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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14743 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27841/2022
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27841/2022
Il Giudice, dott.ssa MI ER, dà atto di aver esaminato la causa in epigrafe indicata la cui trattazione, fissata per l'udienza del 21/10/2025, è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte;
dà atto che sono state depositate note scritte sostitutive della presenza in udienza da
- Avv. AL ST per la parte opponente.
- Nessuno è comparso per CP_1
Il Giudice
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente,
emette la seguente sentenza provvedendo al suo contestuale deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato pagina 1 di 11 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 27841/2022 R.G.A.C., vertente tra
elettivamente domiciliato in Viale G. Mazzini n. Parte_1 CP_1
131 presso lo studio ( e ) dell'Avv. CP_2 Controparte_3
AL ST, che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta al ricorso;
- parte ricorrente -
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal funzionario CP_1
delegato, dott.ssa Paola Gilardi, giusta procura alle liti in atti,
-parte resistente-
pagina 2 di 11 OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a determinazione dirigenziale ingiuntiva (di seguito anche DDI) contestuale di ingiunzione e confisca n.
2672/2022/8/1/1 emessa da in data 23/3/2022 per violazione CP_1
dell'art. 38, co. 3 e 8 Deliberazione Assemblea Capitolina 10/09/2020 n. 108 e
56, co. 3, lettera e) L.R. 06/11/2019 n. 22.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che l'opponente ha precisato come da verbale e ha formulato CP_1
nella comparsa di costituzione.
Parte opponente: “voglia in accoglimento del presente ricorso, annullare e,
comunque, accertare e dichiarare la illegittimità e/o inefficacia della
impugnata Determinazione Dirigenziale contestuale di ingiunzione e confisca
n. 2672/2022/8/1/1 emessa da Controparte_4
in data 23/3/2022, in uno agli atti presupposti e connessi e
[...]
segnatamente al sequestro delle merci e delle attrezzature per cui è causa;
per
l'effetto dichiarare non dovuta la somma indicata nell'ingiunzione nonché
ordinare a la restituzione, in favore del ricorrente, delle merci CP_1
e delle attrezzature tutte di vendita oggetto del compendio sequestrato e
successivamente confiscato.
pagina 3 di 11 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore
del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare CP_1
accertare la tempestività del ricorso a pena di inammissibilità; - nel merito
rigettare il ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con ogni
conseguenza di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 20/04/2022 il ricorrente
indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento della DDI in oggetto,
notificatagli a mezzo pec in data 23/03/2022, con cui gli è stata applicata,
previo sequestro amministrativo n. 105355/2021 del 26/10/2021, la confisca dei beni sottoposti a sequestro e, previo verbale di accertamento di violazione n. 81180108474 del 26/10/2021, la sanzione di € 6.000,00 per violazione degli artt. 38, co. 3 e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina del 10/09/2020 n.
108 e 56, co. 3, lettera e) L.R. 06/11/2019 n. 22, accertata in Piazza CP_1
degli AL, in data 26/10/2021.
A sostegno della domanda ha dedotto: - l'illegittimità del provvedimento opposto non ricorrendo alcuna delle ipotesi sanzionate dall'art. 56, co.3, L.R.
n. 22/2019 essendo l'opponente titolare di autorizzazione amministrativa di pagina 4 di 11 commercio su aree pubbliche n. 659/2016 rilasciata dal Dipartimento Sviluppo
Economico in data 18/10/2016, valida per esercitare sulle soste di cui alla
Rotazione C, con turno assegnato n. 146, per la vendita di prodotti del settore non alimentare e rientrando la sosta occupata sita in Piazza degli AL f.c.
19 tra le soste assentite nella Rotazione C e rimasta libera;
- l'assenza di una previsione legislativa sanzionatoria in relazione alla violazione dell'art. 38
della D.A.C. 108/2020; - l'erronea applicazione della sanzione irrogata ex art. 29, co. 1, d. lgs. 114/1998 in luogo di quella più lieve stabilita dal co. 2
dell'art. 29 d.lgs. 114/1998.
