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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5786/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1
ZAPPAVIGNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Pt_1
Accademia Tiberina n. 3;
PARTE ATTRICE-opponente
CONTRO
- rappresentata e difesa dall' dell'Avv. Riccardo DE SANCTIS ed TRparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Velletri, Corso della Repubblica n. 179;
PARTE CONVENUTA-opposta
E
Alessandro IUCCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via
Malta n. 7
PARTE CONVENUTA-intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'udienza di discussione del 4 febbraio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 31 gennaio 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 31 gennaio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 24 ottobre 2019 la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1615/2019 emesso in data 9
[...]
settembre 2019, dal Tribunale di Latina, su richiesta della che TRparte_2
ingiungeva il pagamento della somma pari ad Euro 201.895.00, per il mancato pagamento di fatture sottese al servizio di trasporto per conto terzi da quest'ultima svolto deducendo:
a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina e per contro la competenza del
Tribunale di Roma poichè la competenza territoriale si poteva radicare presso il foro del domicilio del creditore nel caso questo agisse in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risultasse dal titolo invocato o fosse attraverso esso determinabile in modo univoco, evidenziando che la peraltro, non aveva prodotto alcun contratto a sostegno della propria CP_1
domanda e pretesa creditoria;
b) la mancata esecuzione delle prestazioni poste alla base del credito azionato dalla portato dalle fatture commerciali che costituiscono documenti TRparte_2
predisposti unilateralmente e pertanto non sufficienti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a provare il credito dell'opposta; c) formulava domanda riconvenzionale di compensazione del maggior avere e la condanna della al pagamento della somma di Euro 16.188,54 TRparte_2
avendo l'opponente un controcredito nei confronti dell'opposta, in forza di contratto di cessione del credito (a titolo gratuito) con la TRparte_3
notificata il 08/10/2019 quindi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, TR per € 218.083,54 per n. 3) fatture per servizi resi a favore della e CP_2
di n. 1) fattura (la 105 del 30/07/2019 per asseriti conguagli (dicembre 2018 - marzo
2019 – appalto GT Roma);
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -in via preliminare e pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina ai fini dell'emissione del Decreto ingiuntivo che si oppone nel presente procedimento, sussistendo la competenza esclusiva del Tribunale di Roma a conoscere la relativa controversia, con conseguente declaratoria di nullità e, revoca del Decreto ingiuntivo n. 16152019 del 9 settembre 2019 emesso dal Tribunale di Latina. nella persona del
Giudice Dott.ssa Maika MARINI, all'esito del procedimento recante R.Gh.4743/2019. Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre accessori di legge. -nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui lIlL.mo Giudice adito ritenesse di non dover accogliere la preliminare eccezione di incompetenza territoriale, 2) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa, I'infondatezza e l'insussistenza delle ragioni poste alla base del credito azionato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del TRparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nel Decreto ingiuntivo n. 1615/2019 del 9 settembre 2019 emesso dal Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Maika MARINI, l'esito del procedimento recante R.G. n. 4743/2019;
3) per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 1615/2019 del 9 settembre 2019 emesso dal Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Maika
MARINI, all'esito del procedimento recante R.G. n. 4743/2019, poiché infondato ed illegittimo, rigettando integralmente la pretesa in esso contenuta. Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre accessori di legge. -in via riconvenzionale nel merito, nell'ipotesi di accertamento e riconoscimento anche parziale della pretesa creditoria di controparte: 4) accertato e dichiarato, per quanto esposto in premessa, che a fronte di un credito vantato dalla in TRparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'ammontare di Euro
[...] 201.895,00, lo stesso in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, vanta verso la in persona del legale TRparte_2 rappresentante pro tempore, un controcredito per un importo maggiore e complessivamente pari ad
Euro 218.083,54, operata la compensazione tra i rispettivi crediti, condannarsi la stessa
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del TRparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 della somma pari almeno ad Euro 16.188,54, ovvero pari alla diversa maggiore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio. Sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova di cui alle premesse escluse eventuali valutazioni personali, cui deve intendersi premesso "Vero che” con riserva di depositare la lista testimoniale. Si domanda, infine, di essere ammessi a prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte, con espressa riserva di ulteriormente dedure, produrre ed articolare mezzi istruttori, anche all'esito dell' esame della comparsa di parte avversa nel rispetto dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. che sin da ora si richiedono.
Con comparsa del 11 novembre 2020 si costituiva in giudizio TRparte_2 deducendo:
a) di essere socia del C.A.I., con una partecipazione dell'1% dal 17/01/2019, la C.A.I. era invece socia di S.G.T. s.p.a. al 20,16%, in fallimento;
b) di avere eseguito il servizio di trasporto conto terzi per conto di S.G.T. s.p.a., su incarico della poiché la si era consorziata con l' Parte_1 TRparte_2
opponente e, poiché i rapporti tra la S.G.T. e la erano gestiti direttamente ed Pt_1 indirettamente dal Sig. , a.u. della il quale era anche Persona_1 CP_2
dipendente della S.G.T. s.p.a e il Responsabile di filiale GT s.p.a. a Pt_1
c) la fino a novembre 2018 fatturava direttamente a GT s.p.a. l'attività di CP_2
corriere che svolgeva per suo conto, effettuando i giri su e provincia Pt_1
mediante mezzi propri o noleggiati da terzi. Per ragioni aziendali, la S.G.T. s.p.a. aveva deciso che su fosse necessario un solo fornitore, individuato in Pt_1 Pt_1
in quanto si vociferava che a fine 2018 doveva concretizzarsi una fusione tra
[...]
S.D.A e S.G.T. Sulla falsariga di tale convinzione, la (e altra TRparte_2 società, la S.M.S. srl) si consorziavano nel C.A.I. Il aveva ottenuto Parte_1 l'esclusiva con GT spa per la fornitura dei servizi di spedizione su con Pt_1
l'ausilio dei propri consorziati, tra cui la TRparte_2
d) Sull'eccezione di incompetenza e sulla contestazione relativa all'esistenza dell'obbligazione l'opposta precisava che all'esito della partecipazione al consorzio, accadeva che da dicembre 2018, fatturava (non più TRparte_2
direttamente alla SG. , bensì) al C.A.I., mentre quest'ultimo fatturava tutti i giri CP_4
su dei consorziati, a S.G.T. spa, applicando anche una royalty del 3% sul Pt_1
fatturato. Ogni mese la tramite i suoi autisti, effettuava un TRparte_2 numero x di giri (equivalente alle consegne, in base ai colli quotidiani da recapitare)
e il C.A.I., attraverso l'amministrazione inviava i giri da fatturare e gli importi e tramite SDI inviava la fattura con l'importo concordato. Lo stesso CP_2 accadeva per il mese di gennaio 2019 , febbraio 2019 e marzo 2019. Pertanto era evidente che sia l'an, che il rapporto negoziale provato dall'esecuzione e dal riconoscimento della prestazione da parte dell'opponente, sia il quantum, erano noti e conosciuti dalla società opponente, pertanto, l'obbligazione era certamente validamente pattuita, liquida, certa ed esigibile;
e) sulla domanda riconvenzionale di parte opponente la società opposta precisava che in più circostanze, aveva tentato di chiedere il pagamento delle proprie spettanze direttamente al Sig. tuttavia senza avere alcun riscontro neppure Parte_3 alla diffida inviata in data 24.06.2019 a mezzo pec alla Soltanto in Parte_1
settembre, dopo la spedizione del decreto ingiuntivo, perveniva, la notifica della cessione del credito pro solvendo in favore della in data 08/10/2019 (per Parte_1 un atto sottoscritto il 09/08/2019 – privo di data certa), da parte della
[...]
la quale prevedeva il trasferimento (a titolo gratuito) di n. 3 fatture CP_3 per servizi resi a favore della e di n. 1 fattura per asseriti TRparte_2
conguagli (dicembre 2018 - marzo 2019 – appalto GT Roma), datata 30/07/2019 per € 156.081,92. Il commercialista della (dott. con CP_2 Persona_2 mail del 13/03/2020 estraeva il dato SDI relativo alla fattura n. 105 di
[...]
