27.07.2018, ben oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto e consegna del bene e quindi dopo ben quattordici mesi di sua diretta disponibilità, utilizzo e custodia del bene, inviava alla convenuta una diffida per il ristoro dei danni patiti a seguito del presunto malfunzionamento del generatore di vapore.
Tale ricostruzione dei fatti, rende evidente che la convenuta, non solo non era tenuta a garantire il funzionamento del macchinario (in quanto compravenduto vecchio ed usato, nello stato di fatto in cui si trovava e con accettazione senza riserva alcuna, dopo averlo fatto visionare ed ispezionare da propri tecnici specializzati), ma non è incora in alcun inadempimento, avendo consentito all'attrice, nella fase delle trattative, di visionare ed ispezionare il bene con propri tecnici specializzati e trasferendo alla stessa in seguito il macchinario usato alle condizioni stabilite da contratto. In detto contratto, all'art.4, proprio in virtù delle circostanze suesposte, le parti intenzionalmente stabilirono che, trattandosi di macchinario usato, il venditore non rispondeva dei vizi che si sarebbero potuti eventualmente riscontrare, che in ogni caso la venditrice non poteva neppure conoscere, atteso che lo aveva acquistato in blocco e mai ricevuto in custodia dalla precedente ex proprietaria.
Ciò posto, pur volendo prescindere dalla sicura fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione della domanda sollevate dalla convenuta ex artt. 1490 e 1495 c.c., mancano proprio i presupposti di fatto e di diritto per l'affermazione di un inadempimento contrattuale della convenuta, necessaria per l'accogliento della domanda risarcitoria dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'attrice al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5295/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: inadempimento contratto di vendita di cose mobili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_1
Mauriello, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Gallo, come da procura in CP_1 atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2018 Parte_2 esponeva di operare nella produzione di polpe di pomodoro, sughi pronti
[...]
e legumi, sul mercato italiano ed estero e che con contratto di compravendita acquistava dalla un generatore di vapore usato, marca Bono, Tipo CP_1
SG 2000, n.f. 8590, anno 2001 e potenzialità 20 T/h, acquistato dalla a CP_1 sua volta nel medesimo stato d'uso e manutenzione dalla Parte_3
. Il prezzo di acquisto veniva concordato in euro 45.000,00 oltre
[...]
IVA se dovuta, da corrispondere in un'unica soluzione con assegno bancario al momento del carico del generatore di vapore. Tale acquisto rispondeva alla necessità di aumentare la capacità produttiva delle linee di produzione dei legumi che, durante i mesi estivi, subiva una riduzione determinata dal maggiore assorbimento di energia termina nei reparti di produzione del pomodoro. In tal modo il generatore acquistato avrebbe aumentato la potenza del 20% soddisfacendo così il fabbisogno di vapore richiesto. La macchina industriale veniva quindi consegnata presso lo stabilimento operativo della società attrice ma fin da subito e dopo l'installazione, era stato impossibile
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 metterla in funzione perché il generatore presentava – alle prove idrauliche con liquido penetrante - lesioni nella camera di combustione interna (piastre e fascio tubiero), rendendolo assolutamente inservibile all'uso, per assenza di ogni requisito minimo di sicurezza. Tale importante deficit strutturale non era rilevabile in fase di acquisto, né sarebbe stato possibile rilevarlo durante il trasporto o l'installazione. Di tal fatto veniva data immediata comunicazione alla venditrice con pec del 28 agosto 2017, ove si chiedeva un'urgente verifica congiunta del generatore, ma quest'ultima si mostrava sin da subito disinteressata e negligente. L'acquirente convocava quindi una ditta specializzata, la nella persona del Sig. Controparte_2 Controparte_3 al fine di comprendere le ragioni del malfunzionamento, che previa diagnosi specifica confermava il vizio, evidenziandone la gravità (grave pericolo per incolumità di persone e cose) e per la cui eliminazione proponeva lavori (con offerta nr. 100/2018 del 11.1.2018) per un costo complessivo di euro