2.Costituitasi tempestivamente ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione per infondatezza dei motivi di ricorso.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la decisione, quindi, all'odierna udienza decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) nel merito, in punto di diritto, in materia di commercio, si osserva:
pagina 5 di 11 - a mente del d. l.vo n. 114/1998, contenente la “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997 n. 59 ” , e precisamente del suo art. 28 dedicato all'“Esercizio dell'attività” : “
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere
svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area
purché' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di
un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal
sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma
itinerante nell'ambito del territorio regionale...(…omissis…) 11. I posteggi,
temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un
mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione
da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle
aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui
trattasi…(omissis…)”;
-) il rinvio che la disposizione dell'art. 28 del d.l.vo n. 114/1998 compie alla normativa regionale impone il coordinamento della disciplina da essa posta pagina 6 di 11 con quella di fonte regionale, e dunque, nel caso di specie, con l' art. 56, co. 3,
L.R. n. 22/2019 (Testo Unico del commercio) alla cui stregua, per quanto qui interessa, “È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle
attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree
pubbliche: a) senza l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49; b) fuori dal
territorio previsto dal titolo abilitativo;
c) senza i requisiti previsti all'articolo
6; d) in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 6 e 7; e) in
aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 49, comma 6.”
e con l'art. 38 “disciplina oraria” della Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 108/2020 (Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche) il quale, al co. 3, stabilisce: “L'attività di vendita per tutte le
rotazioni non può avere inizio prima delle ore 7.00. Qualora il posteggio
isolato fuori mercato, comprese le rotazioni, non venga occupato
dall'operatore assegnatario entro le ore 9.30, non può essere occupato da
altri operatori delle rotazioni o dei posti fissi” e al co. 8 “L'occupazione del
posteggio da parte di un operatore non assegnatario di giornata è
considerata abusiva e perseguita secondo le norme vigenti”.
pagina 7 di 11
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che la contestazione della violazione formulata nel verbale di accertamento n. 81180108474 del 26/10/2021 è così
motivata: “perché titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica
su posteggio n. 659/2016 del 18/10/2016 rilasciato dal Comune di CP_1
rotazione C turno 146 non alimentare, occupava il posteggio sito in P.zza
AL , interno area mercato, non avendone titolo in quanto autorizzato ad
esercitare in base al turno in mercato AN Silverio PA fronte banco
Contr surgelati corsia centrale e privo di cambio assentito ” (cfr. , fascicolo
. CP_1
Con verbale prot. 105355/2021 si procedeva, contestualmente, al sequestro dei beni ivi dettagliatamente indicati (cfr. verbale di sequestro , fascicolo
[...]
). CP_1
All'esito del regolare svolgimento del procedimento amministrativo, rigettato il ricorso proposto dall'opponente avverso il verbale di sequestro (cfr.
Determina Dirigenziale di rigetto dell'opposizione a sequestro amministrativo,
fascicolo , veniva emessa la DDI qui opposta di applicazione CP_1
della confisca e della sanzione.
L'opponente ha dedotto l'insussistenza della violazione contestata comprovata dall'esistenza, a suo nome, di regolare autorizzazione n. 659/2016 per pagina 8 di 11 l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio (cfr. doc. 4,
fascicolo parte opponente). Ha, inoltre, offerto in comunicazione il foglio di turnazione relativo all'anno 2020 dal quale risulta che la sosta su Piazza degli
AL è compresa nella rotazione C.
Detti documenti, seppur comprovanti la titolarità di autorizzazione all'esercizio di attività di commercio su posteggio sulle soste di cui alla Rotazione C, con turno assegnato n. 146, peraltro, affermata dagli stessi agenti accertatori,
tuttavia, non risultano idonei a superare la mancanza di cambio assentito per la giornata del 26/10/2021 e, dunque, la mancanza di titolo accertata nel verbale di contestazione “in quanto autorizzato ad esercitare l'attività di vendita in
base al proprio turno presso il mercato AN LV PA … e privo di
cambio assentito”.
