Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 12 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a CUGGIONO (MI) il Parte_1 C.F._1
06/07/1970. Con il patrocinio dell'Avv. PEDUTO CRISTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a TERNI (TR) il 06/04/1965 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente a)pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni della sentenza di separazione n. 735/2023;
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
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Con ricorso depositato in data 07/01/2025, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data in data 20/08/1988 nel Comune di Controparte_1
San Maurizio D'Opaglio, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Maurizio D'Opaglio (NO) - Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 1988. Dall'unione nasceva il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza n. 735/2023 pubblicata in data 14/11/2023 il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, dichiarando la stessa addebitabile esclusivamente al ai CP_1 sensi dell'art. 151 c.p.c., respingendo la domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente. Chiedeva, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. All'udienza del 22.5.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
* La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. n. 735/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data in data 20/08/1988 nel Comune di San Parte_1 Controparte_1
Maurizio D'Opaglio, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Maurizio D'Opaglio (NO) - Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 1988.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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