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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8648/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25.10.2022 da:
COS P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Wanni Luca Torresani opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Marco Marcello convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la Cos. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2919/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/12.9.2022 in favore della per il pagamento della somma di euro 12.257,54, oltre interessi, Controparte_1 quale corrispettivo per prestazioni di servizi informatici eseguite in favore della conventa opposta.
A sostegno dell'opposizione la Cos. eccepiva in via preliminare l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, la carenza probatoria della pretesa creditoria della controparte, l'inadempimento contrattuale della e Controparte_1 l'intervenuto pagamento della fattura n. 400 del 28.1.2015 di euro 5.095,18. La Cos Parte_1 chiedeva, pertanto, in via preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
che, se richiesta, non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che fosse dichiarato risolto il contratto di fornitura del nuovo sistema informatico e di licenza d'uso e/o legittimo il recesso dallo stesso, che fosse dichiarata infondata la pretesa creditoria azionata da controparte e il decreto ingiuntivo revocato;
in via gradata che fosse ridotta secondo equità la pretesa creditoria avversaria.
Si costituiva la con comparsa 22.2.2023 chiedendo, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo confermato, in subordine che la Cos. fosse condannata al Parte_1 pagamento della somma di euro 12.257,54, oltre interessi moratori.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi, mentre non si presentava a rendere l'interrogatorio formale il legale rappresentante della convenuta opposta.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano.
Risulta documentalmente che la Cos. ha concluso in data 9.7.2020 con la Parte_1 un contratto per la fornitura di “un nuovo sistema informativo ERP Controparte_1 Gamma Enterprise” e, contestualmente, il contratto collaterale di “Licenza d'uso e di manutenzione dei programmi”, disciplinato dalle Condizioni generali di fornitura (doc. 1 e 2 fascicolo opponente).
Risulta sempre documentalmente che la clausola n. 18 del contratto di Licenza alla rubrica
“Foro competente” stabilisce che “Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, le parti concordano l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano” (v. doc. 2 fascicolo opponente).
Pur non risultando sottoscritto dalla le risultanze documentali, costituite Controparte_1 dai rapporti di intervento e dai ticket di assistenza (v. doc. 3 e 4 fascicolo convenuta opposta), e le deposizioni testimoniali hanno confermato l'intervenuta conclusione tra le parti del contratto del 9.7.2020 e la sua esecuzione.
Sostiene, tuttavia, la convenuta opposta che le fatture azionate in via monitoria si riferiscono ai servizi aggiuntivi acquistati con il contratto 24.8.2013 “Gamma Enterprise – ampliamento moduli modulo Cash Flow”, sottoscritto dall'opponente e prodotto come documento n. 2, nel quale è espressamente previsto che “qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal presente Contratto, fatta eccezione per i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che decideranno secondo diritto”.
L'opponente fin dall'udienza del 20.3.2023 ha disconosciuto la sottoscrizione apposta su tale documento, ribadita anche con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. del 20.6.2023.
A fronte di tale disconoscimento, la convenuta opposta non ha dichiarato di volersi avvalere del richiamato documento, che reca nella sua intestazione la diversa data del 20.5.2013 e il cui originale non è stato neppure prodotto, e non ha formulato la relativa istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., con la conseguenza che il documento non è utilizzabile e non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé sfavorevoli (v. Cass. S.U.
1.2.2022 n. 3086; Cass. Sez. I 20.11.2017 n. 27506;
Cass. Sez III 16.2.2012 n. 2220).
Ne consegue che l'unica fonte che regola i rapporti tra le parti è costituita dal contratto del 9.7.2020 che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Milano a dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano.
Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano;
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2919/22 emesso in data 7/12.9.2022 dal Tribunale di Monza, che revoca;
3) Fissa termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti il Tribunale di Milano;
4) Condanna la al pagamento in favore della Cos. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 30 dicembre 2024
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25.10.2022 da:
COS P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Wanni Luca Torresani opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Marco Marcello convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la Cos. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2919/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/12.9.2022 in favore della per il pagamento della somma di euro 12.257,54, oltre interessi, Controparte_1 quale corrispettivo per prestazioni di servizi informatici eseguite in favore della conventa opposta.
A sostegno dell'opposizione la Cos. eccepiva in via preliminare l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, la carenza probatoria della pretesa creditoria della controparte, l'inadempimento contrattuale della e Controparte_1 l'intervenuto pagamento della fattura n. 400 del 28.1.2015 di euro 5.095,18. La Cos Parte_1 chiedeva, pertanto, in via preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
che, se richiesta, non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito che fosse dichiarato risolto il contratto di fornitura del nuovo sistema informatico e di licenza d'uso e/o legittimo il recesso dallo stesso, che fosse dichiarata infondata la pretesa creditoria azionata da controparte e il decreto ingiuntivo revocato;
in via gradata che fosse ridotta secondo equità la pretesa creditoria avversaria.
Si costituiva la con comparsa 22.2.2023 chiedendo, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo confermato, in subordine che la Cos. fosse condannata al Parte_1 pagamento della somma di euro 12.257,54, oltre interessi moratori.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi, mentre non si presentava a rendere l'interrogatorio formale il legale rappresentante della convenuta opposta.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano.
Risulta documentalmente che la Cos. ha concluso in data 9.7.2020 con la Parte_1 un contratto per la fornitura di “un nuovo sistema informativo ERP Controparte_1 Gamma Enterprise” e, contestualmente, il contratto collaterale di “Licenza d'uso e di manutenzione dei programmi”, disciplinato dalle Condizioni generali di fornitura (doc. 1 e 2 fascicolo opponente).
Risulta sempre documentalmente che la clausola n. 18 del contratto di Licenza alla rubrica
“Foro competente” stabilisce che “Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, le parti concordano l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano” (v. doc. 2 fascicolo opponente).
Pur non risultando sottoscritto dalla le risultanze documentali, costituite Controparte_1 dai rapporti di intervento e dai ticket di assistenza (v. doc. 3 e 4 fascicolo convenuta opposta), e le deposizioni testimoniali hanno confermato l'intervenuta conclusione tra le parti del contratto del 9.7.2020 e la sua esecuzione.
Sostiene, tuttavia, la convenuta opposta che le fatture azionate in via monitoria si riferiscono ai servizi aggiuntivi acquistati con il contratto 24.8.2013 “Gamma Enterprise – ampliamento moduli modulo Cash Flow”, sottoscritto dall'opponente e prodotto come documento n. 2, nel quale è espressamente previsto che “qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal presente Contratto, fatta eccezione per i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che decideranno secondo diritto”.
L'opponente fin dall'udienza del 20.3.2023 ha disconosciuto la sottoscrizione apposta su tale documento, ribadita anche con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. del 20.6.2023.
A fronte di tale disconoscimento, la convenuta opposta non ha dichiarato di volersi avvalere del richiamato documento, che reca nella sua intestazione la diversa data del 20.5.2013 e il cui originale non è stato neppure prodotto, e non ha formulato la relativa istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., con la conseguenza che il documento non è utilizzabile e non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé sfavorevoli (v. Cass. S.U.
1.2.2022 n. 3086; Cass. Sez. I 20.11.2017 n. 27506;
Cass. Sez III 16.2.2012 n. 2220).
Ne consegue che l'unica fonte che regola i rapporti tra le parti è costituita dal contratto del 9.7.2020 che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Milano a dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano.
Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano;
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2919/22 emesso in data 7/12.9.2022 dal Tribunale di Monza, che revoca;
3) Fissa termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti il Tribunale di Milano;
4) Condanna la al pagamento in favore della Cos. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 30 dicembre 2024
Il G.O.T.
Stefania Maxia