Anche a ritenere provata la presenza nella turnazione C del posto 146 la sosta di Piazza degli AL, pacifica risulta, infatti, la mancanza, in favore dell'opponente, di un'assegnazione giornaliera secondo la procedura delineata dalle sopra menzionate disposizioni.
Le dichiarazioni del trasgressore riportate dal verbale di accertamento secondo cui, accompagnando la moglie per una visita ospedaliera urgente presso il
Policlinico Casilino, avendo notato che la sosta di Piazza degli AL f.c. 19
pagina 9 di 11 (rientrante tra quelle assentite alla Rotazione C) era rimasta libera, la occupava aprendo il banco alla vendita “per campare”, confermano che effettivamente la condotta verbalizzata in data 26/10/2021 ha concretizzato l' “occupazione di suolo pubblico” espressamente vietata dal combinato disposto dell'art 38, co. 3
e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina del 10/09/2020 n. 108 e dell'art. 56, co. 3, lettera e) L.R. 06/11/2019 n. 22.
La condotta di vendita su suolo pubblico, per come concretamente realizzata,
integra dunque gli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato, costituito dal fatto di chi “eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ...”.
Le circostanze oggettive di cui al verbale di accertamento in atti manifestano l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali depositati, fondati invece sull'omessa prova della violazione dei limiti dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, dimostrato è l'illecito amministrativo sanzionato e,
conseguentemente, legittime risultano la confisca e la sanzione applicate,
quest'ultima di importo pari a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, maggiorato del 20%, e quindi, non ulteriormente riducibile.
pagina 10 di 11 7. La natura confessoria delle dichiarazioni rese dall'opponente rivelano un'implicita resipiscenza e con essa una non gravissima intensità dell'elemento soggettivo che, unitamente alle condizioni economiche dello stesso, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione,
-) compensa, tra le parti, le spese di lite.
Il giudice
MI ER
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27841/2022
Il Giudice, dott.ssa MI ER, dà atto di aver esaminato la causa in epigrafe indicata la cui trattazione, fissata per l'udienza del 21/10/2025, è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte;
dà atto che sono state depositate note scritte sostitutive della presenza in udienza da
- Avv. AL ST per la parte opponente.
- Nessuno è comparso per CP_1
Il Giudice
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente,
emette la seguente sentenza provvedendo al suo contestuale deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato pagina 1 di 11 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 27841/2022 R.G.A.C., vertente tra
elettivamente domiciliato in Viale G. Mazzini n. Parte_1 CP_1
131 presso lo studio ( e ) dell'Avv. CP_2 Controparte_3
AL ST, che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta al ricorso;
- parte ricorrente -
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal funzionario CP_1
delegato, dott.ssa Paola Gilardi, giusta procura alle liti in atti,
-parte resistente-
pagina 2 di 11 OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a determinazione dirigenziale ingiuntiva (di seguito anche DDI) contestuale di ingiunzione e confisca n.
2672/2022/8/1/1 emessa da in data 23/3/2022 per violazione CP_1
dell'art. 38, co. 3 e 8 Deliberazione Assemblea Capitolina 10/09/2020 n. 108 e
56, co. 3, lettera e) L.R. 06/11/2019 n. 22.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che l'opponente ha precisato come da verbale e ha formulato CP_1
nella comparsa di costituzione.
