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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 18669/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina
Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18669/2016
R.G. e vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Monaco, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Fanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Grottaglie alla Via Giusti n. 28,
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Filippo Mascellaro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gravina in Puglia alla Via Federico Meninni n. 54,
CONVENUTA
Oggetto: adempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29.11.2016, la società in persona Parte_1
pagina 1 di 8 del suo legale rappresentante pro tempore, esponeva di essere creditrice, nei confronti della società
[...]
Co
(di seguito ), della complessiva somma di € 243.322,41 per aver concesso alla Controparte_1 società convenuta, con accordo contrattuale di nolo a freddo, decorrente dall'1/07/2014, l'utilizzo di n.
5 automezzi pattuendo un canone mensile - a corpo - nella misura di € 11.000,00 oltre iva, aumentato, nel mese di agosto dell'anno 2015, come ricavabile dalle fatture prodotte, ad € 11.500,00 oltre iva.
Rappresentava che tutte le fatture emesse dalla società attrice, dall'inizio del rapporto contrattuale e fino al mese di dicembre dell'anno 2015, seppur in ritardo rispetto ai termini concordati, erano state onorate dalla mentre erano rimaste del tutto insolute le fatture relative alle mensilità CP_1 dovute dal mese di gennaio a quello di giugno dell'anno 2016, pari a complessivi € 84.180,00.
Rilevava, altresì, che la società conduttrice, come previsto dall'art. 9 dell'anzidetto contratto, avrebbe dovuto anche corrispondere la somma di € 76.743,00, dovuta a titolo di carburante e lubrificante, e tanto perché la nel corso del rapporto contrattuale, aveva sempre rifornito i mezzi noleggiati Pt_1 dei materiali di consumo prima che venissero utilizzati dalla CP_1
Infine, rivendicava il compenso dovuto per tutti i lavori extra, svolti, sempre nello stesso arco Co temporale 2014-2016, per conto della , per un importo complessivo di € 82.399,41.
Chiedeva quindi la condanna della società al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 243.322,41 ovvero di quella accertata in corso di causa, con la maggiorazione degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, oltre alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, con comparsa del 27.3.2017, la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, eccepiva preliminarmente, sul presupposto della equiparazione tra il contratto di locazione e quello di nolo a freddo intervenuto tra le parti in causa, la improcedibilità della azione per il mancato espletamento della mediazione;
nel merito disconosceva tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente a supporto della domanda e del credito richiesto;
contestava la materiale consegna e l'utilizzo dei mezzi oggetto del contratto in favore del noleggiante;
rilevava la mancanza di un verbale di consegna dei mezzi anzidetti e, conseguentemente, contestava la legittimità della pretesa azionata, ivi compresa la richiesta di rimborso per il consumo del carburante e per le prestazioni extracontrattuali asseritamente eseguite dalla società attrice.
Rappresentava di aver versato in favore dell'attrice la somma di € 206.790,00, a titolo di acconto sulle fatture del nolo e di non aver potuto utilizzare tutti i cinque mezzi previsti bensì un solo furgone e di aver pertanto diritto alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
spiegava pertanto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 165.432,00, pari alla differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto per il noleggio del furgone, o della somma maggiore o minore emergente in corso di causa, oltre interessi e svalutazione. pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo di: 1) dichiarare la improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione della mediazione;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni ragione di credito della per Parte_1 le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;
3) condannare la in accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta, al pagamento in favore della della somma di Controparte_1
€165.432,00 o di quella maggiore o minore emergente in corso di causa, oltre interessi e svalutazione;
4) nella ipotesi di riconoscimento giudiziale di un credito in favore dell'attrice chiedeva di compensare tale credito con le maggiori somme rivendicate. Con vittoria di spese e onorari di causa.
All'udienza del 18.04.2017, la ricorrente manifestava la volontà di intraprendere il procedimento di mediazione e le veniva pertanto assegnato il termine di 15 giorni per il relativo incombente. Alla successiva udienza del 19.09.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, veniva disposto il mutamento del rito e venivano concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c..
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.3.2025, per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea merita accoglimento nei termini qui di seguito indicati.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), in forza del quale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno -sia in ipotesi di inadempimento totale, che di esatto adempimento- è tenuto a fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'attore ha, dunque, l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa contestazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata rende ancor più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare pienamente l'esistenza del titolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni delle quali lamenta l'adempimento in giudizio.
