Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TAINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12164/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti D'ADDABBO ROBERTO, LA SELVA
LAURA e AUGUSTO VINCENZO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte 1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappr. e dif. da GIUSEPPINA LOTITO;
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 31.10.2023, la ricorrente in
- scolasticopremesso di essere collaboratore epigrafe indicata
(appartenente all'Area professionale A del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario), immessa in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2016; di
aver lavorato, nel corso degli anni precedenti all'immissione in ruolo, con plurimi contratti a tempo determinato nelle scuole pubbliche succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, per complessivi 7aa 3mm e Ogg
(al netto del servizio non di ruolo prestato nell'anno 2013, pari a
complessivi 8mm e 20gg,); che, tuttavia, non solo il predetto servizio pre ruolo, nel corso dei contratti a tempo determinato, non veniva mai
computato ai fini dell'anzianità e della relativa progressione stipendiale anche a seguito dell'immissione in ruolo, con il decreto di ma,
ricostruzione di carriera prot. n. 111 del 12/01/2017, veniva riconosciuto
di essersi vista riconoscere, difatti, dopo essere stata confermata in ruolo alla data del 01/11/2016, ai fini giuridici ed
economici, una anzianità complessiva pre-ruolo pari a 6aa 0mm e 22gg, di cui solo la 0mm e 12gg ai fini economici;
che, dunque, con riferimento al servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, la scuola riconosceva per intero soltanto i primi 3 anni mentre, per quanto riguarda gli anni
successivi, disponeva un riconoscimento parziale pari ai 2/3; che la stessa cosa avveniva anche con riferimento al punteggio da riconoscersi ai fini
delle graduatorie interne d'istituto- agiva in giudizio chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni "1) accertare e dichiarare,
previa disapplicazione ove Occorra del decreto di ricostruzione di carriera prot. 111 del 12/01/2017 emesso dal 14° C.D. Re David di Bari, il diritto della parte ricorrente а vedersi riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata durante i predetti contratti di lavoro a tempo determinato, tanto ai fini giuridici che economici, con ogni ulteriore conseguenza sulla ricostruzione di carriera e sul riconoscimento
del punteggio da indicarsi nelle graduatorie interne d'istituto;
2) per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche convenute ad
adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della suddetta
anzianità, nonché a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e
dovuti, ove Occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione
monetario come per legge;
3) condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese di
lite, da distrarsi ai sottoscritti procuratori dichiarati antistatari".
Si costituiva l'amministrazione che contestava in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza in
indicati in trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini dispositivo.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
La ricorrente, in sintesi, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità
maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a convenuto, e del tempo determinato stipulati in successione col CP 1
trattamento economico più elevato che ne deriverebbe. lavoratori a tempo determinato e Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo nell'ordinamentostato sancito, indeterminato è
dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a
tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori а tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto О rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano
giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
ha anzitutto richiamato la propria13.9.2007, C-307/05, Persona 1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro
e della Direttiva sono applicabili anche "ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti
del settore pubblico" (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, Per 2 e altre), trattandosi di "norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza" che devono trovare applicazione a "tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro".
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di
impiego" ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione". Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche
Amministrazioni, di ruolo О non di ruolo, la CGE ha affermato: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base
all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il
pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la
possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari".
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di "ragioni la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, oggettive" che, secondo possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in
anzianità, "non autorizza a giustificare una materia di periodi di lavoratori a tempo determinato e i differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine
necessaria".
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa che mira ad
...
attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia
(sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Persona 3 e che ha ulteriormente precisato che "un'indennità C-456/09, Persona 4
per anzianità di servizio rientra nell'ambito di applicazione della
clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una
condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono versamento di tale opporsi ad un trattamento che, relativamente al
obiettiva, sia meno indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione indeterminato che si favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro".
