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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. US NI Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa FE NG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 966/2019 del Ruolo Generale per gli affari civili contenziosi;
TRA
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Kirghizistan) il 5 dicembre 1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Lanza ; Email_1
Ricorrente
E
, (C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
(Australia) il 20 agosto 1966.
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile – interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2019 la ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con l'1 dicembre CP_1
2005, ha dedotto che dall'unione coniugale è nata una figlia , nata Per_1
l'1 marzo 2009); che il resistente aveva intrapreso a professare una nuova religione e, non volendo la ricorrente convertirsi a tale religione, CP_1
ha deciso di lasciare la casa coniugale il 29 agosto 2017 e di trasferirsi in Puglia dal proprio padre.
La ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale, l'affidamento esclusivo della figlia minore e la previsione di un assegno di complessivi € 900,00 mensili da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia e della stessa.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al resistente.
Sentita la ricorrente all'udienza presidenziale ed esperito, quindi, senza esito il tentativo di conciliazione, sentita la minore, sono stati emanati i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata il 6 aprile 2021: autorizzazione dei coniugi a vivere separati, affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e collocamento presso il domicilio materno e assegno per il mantenimento indiretto e per la moglie pari complessivamente a € 600,00 mensili, conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali per la ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia minore.
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 2 -
Sezione Civile
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi (cfr. a tal proposito notifica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale, in atti).
Nel merito, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta;
gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto operate dalla ricorrente in seno al proprio atto processuale offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Va confermata la previsione – già adottata in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale ex art. 708, comma 3, c.p.c. del 6 aprile 2021 – relativa all'affidamento esclusivo alla ricorrente della figlia minore , Per_1
nata l'[...].
Nel corso del giudizio, infatti, è emerso che il resistente vive stabilmente in
Puglia: ha dichiarato ai Servizi Sociali di non voler leggere “le lettere inviate al
Tribunale presso il suo domicilio poiché, data la sua natura fortemente cattolica, si avvale della facoltà di non accettare né il divorzio da sua moglie né la separazione da sua figlia
”; dalle allegazioni della ricorrente non emerge che allo stato Per_1
quest'ultimo intrattenga un rapporto effettivo con la propria figlia.
Tale disinteresse, che giustifica nel caso di specie l'affidamento esclusivo
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 3 -
Sezione Civile
della figlia minore alla madre, rileva, per un verso, sotto il profilo dell'adempimento degli imprescindibili doveri di assistenza morale e materiale connessi alla responsabilità genitoriale, in epoca successiva alla separazione di fatto dei coniugi e, per altro, denota inequivocabilmente l'indisponibilità del resistente a collaborare con l'altro genitore nel quadro di un comune progetto educativo e di crescita della figlia minore, nonché la sua scarsa idoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale la prole non coabiti stabilmente.
Per ciò che attiene al regime di frequentazione tra la predetta minore e il padre, tenuto conto dell'età raggiunta dalla minore, si reputa opportuno stabilire che il resistente possa incontrare e tenere con sé la figlia liberamente secondo incontri liberamente concordati con la minore.
Consegue che il domicilio prevalente della prole sia presso il domicilio materno.
Tenuto conto della prevalente domiciliazione della figlia della coppia presso l'abitazione della madre e della totale assenza, allo stato, di rapporti di frequentazione tra la prole e il padre e, dunque, della sostanziale, correlata assenza di autonomi tempi di permanenza della prole medesima presso l'abitazione paterna, deve ritenersi che la ricorrente sia, allo stato, gravata in modo esclusivo dall'onere economico correlato al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita dei due figli.
Per tale ragione, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di mantenimento della prole medesima incombente sulla ricorrente a mente degli artt. 316-bis e 337-bis, comma 4, c.c., si reputa necessario porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 4 -
Sezione Civile
in forma indiretta, ossia mediante la corresponsione, con periodicità mensile, in favore della ricorrente (riguardato quale genitore stabilmente convivente con la prole) di una somma di denaro a detto fine destinata.
Quanto ai criteri per la commisurazione di detto contributo, va osservato che il resistente – da quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali - è
Maresciallo dell'Aeronautica Militare;
la ricorrente ha allegato che lo stesso percepisce circa € 2.000,00 mensili.
Alla luce di ciò va confermata l'entità del contributo da porre a carico del resistente in euro 300,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento della figlia va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia
(cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
Quanto alla ulteriore domanda formulata da diretta a Parte_1
conseguire dal coniuge un contributo economico per il proprio personale mantenimento, va premesso che il presupposto per il riconoscimento del contributo è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “in materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 5 -
Sezione Civile
del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ. n.
14637/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a riferire nel corso dell'udienza presidenziale che non svolge attività lavorativa;
in seguito, ha completamente omesso qualsiasi attività istruttoria sicché, per un verso, non risulta prodotta alcuna documentazione volta ad acclarare lo stato di disoccupazione né alcuna documentazione utile a consentire un aggiornato riscontro di tale condizione reddituale (quella in atti riguarda il periodo antecedente l'instaurazione del giudizio, instaurato nel 2019) ovvero una verifica in ordine alla titolarità del diritto dominicale;
per altro, la ricorrente non ha dimostrato di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali.
