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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/09/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3267/2019 R.G.
TRA
(P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., elettiva- TE P.VA_1 mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nazario Florio, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente – attrice in riassunzione
CONTRO
C.F. E DEI _1 P.VA_2
SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Partenope, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti. opposto – convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Il Fallimento opposto, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, svoltasi in modalità cartolare, viene decisa con deposito tele- matico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto opposizione al TE decreto ingiuntivo n. 533/2019 emesso dal Tribunale di Foggia il 27.3.2019, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di € 24.203,24 in favore di a titolo di saldo delle _1 fatture n. 26, 27 e 285 del 2014 e n. 376 del 2015, oltre interessi e spese di lite.
L'opponente ha riferito di svolgere commercio all'ingrosso di materiali edili e ferrosi, nonché servizi di trasporto merci su strada e autotrasporto;
di aver acquistato dalla _1 alcune derrate alimentari per scopi non commerciali e di avere versato integralmente i corrispettivi dovuti;
che, in epoca successiva, le quote della di proprietà di _1 Controparte_2 sono state cedute alla figlia che ha rinunciato alla ricostituzione della pluralità di _1 soci e sciolto la società omettendo la fase di liquidazione, con trasmissione di attività e passività, dichiarando altresì di volere proseguire l'attività sociale con una ditta individuale a lei intestata, tutto mediante l'atto di “cessione di quote snc” del 26.7.2018 a rogito del notaio;
che la Per_1
s.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese il 17.8.2018; infine, che ha _1 azionato il credito in via monitoria nella qualità di legale rappresentante della e _1 titolare della propria ditta individuale.
La ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di TE _1
, per non essere quest'ultima mai “divenuta, ad alcun titolo, titolare del credito vantato nei
[...] confronti della società opponente” alla luce dell'inammissibilità dell'operazione di trasformazione della s.n.c. in impresa individuale e dell'omissione della fase di liquidazione della stessa, con conseguente nullità della clausola di trasferimento dei rapporti giuridici alla ditta individuale della e, di conseguenza, rinuncia implicita di tutte le pretese creditorie della s.n.c. non liquidate _1 prima della cancellazione dal registro delle imprese;
ha, inoltre, eccepito l'estinzione del credito per decorrenza della prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c., data la qualità non commerciale della transazione;
infine, ha eccepito il pagamento delle fatture producendo la documentazione dei pagamenti che assume essere integralmente satisfattivi del credito azionato.
La parte opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di controparte, nonché la condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di €
7.845,30, versato a seguito dell'ordinanza di provvisoria esecuzione;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Nelle more del giudizio, è intervenuto il fallimento della _1
(pronunciato unitamente a quello dei soci illimitatamente responsabili e
[...] _1
) (sentenza del Tribunale di Foggia n. 30/2019 del 10.7.2019), sicché il giudizio è Controparte_2 stato interrotto in data 15.10.2019.
2 L'opponente ha, quindi, ritualmente riassunto il giudizio nei confronti della Curatela del
Fallimento opposto, la quale si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta del 23.11.2020, impugnando e contestando il contenuto dell'avverso atto di citazione.
Il Fallimento ha evidenziato che l'atto di citazione in riassunzione, notificato alla sola società fallita e non anche alla ditta individuale di _1
contiene delle difformità rispetto all'atto introduttivo del giudizio per numero di _1 fatture richiamate e perché integra le conclusioni con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per integrale adempimento della prestazione;
ha ribadito la propria legittimazione attiva, sottolineando l'originale qualità personale della società opposta e la conseguente ammissibilità della
“trasformazione” del 26.7.2018; ha, inoltre, dedotto l'inammissibilità delle questioni relative alla presunta nullità della clausola di assegnazione alla ditta individuale, in quanto inconferente rispetto al thema decidendum; in particolare, ha ribadito che le norme che disciplinano la procedura liquidatoria sono poste a presidio di coloro che vantano un diritto di credito verso la società e non dei debitori;
che l'atto di cessione delle quote non richiede alcuna forma in particolare e le quote sono liberamente trasferibili, così come libera è la mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la trasformazione in impresa individuale, lo scioglimento e la cancellazione, che danno vita a un fenomeno successorio di subentro del socio superstite nei rapporti facenti capo all'ente estinto. Il
ha, altresì, contestato l'eccezione di prescrizione breve, evidenziando come la qualità e _1 le finalità della società opponente conferiscano al credito la natura commerciale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione;
ha, infine, negato che la controparte abbia adempiuto, ribadendo che su di essa grava l'onere di dimostrare gli avvenuti pagamenti.