Parte opponente: “voglia in accoglimento del presente ricorso, annullare e,
comunque, accertare e dichiarare la illegittimità e/o inefficacia della
impugnata Determinazione Dirigenziale contestuale di ingiunzione e confisca
n. 2672/2022/8/1/1 emessa da Controparte_4
in data 23/3/2022, in uno agli atti presupposti e connessi e
[...]
segnatamente al sequestro delle merci e delle attrezzature per cui è causa;
per
l'effetto dichiarare non dovuta la somma indicata nell'ingiunzione nonché
ordinare a la restituzione, in favore del ricorrente, delle merci CP_1
e delle attrezzature tutte di vendita oggetto del compendio sequestrato e
successivamente confiscato.
pagina 3 di 11 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore
del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare CP_1
accertare la tempestività del ricorso a pena di inammissibilità; - nel merito
rigettare il ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con ogni
conseguenza di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 20/04/2022 il ricorrente
indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento della DDI in oggetto,
notificatagli a mezzo pec in data 23/03/2022, con cui gli è stata applicata,
previo sequestro amministrativo n. 105355/2021 del 26/10/2021, la confisca dei beni sottoposti a sequestro e, previo verbale di accertamento di violazione n. 81180108474 del 26/10/2021, la sanzione di € 6.000,00 per violazione degli artt. 38, co. 3 e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina del 10/09/2020 n.
108 e 56, co. 3, lettera e) L.R. 06/11/2019 n. 22, accertata in Piazza CP_1
degli AL, in data 26/10/2021.
A sostegno della domanda ha dedotto: - l'illegittimità del provvedimento opposto non ricorrendo alcuna delle ipotesi sanzionate dall'art. 56, co.3, L.R.
n. 22/2019 essendo l'opponente titolare di autorizzazione amministrativa di pagina 4 di 11 commercio su aree pubbliche n. 659/2016 rilasciata dal Dipartimento Sviluppo
Economico in data 18/10/2016, valida per esercitare sulle soste di cui alla
Rotazione C, con turno assegnato n. 146, per la vendita di prodotti del settore non alimentare e rientrando la sosta occupata sita in Piazza degli AL f.c.
19 tra le soste assentite nella Rotazione C e rimasta libera;
- l'assenza di una previsione legislativa sanzionatoria in relazione alla violazione dell'art. 38
della D.A.C. 108/2020; - l'erronea applicazione della sanzione irrogata ex art. 29, co. 1, d. lgs. 114/1998 in luogo di quella più lieve stabilita dal co. 2
dell'art. 29 d.lgs. 114/1998.
2.Costituitasi tempestivamente ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione per infondatezza dei motivi di ricorso.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la decisione, quindi, all'odierna udienza decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) nel merito, in punto di diritto, in materia di commercio, si osserva:
pagina 5 di 11 - a mente del d. l.vo n. 114/1998, contenente la “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997 n. 59 ” , e precisamente del suo art. 28 dedicato all'“Esercizio dell'attività” : “
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere
svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area
purché' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di
un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal
sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma
itinerante nell'ambito del territorio regionale...(…omissis…) 11. I posteggi,
temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un
mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione
da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle
aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui
trattasi…(omissis…)”;
-) il rinvio che la disposizione dell'art. 28 del d.l.vo n. 114/1998 compie alla normativa regionale impone il coordinamento della disciplina da essa posta pagina 6 di 11 con quella di fonte regionale, e dunque, nel caso di specie, con l' art. 56, co. 3,
L.R. n. 22/2019 (Testo Unico del commercio) alla cui stregua, per quanto qui interessa, “È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle
attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree
pubbliche: a) senza l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49; b) fuori dal
territorio previsto dal titolo abilitativo;
c) senza i requisiti previsti all'articolo
6; d) in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 6 e 7; e) in
aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 49, comma 6.”
e con l'art. 38 “disciplina oraria” della Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 108/2020 (Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche) il quale, al co. 3, stabilisce: “L'attività di vendita per tutte le
rotazioni non può avere inizio prima delle ore 7.00. Qualora il posteggio
isolato fuori mercato, comprese le rotazioni, non venga occupato
dall'operatore assegnatario entro le ore 9.30, non può essere occupato da
altri operatori delle rotazioni o dei posti fissi” e al co. 8 “L'occupazione del
posteggio da parte di un operatore non assegnatario di giornata è
considerata abusiva e perseguita secondo le norme vigenti”.