30.000,00 oltre IVA. Oltre alla necessità di un intervento manutentivo improrogabile e dispendioso, l'azienda subiva una rilevante riduzione di produzione della linea legumi direttamente correlata all'assenza del generatore di vapore. Con missiva del 27.7.2018 la società CP_1 veniva formalmente diffidata e costituita in mora per il ristoro dei danni patiti e patiendi da essa attrice a causa dei vizi del generatore di vapore compravenduto. La società ingiunta inviava una nota di riscontro il
27.8.2018, deducendo che il macchinario era stato acquistato con clausola
“visto e piaciuto”, per cui nulla sarebbe dovuto. Sul punto l'attrice argomentava che tale clausola configura uno strumento, da tempo diffuso nella pratica commerciale, volta a limitare e/o a derogare l'operatività della garanzia prevista dal codice civile, che ha ricevuto puntuale interpretazione e disciplina dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che nei casi di beni usati i contraenti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia specificando però che la clausola
“vista e piaciuta” non può riferirsi ai vizi occulti, quelli che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto;
quindi, l'accettazione implicita dei vizi occulti non può ritenersi operativa in quanto di fatto determinerebbe un ingiustificato squilibrio del sinallagma contrattuale. Allegava che nel caso di specie trattavasi di vizi non riconoscibili ictu oculi ma riconducibili al meccanismo di funzionamento del macchinario, rilevabili solo in seguito alla messa in funzione, di converso erano verosimilmente noti alla venditrice, che aveva già utilizzato l'impianto prima dell'alienazione. Aggiungeva, in diritto, che le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 azioni riconosciute a tutela dell'acquirente sono la risoluzione dello schema contrattuale o la riduzione del prezzo, nel caso di specie la società ha già provveduto all'integrale pagamento del generatore, nonché alla riparazione dello stesso. Resta invariato il diritto, ai sensi dell'art. 1494 c.c. ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa. Riguardo alla quantificazione dei danni, deduceva che essa società attrice si era trovata nella condizione di aver acquistato e pagato un bene inutilizzabile, ciò l'ha costretta a porre in essere ogni opportuna iniziativa per non arrestare la produzione e per non vanificare l'acquisto fatto. Era stata convocata una ditta specializzata che, individuate le problematiche, si è resa disponibile alla riparazione, cosa che, ritenuto il profilo d'urgenza ed il calo produttivo, è stata immediatamente commissionata al prezzo di euro 30.000,00. Inoltre, per il trimestre luglio, agosto e settembre era stato registrato un calo della produzione della linea legumi pari a circa il 35% univocamente ed esclusivamente riconducibile all'assenza del generatore di vapore. In effetti il fatturato medio su base trimestrale relativo alla linea legumi era stato di circa euro 1.519.256,44, mentre nei prefati mesi era stato complessivamente pari ad euro 969.259,63, con una perdita di circa euro 549.996,81. Nel caso di specie il margine applicato alla linea dei legumi è pari a circa il 5%, per cui il mancato utile era stato di euro 27.499,84 che andrà a sommarsi alla voce di danno derivante dal necessario intervento manutentivo. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento derivante dalla presenza di vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1449 c.c. e condannare al pagamento di somma non inferiore ad euro CP_1
57.499,84.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che il macchinario CP_1 oggetto di giudizio era stato acquistato dalla in data 14.02.2017 e CP_1 rivenduto alle medesime condizioni in cui si trovava in data 04.04.17 all'attrice, senza essere mai utilizzato, anche perché esso rientrava tra i beni acquisiti in blocco dall'ex proprietaria , che Controparte_4 come da accordi erano rimasti in custodia alla stessa sino all'incasso dell'ultima rata di pagamento, giusto art.2 del contratto del 14.02.17. Per tale ragione il macchinario fu ritirato dalla stessa Parte_2 direttamente dai locali della , luogo in cui furono Parte_3 altresì effettuate precedentemente all'acquisto tutte le verifiche e le ispezioni richieste dall'attrice tramite propri tecnici specializzati (oltre tre ispezioni e verifiche). Allegava che in ogni caso, dallo stesso contratto di compravendita in data 04.04.17, emerge chiaramente che trattavasi nello specifico di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 macchinario usato rivenduto dalla nel medesimo stato d'uso e CP_1 manutenzione in cui si trovava da , per cui Controparte_4
