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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/09/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 11/09/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.598/2024R.g.
Tra
n.17/01/1997 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Daniela Marrabello
RICORRENTE
E
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Silvestro Vitale
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/03/2024, depositato in data 15/03/2024, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dal 1° luglio 2022 al 31 agosto 2022
(data computo indennità chilometrica), al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), , per Controparte_2 tutte le argomentazioni testè esposte;
b. condannare, per l'effetto, la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del
[...] ricorrente della somma complessiva di € 528,45, dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, così per come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo o nella somma maggiore o minore che potrà risultare
1 nel corso del giudizio. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze dell'11.12.2024 e all'udienza del 10.09.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati , nel giorno successivo alla scadenza del predetto termine e che si considera, dunque, letta in udienza.
In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro. Secondo
l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere P.IVA_2 deve riconoscersi in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgime nto delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006).
Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua
2 attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di è il luogo di lavoro ove ogni CP_4 giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa.
Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio.
Il ricorso in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.91c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €321,00 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, nei confronti di parte resistente.
Vibo Valentia, 11 settembre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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