pagina 7 di 11
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che la contestazione della violazione formulata nel verbale di accertamento n. 81180108474 del 26/10/2021 è così
motivata: “perché titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica
su posteggio n. 659/2016 del 18/10/2016 rilasciato dal Comune di CP_1
rotazione C turno 146 non alimentare, occupava il posteggio sito in P.zza
AL , interno area mercato, non avendone titolo in quanto autorizzato ad
esercitare in base al turno in mercato AN Silverio PA fronte banco
Contr surgelati corsia centrale e privo di cambio assentito ” (cfr. , fascicolo
. CP_1
Con verbale prot. 105355/2021 si procedeva, contestualmente, al sequestro dei beni ivi dettagliatamente indicati (cfr. verbale di sequestro , fascicolo
[...]
). CP_1
All'esito del regolare svolgimento del procedimento amministrativo, rigettato il ricorso proposto dall'opponente avverso il verbale di sequestro (cfr.
Determina Dirigenziale di rigetto dell'opposizione a sequestro amministrativo,
fascicolo , veniva emessa la DDI qui opposta di applicazione CP_1
della confisca e della sanzione.
L'opponente ha dedotto l'insussistenza della violazione contestata comprovata dall'esistenza, a suo nome, di regolare autorizzazione n. 659/2016 per pagina 8 di 11 l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio (cfr. doc. 4,
fascicolo parte opponente). Ha, inoltre, offerto in comunicazione il foglio di turnazione relativo all'anno 2020 dal quale risulta che la sosta su Piazza degli
AL è compresa nella rotazione C.
Detti documenti, seppur comprovanti la titolarità di autorizzazione all'esercizio di attività di commercio su posteggio sulle soste di cui alla Rotazione C, con turno assegnato n. 146, peraltro, affermata dagli stessi agenti accertatori,
tuttavia, non risultano idonei a superare la mancanza di cambio assentito per la giornata del 26/10/2021 e, dunque, la mancanza di titolo accertata nel verbale di contestazione “in quanto autorizzato ad esercitare l'attività di vendita in
base al proprio turno presso il mercato AN LV PA … e privo di
cambio assentito”.
Anche a ritenere provata la presenza nella turnazione C del posto 146 la sosta di Piazza degli AL, pacifica risulta, infatti, la mancanza, in favore dell'opponente, di un'assegnazione giornaliera secondo la procedura delineata dalle sopra menzionate disposizioni.
Le dichiarazioni del trasgressore riportate dal verbale di accertamento secondo cui, accompagnando la moglie per una visita ospedaliera urgente presso il
Policlinico Casilino, avendo notato che la sosta di Piazza degli AL f.c. 19
pagina 9 di 11 (rientrante tra quelle assentite alla Rotazione C) era rimasta libera, la occupava aprendo il banco alla vendita “per campare”, confermano che effettivamente la condotta verbalizzata in data 26/10/2021 ha concretizzato l' “occupazione di suolo pubblico” espressamente vietata dal combinato disposto dell'art 38, co. 3
e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina del 10/09/2020 n. 108 e dell'art. 56, co. 3, lettera e) L.R. 06/11/2019 n. 22.
La condotta di vendita su suolo pubblico, per come concretamente realizzata,
integra dunque gli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato, costituito dal fatto di chi “eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ...”.
Le circostanze oggettive di cui al verbale di accertamento in atti manifestano l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali depositati, fondati invece sull'omessa prova della violazione dei limiti dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, dimostrato è l'illecito amministrativo sanzionato e,
conseguentemente, legittime risultano la confisca e la sanzione applicate,
quest'ultima di importo pari a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, maggiorato del 20%, e quindi, non ulteriormente riducibile.
pagina 10 di 11 7. La natura confessoria delle dichiarazioni rese dall'opponente rivelano un'implicita resipiscenza e con essa una non gravissima intensità dell'elemento soggettivo che, unitamente alle condizioni economiche dello stesso, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione,
-) compensa, tra le parti, le spese di lite.
Il giudice
MI ER
pagina 11 di 11