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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Sara Cargasacchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 18 /2022 del ruolo generale promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
PICERNO presso il cui studio in Via De Amicis, 61 20123 Milano è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione parte attrice contro
( ) sito in Campodolcino (SO), Via Del Crotto n. 28, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
DOMENICO NASO MARVASI, C.F.: , con studio in Pavia, Via del CodiceFiscale_2
Carmine n.12, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito dell'atto di costituzione, ed ivi domiciliato parte convenuta
in punto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice (come precisate con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.)
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della costituzione in giudizio del convenuto ex CP_1 art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, ed applicare la sanzione civile ex art. 8, medesima legge, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria n. 51-2022, e per
l'effetto
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati d'ufficio nella somma o di euro
2.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed in via equitativa, oltre i costi sopportati per la partecipazione alla mediazione ed i relativi compensi legali a favore dell'attrice
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande ex adverso in quanto infondate
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
1) Per la delibera di Assemblea del 04 settembre 2021 sui punti:
Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2019/2020
Punto 5. Analisi e approvazione Bilancio Preventivo 2020/2021
- Accertare e dichiarare la nullità e o illegittimità ovvero l'annullamento delle delibere e relativa ripartizione spese
2) Per la delibera di Assemblea del 03 gennaio 2020 sul punto:
Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2018/2019
Accertare e dichiarare la nullità della delibera e relativa ripartizione spese
3) Per la delibera di Assemblea del 24 novembre 2018 sui punti:
Punto 2
“Deliberazioni sugli argomenti previsti all'O.d.G. delle precedenti Assemblee dell'11-11-2012, dello
08-12-2013, dello 07-12-2014, dello 06-12-2015 e dello 05-11-2016 che, di seguito, si riportano:”
Accertare e dichiarare la nullità delle delibere di ri-approvazione bilanci consuntivi e relativi riparti delibere del:
11-11-2012 (consuntivo ottobre 2011 settembre 2012)
08-12-2013 (consuntivo ottobre 2012 settembre 2013)
07-12-2014 (consuntivo ottobre 2013 settembre 2014)
06-12-2015 (consuntivo ottobre 2014 settembre 2015)
05-11-2016 (consuntivo ottobre 2015 settembre 2016) per i motivi esposti nel relativo capitolo
Punto 3 ( delibera 24.11.2018 ) approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio ottobre 2017- settembre
2018 e relativa ripartizione tra i condomini
Accertare e dichiarare la nullità della delibera di ri-approvazione bilancio consuntivo e relativo riparto spese per i motivi indicati
ISTANZE ISTRUTTORIE
chiede ammettersi CTU volta ad accertare: Parte_1
• che tutti i singoli Box sono dotati di impianto di riscaldamento il cui collegamento alla caldaia condominiale è stato tagliato recentemente dal Condominio (ovviamente senza il consenso di Pt_1
• Che i singoli appartamenti sono riscaldati mediante impianto monotubo, ovvero l'acqua dei radiatori ha un unico punto d'ingresso negli appartamenti, fa il giro di tutti i radiatori dell'appartamento stesso ed ha poi un unico punto di ritorno/uscita .
2 • Che tutte le cantine di differenti misure le une dalle altre abbinate agli appartamenti, sono accatastate insieme agli appartamenti ed hanno i millesimi inclusi e non distinguibili dagli appartamenti stessi, ovvero per escludere i millesimi delle cantine da alcune spese degli appartamenti occorre redigere una nuova tabella millesimale che riporti separatamente i millesimi degli appartamenti da quelli delle singole cantine.
Ex art. 210 cpc ordinare al l'esibizione dell'elenco movimenti di C/C Controparte_1 intestato al condominio per il periodo consuntivo ottobre 2018 settembre 2019 (come da prassi consolidata del precedente amministratore)
Ex art 210 cpc ordinare al l'esibizione dell'elenco movimenti di C/C Controparte_1 intestato al condominio per il periodo consuntivo ottobre 2019 settembre 2020 (come da prassi consolidata del precedente amministratore)
Sul punto elenco movimenti di C/C in caso di diniego all'esibizione si riserva di agire con Pt_1
Decreto Ingiuntivo ad hoc.
Con vittoria di spese, diritti, onorari”
conclusioni di parte convenuta (precisate all'udienza di p.c.)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: in via preliminare ed in rito
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, ed applicare la sanzione civile ex art. 8, medesima legge, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria,
e per l'effetto
- condannare la stessa al risarcimento dei danni, liquidati d'ufficio nella somma ritenuta di giustizia ed in via equitativa, oltre i costi sopportati per la partecipazione alla mediazione ed i relativi compensi legali a favore del convenuto, per abuso di detto strumento conciliativo e per CP_1 aver ripresentato la medesima istanza una seconda volta;
- accertare e dichiarare la decadenza dal termine perentorio per impugnare ex art. 1137, co. 2 c.c., limitatamente alle delibere del 24.11.18 e 03.01.20, per i motivi indicati in atti,
e per l'effetto dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta, con le conseguenti statuizioni;
Nel merito
- rigettare tutte le domande attoree nei confronti del convenuto per i motivi Controparte_1 dedotti in atti;
e per l'effetto confermare la piena validità/legittimità/efficacia di tutte le delibere in questa sede impugnate e di quelle ad esse antecedenti, connesse e/o conseguenziali;
- con vittoria di compensi, spese e rimborso spese generale 15%, oltre oneri di legge che così si quantificano sulla base dei valori medi del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, con riferimento al valore indeterminato (basso) di causa, come indicato da parte attrice.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
- costo adesione mediazione 168/21 € 48,80
- costo adesione mediazione € 0,90 CP_2
- compensi mediazione fase attivazione € 536,00
- costo adesione mediazione 07/22 € 48,80
- costo adesione mediazione € 0,90 CP_2
3 - compensi mediazione fase attivazione € 536,00
- Fase di studio € 1.700,00
- fase introduttiva € 1.200,00
- fase istruttoria € 1.800,00
- fase decisionale € 2.900,00
TOTALE € 8.770,77 oltre rimborso generali al 15%, oneri accessori CPA, Iva se dovuta, come per legge, nonché una liquidazione equitativa a titolo risarcitorio a carico dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere l'accertamento e dichiarazione della nullità e o illegittimità ovvero
[...]
l'annullamento delle seguenti delibere condominiali e relativa ripartizione spese: 1) Per la delibera di
Assemblea del 04 settembre 2021 sui punti: Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio Consuntivo
Esercizio 2019/2020 Punto 5. Analisi e approvazione Bilancio Preventivo 2020/2021; 2) Per la delibera di Assemblea del 03 gennaio 2020 sul punto: Punto 2. Analisi e approvazione Bilancio
Consuntivo Esercizio 2018/2019; 3) Per la delibera di Assemblea del 24 novembre 2018 sui punti:
Punto 2 “Deliberazioni sugli argomenti previsti all'O.d.G. delle precedenti Assemblee dell'11-11-
2012, dello 08-12-2013, dello 07-12-2014, dello 06-12-2015 e dello 05-11-2016 che, di seguito, si riportano:” 11-11-2012 (consuntivo ottobre 2011 settembre 2012) 08-12-2013 (consuntivo ottobre
2012 settembre 2013) 07-12-2014 (consuntivo ottobre 2013 settembre 2014) 06-12-2015 (consuntivo ottobre 2014 settembre 2015) 05-11-2016 (consuntivo ottobre 2015 settembre 2016) e Punto 3 ( delibera 24.11.2018 ) approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio ottobre 2017- settembre 2018 e relativa ripartizione tra i condomini.
Parte attrice in particolare esponeva, oltre al mancato o tardivo invio del rendiconto con riparto e dettaglio spese: 1) illegittimo utilizzo di tre/quattro tabelle millesimali ed in particolare violazione dei criteri di riparto delle spese riscaldamento con utilizzo di tabelle diverse da quelle stabilite dal regolamento, senza alcuna approvazione all'unanimità e con addebito del consumo involontario
(quota 25%) per mm 72,67; 2) spese ridotte al 50% per box millesimi di fabbisogno Persona_1 pari a '0'; 3) illegittimi addebiti saldi anni precedenti;
4) illegittimo addebito spese legali condominio per contenziosi;
5) illegittima esclusione due box dalle spese acqua e criteri Persona_1 ripartizione per 12 condomini con esclusione dei detti box;
In relazione alla delibera 04.09.21 6) mancato o tardivo invio del rendiconto con riparto consuntivo e preventivo omesso invio riparto preventivo successivamente alla approvazione della delibera;
7) omesso dettaglio spese per 'Gestione privacy' e 'Fior di Giardino'; 8) mancato invio estratto conto come da prassi precedente amministratore;
In relazione alla delibera 24.11.18 9) riapprovazione del 25% di quota fissa delle delibere precedenti;
10) riapprovazione del consuntivo 2012/13 nella parte in cui riconferma addebito
'GBG posa telecomando telefonico Damiani'.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex averso dedotto e, Controparte_1 in particolare, evidenziando: in via preliminare ed in rito l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010 con richiesta di applicazione della sanzione civile e risarcimento danni per la mancata ed ingiustificata;
la decadenza dal termine ex art. 1137 c.c. per
4 impugnare le delibere del 24.11.18 e 03.01.20. Nel merito in via subordinata eccepiva: che le spese di riscaldamento erano state divise secondo i millesimi di fabbisogno, essendosi il condominio conformato al D.Lgs. n. 102/14 (attuativo della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) ed alla Norma Tecnica UNI 10200 ivi richiamata, che ha imposto l'obbligo di adozione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore nei caseggiati con impianto di riscaldamento centralizzato, come è nel caso del obbligo sanzionabile quale illecito Controparte_1 amministrativo a far data dal 2017 e che non vi è stata nessuna modifica dei millesimi di proprietà, ma l'adozione dei criteri di efficientamento energetico imposti per legge;
che nessuna violazione dei criteri di ripartizione delle spese si possa imputare al in quanto la ripartizione del box CP_1 sub 26 in due quote di 4,40 ciascuno è stata adottata esclusivamente per rendere più agevole agli eredi
– denominati nei bilanci ' - l'individuazione di quanto da loro Persona_2 Controparte_3 dovuto per la quota del box detenuto, la suddivisione del detto box, assumendo carattere di mera praticità, senza che sia stata violata alcuna norma, alcun regolamento, né leso la posizione degli altri condòmini; che parti comuni, box e cantine vengono, quindi, esclusi dal sistema di termoregolazione dell'impianto; che quanto l'addebito del “saldo precedente” a prescindere dalle molteplici impugnazioni fatte dalla condomina, in tutti i giudizi civili di impugnazione, promossi dalla nei confronti del nessuno dei Giudici assegnatari Parte_2 Controparte_1 dei fascicoli ha concesso la sospensione dell'esecutività delle deliberazioni, né alcun contenzioso in atto si è concluso con sentenza passata in giudicato che abbia statuito per la totale e/o parziale invalidità delle delibere precedenti, con la conseguenza che tutte le deliberazioni assunte dal sono pienamente valide ed efficaci;
che alle voce 'spese legali' alla non viene CP_1 Pt_1 addebitato nulla, la casella corrispondente essendo pari a '=/0'; che quanto alla esclusione dei due box dalle spese acqua il si è adeguato sin da subito alla sentenza della Persona_1 CP_1
CDA di Milano – n. 1924/21 – ha ritenuto illegittima l'esclusione del box dalle spese acqua -, e nel bilancio 2019/2020, oggetto di deliberazione il 4 settembre 2021, il dato è stato corretto, imputando la spesa anche al box eredi mentre con riferimento al bilancio 2018/2019 si ritiene Persona_1
l'attrice assolutamente decaduta dal sollevare la questione per violazione del termine di impugnativa della delibera 3 gennaio 2020, rientrando l'eccezione di non corretta ripartizione delle spese acqua rientrando nel novero del vizio meno grave di annullabilità della delibera;
che la aveva Pt_1 correttamente ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea ampiamente prima i 5 giorni previsti dalla legge, e comunque nessuna norma prescrive che nel medesimo termine perentorio debba essere comunicato anche il bilancio consuntivo dei relativi riparti e delle c.d. 'pezze giustificative' di spesa;
che nessuna richiesta di visione della necessaria documentazione era mai pervenuta al CP_1 risultando inoltre irrilevante ogni mancato rispetto di eventuali prassi precedenti. Per queste ragioni domandava il rigetto delle domande avverse.
Istruita la causa con i documenti offerti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 23/10/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. il solo difensore di parte convenuta precisava le conclusioni e il Giudice con successivo provvedimento del 24/10/2024 assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Le domande possono essere accolte nei limiti che seguono.
5 1. In primo luogo, quanto alla condizione di procedibilità della domanda, si rileva come “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione” (Corte appello Milano,
04/07/2019, n.4919).
È pur vero, infatti, che la mediazione deve essere avviata in modo serio per soddisfare la condizione di procedibilità, ma a tal fine è sufficiente la partecipazione personale al primo incontro fissato davanti al mediatore, anche se tale incontro si concluda con esito negativo (Cass. 8473/19; Corte d'Appello
Milano Sentenza n. 972/2024 pubbl. il 29/03/2024).
