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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6323/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6323/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BOCCI ANNALISA per procura in Parte_1
calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. CHECCHINI MONICA per procura in Controparte_1
calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 11/3/2025: “Le parti chiedono congiuntamente che sia pronunciata, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal
Sig. e dalla Sig.ra in data 22 Luglio 1990, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Maiolati Spontini (AN) al n. 15, Parte II, Serie
A, Anno 1990, alle condizioni di seguito indicate e specificate:
pagina 1 1 – I coniugi, essendo titolari di adeguati redditi, rinunziano vicendevolmente a qualsiasi assegno di mantenimento come già deciso in sede di separazione consensuale;
2 – L'assegnazione della casa adibita a residenza familiare sita in Monte Roberto (AN) - Località
Pianello Vallesina - Via Cavour n. 51, si intende revocata stante la raggiunta indipendenza economica del figlio;
l'immobile, intestato ad entrambi i coniugi in egual misura, verrà Per_1
dagli stessi trasferito in piena proprietà al figlio con separato atto notarile, che le parti si Per_1
impegnano a porre in essere entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, prevedendo altresì che la sig.ra liberi l'immobile non appena avrà trovato altra idonea CP_1
situazione abitativa e comunque entro un anno dal rogito;
i coniugi danno atto che il trasferimento immobiliare de quo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e come tale va ritenuto esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa;
3 – Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra il 50% della somma dalla stessa Parte_1 CP_1 sostenuta per la ristrutturazione del terrazzo, pari ad € 19.899,88, al momento del rogito.
4 – La sig.ra si impegna a trasferire al figlio la proprietà dell'autovettura Opel CP_1 Per_1
Corsa targata FA 620 AD, ugualmente entro la data del rogito.
5 - Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Maiolati Spontini in data
22/7/1990 con la signora Controparte_1
Dall'unione è nato un figlio, , di 28 anni. Per_1
Il ricorrente ha dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Per questo motivo gli stessi, nel 2010, hanno chiesto consensualmente la separazione, nel cui procedimento, dopo l'udienza presidenziale del 8/10/2010, è stato emesso il decreto di omologa in data 4/11/2010.
In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza, e gli stessi sono comparsi davanti al Presidente relatore in data 11/3/2025 per il presente giudizio di divorzio.
La moglie, costituendosi, non ha negato la crisi coniugale e non si è opposta alla pronuncia sullo status, ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle questioni patrimoniali.
pagina 2 2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che è intervenuto, apponendo il proprio “visto”, in data 2/4/2025.
3. All'udienza di comparizione davanti al Presidente relatore le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio ed hanno pertanto chiesto che il Tribunale voglia prendere atto degli accordi tra loro intervenuti decidendo in conformità, con espressa rinuncia all'udienza di discussione e ai termini per memorie.
4. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987 e succ. mod. dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Ancona con decreto del 4/11/2010 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'apposita udienza).
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata posizione assunta dal resistente sul punto.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898, così come richiesto dalle parti e dunque va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
5. Il Collegio può altresì prendere atto delle condizioni pattuite, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti e concordate in forme che non contrastano con l'ordine pubblico e con l'interesse superiore della famiglia.
6. La definizione concordata del procedimento costituisce valido motivo per la integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro stabilito dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig.
e dalla Sig.ra in data 22 Luglio 1990, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Maiolati Spontini (AN) al n. 15, Parte II, Serie A,
Ufficio 2, Anno 1990.
pagina 3 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maiolati Spontini di procedere all'annotazione della presente sentenza.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, indicate nel verbale di udienza dell'11/3/2025 e sopra riportate:
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6323/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BOCCI ANNALISA per procura in Parte_1
calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. CHECCHINI MONICA per procura in Controparte_1
calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 11/3/2025: “Le parti chiedono congiuntamente che sia pronunciata, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal
Sig. e dalla Sig.ra in data 22 Luglio 1990, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Maiolati Spontini (AN) al n. 15, Parte II, Serie
A, Anno 1990, alle condizioni di seguito indicate e specificate:
pagina 1 1 – I coniugi, essendo titolari di adeguati redditi, rinunziano vicendevolmente a qualsiasi assegno di mantenimento come già deciso in sede di separazione consensuale;
2 – L'assegnazione della casa adibita a residenza familiare sita in Monte Roberto (AN) - Località
Pianello Vallesina - Via Cavour n. 51, si intende revocata stante la raggiunta indipendenza economica del figlio;
l'immobile, intestato ad entrambi i coniugi in egual misura, verrà Per_1
dagli stessi trasferito in piena proprietà al figlio con separato atto notarile, che le parti si Per_1
impegnano a porre in essere entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, prevedendo altresì che la sig.ra liberi l'immobile non appena avrà trovato altra idonea CP_1
situazione abitativa e comunque entro un anno dal rogito;
i coniugi danno atto che il trasferimento immobiliare de quo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e come tale va ritenuto esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa;
3 – Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra il 50% della somma dalla stessa Parte_1 CP_1 sostenuta per la ristrutturazione del terrazzo, pari ad € 19.899,88, al momento del rogito.
4 – La sig.ra si impegna a trasferire al figlio la proprietà dell'autovettura Opel CP_1 Per_1
Corsa targata FA 620 AD, ugualmente entro la data del rogito.
5 - Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Maiolati Spontini in data
22/7/1990 con la signora Controparte_1
Dall'unione è nato un figlio, , di 28 anni. Per_1
Il ricorrente ha dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Per questo motivo gli stessi, nel 2010, hanno chiesto consensualmente la separazione, nel cui procedimento, dopo l'udienza presidenziale del 8/10/2010, è stato emesso il decreto di omologa in data 4/11/2010.
In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza, e gli stessi sono comparsi davanti al Presidente relatore in data 11/3/2025 per il presente giudizio di divorzio.
La moglie, costituendosi, non ha negato la crisi coniugale e non si è opposta alla pronuncia sullo status, ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle questioni patrimoniali.
pagina 2 2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che è intervenuto, apponendo il proprio “visto”, in data 2/4/2025.
3. All'udienza di comparizione davanti al Presidente relatore le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio ed hanno pertanto chiesto che il Tribunale voglia prendere atto degli accordi tra loro intervenuti decidendo in conformità, con espressa rinuncia all'udienza di discussione e ai termini per memorie.
4. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987 e succ. mod. dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Ancona con decreto del 4/11/2010 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'apposita udienza).
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata posizione assunta dal resistente sul punto.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898, così come richiesto dalle parti e dunque va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
5. Il Collegio può altresì prendere atto delle condizioni pattuite, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti e concordate in forme che non contrastano con l'ordine pubblico e con l'interesse superiore della famiglia.
6. La definizione concordata del procedimento costituisce valido motivo per la integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro stabilito dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig.
e dalla Sig.ra in data 22 Luglio 1990, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Maiolati Spontini (AN) al n. 15, Parte II, Serie A,
Ufficio 2, Anno 1990.
pagina 3 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maiolati Spontini di procedere all'annotazione della presente sentenza.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, indicate nel verbale di udienza dell'11/3/2025 e sopra riportate:
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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