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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2329/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2329/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Davide Tarsitano;
appellante
e già (P.I.: , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Capogreco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2456/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19.11.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1)Accertare e dichiarare il saldo effettivo del conto corrente
n.27-95 intrattenuto dall'attore con il senza alcuna Controparte_2
capitalizzazione e senza applicazione di alcun tasso di interesse per il periodo di
1 superamento del tasso di soglia, per come meglio esplicitato in narrativa;
2)
Accertare e dichiarare che i giorni di valuta degli assegni, le spese di tenuta dei su citati conti correnti, gli addebiti relativi alle singole operazioni, sono difformi rispetto alle previsioni contrattuali, per come meglio esplicitato in narrativa;
3)
Condannare il al pagamento in favore dell'attore della Controparte_2 somma di €.8.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo. Il tutto con condanna dell'appellato alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc che, all'uopo, dichiara di aver tutto anticipato e nulla riscosso”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni chiedendo che l'On. Corte adita dichiari
l'inutilizzabilità della CTU stante le gravi ed incolmabili lacune documentali emerse nello svolgimento dell'elaborato peritale e, di conseguenza, dichiari inammissibile
o comunque infondata l'originaria domanda dell'appellante. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la ed il Controparte_3 Controparte_2
deducendo di aver intrattenuto due distinti rapporti di conto corrente con la
[...]
(già aperti presso la sede di San Giovanni in Controparte_3 CP_4
Fiore (CS), identificati rispettivamente con il n.51.95655 e con il n.52.75979 ed un rapporto di conto corrente con il acceso sempre presso Controparte_2
l'Agenzia di San Giovanni in Fiore (CS) e portante il n.27.95, e, lamentata l'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, chiedeva di “accertare e dichiarare il saldo effettivo” dei predetti conti “senza alcuna capitalizzazione e senza applicazione di alcun tasso di interesse per il periodo di superamento del tasso di soglia”, nonché di “accertare e dichiarare che i giorni di valuta degli assegni, le spese di tenuta dei su citati conti correnti, gli addebiti relativi alle singole operazioni, sono difformi rispetto alle previsioni contrattuali”, con conseguente condanna di
[...]
in p.l.r.p.t., al pagamento in suo favore della somma di euro.16.000,00 CP_3
e del al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_2
.8.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ovvero della somma maggiore o minore
2 che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo”.
Costituitisi in giudizio, i due istituti di credito preliminarmente eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'attore chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudicata infondata in fatto ed in diritto.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e sentito, nel contraddittorio, il procuratore del a “chiarimenti in relazione alla Parte_1
documentazione contabile prodotta, onde accertare in particolare la riferibilità degli estratti conto in atti all'epoca di chiusura dei conti correnti azionati”, il G.I. rigettava la richiesta di CTU contabile formulata dall'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 2456/18 il Tribunale rigettava la domanda formulata dall'attore nei confronti del ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione Controparte_2
sollevata dalla banca.
Osservava, al riguardo, che il conto corrente del , aperto presso la filiale Parte_1
di San Giovanni in Fiore il 31.03.1993, era stato estinto in data 11.04.1997; che dunque, a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista, anche a voler considerare la più favorevole ipotesi e cioè che le rimesse fossero state tutte di natura ripristinatoria con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto, non risultava agli atti un valido atto interruttivo della prescrizione nel decennio dalla chiusura del conto (entro, quindi, la data dell'11.04.2007). Rilevava, infatti, che la missiva inviata dal al Parte_1 CP_2
tramite raccomandata A/R del 12.12.2000 (ricevuta dalla banca il
[...]
14.12.2000) non poteva considerarsi lettera di messa in mora ai fini di causa poiché con la stessa l'attore si era limitato a chiedere il mero ricalcolo delle competenze del rapporto ma non aveva formulato alla banca alcuna richiesta di ripetizione dell'indebito e che anche la successiva missiva del 26.09.2008 non poteva considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione dal momento che aveva ad oggetto: “richiesta copia documenti ai sensi dell'art. 119/4 D.L. vo 385/93 ed ai sensi dell'art. 7 e 10 D. L.vo 196/03, nonché della deliberazione n.14 del 23.12.2004
Garante Privacy” e, conformemente a tale oggetto, il invitava e diffidava Parte_1
la banca ad inviare la documentazione – dettagliatamente elencata - relativa al conto corrente oggetto di causa.