Va, altresì, chiarito che il contratto di noleggio è il negozio con cui un soggetto consegna un bene mobile ad un altro soggetto, affinché quest'ultimo se ne serva, pagando un corrispettivo per l'utilizzazione e assumendosi l'obbligo di restituirlo al termine del contratto. Nella specie, poi, il "nolo a freddo" è una figura contrattuale atipica riconducibile allo schema della "locatio rei" che si modella sullo schema sopra delineato e si distingue dal cd. "nolo a caldo" in quanto contempla la sola locazione dell'attrezzatura, senza alcun riferimento all'utilizzo e/o al funzionamento della stessa. Trattasi di un contratto consensuale, ossia che si perfeziona con il semplice incontro di proposta ed accettazione, a forma libera, in quanto l'eventuale forma scritta non è condizione essenziale per la validità del negozio pagina 3 di 8 (Trib. Bari I sez n. 96000806/2013- 3.4.2018).
Il conduttore acquista, quindi, la detenzione della cosa che entra nell'ambito della sua disponibilità
(Cass. 12303/97; Corte d'appello civile Roma, sez. III, 11.5.2010 n. 2043) Definite le suddette coordinate giurisprudenziali, nel corso del giudizio è stata fornita la prova delle ragioni creditorie.
La pretesa dell'attrice trova la propria fonte negoziale nel contratto di “locazione di nolo a freddo”, in forza del quale la a partire dall'1.7.2014, concedeva alla la Pt_1 Controparte_1 disponibilità di n. 5 automezzi, come individuati nell'art. 1 della proposta contrattuale.
Nell'anzidetto accordo, le parti stabilivano che la durata della locazione era legata alla necessità del cantiere e che il corrispettivo determinato a corpo, nella iniziale misura di € 11.000,00 oltre iva mensile, aumentato nel mese di agosto dell'anno 2015 a € 11.500,00 oltre iva, sarebbe stato corrisposto entro 120 giorni dalla emissione della fattura e comunque entro 10 giorni dalla data di pagamento del bimestre contabile di riferimento da parte di AQ SP (cfr. artt. 2-3-6 della proposta contrattuale allegata al ricorso introduttivo del giudizio).
Stabilivano inoltre le parti che i materiali di consumo, quali i carburanti e i lubrificanti, sarebbero stati a carico del conduttore (art. 9 contratto prodotto contestualmente al deposito del ricorso ex art. 702
c.p.c.).
Ebbene, a fronte del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'attrice, così come si ricava da tutti i dati acquisiti al processo, segnatamente dalla documentazione prodotta e versata in atti contestualmente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e delle successive memorie istruttorie ex art. 183, VI co. c.p.c., la società dopo aver pagato regolarmente e senza nulla CP_1 eccepire le fatture emesse dalla sino al mese di dicembre dell'anno 2015, si è resa Parte_1 gravemente inadempiente per le sei mensilità successive, maturate per il periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno 2016 pari a complessivi € 84.180,00.
L'accertamento istruttorio ha consentito di fugare ogni dubbio sulla fondatezza della domanda attorea e delle pretese creditorie, sia di quelle discendenti dal contratto di nolo oggetto del giudizio sia di quelle collegate alle ulteriori e diverse prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali, rese dalla società in favore della società convenuta. Pt_1
Invero, i testi escussi hanno tutti confermato le circostanze oggetto del ricorso introduttivo.
Il teste , dipendente, dal 2012 sino al 2016, della ditta D'OS poi diventata Edil Testimone_1
Costruzioni e successivamente ha confermato “integralmente le circostanze sub 1 CP_1 della memoria 183 n. 2 del 19/11/2017 di parte attrice (“vero che tutte le prestazioni indicate nei bollettini allegati nelle fatture prodotte sono state effettivamente rese alla su richiesta CP_1
pagina 4 di 8 della stessa;
”) precisando che “..non ricordo le targhe ma i mezzi da noi utilizzati come Edil
Costruzioni sono quelli ivi indicati le cui caratteristiche che mi vengono specificate”. Ha, altresì, precisato. “… che prendevamo i mezzi necessari per la tipologia di intervento da effettuare mediamente prendevamo due mezzi al giorno e a volte 3-4 mezzi al giorno come ad esempio avveniva quando si svolgevano lavori alle pompe di sollevamento. I mezzi non usati restavano nel deposito della
Ro.Ma.Ri. sempre a disposizione della D'OS”… “Il lavoro giornaliero ci veniva coordinato con le relative comunicazioni o dal sig. o dal sig. . Rispettivamente dipendente della Persona_1 Per_2
D'OS e il secondo dell''AQ Puglia” (cfr. pagg. 2 e 3 verb. Udienza del 18.5.2021, deposizione testimoniale di ). Testimone_1
Il teste dipendente della dall'anno 2009 sino a parte dell'anno 2019, Testimone_2 Pt_1 quanto alle prestazioni ulteriori rispetto a quelle di nolo a freddo (di pulizia, fogne, autospurgo, ecc…) di cui si chiede il pagamento, ha confermato che tutte le prestazioni indicate erano state effettuate, riconoscendo la sua sottoscrizione “in calce al formulario di intervento…” e puntualizzando che “tali Co lavori venivano richiesti dalla ditta d'OS (ovvero dall'attuale ) e io andavo ad eseguirli”; “sul Co posto ….trovavo anche i dipendenti della ”….“il controllo del lavoro effettuato avveniva da parte della tramite il Sig. o il Sig. per conto dell'AQ a seconda di CP_1 Persona_1 Per_2 chi si trovava dei responsabili della FD e dell'AQ” (cfr. pagg. 4-5-6 verb. Ud. 18.5.2021 , teste
). Testimone_2
Il teste escusso all'udienza del 22.12.2021, ha chiarito i passaggi Testimone_3 amministrativi dalla Edil Costruzioni alla odierna convenuta, riconoscendo che i Controparte_1
Co mezzi oggetto del contratto di nolo venivano utilizzati dalla .
