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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 396/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. CANNIZZARO LUCIA
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CLEMENO ROSA ADA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, l'illegittimità della
Ordinanza Contingibile e urgente a firma del sindaco di Caulonia n. 37/15 nonché tutti gli atti conseguenziali emessi dal (diffida n. prot. 12098 e Controparte_1
comunicazione avvio sgombero coatto n. prot. 12875), per le ragioni di cui a tutti gli atti difensivi e disporne, quindi, la disapplicazione e\o dichiararne l'inefficacia;
In via gradata, annullare e/o riformare l'atto impugnato e previa verifica dei requisiti di legge riconoscere il diritto dell'odierna appellante a regolarizzare l'occupazione dell'alloggio sine titolo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio;
per parte appellata: rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore distrattario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza n. 1101/2019 del Tribunale di Locri, che Parte_2
aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla di annullamento Pt_1 dell'ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco del Comune di n. CP_1
37/15 nonché gli atti successivi (diffida n. prot. 12098 e comunicazione di avvio sgombero coatto n. prot. 12875), rigettato le eccezioni preliminari del CP_1
e rigettato le domande della di accertamento della violazione della L.R.
[...] Pt_1
n. 32/96 e di riconoscimento del diritto dell'attrice a regolarizzare l'occupazione dell'alloggio.
L'appellante articolava un unico e complesso motivo di appello in cui sostanzialmente riproponeva le difese già articolate in primo grado, lamentando l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie rispetto al possesso dei requisiti per la regolarizzazione e la violazione delle norme applicabili da parte del giudice di prime cure, per cui insisteva nell'accoglimento delle domande già proposte.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza Controparte_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che i fascicoli di parte di primo grado sono stati prodotti dall'appellante unitamente al deposito delle comparse conclusionali di replica, prima dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione ex art. 352
c.p.c.
La produzione deve ritenersi ammissibile, trattandosi di fascicoli che erano già stati prodotti dalla parte in primo grado, richiamati nell'atto d'appello, e di cui l'appellante aveva fatto riserva di deposito per vicende relative alla disponibilità materiale pag. 2/7 (trattandosi di fascicoli cartacei, erano rimasti nella disponibilità del difensore dell'epoca). La produzione non può ritenersi tardiva, in quanto il rito adottato ha consentito alla parte appellata di verificare la completezza e la assenza di documenti nuovi nella produzione. Si rileva, inoltre, che l'eccezione di restituzione tardiva del fascicolo dell'appellante deve evidenziare quale sia il pregiudizio arrecato dalla presunta tardività rispetto all'esercizio della difesa della controparte (si veda Cass. Sez. 2,
30/03/2023, n. 8949, rispetto a caso di produzione unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) e che “il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”. (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 -
04). Si fa rilevare, inoltre, che detti documenti sono presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado, in quanto digitalizzati successivamente alla pubblicazione della sentenza perché presenti all'interno del fascicolo cartaceo.
2.1. L'appello – come già rilevato – si risolve in una unitaria critica alla decisione di prime cure senza distinzione specifica dei motivi rispetto alle domande proposte in primo grado, sebbene l'individuazione possa essere effettuata da questa corte analizzando le diverse contestazioni mosse ai vari capi della sentenza.
2.2.1 Partendo dal capo che ha rigettato la domanda principale proposta dalla in Pt_1 primo grado, giova premettere che l'attuale appellante, occupante abusiva di un alloggio
Aterp, aveva introdotto dinanzi al Tar il giudizio di annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco del Comune di n. 37/153. Il Tar CP_1
aveva declinato la giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario, per cui il giudizio era stato riassunto dinanzi al Tribunale di Locri, con citazione riportante le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa sospensione del provvedimento impugnato e di ogni atto annesso e connesso, in accoglimento del proposto ricorso in riassunzione del procedimento n.
