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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
R.G 3319 /2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est.-
3) dott. ssa Veronica Vernetti -Giudice-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 5/09/2024 dai coniugi
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Carinaro (CE) alla Via della Logistica snc “Complesso
l'Università”, presso lo studio dell'avv. Emilia Santagata che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti e nato a [...] il [...] Parte_2
( elettivamente domiciliato in San Cipriano D'Aversa (CE) CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'avv. Nicola Diana che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti , volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis 51c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Frignano (CE) in data
18/05/2019, in regime di separazione dei beni, e che da tale unione nascevano due figli, (il 20.7.2020) e (il 25.10.2022); Per_1 Persona_2
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51,
comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 01.06.2025 il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto , la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma1, c.c.
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate che di seguito si riportano:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto
La casa coniugale , sita a Lusciano (CE) alla via Matteucci n.4 sarà assegnata alla
sig.ra che vi risiederà con i figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i bambini la somma Parte_2
complessiva di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun bambino) entro il giorno 20 di ogni
mese mediante bonifico bancario oltre il 50% delle spese straordinarie
La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico previsto per i figli Parte_1
pag. 2/4 Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento del 50% della retta mensile Parte_2
dell'asilo privato frequentato dal piccolo;
Per_1
La sig.ra percepirà il 100% del Bonus Asilo Nido privato per la figlia Pt_1
, pertanto, provvederò al pagamento del 100% della retta mensile dell'asilo Per_2
nido frequentato dalla minore . Le suddette condizioni persisteranno fino al Per_2
momento in cui la figlia raggiungerà l'età consona per l'iscrizione alla scuola Per_2
comunale, e pertanto, entrambi i bambini saranno iscritti alla scuola comunale;
I figli minori e resteranno consensualmente affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento preferenziale ed abituale presso la madre
Il sig. potrà tenere con sé i minori e due volte a Parte_2 Per_1 Per_2
settimana, nello specifico il martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 22.00, nonché a
settimane alterne dalle 14:00 del sabato alle 22:00 della domenica. I minori
trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel periodo estivo, periodo che verrà
definito entro il 30 Maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di
entrambi i genitori. Per le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì in
Albis, onomastico e compleanno dei bambini verranno trascorse dai minori
alternativamente con uno dei genitori o, in caso di accordo, insieme ad entrambi i
genitori
I minori trascorreranno con il padre il 19 marzo (festa del papà), nonché la festività
relativa all'onomastico dello stesso . Allo stesso modo i minori trascorreranno con la
madre la giornata dedicata alla festa della mamma, compleanno ed onomastico.
Con nota telematica del 4-11-2024 il procuratore delle parti ha precisato che l'assegno
pag. 3/4 di mantenimento previsto per i figli minori sia sottoposto ex lege ad aggiornamento
annuale sulla scorta degli indici Istat
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di ( nata a [...] il Parte_1
21/02/1994) e (nato a [...] il [...]) ; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FRIGNANO (CE) (Atto n°6 P.
II, Atti di matrimonio dell'anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze.
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa il 10.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
R.G 3319 /2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est.-
3) dott. ssa Veronica Vernetti -Giudice-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 5/09/2024 dai coniugi
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Carinaro (CE) alla Via della Logistica snc “Complesso
l'Università”, presso lo studio dell'avv. Emilia Santagata che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti e nato a [...] il [...] Parte_2
( elettivamente domiciliato in San Cipriano D'Aversa (CE) CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'avv. Nicola Diana che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti , volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis 51c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Frignano (CE) in data
18/05/2019, in regime di separazione dei beni, e che da tale unione nascevano due figli, (il 20.7.2020) e (il 25.10.2022); Per_1 Persona_2
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51,
comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 01.06.2025 il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto , la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma1, c.c.
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate che di seguito si riportano:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto
La casa coniugale , sita a Lusciano (CE) alla via Matteucci n.4 sarà assegnata alla
sig.ra che vi risiederà con i figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i bambini la somma Parte_2
complessiva di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun bambino) entro il giorno 20 di ogni
mese mediante bonifico bancario oltre il 50% delle spese straordinarie
La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico previsto per i figli Parte_1
pag. 2/4 Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento del 50% della retta mensile Parte_2
dell'asilo privato frequentato dal piccolo;
Per_1
La sig.ra percepirà il 100% del Bonus Asilo Nido privato per la figlia Pt_1
, pertanto, provvederò al pagamento del 100% della retta mensile dell'asilo Per_2
nido frequentato dalla minore . Le suddette condizioni persisteranno fino al Per_2
momento in cui la figlia raggiungerà l'età consona per l'iscrizione alla scuola Per_2
comunale, e pertanto, entrambi i bambini saranno iscritti alla scuola comunale;
I figli minori e resteranno consensualmente affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento preferenziale ed abituale presso la madre
Il sig. potrà tenere con sé i minori e due volte a Parte_2 Per_1 Per_2
settimana, nello specifico il martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 22.00, nonché a
settimane alterne dalle 14:00 del sabato alle 22:00 della domenica. I minori
trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel periodo estivo, periodo che verrà
definito entro il 30 Maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di
entrambi i genitori. Per le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì in
Albis, onomastico e compleanno dei bambini verranno trascorse dai minori
alternativamente con uno dei genitori o, in caso di accordo, insieme ad entrambi i
genitori
I minori trascorreranno con il padre il 19 marzo (festa del papà), nonché la festività
relativa all'onomastico dello stesso . Allo stesso modo i minori trascorreranno con la
madre la giornata dedicata alla festa della mamma, compleanno ed onomastico.
Con nota telematica del 4-11-2024 il procuratore delle parti ha precisato che l'assegno
pag. 3/4 di mantenimento previsto per i figli minori sia sottoposto ex lege ad aggiornamento
annuale sulla scorta degli indici Istat
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di ( nata a [...] il Parte_1
21/02/1994) e (nato a [...] il [...]) ; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FRIGNANO (CE) (Atto n°6 P.
II, Atti di matrimonio dell'anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze.
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa il 10.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4