Il teste all'udienza del 25.5.2022, ha confermato l'utilizzo dei mezzi indicati nel Testimone_4 contratto di nolo, specificando che “per i lavori di cui ho detto usavo l'autocarro Daily…prelevavamo questo automezzo dal deposito della e al termine del lavoro lo riportavamo nel detto Parte_1 deposito in San Marzano…confermo che in base ai lavori che dovevamo eseguire utilizzavamo il mezzo necessario tra l'EC TR automezzo scarrabile, EC ML 100 con cisterna, Fiat BL automezzo furgonato, EC TR automezzo con cisterna...io e tutti i dipendenti della
[...] prendevamo i mezzi di cui ho detto dal deposito della secondo le esigenze. CP_1 Parte_1
Capitava che veniva prelevato un mezzo e dopo completato un intervento accadeva che dovevamo prelevare un altro mezzo, riportavamo il mezzo al deposito e ne prendevamo uno differente”
“…poteva accadere che contemporaneamente venisse utilizzato più di un mezzo. Chiamavo personalmente la affinché mi mettesse a disposizione l'ulteriore mezzo” Parte_1
(cfr. pagg. 14-15-16 verb. Udienza del 25.5.2022). pagina 5 di 8 Il teste ispettore tecnico di cantiere dell'AQ sede di Taranto dal 2014 al 2016, sentito Testimone_5 alla stessa udienza, ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto di nolo tra la e la aggiungendo che “il rapporto di AQ intercorreva Parte_1 Controparte_1 esclusivamente con la in virtù di contratto di appalto”. E, relativamente agli Controparte_1 interventi di prelevamento di liquame, ha specificato che “il formulario è correlato all'intervento…dal formulario scaturisce l'intervento effettuato”. Ha, infine, confermato la circostanza sub 21) della memoria istruttoria di parte attrice: “vero che le prestazioni indicate ai capitoli di prova da 3 a 20 sono state rimborsate (anche con riferimento alle attività di trasporto a discarica) da parte dell'AQ in favore della (cfr. pagg. 17-18 -19 verbale udienza del 20.5.2025). CP_1
All'udienza del 10.5.2023, il teste , dipendente della già Persona_1 Controparte_1
dal 1989 sino alla fine dell'anno 2018, con la qualifica di Direttore tecnico di Controparte_2 cantiere, ha riferito che “non tutti i giorni venivano utilizzati tutti i mezzi e comunque solo alcuni a seconda delle chiamate dell'AQ di emergenza” e che “gli operai che utilizzavano i mezzi in nolo erano del posto”.
Le suddette dichiarazioni, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, provano che tutti gli automezzi contrattualmente indicati erano nella piena disponibilità della e venivano CP_1 utilizzati, anche alternativamente tra di loro, a seconda dell'intervento da eseguire.
I testi escussi hanno altresì confermato che i lavori extracontrattuali (quelli relativi all'attività di trasporto a discarica, indicati nei capitoli di prova da sub 3) a sub 20) della seconda memoria istruttoria di parte attrice, depositata in data 19.11.2017), svolti nel medesimo arco temporale (2014-2016) dalla attrice in favore della convenuta, erano stati conferiti dall'AQ alla FD in forza di contratto di appalto tra queste ultime intercorso. Trattasi, come emerso dall'esame testimoniale e dalla documentazione prodotta, di prestazioni diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, eseguite dalla con Pt_1 mezzi e personale proprio su richiesta della convenuta.
Le richieste attoree, relative ai lavori oggetto di nolo e a quelli extra contrattuali, sono state riconosciute fondate anche dal dott. CTU nominato nel corso del giudizio. Persona_3
Il consulente tecnico ha ritenuto congrue le somme richieste a titolo di canoni di locazione e di lavori di autospurgo effettuati nel corso del rapporto (cfr. consulenza depositata in data 23.7.2024).
A conferma che la mancanza del verbale di consegna dei mezzi oggetto di contratto, mai contestata dalla convenuta nel corso del rapporto contrattuale, non può delegittimare le pretese della Parte_1
[...
ha puntualizzato che “il canone pattuito viene corrisposto dall'inizio del contratto (1/7/2014 - poi anche aumentato) fino a tutto il 31/12/2015, senza mai che vi sia stata una contestazione in merito….”.
Con riferimento alle osservazioni formulate dalla convenuta, in merito alle somme richieste a titolo di pagina 6 di 8 lavori extra, quantificati in € 82.399,41, il CTU ha, altresì, ribadito che trattasi di lavori “documentati da appositi formulari dei rifiuti redatti per il conferimento in discarica. Vengono pertanto richieste in funzione sia delle tonnellate di rifiuti trasportati, che delle ore impiegate dagli operai. Oppure, vengono descritti servizi vari effettuati (pulizie o videoispezioni ecc), in un determinato periodo, documentati da appositi buoni di consegna alle varie date….”….. “….le fatture sono suffragate da idonei documenti” e “anche in questo caso non si rileva in atti contestazioni in merito alle fatture datate a partire dall'ottobre 2014 e via via successive...”.
Quanto alle somme richieste a titolo di rimborso carburante, il CTU ha ritenuto che “nulla è dovuto per il richiesto rimborso… in quanto non previsto in contratto”.
Difatti l'accordo intercorso prevede, all'art. 9, che “sono a carico del conduttore i materiali di consumo quali i carburanti e i lubrificanti”.
Sebbene la società attrice sostenga di aver messo a disposizione della convenuta, nel corso del rapporto contrattuale, i mezzi noleggiati forniti di carburante e lubrificante, come emergerebbe dai buoni di consegna carburante, ciò è stato contestato dalla società convenuta.
Tali somme non sono peraltro state inserite nelle fatture relative al canone– proprio in quanto escluse convenzionalmente – e richieste solo poco prima del giudizio e ciò fa ritenere non dovuto l'importo a tale titolo indicato.
Del resto il rifornimento, laddove a carico dell'attrice, avrebbe dovuto prevedere uno specifico rendiconto o rapporto in ordine agli approvvigionamenti e all'utilizzo che, agli atti, manca.
Devono pertanto essere condivise le conclusioni del CTU e la domanda attorea deve essere accolta e la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 166.579,41, oltre interessi di cui all'art. 5 d.l.gs. 231/02 con la decorrenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.
Alla luce di quanto sin qui dedotto, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta deve ritenersi infondata.
La ricostruzione in fatto operata dalla a sostegno della propria richiesta, risulta Controparte_1 inverosimile.
La società convenuta sostiene di aver pagato le fatture emesse dalla parte attrice, nella misura complessiva di € 206.790,00, in acconto, “stante le pressanti richieste in tal senso della , Parte_1 restando fermo “il diritto al conguaglio di dare e/o avere per le prestazioni effettivamente ricevute”.
Sostiene, altresì, contraddicendosi rispetto alle asserzioni iniziali secondo le quali “Mai la
[...] ha utilizzato tutti i beni oggetto di contratto, mai la ha consegnato nella Controparte_1 Parte_1 disponibilità della i mezzi oggetto di contratto”, di avere utilizzato soltanto un furgone. In forza CP_1 di ciò chiede la restituzione delle somme versate in eccesso nella misura di €.165.432,00. pagina 7 di 8 Le prospettazioni difensive della convenuta sono smentite dall'intero incarto processuale ossia dai documenti allegati, dalla relazione tecnica e dalla prova orale assunta essendo stata dimostrata la messa a disposizione e l'utilizzo di tutti i mezzi indicati in contratto.
Dalla disamina della intera vicenda non emerge alcun indebito versato dalla in favore della Parte_1
e di cui debba essere disposta la restituzione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della della complessiva somma di € Parte_1
166.579,41, per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi ex art 5 d.Lgs n. 231/2002, con la decorrenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1
, che si liquidano in € 14.509,50, di cui € 406,50 Parte_1 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Bari, 6.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina
Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18669/2016
R.G. e vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Monaco, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Fanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Grottaglie alla Via Giusti n. 28,
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Filippo Mascellaro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gravina in Puglia alla Via Federico Meninni n. 54,
CONVENUTA
Oggetto: adempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29.11.2016, la società in persona Parte_1
pagina 1 di 8 del suo legale rappresentante pro tempore, esponeva di essere creditrice, nei confronti della società
[...]
Co
(di seguito ), della complessiva somma di € 243.322,41 per aver concesso alla Controparte_1 società convenuta, con accordo contrattuale di nolo a freddo, decorrente dall'1/07/2014, l'utilizzo di n.
5 automezzi pattuendo un canone mensile - a corpo - nella misura di € 11.000,00 oltre iva, aumentato, nel mese di agosto dell'anno 2015, come ricavabile dalle fatture prodotte, ad € 11.500,00 oltre iva.
Rappresentava che tutte le fatture emesse dalla società attrice, dall'inizio del rapporto contrattuale e fino al mese di dicembre dell'anno 2015, seppur in ritardo rispetto ai termini concordati, erano state onorate dalla mentre erano rimaste del tutto insolute le fatture relative alle mensilità CP_1 dovute dal mese di gennaio a quello di giugno dell'anno 2016, pari a complessivi € 84.180,00.
Rilevava, altresì, che la società conduttrice, come previsto dall'art. 9 dell'anzidetto contratto, avrebbe dovuto anche corrispondere la somma di € 76.743,00, dovuta a titolo di carburante e lubrificante, e tanto perché la nel corso del rapporto contrattuale, aveva sempre rifornito i mezzi noleggiati Pt_1 dei materiali di consumo prima che venissero utilizzati dalla CP_1
Infine, rivendicava il compenso dovuto per tutti i lavori extra, svolti, sempre nello stesso arco Co temporale 2014-2016, per conto della , per un importo complessivo di € 82.399,41.
Chiedeva quindi la condanna della società al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 243.322,41 ovvero di quella accertata in corso di causa, con la maggiorazione degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, oltre alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, con comparsa del 27.3.2017, la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, eccepiva preliminarmente, sul presupposto della equiparazione tra il contratto di locazione e quello di nolo a freddo intervenuto tra le parti in causa, la improcedibilità della azione per il mancato espletamento della mediazione;
nel merito disconosceva tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente a supporto della domanda e del credito richiesto;
contestava la materiale consegna e l'utilizzo dei mezzi oggetto del contratto in favore del noleggiante;
rilevava la mancanza di un verbale di consegna dei mezzi anzidetti e, conseguentemente, contestava la legittimità della pretesa azionata, ivi compresa la richiesta di rimborso per il consumo del carburante e per le prestazioni extracontrattuali asseritamente eseguite dalla società attrice.
Rappresentava di aver versato in favore dell'attrice la somma di € 206.790,00, a titolo di acconto sulle fatture del nolo e di non aver potuto utilizzare tutti i cinque mezzi previsti bensì un solo furgone e di aver pertanto diritto alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
spiegava pertanto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 165.432,00, pari alla differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto per il noleggio del furgone, o della somma maggiore o minore emergente in corso di causa, oltre interessi e svalutazione. pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo di: 1) dichiarare la improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione della mediazione;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni ragione di credito della per Parte_1 le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;
3) condannare la in accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta, al pagamento in favore della della somma di Controparte_1
€165.432,00 o di quella maggiore o minore emergente in corso di causa, oltre interessi e svalutazione;
4) nella ipotesi di riconoscimento giudiziale di un credito in favore dell'attrice chiedeva di compensare tale credito con le maggiori somme rivendicate. Con vittoria di spese e onorari di causa.
All'udienza del 18.04.2017, la ricorrente manifestava la volontà di intraprendere il procedimento di mediazione e le veniva pertanto assegnato il termine di 15 giorni per il relativo incombente. Alla successiva udienza del 19.09.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, veniva disposto il mutamento del rito e venivano concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c..
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.3.2025, per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea merita accoglimento nei termini qui di seguito indicati.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), in forza del quale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno -sia in ipotesi di inadempimento totale, che di esatto adempimento- è tenuto a fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'attore ha, dunque, l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa contestazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata rende ancor più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare pienamente l'esistenza del titolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni delle quali lamenta l'adempimento in giudizio.
Va, altresì, chiarito che il contratto di noleggio è il negozio con cui un soggetto consegna un bene mobile ad un altro soggetto, affinché quest'ultimo se ne serva, pagando un corrispettivo per l'utilizzazione e assumendosi l'obbligo di restituirlo al termine del contratto. Nella specie, poi, il "nolo a freddo" è una figura contrattuale atipica riconducibile allo schema della "locatio rei" che si modella sullo schema sopra delineato e si distingue dal cd. "nolo a caldo" in quanto contempla la sola locazione dell'attrezzatura, senza alcun riferimento all'utilizzo e/o al funzionamento della stessa. Trattasi di un contratto consensuale, ossia che si perfeziona con il semplice incontro di proposta ed accettazione, a forma libera, in quanto l'eventuale forma scritta non è condizione essenziale per la validità del negozio pagina 3 di 8 (Trib. Bari I sez n. 96000806/2013- 3.4.2018).
Il conduttore acquista, quindi, la detenzione della cosa che entra nell'ambito della sua disponibilità
(Cass. 12303/97; Corte d'appello civile Roma, sez. III, 11.5.2010 n. 2043) Definite le suddette coordinate giurisprudenziali, nel corso del giudizio è stata fornita la prova delle ragioni creditorie.
La pretesa dell'attrice trova la propria fonte negoziale nel contratto di “locazione di nolo a freddo”, in forza del quale la a partire dall'1.7.2014, concedeva alla la Pt_1 Controparte_1 disponibilità di n. 5 automezzi, come individuati nell'art. 1 della proposta contrattuale.
Nell'anzidetto accordo, le parti stabilivano che la durata della locazione era legata alla necessità del cantiere e che il corrispettivo determinato a corpo, nella iniziale misura di € 11.000,00 oltre iva mensile, aumentato nel mese di agosto dell'anno 2015 a € 11.500,00 oltre iva, sarebbe stato corrisposto entro 120 giorni dalla emissione della fattura e comunque entro 10 giorni dalla data di pagamento del bimestre contabile di riferimento da parte di AQ SP (cfr. artt. 2-3-6 della proposta contrattuale allegata al ricorso introduttivo del giudizio).
Stabilivano inoltre le parti che i materiali di consumo, quali i carburanti e i lubrificanti, sarebbero stati a carico del conduttore (art. 9 contratto prodotto contestualmente al deposito del ricorso ex art. 702
c.p.c.).
Ebbene, a fronte del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'attrice, così come si ricava da tutti i dati acquisiti al processo, segnatamente dalla documentazione prodotta e versata in atti contestualmente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e delle successive memorie istruttorie ex art. 183, VI co. c.p.c., la società dopo aver pagato regolarmente e senza nulla CP_1 eccepire le fatture emesse dalla sino al mese di dicembre dell'anno 2015, si è resa Parte_1 gravemente inadempiente per le sei mensilità successive, maturate per il periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno 2016 pari a complessivi € 84.180,00.
L'accertamento istruttorio ha consentito di fugare ogni dubbio sulla fondatezza della domanda attorea e delle pretese creditorie, sia di quelle discendenti dal contratto di nolo oggetto del giudizio sia di quelle collegate alle ulteriori e diverse prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali, rese dalla società in favore della società convenuta. Pt_1
Invero, i testi escussi hanno tutti confermato le circostanze oggetto del ricorso introduttivo.
Il teste , dipendente, dal 2012 sino al 2016, della ditta D'OS poi diventata Edil Testimone_1
Costruzioni e successivamente ha confermato “integralmente le circostanze sub 1 CP_1 della memoria 183 n. 2 del 19/11/2017 di parte attrice (“vero che tutte le prestazioni indicate nei bollettini allegati nelle fatture prodotte sono state effettivamente rese alla su richiesta CP_1
pagina 4 di 8 della stessa;
”) precisando che “..non ricordo le targhe ma i mezzi da noi utilizzati come Edil
Costruzioni sono quelli ivi indicati le cui caratteristiche che mi vengono specificate”. Ha, altresì, precisato. “… che prendevamo i mezzi necessari per la tipologia di intervento da effettuare mediamente prendevamo due mezzi al giorno e a volte 3-4 mezzi al giorno come ad esempio avveniva quando si svolgevano lavori alle pompe di sollevamento. I mezzi non usati restavano nel deposito della
Ro.Ma.Ri. sempre a disposizione della D'OS”… “Il lavoro giornaliero ci veniva coordinato con le relative comunicazioni o dal sig. o dal sig. . Rispettivamente dipendente della Persona_1 Per_2
D'OS e il secondo dell''AQ Puglia” (cfr. pagg. 2 e 3 verb. Udienza del 18.5.2021, deposizione testimoniale di ). Testimone_1
Il teste dipendente della dall'anno 2009 sino a parte dell'anno 2019, Testimone_2 Pt_1 quanto alle prestazioni ulteriori rispetto a quelle di nolo a freddo (di pulizia, fogne, autospurgo, ecc…) di cui si chiede il pagamento, ha confermato che tutte le prestazioni indicate erano state effettuate, riconoscendo la sua sottoscrizione “in calce al formulario di intervento…” e puntualizzando che “tali Co lavori venivano richiesti dalla ditta d'OS (ovvero dall'attuale ) e io andavo ad eseguirli”; “sul Co posto ….trovavo anche i dipendenti della ”….“il controllo del lavoro effettuato avveniva da parte della tramite il Sig. o il Sig. per conto dell'AQ a seconda di CP_1 Persona_1 Per_2 chi si trovava dei responsabili della FD e dell'AQ” (cfr. pagg. 4-5-6 verb. Ud. 18.5.2021 , teste
). Testimone_2
Il teste escusso all'udienza del 22.12.2021, ha chiarito i passaggi Testimone_3 amministrativi dalla Edil Costruzioni alla odierna convenuta, riconoscendo che i Controparte_1
Co mezzi oggetto del contratto di nolo venivano utilizzati dalla .