l'acquirente sin dall'inizio aveva avuto coscienza delle condizioni d'uso e logorio del macchinario, al punto tale da richiedere le opportune verifiche ed ispezioni con propri tecnici specializzati. Inoltre all'art.4 del contratto le parti, in virtù delle circostanze suesposte, espressamente stabilirono che “trattandosi di macchinario usato il venditore non risponde dei vizi eventualmente che dovessero essere riscontrati al macchinario anche successivamente in quanto la vendita è stata effettuata con a clausola visto e piaciuto. Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto ed anche in considerazione di quanto in premessa dichiarato (circa lo stato d'uso e manutenzione del bene) l'acquirente accetta il bene senza riserva alcuna”. La nel pieno CP_1 rispetto dei propri obblighi contrattuali, fornì all'acquirente anche tutta la documentazione tecnica e di sicurezza in suo possesso sia del macchinario che dei suoi accessori (bruciatore, valvole di sicurezza, ecc.), documentazione costituita da: libretto, manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, disegni tecnici e certificazione di ultime verifica effettuata ( art. 2). Sottoscritto il contratto, in data 09.05.2017 l'attrice provvide a ritirare e trasportare il macchinario acquistato, ritiro che avvenne nei locali della stessa la quale sino ad allora custodiva il bene acquisito Parte_3 dalla Contestualmente all'avvenuto ritiro del macchinario la CP_1 convenuta emetteva fattura di vendita nr. 351/17 del 09.05.17, mentre il pagamento veniva effettuato dall'attrice in due tranches mediante bonifici del
31.05.17 e del 02.06.17. Evidenziava che solo in data 28.08.2017, dopo oltre quattro mesi dall'acquisto e tre mesi dalla consegna del macchinario, l'attrice inviava dapprima una richiesta di verifica del generatore, ed in seguito in data
27.07.2018, ben oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto e consegna del bene, inviava una diffida per il ristoro dei danni patiti a seguito del presunto malfunzionamento del generatore di vapore, diffida prontamente contestata dalla convenuta a mezzo nota pec, con la quale si precisava che
“nulla è dovuto in quanto il macchinario era stato compravenduto con clausola visto e piaciuto e che nel contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, era specificato che il macchinario era usato e che l'acquirente accettava lo stesso senza riserva alcuna dopo averlo fatto visionare ed ispezionare da propri tecnici specializzati”. Eccepiva, quindi, la decadenza e la prescrizione dell'azione e l'insussistenza di alcun inadempimento e responsabilità di essa convenuta. Per tale motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione ex art. 1495, 3° comma c.c., l'avvenuta decadenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 del diritto alla garanzia ex art. 1490 c.c. per espressa violazione del termine di cui all'art.1495, 1° comma, c.c., rigettare la domanda, condannarsi le al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Parte_2
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate con corretta motivazione le richieste di prova dichiarativa, fatta una proposta conciliativa dal giudice, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Non vi è dubbio che nel dettagliato contenuto del contratto del 04.04.17, le parti, due società commerciali specialiste nel settore, abbiano utilizzato coscientemente la loro autonomia contrattuale, per conformare la compravendita oggetto di giudizio, come una vendita di un bene vecchio ed usato da terzi per molti anni, senza intenzionalmente prevedere alcuna garanzia per vizi e funzionalità dello stesso e con accettazione senza riserva alcuna da parte dell'acquirente. Visto le premesse, la chiara descrizione del macchinario e di tutte le circostanze della vendita descritta in contratto, del tutto ultronea appare persino il richiamo della clausola “visto e piaciuto”, per cui la giurisprudenza richiamata dall'attrice appare del tutto inutile al caso. Anche se tale clausola non fosse stata richiamata in contratto, l'esito del giudizio sarebbe stato lo stesso.