649/15 del Tar Calabria-sez. di Reggio Calabria, annullare perché illegittimo il provvedimento amministrativo impugnato –ordinanza contingibile ed urgente a firma pag. 3/7 del Sindaco del Comune di n. 37/15 nonché gli atti successivi: diffida n. prot. CP_1
12098 e comunicazione di avvio sgombero coatto n. prot. 12875; in via gradata, annullare l'atto impugnato e previo accertamento della violazione della
L.R. n. 32/96 che consente l'assegnazione di alloggi, anche in deroga alle posizioni in graduatoria, in casi di gravità ed urgenza, tra i quali rientra quello in cui versa la ricorrente, riconoscere il diritto a regolarizzare l'occupazione dell'alloggio in virtù delle istanze rivolte all'ente e mai riscontrate;
con condanna alle spese competenze ed onorari di lite”, ribadite negli stessi termini nella prima memoria ex art. 183 comma I c.p.c.
La domanda principale, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, è quindi diretta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza di sgombero e degli altri atti amministrativi ivi indicati.
Si tratta di domanda inammissibile dinanzi al Giudice ordinario, che non può annullare l'atto amministrativo illegittimo, ma esclusivamente accertarne la illegittimità e disapplicarlo, accertando quindi l'illegittimità o l'assenza di titolo esecutivo in capo al comune rispetto allo sgombero. Di tanto è consapevole la stessa appellante, che a pag. 4 dell'atto di appello afferma “Orbene, l'odierna appellante ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità con disapplicazione dell'atto amministrativo impugnato in quanto illegittimo. A conforto si confronti la memoria istruttoria ex art. 183 VI c. n. 1, pagg.
2,3 e 4 del primo grado di giudizio a favore della laddove si eccepisce la Pt_1 illegittimità dell'atto impugnato, inidoneo come titolo per l'azione esecutiva di rilascio e carente dei requisiti per l'emissione, con conseguente richiesta di disapplicazione dell'atto”. Se, pertanto, l'azione non era diretta alla dichiarazione di nullità in via principale, ma alla sua disapplicazione, è chiaro che la domanda doveva essere formulata diversamente, ad esempio richiedendo l'accertamento della illegittimità della esecuzione. Avendo, invece, proposto una domanda di annullamento in via principale, la pronuncia di primo grado non poteva che essere di inammissibilità, come chiaramente illustrato nel paragrafo 1.3 della sentenza di prime cure.
D'altra parte, l'accertamento incidentale della illegittimità era richiesto dall'esame della domanda subordinata della e difatti ha dato luogo alla verifica della illegittimità Pt_1 dell'ordinanza ai fini della sua disapplicazione (si veda il par.
1.4 della sentenza, che si pag. 4/7 conclude con l'affermazione della insussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza impugnata).
La decisione di prime cure appare pertanto corretta, non potendo effettuare una declaratoria di nullità degli atti amministrativi, ma solo disapplicare l'atto per esaminare nel merito la domanda di assegnazione dell'alloggio.
2.2.2. L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della decisione rispetto alla conseguenzialità degli atti successivi (diffida di sgombero e comunicazione di avviso di sgombero) rispetto all'ordinanza contingibile ed urgente, ritenendo che detta conseguenzialità avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di nullità degli atti.
Il motivo (tra tutti quello meno comprensibile) è certamente infondato, in quanto la mancanza di conseguenzialità non ha alcuna incidenza rispetto alla decisione di inammissibilità della domanda di annullamento. La decisione, infatti, non si fonda sull'assenza di conseguenzialità, ma sulla natura degli atti, che non possono essere oggetto di annullamento in via principale. L'accoglimento del motivo di appello, quindi, non porterebbe alla modifica della decisione sul primo capo, per i motivi già esposti nel precedente paragrafo.
2.3. Quanto al rigetto della domanda subordinata, l'appellante ha sostenuto che la legge regionale n. 36 del 2013 era applicabile alla sua istanza, poichè in primo grado erano state fornite le prove dell'occupazione dell'alloggio prima del 30 giugno 2013 (fattura energia elettrica del 29 agosto 2013, riferita al mese di giugno e provvedimento del
Tribunale di Locri n. 8404/15 del 10.12.2015, nel quale si dava atto dell'occupazione da giugno 2013) nonché la prova delle condizioni reddituali richieste (dichiarazione Isee).