Il teste all'udienza del 25.5.2022, ha confermato l'utilizzo dei mezzi indicati nel Testimone_4 contratto di nolo, specificando che “per i lavori di cui ho detto usavo l'autocarro Daily…prelevavamo questo automezzo dal deposito della e al termine del lavoro lo riportavamo nel detto Parte_1 deposito in San Marzano…confermo che in base ai lavori che dovevamo eseguire utilizzavamo il mezzo necessario tra l'EC TR automezzo scarrabile, EC ML 100 con cisterna, Fiat BL automezzo furgonato, EC TR automezzo con cisterna...io e tutti i dipendenti della
[...] prendevamo i mezzi di cui ho detto dal deposito della secondo le esigenze. CP_1 Parte_1
Capitava che veniva prelevato un mezzo e dopo completato un intervento accadeva che dovevamo prelevare un altro mezzo, riportavamo il mezzo al deposito e ne prendevamo uno differente”
“…poteva accadere che contemporaneamente venisse utilizzato più di un mezzo. Chiamavo personalmente la affinché mi mettesse a disposizione l'ulteriore mezzo” Parte_1
(cfr. pagg. 14-15-16 verb. Udienza del 25.5.2022). pagina 5 di 8 Il teste ispettore tecnico di cantiere dell'AQ sede di Taranto dal 2014 al 2016, sentito Testimone_5 alla stessa udienza, ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto di nolo tra la e la aggiungendo che “il rapporto di AQ intercorreva Parte_1 Controparte_1 esclusivamente con la in virtù di contratto di appalto”. E, relativamente agli Controparte_1 interventi di prelevamento di liquame, ha specificato che “il formulario è correlato all'intervento…dal formulario scaturisce l'intervento effettuato”. Ha, infine, confermato la circostanza sub 21) della memoria istruttoria di parte attrice: “vero che le prestazioni indicate ai capitoli di prova da 3 a 20 sono state rimborsate (anche con riferimento alle attività di trasporto a discarica) da parte dell'AQ in favore della (cfr. pagg. 17-18 -19 verbale udienza del 20.5.2025). CP_1
All'udienza del 10.5.2023, il teste , dipendente della già Persona_1 Controparte_1
dal 1989 sino alla fine dell'anno 2018, con la qualifica di Direttore tecnico di Controparte_2 cantiere, ha riferito che “non tutti i giorni venivano utilizzati tutti i mezzi e comunque solo alcuni a seconda delle chiamate dell'AQ di emergenza” e che “gli operai che utilizzavano i mezzi in nolo erano del posto”.
Le suddette dichiarazioni, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, provano che tutti gli automezzi contrattualmente indicati erano nella piena disponibilità della e venivano CP_1 utilizzati, anche alternativamente tra di loro, a seconda dell'intervento da eseguire.
I testi escussi hanno altresì confermato che i lavori extracontrattuali (quelli relativi all'attività di trasporto a discarica, indicati nei capitoli di prova da sub 3) a sub 20) della seconda memoria istruttoria di parte attrice, depositata in data 19.11.2017), svolti nel medesimo arco temporale (2014-2016) dalla attrice in favore della convenuta, erano stati conferiti dall'AQ alla FD in forza di contratto di appalto tra queste ultime intercorso. Trattasi, come emerso dall'esame testimoniale e dalla documentazione prodotta, di prestazioni diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, eseguite dalla con Pt_1 mezzi e personale proprio su richiesta della convenuta.
