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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 14/1/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 134/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mesiti;
Parte_1
-appellante-
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro – Parte_2 P.IVA_1
tempore, il Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico
Gullo;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 21.04.2017, ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria in funzione di Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto al vitalizio per invalidità di cui agli artt. 13 e 14 della Legge Regionale Calabria n. 11 del
25/05/1980, con decorrenza dal 03.12.2010, e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento dei ratei dovuti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, parte ricorrente, ha allegato : a) di avere svolto funzioni di
Consigliere Regionale della nella V e VI legislatura, rispettivamente per Parte_2
un periodo di 11 mesi e 26 giorni, arrotondati ad un anno e per un periodo di anni 4, mesi
11 e giorni 25, arrotondati a 5 anni;
b) di essere affetto da diffuse alterazioni spondilosiche ed osteocondrosiche più accentuate a livello D12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, ed L5-S1, con parestesia grave agli arti inferiori;
c) che in data 20.06.2016, ha presentato domanda per la liquidazione dell'assegno vitalizio quale ex Consigliere Regionale affetto da invalidità permanente, tuttavia rigettata con provvedimento del 21.11.2016; d) che nella determina n.
306 del 15.11.2016 con cui è stato, invece, liquidato l'assegno vitalizio di vecchiaia, è stato specificato che egli ha esercitato il mandato di Consigliere Regionale per un anno nella V
Legislatura e per cinque anni nella VI Legislatura e che per gli stessi periodi erano stati regolarmente versati i contributi obbligatori.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la prescrizione Parte_2 del diritto;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda – per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 13 L.R. n. 11/1980 – di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso ritenendo che in ragione dell'esercizio delle funzioni di consigliere regionale nella V e nella VI legislatura, in luogo della legge regionale invocata dal ricorrente a fondamento della domanda, dovesse trovare applicazione la Legge Regionale n. 3/96 e conseguentemente, stante l'assenza del requisito richiesto dalla predetta norma ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio diretto a causa di inabilità al lavoro permanente, la domanda andasse rigettata.
Avverso detta decisione ha interposto appello eccependo l'erronea Parte_1
interpretazione fornita dal Tribunale con riferimento alla normativa regionale succedutasi in materia.
Si è costituita la per difendersi ribadendo l'originaria tesi difensiva. Parte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto 14/1/2025
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza cartolare.
Motivi della decisione. I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'erronea interpretazione fornita dal
Giudice di prime cure in relazione agli interventi normativi, ad opera delle leggi regionali, registrati in materia di vitalizio previsto per gli ex Consiglieri della Parte_2 totalmente e permanentemente inabili al lavoro.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle disposizioni normative intervenute a disciplinare la suddetta materia, non potesse trovare applicazione l'art. 13 della L.R. n. 11/1980 e che, non avendo il ricorrente dedotto che la totale e permanente inabilità al lavoro si sia determinata nel corso dell'esercizio del mandato – come richiesto dall'art. 15 L.R. n. 3/1996
– la domanda fosse infondata e, come tale, andasse rigettata.
L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure circa l'infondatezza della domanda per la non applicabilità al ricorrente della normativa richiamata (art. 13 della Legge regionale n.
11/1980), è corretta ma per i motivi che verranno di seguito indicati.
Ed invero, elemento dirimente ai fini del rigetto della domanda è la mancanza del requisito temporale richiesto dalla normativa di settore ai fini dell'ottenimento del vitalizio.
Parte appellante invoca a sostegno del proprio diritto l'art. 13 L.R. n. 11/1980 – rubricato
“Assegno vitalizio diretto in caso di inabilità” – secondo cui “Hanno diritto all'assegno vitalizio diretto, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente e totale, purché abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 [A tale fine si considera per quinquennio il periodo comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al
Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale] e abbiano integrato i versamenti con i contributi volontari di cui al precedente art. 8. (...)”.
Successivamente, è intervenuta la L.R. n. 3/1996 che all'art. 15 (Consiglieri inabili al lavoro) ha previsto “
1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa”. L'appellante ha sostenuto che, nonostante la modifica apportata dalla legge n. 3/96 in ordine ai presupposti riguardanti il riconoscimento degli assegni vitalizi in favore degli ex
Consiglieri regionali, la stessa non troverebbe applicazione per i consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura.
A fondamento di tale esclusione ha richiamato il secondo comma dello stesso art. 29 della
L.R. n. 3/96 che dispone espressamente che “salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 19, la materia di cui al capo IV per i consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980 n.
11; 4 giugno 1987 n. 19; 19 febbraio 1990 n. 12; 9 settembre 1994 n. 22”.
Ad avviso di parte appellante, dunque, sarebbe di tutta evidenza, essendo stato il Cavaliere in carica nella V legislatura ed essendo cessato dall'incarico alla fine della VI legislatura, la riconducibilità della fattispecie alla L.R. n.11/1980.
L'assunto non è corretto.
Sul punto, infatti, come evidenziato anche dal Giudice di prime cure, viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1 quater, comma 2, L.R. n. 14/2000 che stabilisce espressamente l'applicabilità della normativa di cui alla L.R. 14 febbraio 1996, n. 3, così come modificata ed integrata dal precedente comma 1, anche ai Consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti, come il ricorrente.
Né, tantomeno, tale applicabilità è esclusa dall'art. 2 comma 1 della L.R. n. 23/2001, che ha modificato solo il primo comma dell'art. 29, sancendo l'applicabilità di cui al capo non solo ai consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti, ma anche ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio Regionale nella VII legislatura.
Alla luce delle suesposte disposizione normative, è evidente che nella fattispecie, non possa trovare applicazione la L.R. n. 11/1980 invocata dall'appellante.
Quest'ultimo, infatti, ha svolto funzioni di Consigliere Regionale della Parte_2 nella V legislatura per un periodo di 11 mesi e 26 giorni, arrotondati ad un anno, e nella VI legislatura per un periodo di anni 4, mesi 11 e giorni 25, arrotondati a 5 anni.
Stante il disposto di cui all'art. 1 quater, comma 2, L.R. n. 14/2000 sopra richiamato e non avendo l'istante dedotto che la totale e permanente inabilità al lavoro si sia determinata nel corso dell'esercizio del mandato – come richiesto dall'art. 15 L.R. n. 3/1996 – la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigettata. Tuttavia, è opportuno evidenziare che l'infondatezza della pretesa del Cavaliere non discende unicamente dalla successione delle leggi intervenute in materia, ma anche dalla mancanza dei presupposti previsti dalla normativa richiamata dall'appellante per il riconoscimento del beneficio.
Invero, l'art 13 della L.R. n. 11/80 evidenzia che, per avere diritto all'assegno vitalizio diretto, i consiglieri cessati dal mandato devono provare di avere esercitato almeno un mandato pari ad un quinquennio calcolato ai sensi dell'art. 11 della medesima L.R.
Il citato art. 11 della L.R. 11/1980 stabilisce che si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.
Orbene, l'appellante nella V legislatura ha espletato il mandato (dal 27 aprile 1994 al 22 aprile 1995) per un periodo pari a mesi 11 e giorni 26, arrotondati ad un anno, mentre nella
VI legislatura (dal 23.4.1995 al 14.4.2000) per un periodo pari ad anni 4, mesi 11, giorni 5, arrotondati a cinque anni.
Ne consegue che l'anzianità di carica (quinquennio) richiesta dalla normativa regionale quale presupposto per poter usufruire del beneficio, è stata maturata dall'appellante nella
VI legislatura per la quale, tuttavia, non si applicava la L.R. n. 11/80, bensì la legge regionale successiva n. 3/96, in forza del già richiamato art. 1 quater, comma 2, L.R. n. 14/2000.
L'appellante, pertanto, non ha comunque il requisito temporale avendo maturato il periodo di mandato solo nella VI legislatura per la quale il vitalizio, come detto, era abolito dalla normativa successiva.
Infatti, diversamente opinando, si andrebbe in contrasto con la ratio legis che è quella di circoscrivere, per la predetta legislatura, il riconoscimento del beneficio ai soli Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
Presupposto, quest'ultimo, non realizzatosi pacificamente nella fattispecie in esame.