Di talché, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo;
il tutto con vittoria di spese di lite da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'attestazione di mancanza di fondi del fallimento.
II.- Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 25.9.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note conclusive depositate da entrambi le parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Deve in premessa richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria
3 creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass. civ.
SS.UU., n. 13533/2001).
Ciò premesso, prima di procedere nel merito, è necessario esaminare l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva che l'opponente ha fondato sulla presunta invalidità dell'operazione di tra- sformazione regressiva senza liquidazione della e, di conseguenza, _1 sull'impossibilità di trasferimento delle pretese creditorie della stessa in favore di . _1
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto, infatti, “ove a una società di persone, per venir meno della pluralità dei soci
(con conseguente scioglimento della stessa a termini dell'art. 2272, n. 4, cod.civ.), succeda una im- presa individuale, non si determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto" (Cass. civ., n. 20513/2025, n.
496/2015, n. 27189/2014, n. 3670/2007); detto altrimenti "si è al di fuori delle conseguenze deri- vanti dall'effetto estintivo di cui all'art. 2495 c.c., perché si è senz'altro verificata la c.d. trasfor- mazione regressiva, ossia la concentrazione della titolarità dei rapporti già facenti capo alla socie- tà di persone nell'unico socio rimasto” (Cass. civ. n. 20513/2025), col risultato che la c.d. trasfor- mazione regressiva o involutiva o atipica di una società di persone (che non abbia più il requisito della pluralità di soci) in impresa individuale determina non già una modificazione dell'atto costitu- tivo (come accade nella trasformazione di una società da un tipo ad un altro), bensì “un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma” (Cass. civ. n. 1593/2002).
Ciò significa, altresì, che, in caso di cancellazione dal registro delle imprese per venir meno della pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, c.c.), non si verifica alcuna rinuncia tacita alle pretese credi- torie in essere alla data della cancellazione (art. 2495 c.c.), proprio perché la “trasformazione re- gressiva” ha già determinato la concentrazione della titolarità dei rapporti facenti capo alla società
4 di persone nell'unico socio rimasto, il quale subentra nei diritti e obblighi della società cancellata
(Cass. civ., n. 20513/2025). Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di asse- gnazione di azienda rientra l'atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell'avvenuta liquidazione della quota, mentre l'altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, qua- le imprenditore individuale, l'attività d'impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell'art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto;
l'attesa semestrale dell'eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non tro- vare altri soci, bensì di continuare l'attività come impresa individuale. Una siffatta vicenda non in- tegra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall'art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distin- guendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L'"atipica trasformazione" in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa" (Cass. civ. n. 496/2015 e n. 3670/2007).
Al contempo, però, la cancellazione dal registro delle imprese di una società – sia essa di persone o di capitali – determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligato- ri facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci che ne rispondono illimitata- mente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuri- dico dei debiti sociali pendente societate (Cass. civ. n. 9085/2025), ragion per cui, la nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la di- chiarazione del fallimento della società entro un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese (Cass. civ., n. 1593/2002); tale evenienza, in effetti, si è verificata proprio nel caso di specie, con la dichiarazione di fallimento della e dei soci illimitatamente respon- _1 sabili pronunciata dal Tribunale di Foggia il 10.7.2019 e, cioè, entro l'anno dalla cancellazione del
17.8.2018.