(oggetto di cessione a , confermando l'assunto che la fattura CP_3 Parte_1
era datata 30/07/2020, ovvero successivamente alla notifica della diffida e trasmessa dopo la notifica del ricorso monitorio e cioè in data 11/09/2020 ed inoltre non era neppure stata inserita in contabilità. Con pec del 14/10/2019, parte opposta contestava i contenuti della cessione e, nello specifico la fattura n. 105, e le medesime argomentazioni venivano svolte contro il in relazione al ricorso Parte_1
monitorio (opposto) della SMS srl, la quale aveva subìto un P.V.C. da parte dell'Agenzia delle Entrate di Latina, nel quale era stato affermato che l'attività della mancando la società di una effettiva struttura TRparte_3
imprenditoriale, configurava una mera interposizione fittizia di manodopera. Nel caso di specie, era stata provata la pretesa creditoria della società opposta, come attestavano le comunicazioni intercorse tra il (e con il suo ufficio Parte_1 contabile) e la Inoltre, era stato provato per tabulas il rapporto negoziale CP_2
tra le parti, la comunicazione dei conteggi, da parte del in forza dei quali Parte_1
erano state predisposte (ed inviate) le fatture da corrispondere alla CP_2
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1615/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 09.09.2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- Rigettare le domande proposte dall'attore con l'atto di opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto confermare il d.i. n. 1615/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 09.09.2019; - Accertare e dichiarare il credito di nei confronti del CP_2 Parte_4
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di Euro 201.895,23 iva inclusa oltre interessi ex
[...]
d.lgs. 231/2007 dalla scadenza delle singole fatture;
- Accertare e dichiarare l'esistenza tra la ed il di un contratto di appalto in seno al TRparte_2 Parte_1 contratto di consorzio e, per l'effetto, condannare il al pagamento Parte_1 dei corrispettivi maturati e fatturati per l'importo di Euro 201.895,23 iva inclusa oltre interessi ex
d.lgs. 231/2007 dalla scadenza delle singole fatture;
Con vittoria di diritti, spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario. IN
VIA ISTRUTTORIA Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre ed eccepire con la concessione dei termini ex art 183 comma 6 c.p.c
All'udienza del 12 novembre 2020, svoltasi a seguito di un rinvio, parte opponente si riportava all'atto di opposizione insistendo nelle eccezioni compresa quella di incompetenza territoriale e si opponeva alla richiesta di controparte di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, impugnava e contestava la comparsa di costituzione dell'opposta e chiedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. . Parte opposta depositava in forma cartacea l'atto di costituzione e gli allegati, si riportava alla comparsa di costituzione e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione e i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. . Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 12 novembre 2020 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, considerato che l'eccezione di incompetenza territoriale poteva essere decisa unitamente al merito, sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, considerato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, che esistevano elementi sufficienti dell'esistenza del credito vantato da parte opposta in ragione della documentata vigenza del contratto consortile in essere tra le parti;
ritenuto che
in forza di detto rapporto consortile l'opposta TR Parte effettuava il servizio di trasporti per conto terzi con controparte l'opponente l quale a sua volta fatturava a GT S.p.A. ; ritenuto invece che il controcredito dedotto da parte opponente e derivante dalla cessione del credito della non TRparte_3
appariva, allo stato, fornito da prova sufficiente concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava per l'amissione delle prove all'udienza del 6 aprile 2021
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 12 dicembre 2020 parte opponente asseriva che la fattura n. 105 del 30 luglio 2019, era stata emessa nella data indicata del 30 luglio 2019 e correttamente registrata nei termini di legge sull'apposito registro contabile e fiscale. Inoltre, sottolineava che nessuna contestazione era stata formulata da controparte con riguardo alle altre fatture oggetto di cessione, con conseguente pacifico riconoscimento anche dell'esistenza del relativo rapporto negoziale sotteso alla suddetta fattura n. 105 del 30 luglio 2019.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine dell'11 gennaio 2021 parte opponente chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante protempore della Sig. sui capitoli di prova ivi TRparte_2 Per_1 Per_1 indicati. Chiedeva inoltre, l'ammissione della prova testimoniale su ciascuno dei suddetti capitoli di prova, indicati con i numeri da 1. a 14., con l'esclusione di eventuali valutazioni personali indicando quali testimoni: il Sig. , il Sig. Tes_1 Tes_2
, la Sig.ra e il Sig. . Oltre a ciò chiedeva di
[...] Testimone_3 Testimone_4
ordinare l'esibizione in giudizio ex artt. 210 e 212 c.p.c., nei confronti della
[...]
del Registro IVA fatture passive e registro acquisti relativi agli anni 2018 e TRparte_2 2019 e di essere ammessi a prova contraria a quella eventualmente articolata da parte opposta.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 13 gennaio 2021 parte opposta ribadiva quanto già esposto in precedenza e in via istruttoria chiedeva l'ammissione all'interrogatorio formale del l.r.p.t. della Sig. Parte_5 Pt_3
Parte
e la prova per testi dei Sig.ri: a) (Responsabile
[...] Testimone_4 Tes_3
(Ufficio contabilità generale;
b) , ,
[...] Pt_1 TRparte_5 TRparte_6 [...]