3 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 20.12.2018, lamentando l'erroneità della pronuncia di accoglimento dell'eccezione di prescrizione per i seguenti motivi: 1) al momento della costituzione in giudizio nelle conclusioni della comparsa di risposta il aveva Controparte_2
subordinato l'eccezione di prescrizione alla richiesta di rigetto della domanda dell'attore nel merito formulata in via principale e tale formulazione, così per come effettuata, comportava inevitabilmente la implicita rinuncia all'eccezione di prescrizione stessa;
2) la motivazione posta alla base della statuizione era errata ed illegittima, poiché smentita platealmente dalla documentazione versata in atti. Il dott.
, a mezzo del suo procuratore, in data 12.12.2000 aveva provveduto Parte_1
ad interrompere il decorso decennale del termine di prescrizione del diritto posto alla base della domanda mediante l'invio di una missiva al del Controparte_2 seguente tenore : “Invito e diffido il Vs istituto a voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art
1283 c.c.. Attenderò un Vs rendiconto in tal senso … vedendomi costretto, in caso di silenzio o di diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti”, precisando, altresì, che: “La presente vale anche quale interruzione dei termini prescrizionali di impugnazione dell'estratto conto”. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il contenuto della missiva costituiva a tutti gli effetti atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto posto alla base della domanda proposta nei confronti del la diffida tesa alla richiesta di ricalcolo delle Controparte_2
competenze eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, conteneva in sé inevitabilmente la richiesta di ripetizione dell'indebito e la missiva di risposta del nella parte in cui pur Controparte_2
ammettendo di aver praticato anatocismo sosteneva la validità della relativa clausola contrattuale, confermava che la missiva del 12.12.2000 conteneva tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della valida costituzione in mora della parte convenuta in relazione alla tutela del diritto vantato dal dott. . Ed ancora la sentenza era Parte_1
errata nella parte in cui aveva ritenuto che neppure la missiva del 26.09.2008 fosse idonea ad interrompere la prescrizione posto che lo stesso in Controparte_2
comparsa conclusionale aveva riconosciuto la raccomandata del 2008 quale atto interruttivo utile a fini prescrizionali.
4 Con comparsa di risposta del 12.03.2019 si costituiva Controparte_1
subentrata al giusto atto di fusione del 18.10.2018, chiedendo il Controparte_2
rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza dell'08.07.2019 la Corte ordinava alla banca l'esibizione di copia del contratto corrente n. 27.95 e dei relativi estratti conto e disponeva c.t.u. contabile. Con successiva ordinanza del 02.03.2020,
a fonte della mancata esibizione del contratto di conto corrente da parte della banca, modificava i quesiti sottoposti al consulente.
Espletata la c.t.u., con ordinanza del 06.04.2021 la Corte rigettava le ulteriori richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
14.06.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il CP_2 avrebbe implicitamente rinunciato all'eccezione di prescrizione, avendo
[...]
subordinato detta eccezione alla richiesta di rigetto della domanda dell'attore nel merito formulata in via principale.
Il motivo è privo di pregio.
L'abbandono tacito di un'eccezione può desumersi soltanto in presenza di una condotta processuale inequivocabilmente incompatibile con la volontà di coltivarla e tale non può evidentemente essere la formulazione dell'eccezione in via subordinata.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che la sentenza di primo grado sarebbe erronea per quanto attiene alla valutazione dei documenti
5 prodotti da parte attrice al fine di supportare la spiegata eccezione di interruzione della prescrizione.
In proposito, in ordine alla raccomandata del 12.12.2000, il giudice di primo grado ha ritenuto che la stessa non possa qualificarsi come atto di messa in mora idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione sul rilievo che con essa l'attore si è limitato a chiedere il mero ricalcolo delle competenze del rapporto ma non ha formulato alla banca alcuna richiesta di ripetizione dell'indebito.
Quanto alla raccomandata del 26.09.2008, il giudice di primo grado ne ha escluso l'efficacia interruttiva osservando che la missiva ha “ad oggetto: “richiesta copia documenti ai sensi dell'art. 119/4 D.L. vo 385/93 ed ai sensi dell'art. 7 e 10 D. L.vo
196/03, nonché della deliberazione n.14 del 23.12.2004 Garante Privacy” e, conformemente a tale oggetto, il invita e diffida la banca ad inviare la Parte_1
documentazione – dettagliatamente elencata - relativa al conto corrente oggetto di causa. In difetto di espressa richiesta di restituzione di qualsivoglia somma, dunque, anche tale lettera non può rivestire valore di messa in mora del debitore, nonostante il mittente chiosi con la formula di rito: “La presente vale quale formale essa in mora ed ai fini dell'interruzione della prescrizione” (cfr. pag. 3 della sentenza).
Ora, anche a voler attribuire efficacia interruttiva alla lettera del 12.12.2000 con la quale il ha comunque richiesto il ricalcolo delle competenze, pur senza Parte_1
formulare una domanda di ripetizione di indebito, analoga efficacia non può sicuramente riconoscersi alla successiva lettera del 26.09.2008, integrando essa una mera richiesta di documentazione ex art. 119 TUB e non una costituzione in mora vera e propria, rilevante ex artt. 1219 - 2943 c.c..
Il contenuto letterale della raccomandata in questione inviata dall'attore per il tramite del proprio legale, avv. Davide Tarsitano, è il seguente:
"Oggetto: richiesta copia documenti ai sensi dell'art. 119/4 D.L. vo 385/93 ed ai sensi dell'art. 7 e 10 D. L.vo 196/03, nonché della deliberazione n.14 del 23.12.2004
Garante Privacy.
La presente in nome e per conto del dott. (..omissis), titolare del Parte_1
conto corrente n. 27.95 acceso presso la filiale di San Giovanni in Fiore (CS) (ex
, ed oggi chiuso, il quale mio tramite Controparte_2
Invita e Diffida il Vostro istituto a voler inviare presso il mio studio, sito in Cosenza, via
Panebianco 177, con la massima sollecitudine copia dei sottoindicati documenti:
6
1.copia contratto originario apertura conto corrente n. 27.95;
2.copia contratto originario d'apertura di credito;
3.copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta;
4.copia di eventuali contratti e convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte;
5.copia di tutti gli estratti conto completi di rapporto scalare.
L'invio della chiesta documentazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre giorni trenta dal ricevimento della presente.
(…omissis)
Il tutto con l'espressa avvertenza che, nel denegato caso di mancata risposta nel termine su indicato, sarò costretto ad adire la competente autorità giudiziaria per la tutela delle ragioni del mio assistito senza ulteriori avvisi.
La presente vale quale formale messa in mora ed ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti".
Con la missiva de qua il correntista, tramite il proprio legale, chiede alla banca di fornirgli copia della documentazione ivi indicata (della quale evidentemente non è in possesso) ed avverte che, nel caso di mancato invio della documentazione nel termine concesso, avrebbe adito l'autorità giudiziaria per la tutela di imprecisate
“ragioni”.
Ora, è pacifico in giurisprudenza che “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. n. 7188/25; n. 15140/21).
Per la configurabilità della fattispecie interruttiva di cui all'art. 2943, comma 4,
c.c., è dunque pur sempre necessaria una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà di far valere un determinato diritto nei confronti di un determinato soggetto, portata a conoscenza di quest'ultimo.
In tale direzione è stata ritenuta priva di efficacia interruttiva “la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e
7 ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento" (Cass. n. 279/2024; n. 25500/2006; n. 15714/18 in cui si è precisato che i requisiti sopra indicati non sono ravvisabili “in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”).
Applicati i superiori principi al caso in esame, il decidente – con valutazione immune da vizi logico-giuridici che, pertanto, si condivide – ha ritenuto che, nella missiva in argomento, mancando l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione del pagamento, difettino del tutto i requisiti propri della diffida idonea a costituire in mora il debitore.
La missiva del 26.09.2008 non contiene, infatti, alcuna richiesta, sia pure generica e ipotetica, di rimborso o la prospettazione di azioni volte al recupero degli indebiti. In essa si fa richiesta ai sensi dell'art.119 TUB di copia di atti ed estratti "anche ai fini dell'interruzione della prescrizione", senza però che vi sia indicazione alcuna in ordine al diritto il cui termine di prescrizione avrebbe dovuto con ciò ritenersi interrotto. Anzi, l'espressione "anche ai fini dell'interruzione della prescrizione" potrebbe riferirsi proprio al diritto del correntista di ottenere la consegna della documentazione richiesta, trattandosi dell'unica pretesa esplicitata nella lettera.