Per tali ragioni, dunque, deve ritenersi che la legittimazione attiva sia stata correttamente in- dividuata, sul piano astratto, prima in in quanto successore nella titolarità delle _1 pretese creditorie che furono della s.n.c. e, poi, della Curatela del fallimento della s.n.c. e della
[...]
stessa in qualità di socia illimitatamente responsabile, contro cui è stato correttamente rias- Pt_2
5 sunto il giudizio in quanto titolare del credito vantato con ricorso monitorio che ha dato avvio al presente giudizio.
Venendo al merito, è necessario anzitutto procedere all'applicazione delle richiamate coor- dinate ermeneutiche in tema di onus probandi, da cui risulta che grava sulla odierna parte opposta, che ha agito per ottenere il pagamento delle fatture n. 26, 27 e 285 del 2014 e 376 del 2015, l'onere di provare l'esistenza di un valido titolo e la scadenza del termine, mentre grava sull'opponente l'onere di provare i fatti posti alla base delle due residue eccezioni e, cioè, quelle di prescrizione e di esatto adempimento.
È pacifico, infatti, che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisce (cfr. Cass. civ. n. 18991/2016).
A tal proposito, l'esistenza dei rapporti giuridici sottostanti alle fatture azionate (ossia n. 26,
27 e 285 del 2014 e 376 del 2015) e la scadenza del relativo termine sono fatti pacifici tra le parti, in quanto non contestati dall'opponente debitrice e, anzi, espressamente riconosciuti dalla stessa lad- dove, nell'atto di citazione, deduce di aver “pagato tutto quanto dovuto” (cfr. pag. 5 atto di opposi- zione).
Dovendosi, quindi, ritenere provati tali rapporti giuridici e la scadenza del termine per l'adempimento, vanno vagliati i motivi di opposizione articolati dalla e, segnatamen- TE te, l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955 n. 5 c.c. e l'eccezione di pagamen- to.
Quanto alla prima, la stessa è infondata: la norma invocata, infatti, è applicabile ai soli rap- porti tra commercianti al minuto e consumatori (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 38591/2021), mentre, nel caso di specie, da un lato, le fatture oggetto di causa sono intestate alla società di capitali oppo- nente (e non a persona fisica che acquista al dettaglio) e, dall'altro, hanno ad oggetto ingenti quanti- tativi di merce alimentare deperibile (ad es., complessivi 1.820 kg di olio extravergine d'oliva), en- trambi elementi che rendendo inverosimile la tesi dell'acquisto per consumo personale delle derrate per cui è causa.
Quanto all'eccezione di adempimento, invece, essa è parzialmente fondata.
A tal proposito, va preliminarmente sgomberato il campo dalla tesi di parte opposta secondo cui, con modifica effettuata nell'atto di citazione in riassunzione, l'opponente avrebbe inteso rinun- ciare a contestare la debenza dei crediti di cui alle fatture n. 285 del 10.11.2014 e n. 376 del
30.12.2015, dato il mancato riferimento a tali fatture, sostituite dalla nuova dicitura relativa alla
“fattura n. 285 del 30.12.2015”.
6 È utile rammentare che le fatture azionate dall'opposta sono la n. 26 del 23.1.2014 (€
3.581,60), la n. 27 del 23.1.2014 (€ 5.333,64), la n. 285 del 10.11.2014 (€ 8.008) e la n. 376 del
30.12.2015 (€ 7.280).
Ebbene, dalla lettura degli atti, risulta evidente che la variazione contenuta nell'atto di cita- zione in riassunzione non è una modifica della contestazione, ma un mero refuso della parte che ha omesso il riferimento alla fattura n. 376 del 30.12.2015 e ha finito per attribuire tale ultima data alla fattura n. 285, prima datata 10.11.2014; che si tratti di un refuso, come peraltro attestato fin da subi- to dalla stessa parte, nel corso del giudizio, è chiaramente dimostrato non solo dallo scambio delle date, ma anche dal fatto che l'atto di citazione con cui è stato introdotto il giudizio di opposizione, oltre a riportare numeri e date di fatture corrispondenti a quelle azionate con ricorso monitorio, ha in allegato una copia delle stesse tra cui figura proprio la fattura n. 285 del 10.11.2014 e il relativo pagamento (di pari importo) effettuato nel marzo 2015 e, dunque, mesi prima della data del
30.12.2015 riferibile alla sola fattura n. 376; non compare, invece, alcun riferimento ad una inesi- stente “fattura n. 285 del 30.12.2015”.