Le richieste attoree, relative ai lavori oggetto di nolo e a quelli extra contrattuali, sono state riconosciute fondate anche dal dott. CTU nominato nel corso del giudizio. Persona_3
Il consulente tecnico ha ritenuto congrue le somme richieste a titolo di canoni di locazione e di lavori di autospurgo effettuati nel corso del rapporto (cfr. consulenza depositata in data 23.7.2024).
A conferma che la mancanza del verbale di consegna dei mezzi oggetto di contratto, mai contestata dalla convenuta nel corso del rapporto contrattuale, non può delegittimare le pretese della Parte_1
[...
ha puntualizzato che “il canone pattuito viene corrisposto dall'inizio del contratto (1/7/2014 - poi anche aumentato) fino a tutto il 31/12/2015, senza mai che vi sia stata una contestazione in merito….”.
Con riferimento alle osservazioni formulate dalla convenuta, in merito alle somme richieste a titolo di pagina 6 di 8 lavori extra, quantificati in € 82.399,41, il CTU ha, altresì, ribadito che trattasi di lavori “documentati da appositi formulari dei rifiuti redatti per il conferimento in discarica. Vengono pertanto richieste in funzione sia delle tonnellate di rifiuti trasportati, che delle ore impiegate dagli operai. Oppure, vengono descritti servizi vari effettuati (pulizie o videoispezioni ecc), in un determinato periodo, documentati da appositi buoni di consegna alle varie date….”….. “….le fatture sono suffragate da idonei documenti” e “anche in questo caso non si rileva in atti contestazioni in merito alle fatture datate a partire dall'ottobre 2014 e via via successive...”.
Quanto alle somme richieste a titolo di rimborso carburante, il CTU ha ritenuto che “nulla è dovuto per il richiesto rimborso… in quanto non previsto in contratto”.
Difatti l'accordo intercorso prevede, all'art. 9, che “sono a carico del conduttore i materiali di consumo quali i carburanti e i lubrificanti”.
Sebbene la società attrice sostenga di aver messo a disposizione della convenuta, nel corso del rapporto contrattuale, i mezzi noleggiati forniti di carburante e lubrificante, come emergerebbe dai buoni di consegna carburante, ciò è stato contestato dalla società convenuta.
Tali somme non sono peraltro state inserite nelle fatture relative al canone– proprio in quanto escluse convenzionalmente – e richieste solo poco prima del giudizio e ciò fa ritenere non dovuto l'importo a tale titolo indicato.
Del resto il rifornimento, laddove a carico dell'attrice, avrebbe dovuto prevedere uno specifico rendiconto o rapporto in ordine agli approvvigionamenti e all'utilizzo che, agli atti, manca.
Devono pertanto essere condivise le conclusioni del CTU e la domanda attorea deve essere accolta e la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 166.579,41, oltre interessi di cui all'art. 5 d.l.gs. 231/02 con la decorrenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.
Alla luce di quanto sin qui dedotto, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta deve ritenersi infondata.
La ricostruzione in fatto operata dalla a sostegno della propria richiesta, risulta Controparte_1 inverosimile.
La società convenuta sostiene di aver pagato le fatture emesse dalla parte attrice, nella misura complessiva di € 206.790,00, in acconto, “stante le pressanti richieste in tal senso della , Parte_1 restando fermo “il diritto al conguaglio di dare e/o avere per le prestazioni effettivamente ricevute”.
Sostiene, altresì, contraddicendosi rispetto alle asserzioni iniziali secondo le quali “Mai la
[...] ha utilizzato tutti i beni oggetto di contratto, mai la ha consegnato nella Controparte_1 Parte_1 disponibilità della i mezzi oggetto di contratto”, di avere utilizzato soltanto un furgone. In forza CP_1 di ciò chiede la restituzione delle somme versate in eccesso nella misura di €.165.432,00. pagina 7 di 8 Le prospettazioni difensive della convenuta sono smentite dall'intero incarto processuale ossia dai documenti allegati, dalla relazione tecnica e dalla prova orale assunta essendo stata dimostrata la messa a disposizione e l'utilizzo di tutti i mezzi indicati in contratto.
Dalla disamina della intera vicenda non emerge alcun indebito versato dalla in favore della Parte_1
e di cui debba essere disposta la restituzione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della della complessiva somma di € Parte_1
166.579,41, per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi ex art 5 d.Lgs n. 231/2002, con la decorrenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1
, che si liquidano in € 14.509,50, di cui € 406,50 Parte_1 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Bari, 6.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
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