Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE LOCAZIONE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15172/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il CP_1 Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RUBINO NATALIA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. RUBINO NATALIA, giusta procura;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
LAMBERTI LAURA, e dell'avv. FALETTI PAOLA ) C.F._3
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio dell'avv.
LAMBERTI LAURA, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così congiuntamente concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti : dare atto che il sig. ha provveduto a sanare la morosità lamentata CP_3
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2. fissare la data del rilascio dell'immobile al 31 ottobre 2025; 3. compensare interamente tra le parti le spese per la presente procedura.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di intimazione ritualmente notificato in data 07/05/2024 evocava il convenuto in giudizio per sentire pronunziare la convalida dello sfratto per morosità per l'importo di € 974,41. Parte convenuta si costituiva ritualmente per la prima udienza del 16/06/2024, contestando l'ammontare della morosità intimata ed assumendo che l'importo residuo era inferiore ad una morosità. Si autorizzavano, quindi, rinvii per agevolare la definizione del contenzioso, ed all'udienza del 28/11/2024 veniva definita la fase sommaria del giudizio n.
7126/2024 R.G. previa concessione del provvisorio rilascio dell'immobile locato al 31/10/2025, persistendo il contrasto sulla quantificazione della morosità veniva disposto il mutamento del rito e l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'esito del deposito delle memorie integrative le parti precisavano concordemente le conclusioni come sopra riportato e, pertanto, il giudizio veniva definito all'udienza del 30/06/2025 mediante deposito della sentenza con motivazioni contestuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. è stata dichiarata conclusa la fase sommaria del procedimento di convalida dello sfratto e disposta la prosecuzione nelle forme del rito ordinario del lavoro. Conseguentemente, non è più possibile definire il contenzioso con ordinanza di convalida, ma è necessario procedere con sentenza.
pagina 2 di 3 Entrambi i procuratori delle parti hanno depositato conclusioni congiunte, dando atto dell'intervenuto accordo, nonostante l'esito negativo della mediazione obbligatoria.
In particolare, entrambi i procuratori delle parti hanno richiesto la conferma della data di rilascio dell'immobile, stabilita in via provvisoria mediante ordinanza ex art. 665 c.p.c., dichiarando, altresì, che il sig. ha CP_3
provveduto a sanare la morosità lamentata nell'intimazione di sfratto per morosità e che, pertanto, il contenzioso rubricato al n. 15172/2024 R.G., a seguito del mutamento del rito speciale in rito del lavoro, poteva considerarsi definito e veniva richiesta dalle parti la statuizione della compensazione delle spese di lite.
Non vi sono motivi ostativi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti e, conseguentemente, il giudizio viene definito con l'accoglimento delle conclusioni depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Conferma l'ordinanza di rilascio assunta ex art. 665 c.p.c., disponendo che il convenuto rilasci l'immobile locato libero da cose e persone entro il
31 ottobre 2025;
2) Dà atto che il sig. ha provveduto a sanare la morosità CP_3
lamentata nell'intimazione di sfratto per morosità;
3) Compensa interamente tra le parti le spese per la presente procedura.
Così deciso in data 30 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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