La missiva in questione non può dunque essere validamente valutata alla stregua di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Né può logicamente attribuirsi rilievo dirimente al fatto che, a dire dell'appellante, la Banca nella comparsa conclusionale avrebbe riconosciuto la raccomandata del 2008 quale atto interruttivo utile a fini prescrizionali. Ed invero, in disparte l'impossibilità di verificare la predetta circostanza attesa la mancanza negli atti del fascicolo di primo grado della conclusionale della banca, da un lato si osserva che le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 c.p.c., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse, dall'altro si evidenzia che la confessione può avere ad oggetto solo fatti obiettivi che cadono sotto la percezione del confidente, ma non può riguardare la
8 qualificazione giuridica di un fatto quale è la valutazione della sussistenza di un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Il diritto azionato dal deve, pertanto, ritenersi estinto per Parte_1
prescrizione, indipendentemente dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 27.95 chiuso in data 11.04.1997, dovendo rilevarsi la tardività dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(notificato il 25.01.2011) rispetto al momento in cui la prescrizione del diritto alla ripetizione è maturata (essendo il termine di prescrizione decennale maturato l'11.04.2007 o al più tardi il 14.12.2010, avuto riguardo alla data di ricezione della raccomandata del 12.12.2000).
Ne consegue che anche il secondo motivo di appello va respinto perché infondato.
Oltretutto deve evidenziarsi che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto corrente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una fu nzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta. A tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse”
(Cass. n. 9970/23; S.U. n. 15895/19).
Nella specie la prova della esistenza di un affidamento e dei suoi limiti è mancata, sicchè la c.t.u. espletata non si rivela comunque utile ai fini della decisione.
9 La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 18.11.2020, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 20.12.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Controparte_2
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2456/2018 pubblicata il
19.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2329/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Davide Tarsitano;
appellante
e già (P.I.: , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Capogreco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2456/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19.11.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1)Accertare e dichiarare il saldo effettivo del conto corrente
n.27-95 intrattenuto dall'attore con il senza alcuna Controparte_2
capitalizzazione e senza applicazione di alcun tasso di interesse per il periodo di
1 superamento del tasso di soglia, per come meglio esplicitato in narrativa;
2)
Accertare e dichiarare che i giorni di valuta degli assegni, le spese di tenuta dei su citati conti correnti, gli addebiti relativi alle singole operazioni, sono difformi rispetto alle previsioni contrattuali, per come meglio esplicitato in narrativa;
3)
Condannare il al pagamento in favore dell'attore della Controparte_2 somma di €.8.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo. Il tutto con condanna dell'appellato alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc che, all'uopo, dichiara di aver tutto anticipato e nulla riscosso”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni chiedendo che l'On. Corte adita dichiari
l'inutilizzabilità della CTU stante le gravi ed incolmabili lacune documentali emerse nello svolgimento dell'elaborato peritale e, di conseguenza, dichiari inammissibile
o comunque infondata l'originaria domanda dell'appellante. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la ed il Controparte_3 Controparte_2
deducendo di aver intrattenuto due distinti rapporti di conto corrente con la
[...]
(già aperti presso la sede di San Giovanni in Controparte_3 CP_4
Fiore (CS), identificati rispettivamente con il n.51.95655 e con il n.52.75979 ed un rapporto di conto corrente con il acceso sempre presso Controparte_2
l'Agenzia di San Giovanni in Fiore (CS) e portante il n.27.95, e, lamentata l'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, chiedeva di “accertare e dichiarare il saldo effettivo” dei predetti conti “senza alcuna capitalizzazione e senza applicazione di alcun tasso di interesse per il periodo di superamento del tasso di soglia”, nonché di “accertare e dichiarare che i giorni di valuta degli assegni, le spese di tenuta dei su citati conti correnti, gli addebiti relativi alle singole operazioni, sono difformi rispetto alle previsioni contrattuali”, con conseguente condanna di
[...]
in p.l.r.p.t., al pagamento in suo favore della somma di euro.16.000,00 CP_3
e del al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_2
.8.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ovvero della somma maggiore o minore
2 che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo”.
