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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MORIGLIONI MASSIMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MORIGLIONI MASSIMO Parte_1
RICORRENTE contro
e Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “…- Accogliere l'opposizione nel Parte_1
merito, annullando l'avviso di addebito impugnato (n. 393 2023 00006422 15 000) e
pagina 2 di 4 dichiararsi l'inesistenza del credito”.
resisteva al ricorso, precisando che la contribuzione rilevante per il giudizio era CP_1
relativa al periodo 09/2019 al 12/2022 (e che quindi non era cessionaria di CP_2
alcun credito previdenziale).
La causa era posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Dichiarata l'assenza di titolarità della posizione sostanziale in capo a , il CP_2
ricorso verso è fondato. CP_1
Con lo stesso il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti tanto della sua iscrizione alla gestione commercianti, quanto della produzione dei relativi contributi
(l'AVA opposto porta complessivamente € 16.869,67).
(gravata di ogni onere della prova sul punto) si limita a sostenere come una sorta CP_1
di automatismo derivante dall'essere stato il ricorrente, per il periodo in rilievo, socio unico di PARQUET ITALIA MILLENOVECENTOSESSANTA S.R.L. (“In particolare, il Sig. come si evince dalla ComUnica presentata in data Parte_1
21/09/2021, dal 5 settembre 2019 è socio unico della Parquet Italia
Millenovecentosessanta S.R.L. - detenendo il 100% delle quote - e, sino al 31.12.2019, dipendente della Original Parquet SPA per la quale è tuttora iscritto alla gestione separata come collaboratore. Ora, la Parquet Italia Millenovecentosessanta è un'azienda che esercita attività di commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, e fino all'11 marzo 2024 non ha mai avuto dipendenti”).
Va premesso che non vi è stato alcun accertamento in concreto, di alcun tipo, circa l'attività svolta dalla società in questione, né circa l'apporto dato dal socio unico ricorrente.
In tale quadro, non può che conseguirne l'assenza dei presupposti dello svolgimento di attività (che deve essere diversa da quella di amministratore, carica rivestita dal ricorrente sino al 7.1.2020) di lavoro avente, peraltro, i requisiti di abitualità e prevalenza (aspetti questi ultimi sui quali nulla indica). CP_1
Ad abundantiam il ricorrente indica (e comprova documentalmente) di avere svolto,
pagina 3 di 4 contemporaneamente al periodo di (illegittima) iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, altra attività prima di lavoro e poi di amministratore di altra società
(“l'odierno ricorrente ha svolto e svolge, quale attività principale, “abituale e prevalente”, quella di lavoratore dipendente, prima, ed amministratore (dal
01.01.2020), poi, della ), attività aventi queste ultime Controparte_3
icto oculi i requisiti di abitualità e prevalenza (v. peraltro entità dei redditi ricavati da tali attività, rapportati allo 0 di cui all'asserita attività svolta presso PARQUET ITALIA
MILLENOVECENTOSESSANTA S.R.L.), ciò che esclude che tali requisiti possano essere rivestiti dalla ipotizzata prestazione resa in favore di PARQUET ITALIA
MILLENOVECENTOSESSANTA S.R.L.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tra ricorrente ed e vanno compensate tra ricorrente e , non avendo tale difesa comportato CP_1 CP_2
sostanziali attività difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la carenza di titolarità della posizione soggettiva in capo a e CP_2
compensa le spese legali tra il ricorrente e quest'ultima;
2) annulla l'avviso di addebito per cui è causa risultando il credito inesistente;
3) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MORIGLIONI MASSIMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MORIGLIONI MASSIMO Parte_1
RICORRENTE contro
e Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “…- Accogliere l'opposizione nel Parte_1
merito, annullando l'avviso di addebito impugnato (n. 393 2023 00006422 15 000) e
pagina 2 di 4 dichiararsi l'inesistenza del credito”.
resisteva al ricorso, precisando che la contribuzione rilevante per il giudizio era CP_1
relativa al periodo 09/2019 al 12/2022 (e che quindi non era cessionaria di CP_2
alcun credito previdenziale).
La causa era posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Dichiarata l'assenza di titolarità della posizione sostanziale in capo a , il CP_2
ricorso verso è fondato. CP_1
Con lo stesso il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti tanto della sua iscrizione alla gestione commercianti, quanto della produzione dei relativi contributi
(l'AVA opposto porta complessivamente € 16.869,67).
(gravata di ogni onere della prova sul punto) si limita a sostenere come una sorta CP_1
di automatismo derivante dall'essere stato il ricorrente, per il periodo in rilievo, socio unico di PARQUET ITALIA MILLENOVECENTOSESSANTA S.R.L. (“In particolare, il Sig. come si evince dalla ComUnica presentata in data Parte_1
21/09/2021, dal 5 settembre 2019 è socio unico della Parquet Italia
Millenovecentosessanta S.R.L. - detenendo il 100% delle quote - e, sino al 31.12.2019, dipendente della Original Parquet SPA per la quale è tuttora iscritto alla gestione separata come collaboratore. Ora, la Parquet Italia Millenovecentosessanta è un'azienda che esercita attività di commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, e fino all'11 marzo 2024 non ha mai avuto dipendenti”).
Va premesso che non vi è stato alcun accertamento in concreto, di alcun tipo, circa l'attività svolta dalla società in questione, né circa l'apporto dato dal socio unico ricorrente.
In tale quadro, non può che conseguirne l'assenza dei presupposti dello svolgimento di attività (che deve essere diversa da quella di amministratore, carica rivestita dal ricorrente sino al 7.1.2020) di lavoro avente, peraltro, i requisiti di abitualità e prevalenza (aspetti questi ultimi sui quali nulla indica). CP_1
Ad abundantiam il ricorrente indica (e comprova documentalmente) di avere svolto,
pagina 3 di 4 contemporaneamente al periodo di (illegittima) iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, altra attività prima di lavoro e poi di amministratore di altra società
(“l'odierno ricorrente ha svolto e svolge, quale attività principale, “abituale e prevalente”, quella di lavoratore dipendente, prima, ed amministratore (dal
01.01.2020), poi, della ), attività aventi queste ultime Controparte_3
icto oculi i requisiti di abitualità e prevalenza (v. peraltro entità dei redditi ricavati da tali attività, rapportati allo 0 di cui all'asserita attività svolta presso PARQUET ITALIA
MILLENOVECENTOSESSANTA S.R.L.), ciò che esclude che tali requisiti possano essere rivestiti dalla ipotizzata prestazione resa in favore di PARQUET ITALIA
MILLENOVECENTOSESSANTA S.R.L.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tra ricorrente ed e vanno compensate tra ricorrente e , non avendo tale difesa comportato CP_1 CP_2
sostanziali attività difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la carenza di titolarità della posizione soggettiva in capo a e CP_2
compensa le spese legali tra il ricorrente e quest'ultima;
2) annulla l'avviso di addebito per cui è causa risultando il credito inesistente;
3) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4