Infine, l'appellante rilevava che – in applicazione della legge regionale 30.03.1995 n. 8
e succ. mod. – la Regione Calabria con legge n. 38/2018 aveva previsto la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica risultanti occupati alla data del 31.12.2015, da nuclei familiari che alla data del
31.08.2018 versino in condizioni di grave disagio socio-economico ed all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori d'handicap, per cui l'ultima istanza della ricorrente (presentata il 9.4.2019) avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile ed accolta.
Il motivo appare infondato.
pag. 5/7 Partendo dalla parte finale del motivo, si deve evidenziare che l'ultima istanza è stata proposta nel 2019 ed in applicazione di una normativa introdotta solo nel 2018, per cui non poteva essere oggetto di esame nel procedimento de quo. L'oggetto del giudizio era, infatti, limitato all'esame delle istanze di regolarizzazione depositate prima della introduzione del giudizio ed oggetto di domanda.
Quanto alle istanze di regolarizzazione disciplinate dalla legge Regione Calabria n. 8 del 1995, come modificata dalla legge Regione Calabria n. 36 del 2013, si osserva che la decisione di prime cure appare priva dei vizi lamentati.
Non vi sono, infatti, le prove della occupazione al 30 giugno 2013: la bolletta riferita ai consumi di giugno 2013 riporta indirizzo diverso da quello dell'alloggio occupato, il provvedimento dal quale dovrebbe risultare l'occupazione dell'alloggio in data antecedente non risulta prodotto in giudizio, le testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria non forniscono alcun elemento utile per individuare il momento iniziale dell'occupazione. Trattandosi di condizione necessaria per la proposizione della domanda di regolarizzazione, la carenza di prova della anteriorità dell'occupazione rispetto al 30.06.2013 conduce al rigetto della istanza della appellante. Resta quindi assorbito il profilo della sussistenza delle condizioni reddituali.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1101/2019, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 6/7 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Ada Clemeno;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 396/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. CANNIZZARO LUCIA
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CLEMENO ROSA ADA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, l'illegittimità della
Ordinanza Contingibile e urgente a firma del sindaco di Caulonia n. 37/15 nonché tutti gli atti conseguenziali emessi dal (diffida n. prot. 12098 e Controparte_1
comunicazione avvio sgombero coatto n. prot. 12875), per le ragioni di cui a tutti gli atti difensivi e disporne, quindi, la disapplicazione e\o dichiararne l'inefficacia;
In via gradata, annullare e/o riformare l'atto impugnato e previa verifica dei requisiti di legge riconoscere il diritto dell'odierna appellante a regolarizzare l'occupazione dell'alloggio sine titolo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio;
per parte appellata: rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore distrattario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza n. 1101/2019 del Tribunale di Locri, che Parte_2
aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla di annullamento Pt_1 dell'ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco del Comune di n. CP_1
37/15 nonché gli atti successivi (diffida n. prot. 12098 e comunicazione di avvio sgombero coatto n. prot. 12875), rigettato le eccezioni preliminari del CP_1
e rigettato le domande della di accertamento della violazione della L.R.
[...] Pt_1
n. 32/96 e di riconoscimento del diritto dell'attrice a regolarizzare l'occupazione dell'alloggio.
L'appellante articolava un unico e complesso motivo di appello in cui sostanzialmente riproponeva le difese già articolate in primo grado, lamentando l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie rispetto al possesso dei requisiti per la regolarizzazione e la violazione delle norme applicabili da parte del giudice di prime cure, per cui insisteva nell'accoglimento delle domande già proposte.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza Controparte_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che i fascicoli di parte di primo grado sono stati prodotti dall'appellante unitamente al deposito delle comparse conclusionali di replica, prima dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione ex art. 352
c.p.c.
La produzione deve ritenersi ammissibile, trattandosi di fascicoli che erano già stati prodotti dalla parte in primo grado, richiamati nell'atto d'appello, e di cui l'appellante aveva fatto riserva di deposito per vicende relative alla disponibilità materiale pag. 2/7 (trattandosi di fascicoli cartacei, erano rimasti nella disponibilità del difensore dell'epoca). La produzione non può ritenersi tardiva, in quanto il rito adottato ha consentito alla parte appellata di verificare la completezza e la assenza di documenti nuovi nella produzione. Si rileva, inoltre, che l'eccezione di restituzione tardiva del fascicolo dell'appellante deve evidenziare quale sia il pregiudizio arrecato dalla presunta tardività rispetto all'esercizio della difesa della controparte (si veda Cass. Sez. 2,
30/03/2023, n. 8949, rispetto a caso di produzione unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) e che “il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”. (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 -
04). Si fa rilevare, inoltre, che detti documenti sono presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado, in quanto digitalizzati successivamente alla pubblicazione della sentenza perché presenti all'interno del fascicolo cartaceo.
2.1. L'appello – come già rilevato – si risolve in una unitaria critica alla decisione di prime cure senza distinzione specifica dei motivi rispetto alle domande proposte in primo grado, sebbene l'individuazione possa essere effettuata da questa corte analizzando le diverse contestazioni mosse ai vari capi della sentenza.
2.2.1 Partendo dal capo che ha rigettato la domanda principale proposta dalla in Pt_1 primo grado, giova premettere che l'attuale appellante, occupante abusiva di un alloggio
Aterp, aveva introdotto dinanzi al Tar il giudizio di annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco del Comune di n. 37/153. Il Tar CP_1
aveva declinato la giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario, per cui il giudizio era stato riassunto dinanzi al Tribunale di Locri, con citazione riportante le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa sospensione del provvedimento impugnato e di ogni atto annesso e connesso, in accoglimento del proposto ricorso in riassunzione del procedimento n.
649/15 del Tar Calabria-sez. di Reggio Calabria, annullare perché illegittimo il provvedimento amministrativo impugnato –ordinanza contingibile ed urgente a firma pag. 3/7 del Sindaco del Comune di n. 37/15 nonché gli atti successivi: diffida n. prot. CP_1
12098 e comunicazione di avvio sgombero coatto n. prot. 12875; in via gradata, annullare l'atto impugnato e previo accertamento della violazione della
L.R. n. 32/96 che consente l'assegnazione di alloggi, anche in deroga alle posizioni in graduatoria, in casi di gravità ed urgenza, tra i quali rientra quello in cui versa la ricorrente, riconoscere il diritto a regolarizzare l'occupazione dell'alloggio in virtù delle istanze rivolte all'ente e mai riscontrate;
con condanna alle spese competenze ed onorari di lite”, ribadite negli stessi termini nella prima memoria ex art. 183 comma I c.p.c.
La domanda principale, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, è quindi diretta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza di sgombero e degli altri atti amministrativi ivi indicati.
Si tratta di domanda inammissibile dinanzi al Giudice ordinario, che non può annullare l'atto amministrativo illegittimo, ma esclusivamente accertarne la illegittimità e disapplicarlo, accertando quindi l'illegittimità o l'assenza di titolo esecutivo in capo al comune rispetto allo sgombero. Di tanto è consapevole la stessa appellante, che a pag. 4 dell'atto di appello afferma “Orbene, l'odierna appellante ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità con disapplicazione dell'atto amministrativo impugnato in quanto illegittimo. A conforto si confronti la memoria istruttoria ex art. 183 VI c. n. 1, pagg.
2,3 e 4 del primo grado di giudizio a favore della laddove si eccepisce la Pt_1 illegittimità dell'atto impugnato, inidoneo come titolo per l'azione esecutiva di rilascio e carente dei requisiti per l'emissione, con conseguente richiesta di disapplicazione dell'atto”. Se, pertanto, l'azione non era diretta alla dichiarazione di nullità in via principale, ma alla sua disapplicazione, è chiaro che la domanda doveva essere formulata diversamente, ad esempio richiedendo l'accertamento della illegittimità della esecuzione. Avendo, invece, proposto una domanda di annullamento in via principale, la pronuncia di primo grado non poteva che essere di inammissibilità, come chiaramente illustrato nel paragrafo 1.3 della sentenza di prime cure.