Costituitisi in giudizio, i due istituti di credito preliminarmente eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'attore chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudicata infondata in fatto ed in diritto.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e sentito, nel contraddittorio, il procuratore del a “chiarimenti in relazione alla Parte_1
documentazione contabile prodotta, onde accertare in particolare la riferibilità degli estratti conto in atti all'epoca di chiusura dei conti correnti azionati”, il G.I. rigettava la richiesta di CTU contabile formulata dall'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 2456/18 il Tribunale rigettava la domanda formulata dall'attore nei confronti del ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione Controparte_2
sollevata dalla banca.
Osservava, al riguardo, che il conto corrente del , aperto presso la filiale Parte_1
di San Giovanni in Fiore il 31.03.1993, era stato estinto in data 11.04.1997; che dunque, a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista, anche a voler considerare la più favorevole ipotesi e cioè che le rimesse fossero state tutte di natura ripristinatoria con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto, non risultava agli atti un valido atto interruttivo della prescrizione nel decennio dalla chiusura del conto (entro, quindi, la data dell'11.04.2007). Rilevava, infatti, che la missiva inviata dal al Parte_1 CP_2
tramite raccomandata A/R del 12.12.2000 (ricevuta dalla banca il
[...]
14.12.2000) non poteva considerarsi lettera di messa in mora ai fini di causa poiché con la stessa l'attore si era limitato a chiedere il mero ricalcolo delle competenze del rapporto ma non aveva formulato alla banca alcuna richiesta di ripetizione dell'indebito e che anche la successiva missiva del 26.09.2008 non poteva considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione dal momento che aveva ad oggetto: “richiesta copia documenti ai sensi dell'art. 119/4 D.L. vo 385/93 ed ai sensi dell'art. 7 e 10 D. L.vo 196/03, nonché della deliberazione n.14 del 23.12.2004
Garante Privacy” e, conformemente a tale oggetto, il invitava e diffidava Parte_1
la banca ad inviare la documentazione – dettagliatamente elencata - relativa al conto corrente oggetto di causa.
3 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 20.12.2018, lamentando l'erroneità della pronuncia di accoglimento dell'eccezione di prescrizione per i seguenti motivi: 1) al momento della costituzione in giudizio nelle conclusioni della comparsa di risposta il aveva Controparte_2
subordinato l'eccezione di prescrizione alla richiesta di rigetto della domanda dell'attore nel merito formulata in via principale e tale formulazione, così per come effettuata, comportava inevitabilmente la implicita rinuncia all'eccezione di prescrizione stessa;
2) la motivazione posta alla base della statuizione era errata ed illegittima, poiché smentita platealmente dalla documentazione versata in atti. Il dott.
, a mezzo del suo procuratore, in data 12.12.2000 aveva provveduto Parte_1
ad interrompere il decorso decennale del termine di prescrizione del diritto posto alla base della domanda mediante l'invio di una missiva al del Controparte_2 seguente tenore : “Invito e diffido il Vs istituto a voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art
1283 c.c.. Attenderò un Vs rendiconto in tal senso … vedendomi costretto, in caso di silenzio o di diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti”, precisando, altresì, che: “La presente vale anche quale interruzione dei termini prescrizionali di impugnazione dell'estratto conto”. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il contenuto della missiva costituiva a tutti gli effetti atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto posto alla base della domanda proposta nei confronti del la diffida tesa alla richiesta di ricalcolo delle Controparte_2
competenze eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, conteneva in sé inevitabilmente la richiesta di ripetizione dell'indebito e la missiva di risposta del nella parte in cui pur Controparte_2
ammettendo di aver praticato anatocismo sosteneva la validità della relativa clausola contrattuale, confermava che la missiva del 12.12.2000 conteneva tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della valida costituzione in mora della parte convenuta in relazione alla tutela del diritto vantato dal dott. . Ed ancora la sentenza era Parte_1
errata nella parte in cui aveva ritenuto che neppure la missiva del 26.09.2008 fosse idonea ad interrompere la prescrizione posto che lo stesso in Controparte_2
comparsa conclusionale aveva riconosciuto la raccomandata del 2008 quale atto interruttivo utile a fini prescrizionali.