Nella specie è pacifico tra le parti di causa che la mediazione è stata avviata dall'attrice, salvo poi non presentarsi al primo incontro. Risulta dal verbale in atti e dalla mancata contestazione tra le parti, che la procedura n. 7/22 – nel cui oggetto vi sono le delibere impugnate nel presente giudizio
“impugnativa delibere di assemblea causa Rg 18-2022 Tribunale di Sondrio”, la nonostante Pt_1
l'espresso rifiuto dell'incontro da remoto in modalità mista come proposto dal convenuto aveva espressamente richiesto l'incontro in presenza (doc. 2 convenuta), salvo poi non presentarsi, senza neppure fornire il suo legale di procura sostanziale (doc. 3 convenuta).
Sicché al primo incontro di mediazione, peraltro in presenza del legale dell'attrice ancorché senza procura sostanziale, non risulta che sia stato allegato nessun legittimo impedimento della parte e neppure alcuna richiesta di rinvio. Anzi si legge “il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le stesse e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Preso atto dell'impossibilità di proseguire nel tentativo di ricercare una composizione della controversia si dichiara chiusa la procedura”.
Risulta poi che l'attrice per ovviare a questo problema abbia cercato di avviare una ulteriore procedura di mediazione sullo stesso oggetto, senza però che risulti in atti alcun incontro.
Neppure in atti risulta essere stata allegata dall'attrice alcuna legittima ragione giustificatrice, restando irrilevanti le condotte tenute delle parti in procedure di mediazione preliminari a diversi giudizi rispetto al presene.
1.2. Si ritiene invece correttamente esperita la procedura di mediazione n. 168/21 – con oggetto unicamente la delibera assembleare del 4 settembre 2021 (doc. 1 convenuta) - laddove al primo incontro l'odierna parte attrice ha dichiarato di non voler aderire. È pur vero, infatti, che la mediazione deve essere avviata in modo serio per soddisfare la condizione di procedibilità, ma a tal fine è sufficiente la partecipazione personale al primo incontro fissato davanti al mediatore, anche se tale incontro si concluda con esito negativo (Cass. 8473/19) infatti “La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Corte d'Appello Milano Sentenza
n. 972/2024 pubbl. il 29/03/2024).
1.3. Priva di fondamento resta la domanda attorea formulata nella prima memoria istruttoria di
“improcedibilità della costituzione in giudizio del convenuto ex art. 5, comma 1-bis CP_1
6 d.lgs. n. 28 del 2010”, con richiesta di applicazione della sanzione civile ex art. 8, medesima legge, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria n. 51-2022.
Il convenuto infatti costituendosi non ha formulato domande nuove o autonome, chiedendo sostanzialmente il rigetto delle domande attoree, da tanto deriva che alcuna condizione di procedibilità doveva essere ulteriormente esperita. Vieppiù considerato che il convenuto si è regolarmente presentato agli incontri di mediazione avviati dall'attrice precedentemente all'introduzione della presente causa, peraltro dichiarando di essere interessato alla prosecuzione del tentativo di conciliazione, a differenza di questa. Pertanto l'eccezione attorea deve essere respinta in assenza dei presupposti di legge.
Da tanto consegue che dovranno essere prese in esame unicamente le censure attoree mosse alle delibere assembleari del 4/9/2021, nel resto le domande attoree dovranno essere dichiarate improcedibili, sussistendo inoltre i presupposti per la condanna della parte attrice nei termini di cui all'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013.
2. Tanto precisato, deve in primo luogo essere respinta la domanda ni annullabilità della delibera in ragione del mancato o tardivo invio del rendiconto con riparto consuntivo e preventivo, omesso invio riparto preventivo successivamente alla approvazione della delibera. L'attrice lamenta in particolare, come non siano stati tempestivamente notificati il bilancio consuntivo 2019-2020, la proposta di preventivo esercizi 2021-2021 e il rapporto consuntivo del 2019-2020 laddove non pervenuti nei 5 giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.
Sul punto, premesso che alcuna censura è stata formulata con riferimento alla convocazione all'assemblea ma solo al ritardato invio della relativa documentazione, si rammenta che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018). Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass. 5 19799/2014; Cass 21271/2020).
3. In atti peraltro non risulta alcuna richiesta dell'attrice e indirizzata al . Neppure alcuna CP_1 richiesta di esibizione documenti risulta essere stata formulata quanto alle spese “gestione privacy” e
“Fior di Giardino”. A tanto consegue il rigetto della domanda.
