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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/12/2024, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2343/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2343 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1217/2022 (R.G. 5299/2022)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
stellammare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappre-
sentato e difeso dall'Avv. Armando Federico (C.F. - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo stu- Email_1
dio sito in Scafati (SA) in via Mortellari n. 77,
-opponente-
E
(p. iva ), , con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore pro
1 tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Verona in via Flavio Gioia n. 39, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ) – C.F._3
PEC del Foro di Benevento ed elettivamente domi- Email_2
ciliate presso lo studio dell'avv. Teresa Di Rosa in Torre del Greco (NA) al Viale
Campania n. 16/A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.04.2023, in opposizione a decreto ingiuntivo D.I. n.
1217/2022, l'istante esponeva che:
1. in data 16.06.2010, e stipulavano con la Persona_1 Parte_1
, il contratto di finanziamento n. 3682878 per l'importo di € Parte_2
30.000,00;
2. detto contratto veniva successivamente acquisito dalla per effetto Controparte_4
della fusione per incorporazione formalizzata in data 20.03.2015 ed efficace dal
01.06.2015, come da iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena del 12 maggio
2015;
3. in data 22.06.2015, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con contratto di cessione del credito, cedeva a tra altri, il credito vantato nei confronti di Controparte_5
e e che, in data 13.12.2016, Persona_1 Parte_1 Controparte_5
in seguito ad operazione di cartolarizzazione, cedeva alla società Controparte_1
di seguito cessionaria, il credito di cui ante;
2 4. con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_6
chiedeva a Questo Tribunale di ingiungere a e Persona_1 [...]
il pagamento, in solido tra loro ed in favore della ricorrente, della Parte_1
somma di € 26.681,95 di cui € 21.941,61 a titolo di capitale ed € 4.740,34 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 “oltre interessi
moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre
il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte
capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
oltre al pagamento delle spese e
competenze della presente procedura monitoria, oltre al rimborso per spese
generali (15%) , I.V.A. e C.P.A , come per legge, nonché delle spese successive
occorrende”;
5. in data 20.10.2022, Questo Tribunale ingiungeva (D.I. n. 1217/2022 – RG n.
5299/2022) a e di pagare ad Persona_1 Parte_1 Controparte_6
entro 40 giorni dalla notificazione del d.i., la somma di euro 26.681,95 oltre gli interessi convenzionali, sulla sorte capitale, dal 13.12.2016 fino all'effettivo soddisfo ed oltre le spese legali del procedimento che si liquidavano in complessivi euro 986,00 di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 700,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, pari al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A;
L'opponente deduceva:
1 l' improcedibilità della domanda per omessa media conciliazione;
2 l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 644 c.p.c, in quanto non notificato entro 60 giorni dalla pronuncia;
3 3 la mancata notifica delle cessioni del credito;
4 il disconoscimento della sottoscrizione.
si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto della domanda e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, in data 04.09.2023, del tentativo di mediazione obbligatorio, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento,
mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Spetta dunque ad dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, Controparte_1
l'avvenuta notificazione e l'ammontare del debito, mentre all'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
La documentazione depositata dall'odierna opposta, sin dalla fase monitoria
(contratti e cessioni del credito) prova pienamente il credito ingiunto poiché nel presente giudizio di opposizione la documentazione de qua ha efficacia fino a prova contraria, in quanto tale efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c. non solo ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso.
4 Parte opponente, con un'espressione generica e di mero stile, assume la difformità
tra la firma apposta agli atti e documenti prodotti dalla società e quella apposta sul documento di riconoscimento, senza null'altro specificare in merito alle ragioni della dedotta difformità. Pertanto, l'eccezione di disconoscimento, per come proposta, è inammissibile e, comunque, da rigettare.
Sull'eccezione di prescrizione si osserva che la fattispecie in esame ricade sotto la disciplina di cui all'art. 2946 c.c. che prevede un'ipotesi di prescrizione ordinaria di tipo decennale, poiché nel contratto di finanziamento il pagamento di ratei men-
sili configura un'obbligazione unica, in considerazione del fatto che le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica presta-
zione con pagamento rateizzato. La medesima disciplina trova applicazione rispetto agli interessi scaturenti dal contratto.
Per orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.17798
del 2011; Cass. 15 luglio 1965, n 1546), l'unitarietà della prestazione e l'unicità
della causa debendi determinano l'inapplicabilità dell'art. 2948 c.c. anche per gli interessi (cfr. Cass. 3 febbraio 1994, n. 1110). Difatti, criterio informatore dell'art. 2948 c.c., è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa.
Perciò, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma do-
vuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quin-
quennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale, che di quella relativa agli interessi.
5 In conclusione, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultimo rateo e non dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
Nel caso di specie, non c'è dubbio che la prescrizione decennale del credito non si sia compiuta, anche in considerazione della lettera raccomandata n.
20010510150266823 del 31.8.2015 e della raccomandata n. 61615586013-1 del
15.02.2017, con le quali , nel comunicare l'acquisto del credito, solleci- CP_1
tava ai debitori il pagamento. Le menzionate missive hanno senz'altro valore inter-
ruttivo della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, infatti, “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento,
idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di co-
stituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il cre-
ditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id.
Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 3/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza
n. 24054 del 25/11/2015)”.
6 Atteso, quindi, che il contratto di prestito personale veniva stipulato a giugno 2010
con scadenza ad agosto 2016 e durata di 6 anni (72 rate), non vi è dubbio che, non essendo trascorsi oltre dieci anni da tale ultima data, nè dagli atti interruttivi del
2015 e del 2017, la prescrizione decennale del credito non si sia compiuta rispetto al debitore, contrariamente a quanto eccepito dallo stesso, anche con riguardo agli interessi di mora.
L'eccezione di prescrizione, dunque, deve essere rigettata.
Dalle argomentazioni che precedono, discende il rigetto dell'opposizione, stante la sufficienza della prova documentale raggiunta dalla parte opposta e la conferma del
D.I. n. 1217/2022, che diviene esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1217/2022 emesso da Que-
sto Tribunale in data 20.10.2022 nel procedimento R.G. 5299/2022, per le ragioni in motivazione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.900,00 per com-
pensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.12.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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