, , , , (autisti CP_7 CP_8 TRparte_9 TRparte_10 CP_11
MDN); c) (responsabile magazzino GT spa), Testimone_5 Testimone_6
(responsabile operativo GT spa), (capo area GT spa), Testimone_7 Tes_8
(responsabile magazzino notturno GT spa), OF AT (commerciale GT spa); sui capitoli ivi indicati. Inoltre, chiedeva la prova per testi del Dott. sui Persona_2
capitoli ivi indicati
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 29 gennaio 2021 parte opponente, ribadiva quanto già esposto in precedenza e si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte opposta e, nello specifico, all'ammissione dell'interrogatorio formale e all'ammissione della prova testimoniale così come richiesta, in quanto i capitoli dalla stessa indicati (capitoli da n. 1 a n. 19) erano generici ed irrilevanti ai fini del decidere e chiedeva di essere ammessa a prova contraria sui capitoli ammessi con gli stessi testimoni indicati da parte opposta nonché con i seguenti testimoni: il Sig. , il Sig. , la Sig.ra e il Sig. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Testimone_4
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 2 febbraio 2021 parte opposta precisava che le circostanze e i capitoli di prova indicati nella memoria II termine di parte opponente erano del tutto infondati. Evidenziava inoltre che il contratto di appalto con Contr GT spa esisteva, ma fino al 30 Novembre 2018, e che non solo la CP_2
cessava di fatturare i giri alla Sgt spa, ma anche le altre società che avevano giri su e Pt_1 provincia, e cioè la Sms srl e Fs2002 srl, in quanto il Sig. che faceva parte del Pt_3
gotha di Sgt spa, avvertiva i vari sodali che era necessario riunirsi sotto un'unica società, e TR cioè la Per cui, in data 1 Dicembre 2018, sia la che la SMS, Parte_1
Parte fatturavano i loro giri a on sussisteva inoltre nessun contratto di appalto nel periodo di Dicembre 2018 dei corrieri dei giri con in quanto TRparte_2 TRparte_3 in quel periodo e fino ad inizio Gennaio i corrieri erano segnati con la , Parte_6
TR dalla quale riceveva la fattura dei giri. Soltanto dalla data del 10 gennaio 2019, i corrieri passavano alla come si evinceva dai Saol Unilav allegati di alcuni TRparte_3 corrieri, sempre per il fatto che il Sig. aveva convinto i vari soggetti che era meglio Pt_3
che tutti i corrieri dei giri di stessero sotto la stessa ala ( . La Pt_1 Parte_1
aveva assunto i corrieri per effettuare consegne che gli venivano TRparte_3
ordinate la mattina dal sig. e non svolgeva nessuna prestazione Persona_1
accessoria, perché al momento del carico da parte dei corrieri, erano presenti il Sig.
[...]
come Capo Filale ed il Sig. come responsabile operativo Parte_7 Testimone_6
GT spa, assicurando che la merce fosse smistata correttamente, e che i corrieri tutti, anche quelli di e non solo gli altri, caricassero tutto e nulla fosse disatteso. Le Parte_1 operazioni di ricevimento merci le effettuava la Cooperativa, che agiva per nome e per conto di GT, che pagava alla prima i servizi di ricevimento merci e smistamento. Di sera, il rientro dei corrieri, veniva sempre visionato dai Sig.ri e sempre per Per_1 Tes_5 conto di GT. Inoltre, da Gennaio 2019, la mattina e la sera, Sgt spa, in particolare il Sig.