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11),
pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle
disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati"
dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in "elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, una legittima finalità di politica dal perseguimento dieventualmente,
sociale di uno Stato membro". una ragione oggettiva il Deve, invece, escludersi che possa configurare alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò mero richiamo contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo "svuoterebbe di quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41). La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di
trattamento..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedimento procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di
trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora "un siffatto
trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la
procedura di assunzione" (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Per 5 pronunciata sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in
sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira а valorizzare l'esperienza acquisita dai
dipendenti con contratto a termine in seno all' AGCM, simili elementi
potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà
giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di
diversità di trattamento conseguenza, che la in esame nei procedimenti principali non basata su giustificazioni correlate alle esigenze è
oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Ora, in siffatto quadro di principi, acquisito agli atti che alla
ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico
iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun
riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli stessi C.C.N.L., invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Nel caso di specie, poi, è pacifico che il CP 1 resistente, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e 570 d.lgs. 297/1994 (i quali prevedono che per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e
istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia
l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro а tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella direttiva
1999/70/CE.
Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "ragioni oggettive", secondo quanto precisato dalla Corte di che tuttavia devono essere strettamente attinenti alle modalità di Giustizia
svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere
temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge О un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle
modalità di reclutamento. Nel caso di specie, tuttavia, non sono affatto emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo e a termine impongono, dunque, di ritenere la posizione rivestita da parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica la progressione stipendiale.
S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla
norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da "ragioni oggettive", deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti,
attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza che "qualora non possano procedere ad un'interpretazione Persona 3
e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni i giudici nazionalidel diritto dell'Unione, e gli organi di applicare integralmente dell'amministrazione l'obbligo hanno quest'ultimo diritti che esso attribuisce ai singoli, e di tutelare disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno"; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che "la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini
non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori а tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego": essa, pertanto, "è incondizionata e
sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato
da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché
sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio". Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20
settembre 2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono operare né la prima giustificazione
- infatti
-
addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda (evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere; si vedano, in questo senso,
Tribunale di Roma, sez. III lav. sent. n. 7498 del 10.10.2018 e 8376 del
5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo,
non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità
con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto (cfr., in tal senso, Trib. Salerno, Sez. lav., 28/03/2019, n. 535, giud. dott.ssa Per 6 ) la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà computarsi tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente, a fini giuridici ed economici nei limiti di quanto non valutato e non corrisposto all'atto dell'immissione in ruolo, per un periodo pari ad anni 7 mesi 3 e giorni 0. di Pertanto, parte ricorrente ha diritto ricevere gli incrementi collettiva, per i retributivi previsti sulla base della contrattazione
a tempo indeterminato, in relazione al corrispondenti lavoratori di ruolo servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro (cioè il c.d.
'trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali').
Alle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione
monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
tuttavia, corretta la limitazione dei diritti di credito azionati E',
rispetto prescrizione quinquennale, ex art. 2948, co. 1, n. 4) c.c..
Per insegnamento costante della Suprema Corte, il diritto agli scatti di anzianità è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle singole date di maturazione. Peraltro, poiché l'anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, gli scatti non prescritti vanno liquidati come se quelli precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della
prescrizione, fossero stati corrisposti.
I medesimi principi trovano applicazione anche relativamente alle
differenze retributive riconoscibili, nella specie, in luogo degli scatti di anzianità. laAtteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con
notifica del ricorso giudiziale, eseguita il 20.11.2023 restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al 20.11.2018.
Per tutto quanto innanzi, il ricorso deve essere accolto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, conteggi che appaiono corretti, e non risultano specificamente contestati dalla parte resistente.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo pari ad anni 7, mesi 3 e giorni
0, con ogni conseguenza anche in ordine al riconoscimento del punteggio da indicarsi nelle graduatorie interne d'istituto;
-sempre per l'effetto, condanna le parti resistenti al pagamento delle
differenze retributive maturate, in ragione di detta anzianità di servizio,
a decorrere dal 20.11.2018, oltre interessi e rivalutazione come legge;
-condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.100,00,
oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 16.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli