TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 233
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria o attività edilizia libera

    Il Tribunale ha ritenuto che le opere, consistenti in modifiche dei prospetti, frazionamento di unità immobiliari e realizzazione di soppalchi, configurino una radicale trasformazione dell'organismo edilizio, qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 380/2001, richiedente il permesso di costruire.

  • Rigettato
    Valutazione unitaria dell'intervento edilizio

    Il Tribunale ha affermato che l'abuso edilizio va apprezzato nella sua globalità, considerando l'impatto complessivo e le interazioni tra le opere, escludendo scomposizioni atomistiche. Le opere contestate concorrono a un unicum edilizio non parcellizzabile.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia leggera

    La realizzazione del frazionamento, la modifica dei prospetti e dei soppalchi fruibili, specie in zona A del centro storico, collocano l'intervento nell'area della ristrutturazione edilizia maggiore, richiedente permesso di costruire. L'assenza del titolo legittima la misura ripristinatoria.

  • Rigettato
    Possibile sanabilità di alcune opere

    La presenza di singoli segmenti eventualmente regolarizzabili non elide la complessiva qualificazione dell'intervento come ristrutturazione in parziale difformità. La giurisprudenza esclude la praticabilità di sanatorie parziali o condizionate e legittima l'adozione della misura ripristinatoria riferita all'opera nel suo insieme.

  • Rigettato
    Mancata verifica delle tolleranze costruttive

    Le tolleranze operano per scostamenti minori e fisiologici e non coprono interventi che alterano l'organismo edilizio. L'Amministrazione ha dato conto dell'impossibilità di ricondurre le difformità entro i limiti delle tolleranze, anche in riferimento alla violazione dei parametri igienico-sanitari.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità della normativa regionale

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La normativa regionale, adottata in sede di legislazione concorrente, non è incoerente con i principi fondamentali del D.P.R. n. 380/2001, riproducendo un apparato sanzionatorio omogeneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 233
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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