come Capo Filiale, lamentava al CAI le mancate consegne. Il report Persona_1 quotidiano da cui queste si evincevano lo redigeva il Sig. , per poi Persona_1
inviarlo a Sgt spa. Infine, la Sgt spa, in base a quanto rappresentava il Sig. Per_1
, mandava le contestazioni con pesanti multe per mancate consegne al
[...] Parte_1
Oltre a ciò tutti i giri venivano effettuati con mezzi della Infine, alla TRparte_2
si conteggiava il costo pro capite del corriere e in base alle presenze, il TRparte_3
costo dei contributi e della royalty del 3%. Oltre a ciò parte opposta chiedeva il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'1 aprile 2021 il Giudice , letti gli atti di causa, rilevato che l'udienza del 6 aprile 2021 risultava fissata per l'ammissione dei mezzi di prova e che al predetto incombente si potesse provvedere con ordinanza fuori udienza al fine di evitare accessi ed assembramenti a palazzo di giustizia, viste le memorie ex art. 183 comma 6 depositate dalle parti;
rilevato che le prove orali e l'ordine di esibizione richiesti da parte opponente concernevano circostanze che dovevano essere provate documentalmente o risultavano superflue, tenuto conto della documentazione in atti e delle difese spiegate dalle parti;
rilevato che la prova orale richiesta da parte opposta risultava ammissibile e rilevante la ammetteva con esclusivo riferimento al teste e con riferimento ai capitoli Testimone_4 dal numero 12 al numero 17; e rigettava la prova richiesta da parte opponente;
ammetteva invece parte opponente alla prova contraria come richiesto con la memoria terzo termine con un teste a scelta. Revocava invece l'ordinanza precedente nella parte in cui fissava l'udienza del 6 aprile 2021 e rinviava la causa all'udienza del 14 dicembre 2021 per assumere tutti i testi ammessi
Con nota in data 8 dicembre 2021 parte opposta comunicava l'intervenuto fallimento della società (sentenza n. 140/2020 emessa dal Tribunale di Latina). cui conseguiva l'interruzione del processo ex art. 43, c.3, L.Fall..
Con ricorso del 7 marzo 2022 parte opponente riassumeva il giudizio.
Con ordinanza del 8 marzo 2022 il Giudice vista l'istanza di riassunzione del processo interrotto depositata in data 7 marzo 2022, visti gli artt. 300 e ss cpc fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21/06/2022 da svolgersi in trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta del 15 giugno 2022 parte opponente evidenziava che il non risultava formalmente costituito TRparte_2 nonostante le rituali notificazioni, si riportava all'interno della propria MEMORIA EX
ART. 183, COMMA 6^, N. 2, C.P.C. e della MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6^, N. 3,
C.P.C., con fissazione – previa adozione degli opportuni provvedimenti - della successiva udienza anche per l'assunzione dei mezzi istruttori, e riservando, in caso di successiva, eventuale, costituzione dell'opposto, TRparte_2
Con comparsa in riassunzione del 17 giugno 2022 TRparte_2
faceva proprie tutte le domande, difese ed istanze processuali anche istruttorie
[...] svolte dalla fallita in bonis, e con riguardo alle istanze istruttorie insisteva nel domandare l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi (con complessivi n. 24 capitoli) articolate nella II memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. del 13/01/2021. Ad integrazione di quanto già contestato dalla fallita in bonis, eccepiva l'inopponibilità per mancanza di TR data certa del contratto di cessione del preteso credito vantato verso da
[...]
Parte
prodotto da Eccepiva ad ogni modo, quale ragione assorbente di ogni TRparte_3
questione al riguardo, la nullità del detto contratto di cessione del credito per mancanza di causa e/o per difetto di forma e la conseguente irrilevanza della prova per testi e Parte dell'interrogatorio formale articolati da on la relativa II memoria ex art. 183, c. 6, Parte c.p.c. del 11.01.2021, in quanto attinenti, al preteso credito di cui on era mai divenuta cessionaria. Con riguardo ai capitoli di prova per testi e per interpello richiesti dalla opponente, ne eccepiva l'inammissibilità, in quanto estremamente generici, e si opponeva all'ammissione dell'ordine di esibizione richiesto, in quanto irrilevante ed esplorativo.
Con note di trattazione del 20 giugno 2022 parte opposta in riassunzione ribadiva quanto già esposto in atti precedenti.
Con ordinanza del 21 giugno 2022, il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 15 giugno
2022 e da parte opposta in data 20 giugno 2022 confermata la propria precedente ordinanza istruttoria dell'1 aprile 2021 con la quale si ammetteva il teste di parte opposta sui capitoli dal numero 12 al numero 17 della memoria secondo termine Testimone_4
e si ammetteva parte opponente alla prova contraria come richiesto con la memoria terzo termine con un teste a scelta su ciascun capitolo. Infine, rinviava per l'assunzione di tutte le prove orali ammesse all'udienza del 24 gennaio 2023
All'udienza del 24 gennaio 2023 parte opposta segnalava che il proprio teste Tes_4
benché regolarmente intimato non era comparso e chiedeva rinvio per la sua
[...] escussione. Parte opponente si opponeva al rinvio e depositava copia dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 13 aprile 2021 con il quale le parti avevano transatto la controversia per cui era causa e pertanto si chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere. Parte opposta eccepiva l'inopponibilità al fallimento per mancanza di data certa e comunque la nullità e la revocabilità dell'accordo e dell'asserito riconoscimento del debito come pure dei relativi crediti in quanto falsi. Il Giudice dato atto, impregiudicata la questione della conclusione della transazione e della sua opponibilità al fallimento nonché sui tempi del deposito del documento, disponeva l'accompagnamento coattivo del teste a cura del Comandante della Testimone_4
Stazione Carabinieri di Ardea con facoltà di subdelega e rinviava all'udienza del 20 giugno 2023 per l'escussione del teste Testimone_4
All'udienza del 20 giugno 2023 veniva introdotto il primo testimone di parte opposta che, dichiarava: “sono nato a [...] [...] identificato con Testimone_4 Pt_1 patente di guida n. in corso di validità. Sono stato dipendete della società NumeroD_1
he aveva rapporti contrattuali con Sui capitoli della TRparte_3 CP_2
memoria istruttoria di parte opposta dichiarava: Capitolo 12): è vero. Capitolo 13): è vero.
L'Ufficio da atto che si tratta dell'allegato n. 4 della comparsa di costituzione di parte opposta e non dell'allegato numero tre per come indicato nel capitolo. Capitolo 14): è vero ricordo la circostanza. Capitolo 15): non è vero. Capitolo 16): è vero. Preciso che io ero dipendente della quale responsabile operativo. Capitolo 17): è vero. TRparte_3
TR A domanda di parte opponente: io ero a conoscenza del rapporto contrattuale tra e TR
. Poiché non veniva pagata da allora per non fermare i servizi di CP_3 CP_3
Parte Trasporto agò le spettanze direttamente a . per il periodo dicembre CP_3 CP_3
TR 2018 a marzo 2019 da non ha ricevuto alcun pagamento per quanto io ne sappia.
Parte opposta rilevava che i chiarimenti non potevano essere richiesti al teste poiché vertevano su circostanze scollegate dai capitoli di prova e nuove rispetto alle quali era violato il diritto al contraddittorio e alla prova. Parte opponente contestava quanto dedotto da controparte rilevando che le circostanze afferivano alla prova contraria sugli avversi capitoli e erano quindi ad essi collegati. Parte opposta eccepiva che la prova contraria doveva essere articolata con la memoria terzo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte opponente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova e istruttori articolati con la memoria secondo termine. Parte opposta insisteva per l'ammissione delle prove non ammesse di cui alla seconda memoria. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 10 maggio 2024 il Giudice a seguito di un rinvio, visti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 maggio 2024, scaduti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 febbraio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza
Con note di trattazione del 31 gennaio 2025 parte opponente ribadiva quanto già esposto in precedenza
Con note di trattazione del 31 gennaio 2025 parte opposta ribadiva e contestava l'illiceità per violazione degli artt. 216 ss. L.F., l'inefficacia e la nullità per violazione dell'art. 168
L.F., l'inopponibilità per mancanza di data certa, nonché l'inammissibilità per tardività Parte TR della produzione relativamente alla asserita transazione tra e (menzionata e depositata solamente all'udienza del 24.01.2023). Transazione che riportava la data (non TR certa) del 13.04.2021, quando a carico di era stata già aperta (da mesi) la procedura di concordato preventivo n. 13/2020.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 31 gennaio 2025 e da parte opposta in data 31 gennaio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 4 aprile 2025 ribadendo tutte le proprie eccezioni e difese e così concludendo “di accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'infondatezza e l'insussistenza delle ragioni poste alla base del credito azionato dalla in bonis, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei TRparte_2 confronti del in persona del legale TRparte_12 rappresentante pro tempore, nel Decreto ingiuntivo n. 1615/2019 del 9 settembre 2019 emesso dal
Tribunale di Latina, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika MARINI, all'esito del procedimento recante R.G. n. 4743/2019; - per l'effetto di revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 1615/2019 del 9 settembre 2019 emesso dal Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Maika MARINI, all'esito del procedimento recante R.G. n.