4. Neppure alcuna invalidità può derivare alla delibera in oggetto per il mancato rispetto “di prassi condominiali precedenti” in tema di invio di estratti conto, non essendo stata neppure allegata alcuna violazione di norme di legge.
5. Deve invece essere accolta la contestazione attorea in punto di illegittimità degli addebiti con riferimento alle spese per “n. 2 trasferte a Sondrio c/o Tribunale Volpe – per euro 576,45 e Pt_3
7 n. 2 trasferte a Sondrio c/o C.C..I.A.A. per euro 461,16” identificate come “spese di proprietà” e non quali “spese legali” (doc. 2 attrice). Sul punto la convenuta nulla ha contestato, di talché, ritenuto che le stesse attengono a spese sostenute in ragione di procedure giudiziali o stragiudiziali tra l'odierna attrice e il convenuto, sono spese che non potranno essere alla prima addebitate. Sul punto dovrà quindi essere dichiarata l'annullamento della delibera.
6. Quanto alle contestazioni in punto di esclusione di 2 box da alcune spese condominiali (Eredi
e ) e altre spese loro addebitate al 50%, a seguito delle delucidazione fornite Per_3 Controparte_3 dal per cui nel bilancio consuntivo il valore millesimale del box sub 26 è stato diviso CP_1 esattamente per metà (4,40x2) pari a millesimi 8,80 complessivi tra i due comproprietari al 50% eredi di ed eredi a seguito di loro richiesta, per una corretta ripartizione di quanto a Persona_2 Per_3 loro spettante per la sola metà del box in comproprietà, che la quota venisse indicata a parte, in maniera tale che venisse reso loro più agevole il saldo del dovuto, l'attore ha preso atto, di fatto rinunciando ad ogni contestazione in merito, ferme le ulteriori contestazioni in tema di riparto.
7. Quanto alla lamentata divisione delle spese, con illecito addebito pro quota all'attrice di spese non dovute per spese di gestione, manutenzione ordinaria, spese consuntivo consumo involontario spese riscaldamento ed esclusione delle spese di riscaldamento e manutenzione impianto di proprietà/caldaia per il box a causa dell'utilizzo di differenti tabelle millesimali approvate con delibere nulle mai approvate all'unanimità di tutti i proprietari, si rileva in primo luogo come parte attrice non abbia specificamente controdedotto alle difese di parte convenuta sul punto.
In ogni caso, giova osservare che il legislatore europeo con la direttiva europea sull'efficienza energetica 2012/27/Ue ha imposto l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in ambito condominiale che ha comportato l'introduzione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese finalizzato in particolare alla riduzione del consumo energetico e all'emissione di gas responsabili dell'effetto serra.
Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2012/27/UE con il Dlgs. n.102/2014 e con la Norma Tecnica
UNI 10200 richiamata che ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.
Il detto decreto legislativo, nel suo art. 9, comma 5 lett D), come modificato dal D.Lgs 141/2016, vigente dal luglio 2016 sino all'intervenuta ulteriore modifica con D.Lgs 73/2020, così recitava:
“quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la
8 possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese”.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 102/2014 e succ. mod. riveste una finalità pubblicistica ed assurge quindi a norma imperativa vincolante inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico.
Di conseguenza il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertanto, non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come “in tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una loro suddivisione (ancorché parziale) in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, giacché tale criterio di riparto delle spese è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato valevoli a ripartirle in base all'uso” (Cassazione civile sez. II, 01/07/2024, n.18045).
Ancora, nell'ordinanza di rinvio n. 28282/2019 la Suprema Corte, rilevata “la nullità della delibera assembleare del 19.09.2012 nella ripartizione delle spese di riscaldamento operata per il 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale' ha enunciato il seguente principio di diritto: “Le spese del riscaldamento centralizzato in un condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tale fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio” (Sent. Cass. N. 28282/19).
In motivazione ha richiamato due principi essenziali per la decisione e la declaratoria di nullità: a) dopo l'installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale il calcolo delle spese dell'energia termica deve essere fatto per singole unità immobiliari in base al consumo effettivo rimanendo quello millesimale residuo, per i costi generali dell'impianto e il calore non consumato volontariamente
(dispersione); b) in base all'art. 26 Legge 10/1991, il cui scopo è quello di correlare strettamente la spesa al consumo effettivo del singolo utilizzatore, la ripartizione delle spese di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato costituisce 'criterio legale' di ripartizione (Corte appello Milano sez. IV, 06/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 06/05/2021), n.1446).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, essendo pacifica la circostanza che il fosse dotato CP_1 di un sistema di contabilizzazione del calore dei singoli consumi per unità immobiliare, la delibera assembleare impugnata è legittima laddove ripartisce le spese in base all'effettivo consumo del singolo condomino, mentre la quota relativa alla quota di dispersione dell'impianto viene imputato secondo il parametro delle potenze installate, conformemente alla normativa sopra richiamata, scelta
9 per la quale, diversamente da quanto eccepito dall'attrice, non è richiesta alcuna deliberazione all'unanimità dei condomini. Di talché la contestazione per come formulata deve essere respinta.
Premessa quindi la legittimità del criterio di riparto adottato dal risulta CP_1 conseguentemente corretta l'attribuzione di una quota di spese con riferimento al riscaldamento, per manutenzione ordinaria e per spese consumo involontario secondo i criteri sopra evidenziati anche all'attrice.
Infatti, in tema di sistema centralizzato di riscaldamento nei condomini, anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità contigue oltre al fatto che la messa ed il mantenimento in funzione dell'impianto centralizzato comporta l'immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari, ma anche nelle tubazioni comuni. Pertanto in ragione di tali considerazioni anche il condòmino distaccato (o che non usufruisce del riscaldamento) è chiamato a contribuire alle spese per i consumi involontari (quota di inefficienza dell'impianto), dal momento che, altrimenti, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condòmini (Tribunale Savona, 10/02/2022,
n.115).
8. Quanto alla doglianza in punto di illegittima esclusione dei proprietari del box indicato dalla ripartizione delle spese di riscaldamento con riferimento alla gestione ordinaria e per i consumi involontari, parte attrice, dolendosi del fatto che non fosse stato applicato il criterio suddivisorio millesimale, senza allegare entro il maturare delle preclusioni assertive prima ancora che provato un proprio interesse in causa rappresentato dalla minor somma che avrebbe dovuto pagare in base al criterio invocato rispetto a quello applicato, ne consegue una carenza di interesse all'esame della relativa eccezione.
9. Priva di fondamento risulta anche la contestazione dell'addebito “saldo precedente” di euro 456,59 in ragione dell'impugnazione da parte dell'attrice di tutte le delibere condominiali a partire da quelle del 26/11/2011 laddove non risulta documentato alcun provvedimento di sospensione dell'esecutività delle deliberazioni, né alcuna sentenza passata in giudicato che abbia statuito per la totale o parziale invalidità di delibere precedenti, restando le delibere condominiali precedentemente adottate valide ed efficaci.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché considerata la soccombenza prevalente della parte attrice, questa va condannata alla rifusione in favore del dei 5/6 delle spese di CP_1 giudizio che si liquidano in euro 6.346,60 a titolo di compensi ex DM 1472022 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, in ragione della semplicità delle questioni trattate) oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. con la compensazione della restante quota. Vengono altresì poste a carico di parte attrice le spese di mediazione integrali per la procedure n. 7/22 e parzialmente compensate per la procedura 168/21 e così liquidate complessivamente in euro 982,00 oltre euro 99,40 per spese.
10 Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte attrice non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1) annulla la delibera assembleare del 4 settembre 2021 del Parte_4
[...
in Campodolcino, quanto alla ripartizione delle spese quanto alle spese generali in punto “n. 2 trasferte a Sondrio c/o Tribunale Volpe – per euro 576,45 e n. 2 trasferte a Sondrio c/o Pt_3
C.C.I.A.A. per euro 461,16” identificate come “spese di proprietà” inerenti al consuntivo 2019-2020;
2) respinge nel resto le domande attoree con riferimento alle delibere del 4 settembre 2021;
3) dichiara improcedibili le ulteriori domande con riferimento alle delibere del 3 gennaio 2020 e del
24 novembre 2018;
4) condanna parte attrice alla rifusione in favore del dei 5/6 delle spese di giudizio che CP_1 si liquidano in euro 6.346,60 a titolo di compensi ex DM 1472022 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. con la compensazione della restante quota. Vengono altresì poste a carico di parte attrice le spese di mediazione integrali per la procedura n. 7/22 e parzialmente compensate per la procedura 168/21 e così liquidate complessivamente in euro
982,00 oltre euro 99,40 per spese.
5) Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013 condanna parte attrice al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00 pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sondrio, il 12/02/2025
Il Giudice
Sara Cargasacchi
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