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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello rubricata al N° 1200/2023 RGAC;
tra
( c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. Laino Fabio;
appellante
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
( contumace );
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in materia di insidia stradale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28/03/2024 ;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n° 137/2023, emessa dal Giudice di pace di Brindisi in data 01.12.2022, depositata in Cancelleria il 24.01.2023, chiedendo la parziale riforma della stessa e l'accoglimento della domanda di risarcimento rivolta al per i danni pari a €.1.973,02 (quale CP_1 differenza tra l'importo ottenuto in applicazione delle Tabelle di Milano di €.4.935,50 e la somma riconosciuta dal DP di €.2.962,48), ovvero per la diversa somma ritenuta equa e di giustizia, danni subiti a seguito della rovinosa caduta del avvenuta in data 14.02.2020 in viale Ippocrate – Pt_1
Oria (Br), a causa di un dissesto del manto stradale.
Premesso che il giudizio di primo grado, nella contumacia dell' , era stato istruito CP_2
attraverso prova documentale, escussione dell'unico teste indicato dall'attore e CTU medico legale stimativa della entità e compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro, il Pt_1
affidava la propria impugnazione al seguente unico ed articolato motivo di appello con il quale riteneva parzialmente censurabile la sentenza di prime cure per: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.; vizio di motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale – violazione di legge e delle norme di riferimento, con inadeguato esercizio del potere equitativo e con insufficiente e contraddittoria motivazione circa i criteri di liquidazione del danno;
omessa liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano”.
Dichiarata la contumacia del in difetto di alcuna richiesta istruttoria, all'udienza CP_1
del 28.03.2024 la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto con parziale riforma della sentenza impugnata e conseguente accoglimento della domanda attorea.
In primo grado il , attraverso l'escussione dell'unico teste e la CTU espletata, ha senz'altro Pt_1
fornito la prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della propria pretesa risarcitoria e cioè che in data 14.02.2020, alle ore 17:30 circa, in viale Ippocrate – Oria (Br), nel mentre percorreva a piedi la piazzetta antistante la predetta via, in fase di attraversamento cadeva rovinosamente a terra a causa di un dissesto del manto stradale non visibile e non adeguatamente segnalato, riportando multiple lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'accesso al P.S. dell'Ospedale di
Francavilla Fontana per “trauma contusivo ginocchio, mano e spalla dx distorsivo T-T dx e polso dx”.
Peraltro la sentenza di primo grado, in difetto di alcuna impugnazione da parte CP_1
deve ritenersi passata in giudicato tanto sul riconoscimento della sussistenza del fatto storico posto a fondamento della domanda, che sul piano della responsabilità dell' convenuto, nella CP_2
causazione del sinistro, avendo il primo giudice, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannato il predetto Ente al pagamento della somma complessiva di €.2.962,48 in favore del per le lesioni da questi riportate ( segnatamente: €.1.552,07 da IP nella misura del 2%; Pt_1
€.380,92 per gg.10 da ITP al 75%; €.507,90 per gg.20 da ITP al 50%; €.253,95 per gg.20 da ITP al
25%; €. 240,00 per spese mediche ), nonché delle spese e competenze di lite per l'importo di
€.1.200,00 per compensi. Come lamentato dall'odierno appellante, il giudice di prime cure, ha completamente omesso di indicare il criterio utilizzato per la liquidazione dei danni non patrimoniali spettanti al , con Pt_1
ogni probabilità, implicitamente rifacendosi alle tabelle adottate con DM in base all'art.139 del
C.A.P. per i danni di lieve entità.
Ebbene, premesso che le suddette tabelle non possano trovare applicazione al di fuori delle materie della circolazione stradale e della colpa medica ( v. più di recente Cass., n. 25922/2023 ), il primo giudice ha errato nella quantificazione del danno complessivamente risarcibile, nella misura in cui non ha fatto applicazione del differente parametro invocato dall'attore e segnatamente delle c.d.
Tabelle di Milano, discostandosi dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (così
Cass. sent. n. 12464/2011), secondo il quale l'utilizzo delle predette tabelle, trova il suo fondamento nel potere - dovere del giudice di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Facendo applicazione delle predette tabelle (in particolare si prendono a riferimento in questa sede quelle aggiornate al 2024 ), e tenuto conto dell'entità delle lesioni, del periodo di invalidità temporanea e dei punti di invalidità permanente, desumibili dalla CTU medico legale e, comunque, già riconosciuti dal primo giudice, il danno non patrimoniale subito dal , tenuto conto del Pt_1 fatto che all'epoca del sinistro l'attore aveva 45 anni, va così liquidato: (i.g. €.115,00) IP al 2%
€.2.309,00; ITP al 75% ( per gg. 10 ) €.862,50; ITP al 50% ( per gg. 20 ) €.1.150,00; ITP al 25% ( per gg. 20 ) €.575,00, per un importo complessivo di €.4.896,50.
Dovendosi, inoltre, ritenere congruo l'importo di €.240,00 a titolo di danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute e documentate ( peraltro così già liquidato dal DP ), si ritiene di dover complessivamente riconoscere in favore del a titolo di danni non patrimoniali e Pt_1
patrimoniali subiti seguito della rovinosa caduta occorsa in data 14.02.2020 in viale Ippocrate –
Oria (Br), la somma complessiva di €.5.136,50 già attualizzata, oltre gli interessi legali dall'evento sulla somma via via devalutata.
Va invece esclusa la liquidazione di altre voci di danno non patrimoniale e segnatamente si ritiene di non far luogo ad alcuna personalizzazione del danno biologico, ritenendo che la scarsa entità delle lesioni non possa aver comportato una particolare ed ulteriore sofferenza soggettiva e/o con riflessi sulla vita di relazione.
Per le considerazioni innanzi svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, il CP_1
va condannato a risarcire il a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale
[...] Pt_1 dell'ulteriore importo di €.2.201,65, quale differenza tra il danno complessivamente quantificato in questa sede in €.5.136,50 ( importo compatibile con la limitazione della domanda attorea ad
€.5.000,00, dovendosi ritenere che l'incremento derivi dall'attualizzazione del danno e dunque da un incremento maturato successivamente alla proposizione della domanda stessa ) e la somma già riconosciuta dal DP nella sentenza impugnata di €.2.934,85.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss. modif. in considerazione della scarsa importanza e serialità della vicenda, e nella sostanziale assenza di attività istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione depositato telematicamente in data 25.03.2023 nei Parte_1
confronti del , rimasto contumace, disattesa ogni diversa o contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza n° 137/2023, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, in data 01.12.2022 e depositata in Cancelleria in data 24.01.2023 e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di €.2.201,65, a titolo di differenza tra il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente quantificato (€.5.136,50) e la somma già riconosciuta dal DP (€.2.934,85), oltre agli interessi legali sulla somma via via devalutata con decorrenza dal dì del sinistro;
2) Condanna altresì il al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 Pt_1
per questo grado di giudizio che si liquidano in €.98,00 per le borsuali ed €. €.852,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Laino Fabio dichiaratosi anticipatario.
Brindisi, lì 19/05/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.