4743/2019, poiché infondato ed illegittimo, rigettando integralmente la pretesa in esso contenuta con conseguente restituzione, da parte del in persona TRparte_2 del Curatore, all'opponente di tutte le somme da questi medio tempore versate in esecuzione del suddetto Decreto Ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. In via riconvenzionale nel merito, nell'ipotesi di accertamento e riconoscimento anche parziale della pretesa creditoria di controparte: - accertato e dichiarato, per quanto esposto, che a fronte di un credito vantato dalla in bonis, oggi TRparte_2
in persona del Curatore, nei confronti del CP_2 TRparte_2 [...]
in persona del 11 legale rappresentante pro tempore, TRparte_12 per l'ammontare di Euro 201.895,00, lo stesso TRparte_12 in persona del legale rappresentante pro tempore, vanta verso la fallita
TRparte_2 oggi in persona del Curatore, un controcredito per un
TRparte_2 importo maggiore e complessivamente pari ad Euro 218.083,54, operata, quindi, la compensazione tra i rispettivi crediti, si domanda volersi condannare la fallita oggi
TRparte_2 in persona del Curatore, previa restituzione
TRparte_2 all'opponente, da parte del in persona del Curatore, di
TRparte_2 tutte le somme da questi medio tempore versate in esecuzione del suddetto Decreto Ingiuntivo Parte dichiarato provvisoriamente esecutivo, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma pari TRparte_12 almeno ad Euro 16.188,54, ovvero pari alla diversa maggiore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio. Sempre con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Latina sollevata da parte opponente che ha sostenuto la competenza in capo al Tribunale di
Roma, va evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di foro competente per le obbligazioni pecuniarie, ha sostenuto che: “Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 co. 3 cc esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico(…..)Si impone, pertanto, una puntualizzazione. Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale;
dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 u.c.c.p.c.” (Cass. civ., SU, 13.09.2016 n. 17989).” (Cass. S.U.
Sentenza n. 17989 del 2016). In definitiva, in base al principio espresso dalla Suprema
Corte, la regola secondo la quale le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute presso il domicilio del creditore riguarda esclusivamente le obbligazioni pecuniarie che sono certe nel loro ammontare.
Tale pronuncia ha, pertanto, precisato che l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base allo stesso con criteri stringenti, non essendo sufficiente, per ritenere la liquidità dell'obbligazione, che il creditore abbia prospettato la debenza di una somma esattamente determinata (ad esempio sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo). Del resto, la ratio della competenza per territorio, individuata secondo quanto disposto dell'art. 20 c.p.c. con l'art. 1182 c.c., commi 3 e 4, deve essere ricondotta ad un criterio oggettivo, connesso alla finalità di garantire la maggiore vicinanza dell'operato del giudice al luogo ove si trovano gli elementi di prova da acquisire ai fini della decisione della causa: pertanto, si giustifica il radicamento di una causa presso il “foro del creditore” solo qualora, in dipendenza della natura certa (nel quantum) di una somma di denaro (anche se contestata nell'an), non si prevede plausibilmente la necessità di espletare indagini volte alla corretta determinazione della prestazione.
Pertanto, ne consegue che una controversia avente ad oggetto una somma pecuniaria viene radicata presso il “foro del creditore” soltanto in presenza di una liquidità del credito “ancorata a dati oggettivi”, posto che le esigenze di tutela del debitore resterebbero frustrate se la liquidità della somma fosse fatta dipendere dalla semplice allegazione della parte attrice, in mancanza di indicazioni ricavabili dal titolo.
Ebbene, nel caso di specie l'obbligazione pecuniaria dedotta è chiaramente liquida, posto che la somma richiesta risulta comprovata e certa sotto il profilo del quantum, in ragione del fatto che è stata prodotta documentazione in grado di consentire la determinazione certa dell'importo pattuito dalle parti quale corrispettivo a fondamento dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio nel procedimento monitorio.
Nel merito deve osservarsi che esistono elementi certi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta in ragione della documentata vigenza del contratto consortile in essere tra le TR parti;
sulla base del quale l'opposta effettuava il servizio di trasporti per conto terzi Parte con controparte l'opponente il quale a sua volta fatturava a GT S.p.A. Il credito dell'opposta risulta provato dalla corrispondenza intercorsa con l'opponente in quanto in particolare il Sig. unico teste di parte opposta, inviava i giri da fatturare e Testimone_4 gli importi trasmettendo anche degli schemi excel (con relativi importi) per consentire la fatturazione alla CP_2
Premesso ciò, conformemente a quanto indicato dalla Suprema Corte con sentenza n
10263/2021 la quale ha affermato che “… Giova altresì osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091) parte opposta ha provato l'esistenza del proprio credito assolvendo al proprio onere probatorio.
