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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1231/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12377/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 071842023000008497000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6057/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il 14-2-25 l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 12377/14/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 07/08/2024, non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento della somma di € 7.406,51, operato da Agenzia delle Entrate Riscossione, sul cedolino di stipendio, presso il terzo pignorato, Società_1 SpA, notificato in data 25/9/2023; il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto regolare notifica della intimazione ex art. 50 DPR 602/73, né precedentemente delle cartelle esattoriali n. 071/2022/0134040/39/000, dell'importo di Euro 124,70, avente ad oggetto “Irpef anno 2018”, e n. 071/2022/01701825/59/000, dell'importo di Euro 7.287,52, avente ad oggetto “IVA anno 2018”, atti presupposti del credito intimato, ed eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
La Corte di primo grado sul presupposto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non avesse fornito la prova della avvenuta notifica delle cartelle aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto della sequenza procedimentale.
L'appellante Agenzia esibiva per la prima volta in appello la prova della notifica delle cartelle, avvenuta a mani di persona di famiglia, con consegna diretta a mezzo posta, e chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata il rigetto del ricorso di I grado, vinte le spese.
L'appellato in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata eccependo il difetto di legittimazione ad impugnare dell'Agenzia ed il tardivo deposito in appello della documentazione attestante la notifica.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ritenuta la legittimazione ad impugnare dell'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, ente titolare del credito e parte convenuta nel giudizio di I grado, seppure ivi rimasta contumace.
L'appello merita accoglimento.
L'Agenzia appellante ha provato che le cartelle che costituiscono gli atti presupposti del pignoramento impugnato risultano entrambe notificate a persona di famiglia, in data 11.03.2023. a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ossia con la modalità della notifica postale “diretta” a cui si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.
Il contribuente nulla ha eccepito circa la regolarità di tali notifiche.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 (con notifica del 30 ottobre
2023), va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione;
ne consegue il rigetto del ricorso di I grado in riforma della impugnata sentenza.
La complessità del quadro normativo, alla luce del sopravvenuto intervento del Giudice delle leggi, costituisce grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1231/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12377/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 071842023000008497000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6057/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il 14-2-25 l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 12377/14/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 07/08/2024, non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento della somma di € 7.406,51, operato da Agenzia delle Entrate Riscossione, sul cedolino di stipendio, presso il terzo pignorato, Società_1 SpA, notificato in data 25/9/2023; il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto regolare notifica della intimazione ex art. 50 DPR 602/73, né precedentemente delle cartelle esattoriali n. 071/2022/0134040/39/000, dell'importo di Euro 124,70, avente ad oggetto “Irpef anno 2018”, e n. 071/2022/01701825/59/000, dell'importo di Euro 7.287,52, avente ad oggetto “IVA anno 2018”, atti presupposti del credito intimato, ed eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
La Corte di primo grado sul presupposto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non avesse fornito la prova della avvenuta notifica delle cartelle aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto della sequenza procedimentale.
L'appellante Agenzia esibiva per la prima volta in appello la prova della notifica delle cartelle, avvenuta a mani di persona di famiglia, con consegna diretta a mezzo posta, e chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata il rigetto del ricorso di I grado, vinte le spese.
L'appellato in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata eccependo il difetto di legittimazione ad impugnare dell'Agenzia ed il tardivo deposito in appello della documentazione attestante la notifica.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ritenuta la legittimazione ad impugnare dell'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, ente titolare del credito e parte convenuta nel giudizio di I grado, seppure ivi rimasta contumace.
L'appello merita accoglimento.
L'Agenzia appellante ha provato che le cartelle che costituiscono gli atti presupposti del pignoramento impugnato risultano entrambe notificate a persona di famiglia, in data 11.03.2023. a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ossia con la modalità della notifica postale “diretta” a cui si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.
Il contribuente nulla ha eccepito circa la regolarità di tali notifiche.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 (con notifica del 30 ottobre
2023), va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione;
ne consegue il rigetto del ricorso di I grado in riforma della impugnata sentenza.
La complessità del quadro normativo, alla luce del sopravvenuto intervento del Giudice delle leggi, costituisce grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio