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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4620/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 706/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 08/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...], il [...] e ivi residente nella Indirizzo_1, rappresentata e difesa dal dott. Commercialista Difensore_1 impugna la Sentenza N. 706/2022, pronunciata in data 08/03/2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sezione 10, depositata in data 24/02/2022, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. TYXIPPN00219/2020, per l'anno 2014, notificato a mezzo del servizio postale in data 22/10/2020, con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 189.744,54, per imposte erariali.
MOTIVI DI APPELLO
1. Illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto l'atto illegittimo e nullo per mancata allegazione della sentenza e dell'avviso dal quale scaturiva la pretesa tributaria avanzata.
2. illegittimità e nullità della sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione preliminare d'illegittimità e nullità dell'atto impugnato in primo grado per mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi.
3. Erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittima l'integrale richiesta di sanzioni.
La Direzione Provinciale di Messina controdeduceva su tutti i motivi di appello chiedendo al conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto l'atto illegittimo e nullo per mancata allegazione della sentenza e dell'avviso dal quale scaturiva la pretesa tributaria avanzata.
Il Collegio osserva che il contribuente, avendo partecipato al giudizio di primo grado, .. aveva già avuto integrale e legale conoscenza"degli atti richiamati (Cass., n.407/2015; Cass. n. 15327/2014). Pertanto nessun vizio motivazionale affligge l'atto impugnato.
2. illegittimità e nullità della sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione preliminared'illegittimità e nullità dell'atto impugnato in primo grado per mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi. Il Collegio osserva che nella parte esplicativa in calce all'atto sono indicate in dettaglio le norme di legge che legittimano l'applicazione degli interessi e delle sanzioni e la loro misura come dagli atti normativi richiamati anche per quel che attiene le aliquote impiegate (Cass. 4376/2017) 3. Erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittima l'integrale richiesta di sanzioni. In ordine alle sanzioni, vl'Agenzia ha correttamente applicato l'art. 68 D.L.vo 546/92, in presenza di sentenza favorevole all'ufficio non ancora definitiva.
In buona sostanza l'appello ripropone i motivi esposti in primo grado senza alcuna censura in ordine al percorso motivazionale della sentenza riproponendo i motivi di ricorso avverso il primitivo atto impugnato.
Si tratta di imposte, interessi e sanzioni dovuti, a seguito della sentenza n. 362/6/20, con riguardo all'avviso di accertamento n. TYX01GB03689 per l'anno 2013 richiesti con l'intimazione di pagamento. L'Agenzia delle
Entrate infatti notificava l'intimazione di pagamento in oggetto, concernente un terzo delle imposte e due terzi delle sanzioni dovute a seguito della sentenza della CTP di Messina n. 362/2020 depositata il 22/1/2020 che aveva integralmente rigettato il ricorso presentato da controparte avverso l'accertamento esecutivo n.
TYX01GB03689 anno d'imposta 2013
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanan la parte soccombente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate - Associazione_1 - nella misura di € 3.500,00
Palermo,30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4620/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 706/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 08/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00219 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...], il [...] e ivi residente nella Indirizzo_1, rappresentata e difesa dal dott. Commercialista Difensore_1 impugna la Sentenza N. 706/2022, pronunciata in data 08/03/2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sezione 10, depositata in data 24/02/2022, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. TYXIPPN00219/2020, per l'anno 2014, notificato a mezzo del servizio postale in data 22/10/2020, con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 189.744,54, per imposte erariali.
MOTIVI DI APPELLO
1. Illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto l'atto illegittimo e nullo per mancata allegazione della sentenza e dell'avviso dal quale scaturiva la pretesa tributaria avanzata.
2. illegittimità e nullità della sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione preliminare d'illegittimità e nullità dell'atto impugnato in primo grado per mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi.
3. Erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittima l'integrale richiesta di sanzioni.
La Direzione Provinciale di Messina controdeduceva su tutti i motivi di appello chiedendo al conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto l'atto illegittimo e nullo per mancata allegazione della sentenza e dell'avviso dal quale scaturiva la pretesa tributaria avanzata.
Il Collegio osserva che il contribuente, avendo partecipato al giudizio di primo grado, .. aveva già avuto integrale e legale conoscenza"degli atti richiamati (Cass., n.407/2015; Cass. n. 15327/2014). Pertanto nessun vizio motivazionale affligge l'atto impugnato.
2. illegittimità e nullità della sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione preliminared'illegittimità e nullità dell'atto impugnato in primo grado per mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi. Il Collegio osserva che nella parte esplicativa in calce all'atto sono indicate in dettaglio le norme di legge che legittimano l'applicazione degli interessi e delle sanzioni e la loro misura come dagli atti normativi richiamati anche per quel che attiene le aliquote impiegate (Cass. 4376/2017) 3. Erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittima l'integrale richiesta di sanzioni. In ordine alle sanzioni, vl'Agenzia ha correttamente applicato l'art. 68 D.L.vo 546/92, in presenza di sentenza favorevole all'ufficio non ancora definitiva.
In buona sostanza l'appello ripropone i motivi esposti in primo grado senza alcuna censura in ordine al percorso motivazionale della sentenza riproponendo i motivi di ricorso avverso il primitivo atto impugnato.
Si tratta di imposte, interessi e sanzioni dovuti, a seguito della sentenza n. 362/6/20, con riguardo all'avviso di accertamento n. TYX01GB03689 per l'anno 2013 richiesti con l'intimazione di pagamento. L'Agenzia delle
Entrate infatti notificava l'intimazione di pagamento in oggetto, concernente un terzo delle imposte e due terzi delle sanzioni dovute a seguito della sentenza della CTP di Messina n. 362/2020 depositata il 22/1/2020 che aveva integralmente rigettato il ricorso presentato da controparte avverso l'accertamento esecutivo n.
TYX01GB03689 anno d'imposta 2013
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanan la parte soccombente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate - Associazione_1 - nella misura di € 3.500,00
Palermo,30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE