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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 560 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Rosa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 333, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
pagina 1 di 5 P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio , al fine di ottenere la condanna di
[...] Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in € 18.953,77, oltre interessi legali, subiti da essi attori e derivanti dell'inesatto adempimento contrattuale della stessa, nonché al pagamento della somma di € 1.496,00 per le spese di CTU sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 3329/2018.
Gli attori, in particolare, deducevano che nel luglio dell'anno 2016 stipulavano con la convenuta un contratto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile, sito in
Spezzano Albanese, alla via A. Scopelliti, identificato nel catasto del medesimo Comune al foglio
18, particella 1629, sub 1 e sub 10; che i predetti lavori avevano a oggetto la realizzazione del pavimento, massetto e rete, dell'intonaco premiscelato, il ripristino dei balconi e della rete, il ripristino dei marmi dei balconi, le scossaline dei balconi, il rivestimento dei pilastri, il montaggio dell'armatura del marciapiede, il fascione d'acciaio per rama, le fondazioni e i cordoli per aiuola;
che nel corso dell'opera veniva pattuita ulteriormente la realizzazione di una tettoia in legno lamellare completa di pacchetto di copertura e opere accessorie, oltre ad apposita grondaia;
che nel mese di dicembre 2016 venivano ultimati i lavori e provvedeva al saldo del Parte_1 prezzo pattuito, pari alla somma di € 26.000,00; che essi attori, rientrati presso il fabbricato in parola soltanto alla fine del mese di agosto 2018, constatavano la presenza di molteplici danni occulti non sussistenti e visibili al momento dell'ultimazione dei lavori;
che sulla base di un sopralluogo tecnico effettuato in data 12.09.2018 emergeva che i medesimi lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che i danni ammontavano a € 18.270,00; che essi attori introducevano il giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., iscritto presso questo Tribunale al pagina 2 di 5 n. R.G. 3329/2018; che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in detto procedimento, accertata la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, quantificava i danni in € 18.935,77.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, non intendeva costituirsi in giudizio la società convenuta e, pertanto, all'udienza dell'11.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e il fascicolo di cui al n.
R.G. 3329/2018; la causa veniva istruita documentalmente e attraverso interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente.
All'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte creditrice ha provato la fonte del proprio diritto - avendo depositato in atti il contratto di appalto e le quietanze del pagina 3 di 5 pagamento del prezzo, avendo, nel corso dell'interrogatorio formale, il rappresentante legale della convenuta confermato che nel corso dell'opera era stata pattuita l'ulteriore realizzazione di una tettoia in legno lamellare completa di pacchetto di copertura e opere accessorie, oltre ad apposita grondaia, e avendo prodotto la CTU espletata nel giudizio iscritto al n. R.G. 3329/2018 di questo
Tribunale - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
La convenuta, rimasta contumace, non ha dedotto e provato i fatti estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta.
6. Dunque, provate documentalmente e attraverso l'interrogatorio formale i lavori commissionati e il pagamento del prezzo, per quanto riguarda la corretta esecuzione delle opere si condividono le conclusioni a cui è giunto il CTU nel predetto procedimento per accertamento tecnico preventivo, poiché complete, coerenti, scevre da vizi logici e fondate su basi scientifiche.
Ebbene, il CTU a seguito di sopralluoghi presso l'immobile in parola ha accertato che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e ha stimato che per il rifacimento dei lavori a regola d'arte fosse necessaria una cifra pari a € 18.935,77.
7. Per tale ragione, si ritiene che i danni riconoscibili a parte attrice sono pari a € 18.935,77, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si liquida in favore di parte attrice anche la somma corrisposta al CTU per l'espletamento dell'incarico pari a € 1.196,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 18.935,77, oltre interessi legali dalla data dalla domanda al saldo, nonché alla corresponsione della somma di € 1.196,00;
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore degli attori, che Controparte_1
si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
pagina 4 di 5 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 560 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Rosa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 333, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
pagina 1 di 5 P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio , al fine di ottenere la condanna di
[...] Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in € 18.953,77, oltre interessi legali, subiti da essi attori e derivanti dell'inesatto adempimento contrattuale della stessa, nonché al pagamento della somma di € 1.496,00 per le spese di CTU sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 3329/2018.
Gli attori, in particolare, deducevano che nel luglio dell'anno 2016 stipulavano con la convenuta un contratto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile, sito in
Spezzano Albanese, alla via A. Scopelliti, identificato nel catasto del medesimo Comune al foglio
18, particella 1629, sub 1 e sub 10; che i predetti lavori avevano a oggetto la realizzazione del pavimento, massetto e rete, dell'intonaco premiscelato, il ripristino dei balconi e della rete, il ripristino dei marmi dei balconi, le scossaline dei balconi, il rivestimento dei pilastri, il montaggio dell'armatura del marciapiede, il fascione d'acciaio per rama, le fondazioni e i cordoli per aiuola;
che nel corso dell'opera veniva pattuita ulteriormente la realizzazione di una tettoia in legno lamellare completa di pacchetto di copertura e opere accessorie, oltre ad apposita grondaia;
che nel mese di dicembre 2016 venivano ultimati i lavori e provvedeva al saldo del Parte_1 prezzo pattuito, pari alla somma di € 26.000,00; che essi attori, rientrati presso il fabbricato in parola soltanto alla fine del mese di agosto 2018, constatavano la presenza di molteplici danni occulti non sussistenti e visibili al momento dell'ultimazione dei lavori;
che sulla base di un sopralluogo tecnico effettuato in data 12.09.2018 emergeva che i medesimi lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che i danni ammontavano a € 18.270,00; che essi attori introducevano il giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., iscritto presso questo Tribunale al pagina 2 di 5 n. R.G. 3329/2018; che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in detto procedimento, accertata la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, quantificava i danni in € 18.935,77.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, non intendeva costituirsi in giudizio la società convenuta e, pertanto, all'udienza dell'11.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e il fascicolo di cui al n.
R.G. 3329/2018; la causa veniva istruita documentalmente e attraverso interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente.
All'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte creditrice ha provato la fonte del proprio diritto - avendo depositato in atti il contratto di appalto e le quietanze del pagina 3 di 5 pagamento del prezzo, avendo, nel corso dell'interrogatorio formale, il rappresentante legale della convenuta confermato che nel corso dell'opera era stata pattuita l'ulteriore realizzazione di una tettoia in legno lamellare completa di pacchetto di copertura e opere accessorie, oltre ad apposita grondaia, e avendo prodotto la CTU espletata nel giudizio iscritto al n. R.G. 3329/2018 di questo
Tribunale - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
La convenuta, rimasta contumace, non ha dedotto e provato i fatti estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta.
6. Dunque, provate documentalmente e attraverso l'interrogatorio formale i lavori commissionati e il pagamento del prezzo, per quanto riguarda la corretta esecuzione delle opere si condividono le conclusioni a cui è giunto il CTU nel predetto procedimento per accertamento tecnico preventivo, poiché complete, coerenti, scevre da vizi logici e fondate su basi scientifiche.
Ebbene, il CTU a seguito di sopralluoghi presso l'immobile in parola ha accertato che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e ha stimato che per il rifacimento dei lavori a regola d'arte fosse necessaria una cifra pari a € 18.935,77.
7. Per tale ragione, si ritiene che i danni riconoscibili a parte attrice sono pari a € 18.935,77, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si liquida in favore di parte attrice anche la somma corrisposta al CTU per l'espletamento dell'incarico pari a € 1.196,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 18.935,77, oltre interessi legali dalla data dalla domanda al saldo, nonché alla corresponsione della somma di € 1.196,00;
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore degli attori, che Controparte_1
si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
pagina 4 di 5 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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