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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2773/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 2773/2021 vertente
tra
in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante e liquidatore della soc.
[...]
a resp. lim. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Pavone
OPPONENTE
contro
1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pesce e dalla dott.ssa
Antonella Cangiano
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 16513/E del 26.01.2021, notificata il giorno 08.02.2021, emessa dall Controparte_1
nella quale veniva accertata la sussistenza in capo
[...]
all'opponente: della violazione dell'art. 53, com. 5, D.P.R.
1124/1965 “per non aver denunciato all' , nei termini di legge, CP_2
la malattia professionale relativa al caso segnalato all'Istituto il
28.11.2018, inerente il lavoratore […]; la denuncia di Persona_1
malattia è stata richiesta al datore di lavoro dall' a mezzo pec CP_2
e consegnata il 03.12.2018”. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 2.580,00.
Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata.
Con provvedimento n. 13023/2021 del 24.03.2021 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta.
Successivamente, segnatamente il 10.01.2020, si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione.
2 A seguito del decesso dell'Avv. Angelo Pagliara, subentrava quale difensore del ricorrente l'Avv. Giuseppina Pavone.
In via preliminare, il Giudicante, condividendo quanto eccepito dall' , ritiene il ricorso inammissibile in quanto tardivo. CP_1
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione relativa alla tardività del ricorso, ritenuta di più agevole soluzione e dirimente (in tal senso fra le più recenti, Cass. 17214/2016, 23160/2015; Cass.
Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
Ciò posto, l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che il ricorso avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della l. n. 689/1981 “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
L'ordinanza ingiunzione impugnata, infatti, risulta notificata al destinatario il giorno 08.02.2021, come da avviso di ricevimento
(cfr. doc. n. 2 indice resistente), mentre il deposito telematico della promossa opposizione risale al 17.03.2021, ovvero sette giorni dopo il prescritto termine di legge. Sul punto, parte opponente nulla ha dedotto.
Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile per tardività.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La quantificazione delle spese è affidata ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 9, 2 comma, d.lgs. n. 149/2015, secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute
3 dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 16513/E del 26.01.2021, notificata il giorno 08.02.2021, proposto da , in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della
[...]
a resp. lim. nei confronti Controparte_3
dell in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque dichiara dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.051,2, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 2773/2021 vertente
tra
in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante e liquidatore della soc.
[...]
a resp. lim. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Pavone
OPPONENTE
contro
1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pesce e dalla dott.ssa
Antonella Cangiano
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 16513/E del 26.01.2021, notificata il giorno 08.02.2021, emessa dall Controparte_1
nella quale veniva accertata la sussistenza in capo
[...]
all'opponente: della violazione dell'art. 53, com. 5, D.P.R.
1124/1965 “per non aver denunciato all' , nei termini di legge, CP_2
la malattia professionale relativa al caso segnalato all'Istituto il
28.11.2018, inerente il lavoratore […]; la denuncia di Persona_1
malattia è stata richiesta al datore di lavoro dall' a mezzo pec CP_2
e consegnata il 03.12.2018”. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 2.580,00.
Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata.
Con provvedimento n. 13023/2021 del 24.03.2021 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta.
Successivamente, segnatamente il 10.01.2020, si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione.
2 A seguito del decesso dell'Avv. Angelo Pagliara, subentrava quale difensore del ricorrente l'Avv. Giuseppina Pavone.
In via preliminare, il Giudicante, condividendo quanto eccepito dall' , ritiene il ricorso inammissibile in quanto tardivo. CP_1
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione relativa alla tardività del ricorso, ritenuta di più agevole soluzione e dirimente (in tal senso fra le più recenti, Cass. 17214/2016, 23160/2015; Cass.
Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
Ciò posto, l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che il ricorso avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della l. n. 689/1981 “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
L'ordinanza ingiunzione impugnata, infatti, risulta notificata al destinatario il giorno 08.02.2021, come da avviso di ricevimento
(cfr. doc. n. 2 indice resistente), mentre il deposito telematico della promossa opposizione risale al 17.03.2021, ovvero sette giorni dopo il prescritto termine di legge. Sul punto, parte opponente nulla ha dedotto.
Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile per tardività.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La quantificazione delle spese è affidata ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 9, 2 comma, d.lgs. n. 149/2015, secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute
3 dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 16513/E del 26.01.2021, notificata il giorno 08.02.2021, proposto da , in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della
[...]
a resp. lim. nei confronti Controparte_3
dell in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque dichiara dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.051,2, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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