La sentenza va pertanto confermata sebbene con le integrazioni evidenziate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro la , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
2010/2021, pubblicata in data 10.12.2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata quantificate in € 4.996,00 oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, 15/1/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Maria Luisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 14/1/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 134/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mesiti;
Parte_1
-appellante-
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro – Parte_2 P.IVA_1
tempore, il Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico
Gullo;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 21.04.2017, ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria in funzione di Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto al vitalizio per invalidità di cui agli artt. 13 e 14 della Legge Regionale Calabria n. 11 del
25/05/1980, con decorrenza dal 03.12.2010, e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento dei ratei dovuti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, parte ricorrente, ha allegato : a) di avere svolto funzioni di
Consigliere Regionale della nella V e VI legislatura, rispettivamente per Parte_2
un periodo di 11 mesi e 26 giorni, arrotondati ad un anno e per un periodo di anni 4, mesi
11 e giorni 25, arrotondati a 5 anni;
b) di essere affetto da diffuse alterazioni spondilosiche ed osteocondrosiche più accentuate a livello D12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, ed L5-S1, con parestesia grave agli arti inferiori;
c) che in data 20.06.2016, ha presentato domanda per la liquidazione dell'assegno vitalizio quale ex Consigliere Regionale affetto da invalidità permanente, tuttavia rigettata con provvedimento del 21.11.2016; d) che nella determina n.
306 del 15.11.2016 con cui è stato, invece, liquidato l'assegno vitalizio di vecchiaia, è stato specificato che egli ha esercitato il mandato di Consigliere Regionale per un anno nella V
Legislatura e per cinque anni nella VI Legislatura e che per gli stessi periodi erano stati regolarmente versati i contributi obbligatori.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la prescrizione Parte_2 del diritto;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda – per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 13 L.R. n. 11/1980 – di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso ritenendo che in ragione dell'esercizio delle funzioni di consigliere regionale nella V e nella VI legislatura, in luogo della legge regionale invocata dal ricorrente a fondamento della domanda, dovesse trovare applicazione la Legge Regionale n. 3/96 e conseguentemente, stante l'assenza del requisito richiesto dalla predetta norma ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio diretto a causa di inabilità al lavoro permanente, la domanda andasse rigettata.
Avverso detta decisione ha interposto appello eccependo l'erronea Parte_1
interpretazione fornita dal Tribunale con riferimento alla normativa regionale succedutasi in materia.
Si è costituita la per difendersi ribadendo l'originaria tesi difensiva. Parte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto 14/1/2025
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza cartolare.
Motivi della decisione. I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'erronea interpretazione fornita dal
Giudice di prime cure in relazione agli interventi normativi, ad opera delle leggi regionali, registrati in materia di vitalizio previsto per gli ex Consiglieri della Parte_2 totalmente e permanentemente inabili al lavoro.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle disposizioni normative intervenute a disciplinare la suddetta materia, non potesse trovare applicazione l'art. 13 della L.R. n. 11/1980 e che, non avendo il ricorrente dedotto che la totale e permanente inabilità al lavoro si sia determinata nel corso dell'esercizio del mandato – come richiesto dall'art. 15 L.R. n. 3/1996
– la domanda fosse infondata e, come tale, andasse rigettata.
L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure circa l'infondatezza della domanda per la non applicabilità al ricorrente della normativa richiamata (art. 13 della Legge regionale n.
11/1980), è corretta ma per i motivi che verranno di seguito indicati.
Ed invero, elemento dirimente ai fini del rigetto della domanda è la mancanza del requisito temporale richiesto dalla normativa di settore ai fini dell'ottenimento del vitalizio.
Parte appellante invoca a sostegno del proprio diritto l'art. 13 L.R. n. 11/1980 – rubricato
“Assegno vitalizio diretto in caso di inabilità” – secondo cui “Hanno diritto all'assegno vitalizio diretto, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente e totale, purché abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 [A tale fine si considera per quinquennio il periodo comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al
Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale] e abbiano integrato i versamenti con i contributi volontari di cui al precedente art. 8. (...)”.
Successivamente, è intervenuta la L.R. n. 3/1996 che all'art. 15 (Consiglieri inabili al lavoro) ha previsto “
1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa”. L'appellante ha sostenuto che, nonostante la modifica apportata dalla legge n. 3/96 in ordine ai presupposti riguardanti il riconoscimento degli assegni vitalizi in favore degli ex
Consiglieri regionali, la stessa non troverebbe applicazione per i consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura.
A fondamento di tale esclusione ha richiamato il secondo comma dello stesso art. 29 della
L.R. n. 3/96 che dispone espressamente che “salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 19, la materia di cui al capo IV per i consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980 n.
11; 4 giugno 1987 n. 19; 19 febbraio 1990 n. 12; 9 settembre 1994 n. 22”.
Ad avviso di parte appellante, dunque, sarebbe di tutta evidenza, essendo stato il Cavaliere in carica nella V legislatura ed essendo cessato dall'incarico alla fine della VI legislatura, la riconducibilità della fattispecie alla L.R. n.11/1980.
L'assunto non è corretto.
Sul punto, infatti, come evidenziato anche dal Giudice di prime cure, viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1 quater, comma 2, L.R. n. 14/2000 che stabilisce espressamente l'applicabilità della normativa di cui alla L.R. 14 febbraio 1996, n. 3, così come modificata ed integrata dal precedente comma 1, anche ai Consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti, come il ricorrente.
Né, tantomeno, tale applicabilità è esclusa dall'art. 2 comma 1 della L.R. n. 23/2001, che ha modificato solo il primo comma dell'art. 29, sancendo l'applicabilità di cui al capo non solo ai consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti, ma anche ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio Regionale nella VII legislatura.
Alla luce delle suesposte disposizione normative, è evidente che nella fattispecie, non possa trovare applicazione la L.R. n. 11/1980 invocata dall'appellante.
Quest'ultimo, infatti, ha svolto funzioni di Consigliere Regionale della Parte_2 nella V legislatura per un periodo di 11 mesi e 26 giorni, arrotondati ad un anno, e nella VI legislatura per un periodo di anni 4, mesi 11 e giorni 25, arrotondati a 5 anni.
Stante il disposto di cui all'art. 1 quater, comma 2, L.R. n. 14/2000 sopra richiamato e non avendo l'istante dedotto che la totale e permanente inabilità al lavoro si sia determinata nel corso dell'esercizio del mandato – come richiesto dall'art. 15 L.R. n. 3/1996 – la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigettata. Tuttavia, è opportuno evidenziare che l'infondatezza della pretesa del Cavaliere non discende unicamente dalla successione delle leggi intervenute in materia, ma anche dalla mancanza dei presupposti previsti dalla normativa richiamata dall'appellante per il riconoscimento del beneficio.
Invero, l'art 13 della L.R. n. 11/80 evidenzia che, per avere diritto all'assegno vitalizio diretto, i consiglieri cessati dal mandato devono provare di avere esercitato almeno un mandato pari ad un quinquennio calcolato ai sensi dell'art. 11 della medesima L.R.
Il citato art. 11 della L.R. 11/1980 stabilisce che si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.
Orbene, l'appellante nella V legislatura ha espletato il mandato (dal 27 aprile 1994 al 22 aprile 1995) per un periodo pari a mesi 11 e giorni 26, arrotondati ad un anno, mentre nella
VI legislatura (dal 23.4.1995 al 14.4.2000) per un periodo pari ad anni 4, mesi 11, giorni 5, arrotondati a cinque anni.
Ne consegue che l'anzianità di carica (quinquennio) richiesta dalla normativa regionale quale presupposto per poter usufruire del beneficio, è stata maturata dall'appellante nella
VI legislatura per la quale, tuttavia, non si applicava la L.R. n. 11/80, bensì la legge regionale successiva n. 3/96, in forza del già richiamato art. 1 quater, comma 2, L.R. n. 14/2000.
L'appellante, pertanto, non ha comunque il requisito temporale avendo maturato il periodo di mandato solo nella VI legislatura per la quale il vitalizio, come detto, era abolito dalla normativa successiva.
Infatti, diversamente opinando, si andrebbe in contrasto con la ratio legis che è quella di circoscrivere, per la predetta legislatura, il riconoscimento del beneficio ai soli Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
Presupposto, quest'ultimo, non realizzatosi pacificamente nella fattispecie in esame.
La sentenza va pertanto confermata sebbene con le integrazioni evidenziate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro la , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
2010/2021, pubblicata in data 10.12.2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata quantificate in € 4.996,00 oltre accessori di legge;
Reggio Calabria, 15/1/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Maria Luisa Crucitti