4 Con comparsa di risposta del 12.03.2019 si costituiva Controparte_1
subentrata al giusto atto di fusione del 18.10.2018, chiedendo il Controparte_2
rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza dell'08.07.2019 la Corte ordinava alla banca l'esibizione di copia del contratto corrente n. 27.95 e dei relativi estratti conto e disponeva c.t.u. contabile. Con successiva ordinanza del 02.03.2020,
a fonte della mancata esibizione del contratto di conto corrente da parte della banca, modificava i quesiti sottoposti al consulente.
Espletata la c.t.u., con ordinanza del 06.04.2021 la Corte rigettava le ulteriori richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
14.06.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il CP_2 avrebbe implicitamente rinunciato all'eccezione di prescrizione, avendo
[...]
subordinato detta eccezione alla richiesta di rigetto della domanda dell'attore nel merito formulata in via principale.
Il motivo è privo di pregio.
L'abbandono tacito di un'eccezione può desumersi soltanto in presenza di una condotta processuale inequivocabilmente incompatibile con la volontà di coltivarla e tale non può evidentemente essere la formulazione dell'eccezione in via subordinata.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che la sentenza di primo grado sarebbe erronea per quanto attiene alla valutazione dei documenti
5 prodotti da parte attrice al fine di supportare la spiegata eccezione di interruzione della prescrizione.
In proposito, in ordine alla raccomandata del 12.12.2000, il giudice di primo grado ha ritenuto che la stessa non possa qualificarsi come atto di messa in mora idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione sul rilievo che con essa l'attore si è limitato a chiedere il mero ricalcolo delle competenze del rapporto ma non ha formulato alla banca alcuna richiesta di ripetizione dell'indebito.
Quanto alla raccomandata del 26.09.2008, il giudice di primo grado ne ha escluso l'efficacia interruttiva osservando che la missiva ha “ad oggetto: “richiesta copia documenti ai sensi dell'art. 119/4 D.L. vo 385/93 ed ai sensi dell'art. 7 e 10 D. L.vo
196/03, nonché della deliberazione n.14 del 23.12.2004 Garante Privacy” e, conformemente a tale oggetto, il invita e diffida la banca ad inviare la Parte_1
documentazione – dettagliatamente elencata - relativa al conto corrente oggetto di causa. In difetto di espressa richiesta di restituzione di qualsivoglia somma, dunque, anche tale lettera non può rivestire valore di messa in mora del debitore, nonostante il mittente chiosi con la formula di rito: “La presente vale quale formale essa in mora ed ai fini dell'interruzione della prescrizione” (cfr. pag. 3 della sentenza).
Ora, anche a voler attribuire efficacia interruttiva alla lettera del 12.12.2000 con la quale il ha comunque richiesto il ricalcolo delle competenze, pur senza Parte_1
formulare una domanda di ripetizione di indebito, analoga efficacia non può sicuramente riconoscersi alla successiva lettera del 26.09.2008, integrando essa una mera richiesta di documentazione ex art. 119 TUB e non una costituzione in mora vera e propria, rilevante ex artt. 1219 - 2943 c.c..
Il contenuto letterale della raccomandata in questione inviata dall'attore per il tramite del proprio legale, avv. Davide Tarsitano, è il seguente:
"Oggetto: richiesta copia documenti ai sensi dell'art. 119/4 D.L. vo 385/93 ed ai sensi dell'art. 7 e 10 D. L.vo 196/03, nonché della deliberazione n.14 del 23.12.2004
Garante Privacy.
La presente in nome e per conto del dott. (..omissis), titolare del Parte_1
conto corrente n. 27.95 acceso presso la filiale di San Giovanni in Fiore (CS) (ex
, ed oggi chiuso, il quale mio tramite Controparte_2
Invita e Diffida il Vostro istituto a voler inviare presso il mio studio, sito in Cosenza, via
Panebianco 177, con la massima sollecitudine copia dei sottoindicati documenti:
6
1.copia contratto originario apertura conto corrente n. 27.95;
2.copia contratto originario d'apertura di credito;
3.copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta;
4.copia di eventuali contratti e convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte;
5.copia di tutti gli estratti conto completi di rapporto scalare.
L'invio della chiesta documentazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre giorni trenta dal ricevimento della presente.
(…omissis)
Il tutto con l'espressa avvertenza che, nel denegato caso di mancata risposta nel termine su indicato, sarò costretto ad adire la competente autorità giudiziaria per la tutela delle ragioni del mio assistito senza ulteriori avvisi.
La presente vale quale formale messa in mora ed ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti".
Con la missiva de qua il correntista, tramite il proprio legale, chiede alla banca di fornirgli copia della documentazione ivi indicata (della quale evidentemente non è in possesso) ed avverte che, nel caso di mancato invio della documentazione nel termine concesso, avrebbe adito l'autorità giudiziaria per la tutela di imprecisate
“ragioni”.
Ora, è pacifico in giurisprudenza che “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. n. 7188/25; n. 15140/21).
Per la configurabilità della fattispecie interruttiva di cui all'art. 2943, comma 4,
c.c., è dunque pur sempre necessaria una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà di far valere un determinato diritto nei confronti di un determinato soggetto, portata a conoscenza di quest'ultimo.
In tale direzione è stata ritenuta priva di efficacia interruttiva “la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e
7 ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento" (Cass. n. 279/2024; n. 25500/2006; n. 15714/18 in cui si è precisato che i requisiti sopra indicati non sono ravvisabili “in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”).
Applicati i superiori principi al caso in esame, il decidente – con valutazione immune da vizi logico-giuridici che, pertanto, si condivide – ha ritenuto che, nella missiva in argomento, mancando l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione del pagamento, difettino del tutto i requisiti propri della diffida idonea a costituire in mora il debitore.
La missiva del 26.09.2008 non contiene, infatti, alcuna richiesta, sia pure generica e ipotetica, di rimborso o la prospettazione di azioni volte al recupero degli indebiti. In essa si fa richiesta ai sensi dell'art.119 TUB di copia di atti ed estratti "anche ai fini dell'interruzione della prescrizione", senza però che vi sia indicazione alcuna in ordine al diritto il cui termine di prescrizione avrebbe dovuto con ciò ritenersi interrotto. Anzi, l'espressione "anche ai fini dell'interruzione della prescrizione" potrebbe riferirsi proprio al diritto del correntista di ottenere la consegna della documentazione richiesta, trattandosi dell'unica pretesa esplicitata nella lettera.
La missiva in questione non può dunque essere validamente valutata alla stregua di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Né può logicamente attribuirsi rilievo dirimente al fatto che, a dire dell'appellante, la Banca nella comparsa conclusionale avrebbe riconosciuto la raccomandata del 2008 quale atto interruttivo utile a fini prescrizionali. Ed invero, in disparte l'impossibilità di verificare la predetta circostanza attesa la mancanza negli atti del fascicolo di primo grado della conclusionale della banca, da un lato si osserva che le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 c.p.c., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse, dall'altro si evidenzia che la confessione può avere ad oggetto solo fatti obiettivi che cadono sotto la percezione del confidente, ma non può riguardare la
8 qualificazione giuridica di un fatto quale è la valutazione della sussistenza di un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Il diritto azionato dal deve, pertanto, ritenersi estinto per Parte_1
prescrizione, indipendentemente dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 27.95 chiuso in data 11.04.1997, dovendo rilevarsi la tardività dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(notificato il 25.01.2011) rispetto al momento in cui la prescrizione del diritto alla ripetizione è maturata (essendo il termine di prescrizione decennale maturato l'11.04.2007 o al più tardi il 14.12.2010, avuto riguardo alla data di ricezione della raccomandata del 12.12.2000).
Ne consegue che anche il secondo motivo di appello va respinto perché infondato.
Oltretutto deve evidenziarsi che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto corrente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una fu nzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta. A tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse”
(Cass. n. 9970/23; S.U. n. 15895/19).
Nella specie la prova della esistenza di un affidamento e dei suoi limiti è mancata, sicchè la c.t.u. espletata non si rivela comunque utile ai fini della decisione.
9 La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 18.11.2020, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 20.12.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Controparte_2
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2456/2018 pubblicata il
19.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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