Per quanto concerne invece l'eccezione sollevata da parte opposta di nullità della cessione del credito a titolo gratuito della nei confronti di parte opponente per mancanza di CP_3
forma e causa come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass sent. n. 9768/2016, nonché
Cass. 13253/2006), << nella disciplina della cessione di crediti, la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l'essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia). Pertanto, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell'art. 1265 cod. civ. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto. Infatti, poichè la norma stabilisce che "se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorchè essa sia di data posteriore" e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perchè posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa”. Il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto dunque a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito della cessione stessa ovvero dagli scopi perseguiti, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito" (cfr. Cass. n. 6 14610 del 2004; nonché Cass. n. 20143 del
2005 e Cass. n. 13253 del 2006).
La cessione del credito può avvenire anche a titolo gratuito e quanto alla forma non ha oneri, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare
(la cessione è priva di una causa propria, ma si identifica con quella del contratto sottostante). L'atto di cessione in questione rientra invece nel genus dei negozi a titolo gratuito, per i quali non è previsto alcun vincolo di forma ad substantiam, e non può considerarsi una donazione, non essendo stato in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato (né, per verità è emerso dalle risultanze processuali) l'animus donandi che sorreggerebbe l'asserito atto di liberalità (cfr. Cass. n. 21781/2008; Cass. n. 12325/1998,
Cass. n. 2001/1996.)
E' stato inoltre statuito che “la cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche al fine di garanzia senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Diversamente, qualora la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, l'effetto traslativo si produce solamente quando il credito viene ad esistenza, mentre tale effetto non si produce affatto nell'ipotesi in cui sia desumibile dal contratto la volontà del cedente di non privarsi della titolarità del credito e di realizzare solamente effetti minori, quali l'attribuzione al cessionario della mera legittimazione alla riscossione del credito” (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17162 ). Quindi, in primo luogo, la cessione del credito a scopo di garanzia può essere convenuta sia “pro solvendo” che “pro soluto” e comporta il medesimo effetto (tipico della cessione ordinaria) immediatamente traslativo del diritto al cessionario, in entrambe le ipotesi;
tale immediato effetto traslativo non si produce nei crediti futuri e nell'ipotesi in cui dal contenuto del contratto si desuma l'esclusione di tale effetto. La differenza tra la cessione “pro solvendo” e la cessione “pro soluto” è individuabile nel trasferimento del rischio dell'insolvenza del debitore al cessionario che si verifica nel secondo tipo di cessione, ben potendo anche nella prima ipotesi trasferirsi immediatamente il credito al cessionario stesso con la sola esclusione della cessione di crediti futuri, operando l'effetto traslativo solo con la venuta ad esistenza del credito stesso. Il contratto di cessione, poi, nell'ipotesi in cui sia stata stipulato “pro soluto”, deve contenente l'espressa previsione del trasferimento di ogni rischio connesso all'adempimento del debitore ceduto al cessionario.
Nel caso in esame, si versa in ipotesi di cessione di crediti “pro solvendo”, pertanto grava, poi, sul cessionario, che agisce nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto ( Cass. Civ., 16 novembre 2018, n. 29608 ). Sul punto, parte opponente, non ha fornito prova del credito ciò in quanto ha solo allegato le fatture a sostegno della propria pretesa creditoria derivante dall'atto di cessione a suo favore e queste costituendo un documento unilaterale e con valenza meramente fiscale non dimostrano affatto il riconoscimento della prestazione della TRparte_3
da parte della anzi, tutt'altro. In particolare sul punto la TRparte_2
giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio
(Cass. Civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299)
Infatti, il valore di prova della fattura è limitato solo ai casi in cui il debitore non contesti il rapporto sottostante (il contratto o qualsiasi altro tipo di causa che ha determinato il debito) cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. Nessun rilevo può quindi attribuirsi a quanto dichiarato dal teste in ordine ai rapporti tra l'opposta e la Tes_4 [...]
in assenza di riscontro documentale che avrebbe dovuto essere allegato e TRparte_3 prodotto da parte opponente asserita creditrice in forza della ripetuta asserita cessione del credito.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni anche la domanda riconvenzionale di compensazione sollevata da parte opponente risulta infondata e deve essere rigettata poiché essa non ha assolto al suo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cc il quale dispone che “chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Secondo il principio generale operante in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del contratto (quale fonte del proprio diritto e del relativo termine di scadenza)
e di allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'integrale adempimento alla propria obbligazione. A fronte di tale consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che nel caso di specie parte opponente non ha provato il titolo alla base del controcredito opposto in compensazione a parte opposta e, pertanto, la domanda viene rigettata.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- conferma il decreto ingiuntivo n.1615/2019 del 09/09/2019;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che liquida in euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso TRparte_2
forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 30 aprile 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava