Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Decreto presidenziale 4 giugno 2021
Sentenza 20 settembre 2021
Decreto collegiale 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 20/09/2021, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 01114/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona dell'Amministratore di Sostegno, Avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emma Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Dal Seno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 21.08.2020 con la quale l'-OMISSIS- comunicava che l'Azienda, “ai sensi della DGRV 457/2007, non è competente ai fini dell'erogazione della retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” che risulta, pertanto, a carico della persona accolta nei Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del Comune di residenza dell'assistito”;
- delle D.G.R. Veneto nn. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e, comunque, connesso, avente ad oggetto i costi del servizio residenziale di cui fruisce il ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'1.12.2020:
- della nota del Comune di -OMISSIS- del 30.10.2020 mediante la quale è stata negata al ricorrente l'integrazione della retta di ricovero presso la Casa di soggiorno e pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS- “in applicazione del regolamento comunale vigente”;
- dell'“Allegato A)” alla deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 30.07.2007, recante il “Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)”.
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori provvedimenti non conosciuti se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda -OMISSIS- e di Regione Veneto e di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2020, il ricorrente, nella persona del proprio Amministratore di sostegno (in sigla AdS) avv. -OMISSIS-, giusta decreto di nomina dell’11.11.2016, ha impugnato, oltre alle D.G.R. Veneto nn. -OMISSIS- quali atti presupposti, la nota del 21.8.2020 con cui l’-OMISSIS- ha comunicato di non essere competente all’erogazione della retta di residenzialità qualificata come alberghiera, risultando la stessa a carico dell’ospite ovvero dell’Amministrazione comunale.
Nelle premesso in fatto, è stato precisato quanto segue:
-il ricorrente, affetto da una pluralità di patologie meglio descritte negli atti depositati in giudizio, è ospite a libero mercato a far data dal 10.3.2017 presso la Casa di soggiorno e pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con retta giornaliera pari ad euro -OMISSIS- e, in considerazione del quadro clinico complessivo, necessita di essere monitorato in modo costante e, al contempo, che ad esso siano fornite “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.M. 14.2.2001;
-considerato che il ricorrente percepisce, quale unica entrata, una pensione cat. -OMISSIS- di importo pari ad euro -OMISSIS- mensili, è impossibilitato a versare per intero l’integrazione della retta in favore della struttura ospitante, somma corrispondente ad euro-OMISSIS- mensili, anche tenendo conto delle spese da sostenere per l’acquisto di farmaci e quelle di natura personale;
-il ricorrente ha rapporti inesistenti con i propri familiari -OMISSIS-), i quali, comunque, non intendono compartecipare alla retta di degenza, da un lato, sostenendo di disporre di scarse entrate economiche, dall’altro, rifiutandosi di fornire la documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza della capacità economica;
-su incarico dell’AdS, con nota del 5.8.2020 l’-OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS- erano diffidati a provvedere, secondo le rispettive competenze, all’integrazione della retta dovuta in favore della Casa di soggiorno e pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS-, altresì corrispondendo a quest’ultima la somma di euro -OMISSIS-dovuta per le prestazioni già erogate in favore del ricorrente;
-l’-OMISSIS- riscontrava la diffida con l’impugnata nota del 21.8.2020 e il Comune trasmetteva nota interlocutoria, comunicando di aver attivato le verifiche del caso.
Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 3-septies del d.lgs.-OMISSIS-02/1992, dei D.P.C.M. 14.12.2001 e 29.11.2001, dell’art. 26 della legge n. 833/1978, dell’art. 30 della legge n. 730/1983, degli artt. 3, 32 e 117, co. 2, Cost., degli artt. 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dell’art. 11 della Carta sociale europea. Eccessività della richiesta economica a carico del ricoverato ed errata computazione, nella retta, di oneri sanitari che dovevano essere posti a carico del SSN. Travisamento dei presupposti di fatto, illogicità ed irragionevolezza manifesta, carenza/insufficienza dell’istruttoria, carenza di motivazione ”; con tali censure, in sintesi, si lamenta che le gravi condizioni di salute del ricorrente necessiterebbero di un costante monitoraggio da parte della struttura ospitante e che la nota impugnata non considererebbe minimamente la natura del bisogno del paziente; parimenti, anche le DGR impugnate sarebbero illegittime e inadeguate, così come i provvedimenti di definizione degli indirizzi per la composizione delle rette dei Centri di Servizio, per il rilascio dell’impegnativa di residenzialità e per l’individuazione della quota di rilievo sanitario; la classificazione delle prestazioni necessarie al ricorrente e i conseguenti obblighi in capo al Sistema Sanitario Regionale sarebbero, invero, individuabili in base alla normativa nazionale, europea ed internazionale vigente in materia di salute - come indicata in epigrafe - che rappresenterebbe, altresì, il limite minimo non derogabile dalla normativa regionale, come da consolidata giurisprudenza anche della Corte Costituzionale; ove la normativa fosse stata correttamente e applicata e l’-OMISSIS- avesse correttamente svolto l’attività istruttoria, la medesima avrebbe riconosciuto al ricorrente l’integrale corresponsione della retta per l’inserimento presso la Casa di soggiorno e pensionato.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo l’annullamento degli atti gravati e, conseguentemente, il riconoscimento, con efficacia retroattiva, dell’integrale corresponsione della retta per l’inserimento presso la Casa di soggiorno e pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio la -OMISSIS-, la quale ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto perché infondate.
Anche la Regione Veneto si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso (in relazione agli atti regionali) per genericità dell’asserito contrasto con la normativa nazionale e contestando, comunque, nel merito le censure di parte ricorrente in quanto infondate.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 1.12.2020, il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di -OMISSIS- del 30.10.2020, nonché l’Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS-/2007 recante il “ Regolamento di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ”. Nella suddetta comunicazione, assunta in riscontro alla diffida del 5.8.2020 a provvedere all’integrazione della retta, l’Amministrazione comunale, dopo aver richiamato, da un lato, il verbale dell’UVMD del 16.1.2019 e, dall’altro, due precedenti procedimenti attivati dall’AdS per l’eventuale integrazione della retta e conclusi negativamente per indisponibilità dei familiari del ricorrente a fornire documentazione utile a verificare la possibilità di contribuire al pagamento della quota mancante, ha evidenziato che la stessa Struttura residenziale aveva consentito l’ingresso del ricorrente nei limiti della disponibilità economica del medesimo e nei limiti della patologia dello stesso, in tal modo respingendo, di fatto, la richiesta di integrazione presentata per conto del ricorrente.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del d.lgs. 31.03.1998, n. 109; degli artt. 6, 8, 18 e 25 della legge 28.11.2000, n. 328; degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n. 159/2013; della legge regionale Veneto 08.01.2004, n. 1; degli artt. 3, 32, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost. Illegittimità per difetto assoluto di attribuzione e incompetenza. Eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto; II. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 109/1998; per violazione ed errata applicazione del DPCM n. 159 del 2013; per violazione ed errata applicazione dell’art. 433 c.c. Illegittimità per l’improprio richiamo, contenuto nel Regolamento, all’istituto degli alimenti disciplinato dagli artt. 433 e ss. c.c. Eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto; III. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione ed errata interpretazione degli artt. 3, 32, -OMISSIS- e 38 Cost.; degli artt. 2, 3, 6, 22 della legge n. 328/2000. Insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di proporzionalità, dignità, autonomia ed indipendenza della persona affetta da disabilità psichica; difetto di istruttoria ”. In estrema sintesi, con i primi due motivi parte ricorrente lamenta che se l’integrazione della quota non fosse da porre a carico del SSR, allora essa spetterebbe all’Amministrazione Comunale di -OMISSIS-, la quale dovrebbe calcolare tale quota in base alla legislazione nazionale che impone l’applicazione del “criterio Isee” di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 quale unico sistema di calcolo delle disponibilità economiche del soggetto assistito; il criterio Isee è stato recepito dalla Regione Veneto con legge n. 1/2004 per cui non residuerebbe alcuna competenza né in capo alle Aulss né in capo ai Comuni, che non potrebbero derogare al suddetto criterio, come chiarito dalla giurisprudenza; non tenendo conto del criterio Isee, gli atti impugnati (nota comunale del 30.10.2020 e Regolamento di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sarebbero, pertanto, illegittimi: in particolare, il Regolamento (approvato nel 2007 e non adeguato al d.P.C.M. n. 159/2013) violerebbe la richiamata disciplina statale (e regionale) all’art. 1 (relativamente alla definizione di nucleo familiare rilevante per la valutazione della situazione economica), all’art. 6 (relativamente alla determinazione della situazione economica del richiedente), all’art. 37 (relativamente alla individuazione dei parenti tenuti agli alimenti) e all’art. 38 (relativamente alla compartecipazione comunale ove è previsto la detrazione del reddito dell’interessato più ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF, il patrimonio mobiliare e immobiliare riferiti all’utente, il valore Isee dei parenti tenuti all’obbligo degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile); in particolare, sarebbe illegittima la nozione del “nucleo familiare collegato” di cui al Regolamento per violazione dell’art. 2 e dell’art. 3, comma 2 ter, del D.Lgs n. 109/1998, disposizione quest’ultima contenuta nello stesso d.P.C.M. n. 159/2013, a fronte del nucleo familiare del ricorrente (-OMISSIS- e -OMISSIS- non conviventi); con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità degli atti impugnati che hanno negato ogni assistenza economica nonostante il ricorrente non sia in grado di provvedere al pagamento dell’intera retta (variabile da euro-OMISSIS- ad euro -OMISSIS-) con tutti i suoi beni (entrate mensili lorde pari ad euro -OMISSIS- nell’anno 2020) e non possa nemmeno fruire della somma di euro -OMISSIS- mensili prevista dallo stesso Regolamento per le proprie spese personali.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e il riconoscimento, con efficacia retroattiva, dell’integrale corresponsione della retta per l’inserimento presso la Casa di soggiorno e pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS- o, in via subordinata, una riduzione della quota posta a suo carico.
Con ordinanza-OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio del 13.1.2021, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione ex art. 55, comma 10, CPA e contestualmente disposto un incombente istruttorio a carico del Comune intimato.
In data 26.2.2021, si è costituto in giudizio il Comune di -OMISSIS- il quale ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse (per carenza di lesività della nota impugnata) e l’improcedibilità degli stessi per inesistenza della materia del contendere (avendo la Struttura di residenza accolto il ricorrente nei limiti delle sue disponibilità); nel merito, dopo una puntuale ricostruzione in fatto della vicenda, ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto. L’Amministrazione comunale ha, altresì, adempiuto al disposto incombente istruttorio.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni.
Alla Pubblica Udienza del 10 giugno 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento.
Va premesso che, come correttamente precisato in ricorso, il ricorrente è stato ospitato in regime di libero mercato presso la Casa di soggiorno e pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS-. L’accesso a tale struttura, invero, fa seguito a specifica domanda del -OMISSIS-presentata dall’Amministratore di sostegno e nella quale è stato assunto espressamente l’impegno al pagamento della retta vigente nonché a garantire la copertura totale della retta qualora gli importi delle pensioni o la disponibilità economica dell’ospite fossero (o fossero diventati) insufficienti, specificandosi comunque, con apposita postilla, “ nei limiti della disponibilità economica ” dell’interessato.
Giova, altresì, ricordare, in linea generale, che il modello assistenziale della Regione Veneto si fonda su una valutazione tecnica di competenza dell’Unita Valutativa Multidimensionale (in sigla UVMD) la cui funzione è quella di individuare e definire le complessive esigenze (sanitarie, sociali, residenziali) della persona necessitante assistenza, al fine di identificare gli interventi e le risposte più appropriate. Tale valutazione si esprime attraverso la redazione della Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e anziane (in sigla S.Va.M.A.) il cui quadro sinottico produce un risultato in punti percentuali da 0 a 100, con riferimento all’area sanitaria (massimo punteggio percentuale 45), area sociale (massimo punteggio percentuale 30), alternative alla istituzionalizzazione (massimo punteggio percentuale 25). Ai sensi della DGR n. 1133/2008 “ il punteggio uguale o maggiore di 60 costituisce altresì il livello minimo richiesto per l'iscrizione nel Registro Unico della Residenzialità di cui alla DGR 456 del 27 febbraio 2007 ”.
Sotto tale ultimo profilo, è opportuno aggiungere che con DGR n. -OMISSIS--OMISSIS-la Regione Veneto ha, tra l’altro, stabilito l’istituzione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni Aulss, quale strumento di attribuzione, gestione e regolazione delle impegnative di residenzialità; il processo programmatorio è stato completato con le successive DGR n. 464/2006 e n. 394/2007 che hanno individuato nell’impegnativa di residenzialità “ il titolo rilasciato al cittadino per l’accesso alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziale e semiresidenziale della Regione Veneto ”; l’impegnativa è rilasciata dall’Aulss sulla base delle priorità determinate nel Registro Unico di Residenzialità (DGR n. 38/2006 e DGR n. 457/2007) e della disponibilità di accoglienza presso la struttura prescelta, dotata di posti autorizzati all’esercizio e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/02.
Con Deliberazione del D.G. n-OMISSIS- –non formalmente impugnata dal ricorrente – la -OMISSIS- ha approvato il Regolamento concernente il R.U.R. che contiene e definisce i parametri per una graduatoria unica per ciascuna tipologia di impegnativa di residenzialità per l’accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extra ospedalieri. La finalità della graduatoria è l’emissione dell’impegnativa di residenzialità, con cui la Aulss assume appunto l’impegno relativo alla componente sanitaria della retta di residenzialità. L’art. 7 del Regolamento prevede che “ La quota per l’accoglienza nei Centri Servizi residenziali o semiresidenziali per persone non autosufficienti si articola in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario. La quota di retta qualificata “alberghiera” è a carico della persona assistita o dei civilmente obbligati. Qualora sia necessaria l’integrazione retta del Comune, previamente coinvolto, si farà riferimento al Comune presso il quale la persona risiede o era iscritto nei registri di anagrafe al momento dell’ingresso in struttura ancorché autosufficiente (art. 6 comma 4 Legge n. 328 del 08/11/2000 e art. 13 bis L.R.-OMISSIS- del 03/02/1996, come modificato dall’art. 102 della L.R.-OMISSIS- del 28/01/2000. L’importo della quota di rilievo sanitario per le diverse tipologie di struttura e di assistenza è fissato dalla Regione Veneto e viene corrisposto al Centro Servizi dall’A.ULSS di residenza dell’assistito dalla data di effettivo ingresso. La quota di rilievo sanitario compone, insieme alla retta alberghiera, la retta complessiva di accoglienza ”.
Ebbene, tanto premesso, si osserva che con Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e anziane, redatta dall’Unità Valutativa Multidimensionale in data 24.11.2016 –attivata in base alla DGR n. 1133/2008 e necessaria ai fini dell’accesso ai servizi di residenzialità-, il ricorrente è stato valutato come “ soggetto autosufficiente per cui potrà essere accolto presso una struttura residenziale per autosufficienti in attesa di individuare una idonea soluzione abitativa ” (cfr. verbale UVMD); la valutazione multidimensionale finale riporta un punteggio totale generale di 44,4 punti, di cui punti 3,4 per “ totale sanitario ”, punti 26,0 per “ totale sociale ” e punti 15 per “ alternative alla istituzionalizzazione ”; nella valutazione finale dell’Assistente sociale è precisato che il ricorrente “ in carico alla CSM di -OMISSIS- (-OMISSIS-), è stato sfrattato per morosità -OMISSIS-. Ha un Amministratore di Sostegno che provvede in particolar modo alla gestione economica. A causa dello sfratto il Sig. (…), ha rifiutato di essere aiutato dall'amministratore e per qualche giorno ha preferito pernottare in luoghi fatiscenti. Il supporto delle reti è insufficiente. Vista la complessità della situazione socio-sanitaria-abitativa, si attesta l'urgenza sociale ”.
Da tale Scheda –che non risulta contestata sotto tale profilo né formalmente impugnata – emerge, pertanto, la sussistenza di un’emergenza di carattere sociale (conseguente alla mancanza di un’abitazione a causa dello sfratto per morosità), non ricollegabile in alcun modo ad esigenze inerenti a prestazioni sanitarie. Proprio in relazione a tale situazione, il ricorrente, come sopra già precisato, nel marzo del 2017 (dopo la valutazione UVMD) è stato accolto presso la Casa di Soggiorno e Pensionato della città -OMISSIS- di -OMISSIS-, in regime di libero mercato, su richiesta del proprio Amministratore di sostegno, con espresso impegno al pagamento della retta vigente.
Sempre dal documento di valutazione dell’UVMD emerge, altresì, che il ricorrente, ospite autosufficiente della Casa di soggiorno e pensionato, non necessita di alcuna particolare prestazione sanitaria –come dimostrato dal punteggio di 3,4 attribuito per le esigenze sanitarie -, né viene rappresentata la necessità di fruire – invocata, invece, in ricorso - di prestazioni continuative ad elevata integrazione sanitaria presso la Struttura ove è stato collocato su richiesta del proprio Amministratore di sostegno. Del resto, la suddetta Struttura - come precisato dall’Amministrazione resistente e non specificatamente contestato dal ricorrente in relazione al disposto di cui al comma 2 dell’art. 64 CPA - non offre prestazioni continuative ad elevata integrazione sanitaria, né offre alcun tipo di prestazione medico-sanitaria propria, affidandosi ad un medico messo a disposizione della -OMISSIS- su base convenzionale.
Pertanto, rilevato che nelle ipotesi individuate dal R.U.R. come meritevoli di diritto alla residenzialità –in questo caso comunque non sussistenti -, alla Aulss compete unicamente la cd. “ quota sanitaria ” della retta, essendo la quota alberghiera di competenza di altri soggetti, nel caso in esame non risulta residuare una parte “sanitaria” della retta presso la Struttura residenziale di competenza dell’Amministrazione Sanitaria resistente, non avendo il ricorrente necessità di cure continuative ad elevata integrazione sanitaria, peraltro non prestate dalla suddetta Struttura.
Tale conclusione non è modificata dalla successiva valutazione della UVMD.
Invero, nella scheda S.Va.M.A. del 16.1.2019 –anch’essa non oggetto di specifica impugnazione-, pur evidenziandosi un leggero peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, la UVMD, sulla base della documentazione agli atti e di quanto emerso dalla valutazione multidimensionale, esprime la propria valutazione nei seguenti termini: “ si esprime parere favorevole all'inserimento nella graduatoria aziendale per le strutture residenziali per non autosufficienti a livello assistenziale ridotto, profilo sanitario 6, punteggio di priorità 61,3. L'ass.te soc. del comune di residenza, date le caratteristiche del caso ne riconosce l'urgenza sociale senza integrazione economica della retta. L'UVMD dopo ampia discussione stabilisce che l'Amm.re di sostegno avv. -OMISSIS- valuterà la possibilità di richiedere al Giudice di intraprendere azione legale per integrazione retta nei confronti dei soggetti obbligati. L'Ass. Soc. del Comune di residenza comunica che il Comune non può integrare la parte mancante alla copertura economica, data la presenza di familiari obbligati ” (cfr verbale UVMD); in relazione ai problemi rilevati, l’UVMD precisa: “ -OMISSIS- non completamente compensata dalla terapia in atto, seguito dal centro -OMISSIS--OMISSIS- con visite periodiche, -OMISSIS- Inserito presso il Centro Servizi di -OMISSIS- come ospite autosufficiente (-OMISSIS-). E’ stato nominato Amm.re di sostegno l’avv., -OMISSIS- in data 11.11.2016 che provvede al pagamento della retta per quanto possibile date le sostanze economiche dell’assistito (euro -OMISSIS-). La quota mancante alla copertura della retta è di circa -OMISSIS- ”; il quadro sinottico, relativamente ai criteri e alle priorità per l’accoglienza in residenza riporta un punteggio totale generale di 61,3 punti, di cui 10,3 per “ totale sanitario ”, punti 26,0 “ totale sociale ” e punti 25 per “ alternative alla istituzionalizzazione ”.
Anche da tale valutazione, dunque, pur risultando un punteggio maggiore dovuto ad un peggioramento delle condizioni che permetterebbe l’inserimento nella graduatoria per le Strutture residenziali, emerge che il ricorrente non necessita (e non ha mai necessitato) di particolari prestazioni sanitarie, essendo seguito unicamente con visite periodiche, ed essendosi esclusa la necessità di erogare prestazioni continuative ad elevata integrazione sanitaria. Dunque, la permanenza del ricorrente presso la Casa di pensionato e soggiorno di -OMISSIS- non risponde ad esigenze di carattere medico-sanitario, ma unicamente di carattere sociale.
Peraltro, va evidenziato che con successiva valutazione resa in data 19.11.2020, l’UVMD ha concordato “ per proseguimento del progetto di accoglienza presso un CSA, con profilo di autosufficienza. Le dott.sse -OMISSIS- del CSM riferiscono di non essere state convocate alla precedente UVMD tenutasi in data -OMISSIS-. In occasione di suddetta valutazione il profilo dell'assistito era passato dall'autosufficienza alla non autosufficienza ” (cfr. Verbale UVMD); dunque, in tale ultima scheda S.Va.M.A. –non oggetto di specifica impugnazione-, il ricorrente è stato valutato come soggetto “ autosufficiente ”, e il quadro sinottico finale ha riportato un punteggio totale generale di 55,9 punti, di cui 6,9 per “ totale sanitario ”, punti 24,0 “ totale sociale ” e punti 25 per “ alternative alla istituzionalizzazione ”, con ciò ulteriormente confermandosi, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti minimi, sopra ricordati, per l’iscrizione nel Registro Unico della Residenzialità.
In definitiva, con l’impugnata nota del 21.8.2020, l’Aulss ha correttamente evidenziato la propria incompetenza in relazione alla c.d. retta “ alberghiera ”, anche in considerazione del fatto che, nell’ipotesi in cui fosse stata emessa l’impegnativa di residenzialità – ipotesi non realizzatasi nel caso in esame, atteso che il ricorrente è stato ospitato nella Struttura di soggiorno come ospite di libero mercato – a carico del Servizio sanitario sarebbe comunque posta unicamente la quota c.d. “ sanitaria ”.
Le censure di parte ricorrente, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Per le medesime ragioni appena esposte, anche l’impugnazione delle DGR Veneto n. -OMISSIS- risultando infondate, oltre che inammissibili per evidente genericità e indeterminatezza delle relative censure articolate in ricorso in relazione alla normativa nazionale asseritamente violata.
Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, si può prescindere dalle preliminari eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall’Amministrazione comunale, atteso che i motivi di ricorso –che possono essere esaminati unitamente, essendo connessi- non possono trovare accoglimento.
Invero, le censure articolate nei motivi aggiunti risultano fuori fuoco rispetto alla concreta situazione fattuale del ricorrente, sotto il profilo, in particolare, delle modalità di accesso alla Struttura residenziale
Come già ampiamente esposto in relazione al ricorso introduttivo, nella scheda S.Ma.M.A. del 2016 il ricorrente è stato valutato dall’UVMD come “ soggetto autosufficiente per cui potrà essere accolto presso una struttura residenziale per autosufficienti in attesa di individuare una idonea soluzione abitativa ”; pur a conoscenza di tale valutazione –si ribadisce, non formalmente contestata -, sia sotto il profilo dell’autosufficienza che della necessità di individuare una idonea soluzione abitativa, l’Amministratore di sostegno sottoscriveva in data -OMISSIS-la domanda di ingresso del ricorrente nella Casa di soggiorno e pensionato della città di -OMISSIS-, in regime di libero mercato, in base alla quale il ricorrente si impegnava a corrispondere la retta, comunque nei limiti della propria disponibilità economica. Dunque, a fronte della suddetta valutazione dell’UVMD, l’Amministratore di sostegno ha autonomamente ritenuto di collocare il ricorrente, soggetto valutato come “autosufficiente” e privo dell’impegnativa di residenzialità, in una Struttura residenziale, in regime di libero mercato, senza valutare soluzione alternative e senza previamente coinvolgere in tale decisione l’Amministrazione comunale.
A tale proposito va ricordato che l’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 –recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”- prevede, al comma 4, che “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica ”; analoga previsione sussiste anche a livello regionale, atteso che l’art. 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996,-OMISSIS-, come introdotto dalla legge regionale 28 gennaio 2000,-OMISSIS- e successivamente modificato dall’art. 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28, dispone, al primo comma, che “ Per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica ”.
Ebbene, nel caso in esame, non solo non era stata accertata la necessità del ricovero stabile presso strutture residenziali (cfr. verbale UVMD del 2016), ma nemmeno risulta il previo coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, atteso che alcun elemento probatorio è stato prodotto in tal senso. Tale situazione, come visto in precedenza, non è mutata nemmeno a seguito delle successive valutazioni dell’UVMD.
D’altra parte, l’esposta disciplina è confermata, come già evidenziato in sede di esame del ricorso introduttivo, dal R.U.R approvato con deliberazione del D.G. dell’-OMISSIS- n-OMISSIS- –provvedimento non formalmente impugnato in questa sede dal ricorrente – il cui art. 7 prevede che “ La quota per l’accoglienza nei Centri Servizi residenziali o semiresidenziali per persone non autosufficienti si articola in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario. La quota di retta qualificata “alberghiera” è a carico della persona assistita o dei civilmente obbligati. Qualora sia necessaria l’integrazione retta del Comune, previamente coinvolto, si farà riferimento al Comune presso il quale la persona risiede o era iscritto nei registri di anagrafe al momento dell’ingresso in struttura ancorché autosufficiente (art. 6 comma 4 Legge n. 328 del 08/11/2000 e art. 13 bis L.R.-OMISSIS- del 03/02/1996, come modificato dall’art. 102 della L.R.-OMISSIS- del 28/01/2000. L’importo della quota di rilievo sanitario per le diverse tipologie di struttura e di assistenza è fissato dalla Regione Veneto e viene corrisposto al Centro Servizi dall’A.ULSS di residenza dell’assistito dalla data di effettivo ingresso. La quota di rilievo sanitario compone, insieme alla retta alberghiera, la retta complessiva di accoglienza ”.
Anche alla luce di tale previsione, dunque, al momento dell’ingresso nella struttura della persona autosufficiente (come nel caso in esame), l’Amministrazione comunale, ai fini dell’eventuale integrazione della retta, deve essere previamente coinvolta.
Orbene, nel caso in esame, come già evidenziato, sono mancati i presupposti richiesti dalla richiamata normativa: invero, da un lato, le valutazioni rese in sede di UVMD hanno evidenziato un’urgenza sociale, senza rappresentare la necessità di un ricovero stabile (tanto è vero che l’inserimento in una struttura residenziale per autosufficienti era stata concessa ” in attesa di individuare una idonea soluzione abitativa ”), oltre tutto in assenza di impegnativa di residenzialità; dall’altro, non risulta documentato un preventivo e formale coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, ai fini di una integrazione della retta, in relazione all’ingresso del ricorrente nella Struttura di residenza.
In buona sostanza, l’ingresso del ricorrente nella Struttura residenziale non è stato effettuato nel rispetto delle formalità procedurali previste dalla richiamata disciplina normativa, ma è avvenuto su libera iniziativa dell’AdS, in regime di libero mercato.
In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, anche l’atto per motivi aggiunti non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi avanzate.
Pur a fronte dell’infondatezza delle censure articolate dalla parte ricorrente nei termini e per le ragioni esposte, il Collegio ritiene di evidenziare l’opportunità che l’Amministrazione Comunale esamini, nell’ambito di un costruttivo contraddittorio con l’Amministrazione di sostegno, la delicata situazione del ricorrente al fine di trovare una adeguata e definitiva soluzione alle problematiche evidenziate.
In conclusione, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti va respinto.
Le spese di causa, stante la particolare delicatezza delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.