Venendo, quindi, alla prova dell'integrale adempimento dedotto dalla si os- TE serva che la parte ha prodotto la prova di alcuni pagamenti imputati alle fatture n. 26 del 23.1.2014,
n. 27 del 23.1.2014 e n. 285 del 10.11.2014 (all. 4 bis, 5 bis e 6 bis del fascicolo di parte opponen- te), per complessivi € 16.923,24: ha depositato, in particolare, una copia contabile di incasso di un assegno di importo pari alla fattura n. 26, una copia contabile del bonifico di importo pari alla fattu- ra n. 27 e una copia contabile di incasso di assegno di importo pari alla fattura n. 285, tutte pagate poco dopo la scadenza del termine indicato sulla fattura, ciò che rende verosimile la relativa l'imputazione; dal canto suo, invece, la creditrice opposta si è limitata a contestare genericamente tali pagamenti in quanto non conformi agli originali, senza però fornire alcuna prova della diversa imputazione ex art. 1193 c.c., se non quella dell'esistenza di una fattura n. 28 del 23.1.2014 emessa contro la (il cui legale rappresentante è lo stesso della in Controparte_3 TE pari data e per lo stesso importo di cui alla fattura n. 27,
contro
-imputazione che – però – è smentita dalla circostanza che la copia contabile di pagamento della fattura per cui è causa riporta la dicitura e non Fra. Mi. TE Controparte_3
Di contro, deve ritenersi mancata la prova del pagamento della fattura n. 367, emessa per €
7.280, in relazione alla quale la parte ha depositato, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., una fotocopia dell'assegno n. 0026702832-00 del 12.6.2016 (peraltro non rinvenuta agli atti), tratto per la diversa e maggiore somma di € 10.000, del quale, però, a fronte della contestazione formulata
7 dall'opposta, non ha dimostrato la negoziazione, pur potendo, come per le altre fatture, produrre una copia contabile attestante l'addebito di tale somma in conto corrente.
In conclusione, poiché con il ricorso per ingiunzione la società istante aveva ottenuto la li- quidazione in proprio favore di un credito (€ 24.203,24) più elevato di quello risultato all'esito del giudizio a cognizione piena (€ 24.203,24 - € 16.923,24 = € 7.280), l'opposizione deve ritenersi par- zialmente fondata, con la conseguente revoca del decreto opposto (art. 653 c.p.c.), cui va sostituita la pronuncia di condanna della opponente al pagamento del debito residuo, pari alla minor somma di € 7.280, aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine per l'adempimento.
IV.- Le spese di lite si pongono a carico di parte opponente per il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr.
Cass. civ. n. 18125/2017, Cass. civ. n. 17469/2007).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000, in ragione del decisum, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 533/2019 emesso dal Tribunale di Foggia in data
27.3.2019;
b) CONDANNA al pagamento, in favore di TE [...]
SOCI ILLIMITATA- Parte_3
MENTE RESPONSABILI, dell'importo di € 7.280, oltre interessi a far data dal termine del- la scadenza per l'adempimento sino al soddisfo;
2. CONDANNA al pagamento, in favore dell , ai sensi dell'art. 133 TE Pt_4
d.P.R. n. 115/2002, stante l'attestazione di mancanza di fondi del , delle spese di lite, _1 che liquida nella somma di € 5.077, oltre a rimborso forfettario delle spese generali (15%), VA
e CAP come per legge.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 26 Settembre 2025 Il Giudice – Margherita Valeriani 8