Infatti, dal contratto, ma anche dalle allegazioni della convenuta non contestate dall'attrice, risulta che: 1) il macchinario era del 2001, ed aveva quindi ben sedici anni di utilizzo industriale;
2) non era stato mai utilizzato dalla tanto è vero che lo stesso fu prelevato dall'attrice CP_1 direttamente presso i locali dove lo custodiva l'ex proprietaria
[...]
; 3) il macchinario non era stato mai nel possesso della Controparte_4
la quale l'aveva acquistato appena due mesi prima da CP_1 [...]
, unitamente a tanti altri beni mobili e Controparte_5 macchinari della stessa nell'ambito di un acquisto “in blocco” per chiusura aziendale;
4) prima del contratto di acquisto del 04.04.2017, l'attrice ebbe a far ispezionare il macchinario da propri tecnici specializzati, i quali verosimilmente provarono il macchinario per verificare la funzionalità e lo stato dei suoi componenti;
5) anche dopo la sottoscrizione del contratto di compravendita l'acquirente avrebbe potuto continuare la verifica tecnica sul macchinario, che ebbe a ritirare in data 09.05.2017, unitamente a tutti i documenti tecnici e di uso e manutenzione che ricostruivano la storia dell'utilizzo pluriennale industriale del macchinario;
6) l'attrice provvide direttamente a ritirare e trasportare il macchinario acquistato nei locali della
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_6 p. 5/7 stessa , alla quale l'attrice consentì, a suo rischio e Parte_3 pericolo, la custodia sin dalla data dell'acquisto del bene;
7) fino alla data del pagamento integrale del prezzo di acquisto, avvenuto in data 02.06.17,
l'attrice ebbe in consegna e verosimilmente verificò il funzionamento del macchinario, prima di pagarlo del tutto;
8) ritenuto che l'attrice ebbe ad allegare che aveva grande necessità di mettere in funzione il macchinario in considerazione delle produzioni previste nella stagione estiva, si presume che esso fu utilizzato dal giugno/luglio 2017; 8) ciò nonostante solo in data
28.08.2017, dopo oltre quattro mesi dall'acquisto e tre mesi dalla consegna e utilizzazione del macchinario, l'attrice inviava alla convenuta per la prima volta una richiesta di verifica del generatore;
9) solo in data 27.07.2018, ben oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto e consegna del bene e quindi dopo ben quattordici mesi di sua diretta disponibilità, utilizzo e custodia del bene, inviava alla convenuta una diffida per il ristoro dei danni patiti a seguito del presunto malfunzionamento del generatore di vapore.
Tale ricostruzione dei fatti, rende evidente che la convenuta, non solo non era tenuta a garantire il funzionamento del macchinario (in quanto compravenduto vecchio ed usato, nello stato di fatto in cui si trovava e con accettazione senza riserva alcuna, dopo averlo fatto visionare ed ispezionare da propri tecnici specializzati), ma non è incora in alcun inadempimento, avendo consentito all'attrice, nella fase delle trattative, di visionare ed ispezionare il bene con propri tecnici specializzati e trasferendo alla stessa in seguito il macchinario usato alle condizioni stabilite da contratto. In detto contratto, all'art.4, proprio in virtù delle circostanze suesposte, le parti intenzionalmente stabilirono che, trattandosi di macchinario usato, il venditore non rispondeva dei vizi che si sarebbero potuti eventualmente riscontrare, che in ogni caso la venditrice non poteva neppure conoscere, atteso che lo aveva acquistato in blocco e mai ricevuto in custodia dalla precedente ex proprietaria.
Ciò posto, pur volendo prescindere dalla sicura fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione della domanda sollevate dalla convenuta ex artt. 1490 e 1495 c.c., mancano proprio i presupposti di fatto e di diritto per l'affermazione di un inadempimento contrattuale della convenuta, necessaria per l'accogliento della domanda risarcitoria dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'attrice al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7