Anzi, la stessa ha dichiarato ai Servizi Sociali di AG che prima era insegnante di yoga e che in seguito si è trasferita a Gangi per lavorare per una azienda agricola (cfr. relazione del 17 gennaio 2022).
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 6 -
Sezione Civile
Pertanto, alla luce del grave deficit assertivo e probatorio in ordine alle proprie condizioni economiche, la domanda non merita accoglimento.
Quanto, infine, alla casa familiare sita a AG, nessuna assegnazione può essere effettuata in favore della ricorrente posto che, alla luce di quanto già rilevato dal Presidente f.f., nel corso del giudizio non è emerso che la ricorrente e la figlia vivano stabilmente nella casa di AG (tenuto conto che è emerso, di contro, che si sono trasferite a Gangi, ove la figlia frequentava anche la scuola).
Pertanto, la produzione del certificato di residenza della figlia non appare sufficiente, poiché anche in passato la stessa aveva formalmente mantenuto la residenza a AG pur vivendo a Gangi (come risulta anche dalla relazione dei Servizi Sociali i cui operatori non hanno trovato nessuno nell'indirizzo di residenza); né è stata fornita prova dell'iscrizione della minore presso una scuola di AG.
*
La peculiare natura delle questioni trattate e l'esito complessivo del giudizio (contrassegnato dall'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate dalla ricorrente), giustifica la compensazione delle spese processuali.
Pertanto, attesa la contumacia del resistente, vanno lasciate a carico della ricorrente le spese da quest'ultima sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 7 -
Sezione Civile
, (C.F. ), nata a [...] Pt_1 C.F._1
il 5 dicembre 1982 e , (C.F. CP_1
nato a [...] il [...] C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio a AN AR (FG) l'1 dicembre 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di AN AR dell'anno 2005 al n. 4, Parte I;
2. dispone l'affidamento esclusivo della figlia (nato il 1 Per_1
marzo 2009) con collocamento presso il domicilio materno, disponendo che il padre possa incontrarla secondo le disposizioni richiamate in parte motiva;
3. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere CP_1
in favore della ricorrente la somma di euro 300,00 Parte_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
4. pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse della figlia, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
5. Rigetta le altre domande;
6. lascia a carico della ricorrente le spese di lite;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
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Sezione Civile
Il Giudice Estensore
FE NG
- 9 -
Il Presidente
US NI
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. US NI Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa FE NG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 966/2019 del Ruolo Generale per gli affari civili contenziosi;
TRA
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Kirghizistan) il 5 dicembre 1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Lanza ; Email_1
Ricorrente
E
, (C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
(Australia) il 20 agosto 1966.
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile – interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 marzo 2019 la ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con l'1 dicembre CP_1
2005, ha dedotto che dall'unione coniugale è nata una figlia , nata Per_1
l'1 marzo 2009); che il resistente aveva intrapreso a professare una nuova religione e, non volendo la ricorrente convertirsi a tale religione, CP_1
ha deciso di lasciare la casa coniugale il 29 agosto 2017 e di trasferirsi in Puglia dal proprio padre.
La ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale, l'affidamento esclusivo della figlia minore e la previsione di un assegno di complessivi € 900,00 mensili da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia e della stessa.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al resistente.
Sentita la ricorrente all'udienza presidenziale ed esperito, quindi, senza esito il tentativo di conciliazione, sentita la minore, sono stati emanati i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata il 6 aprile 2021: autorizzazione dei coniugi a vivere separati, affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e collocamento presso il domicilio materno e assegno per il mantenimento indiretto e per la moglie pari complessivamente a € 600,00 mensili, conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali per la ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia minore.
Tribunale di Termini
Imerese
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Sezione Civile
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi (cfr. a tal proposito notifica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale, in atti).
Nel merito, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta;
gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto operate dalla ricorrente in seno al proprio atto processuale offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Va confermata la previsione – già adottata in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale ex art. 708, comma 3, c.p.c. del 6 aprile 2021 – relativa all'affidamento esclusivo alla ricorrente della figlia minore , Per_1
nata l'[...].
Nel corso del giudizio, infatti, è emerso che il resistente vive stabilmente in
Puglia: ha dichiarato ai Servizi Sociali di non voler leggere “le lettere inviate al
Tribunale presso il suo domicilio poiché, data la sua natura fortemente cattolica, si avvale della facoltà di non accettare né il divorzio da sua moglie né la separazione da sua figlia
”; dalle allegazioni della ricorrente non emerge che allo stato Per_1
quest'ultimo intrattenga un rapporto effettivo con la propria figlia.
Tale disinteresse, che giustifica nel caso di specie l'affidamento esclusivo
Tribunale di Termini
Imerese
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della figlia minore alla madre, rileva, per un verso, sotto il profilo dell'adempimento degli imprescindibili doveri di assistenza morale e materiale connessi alla responsabilità genitoriale, in epoca successiva alla separazione di fatto dei coniugi e, per altro, denota inequivocabilmente l'indisponibilità del resistente a collaborare con l'altro genitore nel quadro di un comune progetto educativo e di crescita della figlia minore, nonché la sua scarsa idoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale la prole non coabiti stabilmente.
Per ciò che attiene al regime di frequentazione tra la predetta minore e il padre, tenuto conto dell'età raggiunta dalla minore, si reputa opportuno stabilire che il resistente possa incontrare e tenere con sé la figlia liberamente secondo incontri liberamente concordati con la minore.
Consegue che il domicilio prevalente della prole sia presso il domicilio materno.
Tenuto conto della prevalente domiciliazione della figlia della coppia presso l'abitazione della madre e della totale assenza, allo stato, di rapporti di frequentazione tra la prole e il padre e, dunque, della sostanziale, correlata assenza di autonomi tempi di permanenza della prole medesima presso l'abitazione paterna, deve ritenersi che la ricorrente sia, allo stato, gravata in modo esclusivo dall'onere economico correlato al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita dei due figli.
Per tale ragione, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di mantenimento della prole medesima incombente sulla ricorrente a mente degli artt. 316-bis e 337-bis, comma 4, c.c., si reputa necessario porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 4 -
Sezione Civile
in forma indiretta, ossia mediante la corresponsione, con periodicità mensile, in favore della ricorrente (riguardato quale genitore stabilmente convivente con la prole) di una somma di denaro a detto fine destinata.
Quanto ai criteri per la commisurazione di detto contributo, va osservato che il resistente – da quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali - è
Maresciallo dell'Aeronautica Militare;
la ricorrente ha allegato che lo stesso percepisce circa € 2.000,00 mensili.
Alla luce di ciò va confermata l'entità del contributo da porre a carico del resistente in euro 300,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento della figlia va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia
(cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
Quanto alla ulteriore domanda formulata da diretta a Parte_1
conseguire dal coniuge un contributo economico per il proprio personale mantenimento, va premesso che il presupposto per il riconoscimento del contributo è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “in materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione
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del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ. n.
14637/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a riferire nel corso dell'udienza presidenziale che non svolge attività lavorativa;
in seguito, ha completamente omesso qualsiasi attività istruttoria sicché, per un verso, non risulta prodotta alcuna documentazione volta ad acclarare lo stato di disoccupazione né alcuna documentazione utile a consentire un aggiornato riscontro di tale condizione reddituale (quella in atti riguarda il periodo antecedente l'instaurazione del giudizio, instaurato nel 2019) ovvero una verifica in ordine alla titolarità del diritto dominicale;
per altro, la ricorrente non ha dimostrato di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali.
Anzi, la stessa ha dichiarato ai Servizi Sociali di AG che prima era insegnante di yoga e che in seguito si è trasferita a Gangi per lavorare per una azienda agricola (cfr. relazione del 17 gennaio 2022).
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Pertanto, alla luce del grave deficit assertivo e probatorio in ordine alle proprie condizioni economiche, la domanda non merita accoglimento.
Quanto, infine, alla casa familiare sita a AG, nessuna assegnazione può essere effettuata in favore della ricorrente posto che, alla luce di quanto già rilevato dal Presidente f.f., nel corso del giudizio non è emerso che la ricorrente e la figlia vivano stabilmente nella casa di AG (tenuto conto che è emerso, di contro, che si sono trasferite a Gangi, ove la figlia frequentava anche la scuola).
Pertanto, la produzione del certificato di residenza della figlia non appare sufficiente, poiché anche in passato la stessa aveva formalmente mantenuto la residenza a AG pur vivendo a Gangi (come risulta anche dalla relazione dei Servizi Sociali i cui operatori non hanno trovato nessuno nell'indirizzo di residenza); né è stata fornita prova dell'iscrizione della minore presso una scuola di AG.
*
La peculiare natura delle questioni trattate e l'esito complessivo del giudizio (contrassegnato dall'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate dalla ricorrente), giustifica la compensazione delle spese processuali.
Pertanto, attesa la contumacia del resistente, vanno lasciate a carico della ricorrente le spese da quest'ultima sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi Pt_1
Tribunale di Termini
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, (C.F. ), nata a [...] Pt_1 C.F._1
il 5 dicembre 1982 e , (C.F. CP_1
nato a [...] il [...] C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio a AN AR (FG) l'1 dicembre 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di AN AR dell'anno 2005 al n. 4, Parte I;
2. dispone l'affidamento esclusivo della figlia (nato il 1 Per_1
marzo 2009) con collocamento presso il domicilio materno, disponendo che il padre possa incontrarla secondo le disposizioni richiamate in parte motiva;
3. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere CP_1
in favore della ricorrente la somma di euro 300,00 Parte_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
4. pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse della figlia, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
5. Rigetta le altre domande;
6. lascia a carico della ricorrente le spese di lite;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.
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