D'altra parte, l'accertamento incidentale della illegittimità era richiesto dall'esame della domanda subordinata della e difatti ha dato luogo alla verifica della illegittimità Pt_1 dell'ordinanza ai fini della sua disapplicazione (si veda il par.
1.4 della sentenza, che si pag. 4/7 conclude con l'affermazione della insussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza impugnata).
La decisione di prime cure appare pertanto corretta, non potendo effettuare una declaratoria di nullità degli atti amministrativi, ma solo disapplicare l'atto per esaminare nel merito la domanda di assegnazione dell'alloggio.
2.2.2. L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della decisione rispetto alla conseguenzialità degli atti successivi (diffida di sgombero e comunicazione di avviso di sgombero) rispetto all'ordinanza contingibile ed urgente, ritenendo che detta conseguenzialità avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di nullità degli atti.
Il motivo (tra tutti quello meno comprensibile) è certamente infondato, in quanto la mancanza di conseguenzialità non ha alcuna incidenza rispetto alla decisione di inammissibilità della domanda di annullamento. La decisione, infatti, non si fonda sull'assenza di conseguenzialità, ma sulla natura degli atti, che non possono essere oggetto di annullamento in via principale. L'accoglimento del motivo di appello, quindi, non porterebbe alla modifica della decisione sul primo capo, per i motivi già esposti nel precedente paragrafo.
2.3. Quanto al rigetto della domanda subordinata, l'appellante ha sostenuto che la legge regionale n. 36 del 2013 era applicabile alla sua istanza, poichè in primo grado erano state fornite le prove dell'occupazione dell'alloggio prima del 30 giugno 2013 (fattura energia elettrica del 29 agosto 2013, riferita al mese di giugno e provvedimento del
Tribunale di Locri n. 8404/15 del 10.12.2015, nel quale si dava atto dell'occupazione da giugno 2013) nonché la prova delle condizioni reddituali richieste (dichiarazione Isee).
Infine, l'appellante rilevava che – in applicazione della legge regionale 30.03.1995 n. 8
e succ. mod. – la Regione Calabria con legge n. 38/2018 aveva previsto la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica risultanti occupati alla data del 31.12.2015, da nuclei familiari che alla data del
31.08.2018 versino in condizioni di grave disagio socio-economico ed all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori d'handicap, per cui l'ultima istanza della ricorrente (presentata il 9.4.2019) avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile ed accolta.
Il motivo appare infondato.
pag. 5/7 Partendo dalla parte finale del motivo, si deve evidenziare che l'ultima istanza è stata proposta nel 2019 ed in applicazione di una normativa introdotta solo nel 2018, per cui non poteva essere oggetto di esame nel procedimento de quo. L'oggetto del giudizio era, infatti, limitato all'esame delle istanze di regolarizzazione depositate prima della introduzione del giudizio ed oggetto di domanda.
Quanto alle istanze di regolarizzazione disciplinate dalla legge Regione Calabria n. 8 del 1995, come modificata dalla legge Regione Calabria n. 36 del 2013, si osserva che la decisione di prime cure appare priva dei vizi lamentati.
Non vi sono, infatti, le prove della occupazione al 30 giugno 2013: la bolletta riferita ai consumi di giugno 2013 riporta indirizzo diverso da quello dell'alloggio occupato, il provvedimento dal quale dovrebbe risultare l'occupazione dell'alloggio in data antecedente non risulta prodotto in giudizio, le testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria non forniscono alcun elemento utile per individuare il momento iniziale dell'occupazione. Trattandosi di condizione necessaria per la proposizione della domanda di regolarizzazione, la carenza di prova della anteriorità dell'occupazione rispetto al 30.06.2013 conduce al rigetto della istanza della appellante. Resta quindi assorbito il profilo della sussistenza delle condizioni reddituali.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1101/2019, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 6/7 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Ada Clemeno;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7