Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 769
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per difetto della sequenza procedimentale

    In primo grado, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non aveva fornito la prova della avvenuta notifica delle cartelle, dichiarando l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto della sequenza procedimentale. In appello, l'Agenzia ha prodotto la prova della notifica delle cartelle a persona di famiglia, avvenuta a mezzo posta. La Corte ha ritenuto ammissibile l'esibizione di tale prova in appello, applicando la normativa previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220/2023, dato che il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 gennaio 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 769
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 769
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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