Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2020
Sentenza 14 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2021, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00046/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2009, proposto da
AC NO e AC CA CI e L.R. di Azienda Agricola L'Aia S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agugliaro - (Vi), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliataria in Venezia, Cannaregio, 23;
Provincia di Vicenza non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Regionale 30.9.2008 n. 2769; del verbale della Conferenza di Servizi del 17.9.2008, concernente l'approvazione del PAT di Agugliaro; della delibera della giunta provinciale di Vicenza 17.6.2008, n. 231; della delibera del Consiglio comunale di Agugliaro 27.7.2007, n. 17, di adozione del PAT; della delibera di Giunta Comunale 9.3.2005, n. 23; della delibera di Giunta Comunale 7.12.2005, n. 87;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Agugliaro e di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è titolare di un allevamento avicolo classificato come intensivo nel Comune di Agugliaro. L’azienda è situata a nord del canale Liona che, secondo quanto deduce la ricorrente, segna il confine tra il centro abitato del paese e l’aperta campagna. In prossimità dell’allevamento si trova “Villa dal Verme”, una villa veneta, che il Comune di Agugliaro intende riqualificare – insieme all’area in cui essa sorge – per destinarla a sede degli uffici municipali.
Afferma la ricorrente che il Comune ha approvato, nel corso del tempo una serie di disposizioni urbanistiche, contrastanti con la finalità di tutela e risparmio del suolo agricolo, al solo scopo di far trasferire in altro luogo l’attività produttiva in essere e trasformare l’area in cui sorge l’allevamento in zona residenziale.
Le norme urbanistiche susseguitesi nel tempo sono state impugnate con separati ricorsi. Quella all’esame è la delibera di ratifica del PAT nella parte in cui, all’articolo 15.6, qualifica l’area ove sorge l’allevamento come parte dell’ATO I/1 “Agugliaro centro” e nella parte in cui istituisce un parco polifunzionale nell’area circostante la “Villa dal Verme”.
Sono, altresì, impugnate le seguenti disposizioni del PAT: l’art. 13.3. NTA nella parte in cui vieta qualsiasi intervento edilizio diverso dalla manutenzione ordinaria, equipara l’aumento dei capi all’ampliamento dell’allevamento, impone all’allevamento di mantenere le distanze dai “contesti figurativi”, senza relazione di reciprocità.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1. Violazione articoli 3, 41 e 42 della Costituzione. Violazione art 44, c. 2-bis, L.R. 11/2004. Eccesso di potere per ingiustizia e irrazionalità manifeste.
L’art. 13.3., punto 1, lett. i) delle NTA del PAT prevede il divieto di effettuare interventi diversi dalla manutenzione ordinaria per gli allevamenti esistenti che non rispettino le distanze minime previste dall’atto di indirizzo, lettera d), punto 5.
La norma è tacciata di contrasto con i parametri costituzionali sopra citati, laddove impedisce gli interventi necessari per la conservazione della funzionalità delle opere o per il loro adeguamento tecnologico alla disciplina vigente.
2. Violazione degli art. 2, c. 1, lett. d) e 13, comma 2, L.R. 11/2004, contrasto con strumenti urbanistici sovraordinati eccesso di potere per contraddittorietà.
L’aver inserito l’allevamento nell’ATO I/1 Agugliaro Centro viola l’art. 13, c. 3, L.R. 11/2004 - ove si afferma che gli ATO sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico-ambientali e insediativi - perché non v’è omogeneità tra la zona ove sorgono gli allevamenti, che è agricola, ed il centro urbano.
L’articolo 2, comma 1, alle lettere c) e d) impone la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica e l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Nella specie le scelte urbanistiche operate dal Comune confliggono con tale disposizione, essendo state sopravvalutate le necessità abitative della popolazione. Si è affermato, infatti, un fabbisogno abitativo complessivo di 128.000 mc aggiuntivi mediante la ingiustificata riduzione del numero medio dei componenti dei nuclei familiari.
Inoltre, la previsione sarebbe incompatibile con le caratteristiche dell’area, che è esondabile, soggetta a vincoli idrogeologici e paesaggistici ed, è, pertanto, la meno adatta allo sviluppo residenziale. Si pone, altresì, in contrasto con il PTCP che classifica il canale di Liona come corridoio ecologico. Infine, è in contrasto con le premesse dello strumento urbanistico e con le esigenze di tutela del contesto delle ville venete.
3. Violazione art. 41 Cost., violazione art. 50, c. 2 L.r. 11/2004 e della DGR 3178/04 (sub lett. d). violazione art. 5, comma 6, L.R. 11/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste e per sviamento.
Le scelte operate avrebbero come finalità quella di legittimare gli investimenti programmati sul parco polifunzionale e rendere gli allevamenti storici incompatibili con gli ambiti su cui sorgono.
Viene impugnato l’art. 15.4 “opera incongrua (allevamenti da trasferire)” nella parte in cui richiama l’art. 11.3. Tale ultima disposizione prevede l’applicazione delle distanze di cui alla DGRV 3178/2004 anche agli ampliamenti dell’allevamento, intendendosi per ampliamento anche il mero aumento dei capi allevati. Inoltre prevede l’obbligo del rispetto delle suddette distanze anche dal perimetro dei contesti figurativi previsti dal PAT in assenza di reciprocità. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che con la disposizione sarebbe inibito ogni ampliamento dell’allevamento anche di un solo capo.
4. Violazione dell’articolo 27 e dell’articolo 9 della L.R. 40/1984, dell’articolo 2, L.R. 11/2004 e dell’art. 135 D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza dei presupposti. La ricorrente contesta la compatibilità della vocazione agricola dell’area con il parco polifunzionale, che è stato previsto per la valorizzazione delle ville venete. Tale intervento, tuttavia, determinerebbe una trasformazione del territorio non incompatibile con il contesto.
Si è costituita la Regione Veneto che preliminarmente ha eccepito:
- Inammissibilità del primo e del terzo motivo trattandosi di disposizioni non autonomamente lesive.
- Inammissibilità del secondo motivo, in quanto non è espressa la ragione per la quale sarebbe lesivo l’inserimento dell’allevamento nel contesto.
- Inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione dell’art. 11.3 lett. d) sulla distanza degli allevamenti dai contesti figurativi dei complessi monumentali. Nel PAT non sono ancora individuati i contesti figurativi, essendo tale previsione rimessa al PI.
Ha, altresì, contestato nel merito le doglianze avversarie.
All’udienza del 19 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo (con sui si contesta la legittimità dell’art. 11.3., n. 1 lett. i) delle NTA del PAT che prevede l’ammissibilità dei soli interventi di manutenzione ordinaria per gli allevamenti che non rispettino le distanze di cui all’atto di indirizzo) ed il terzo motivo (con cui si contesta la legittimità della disciplina recata dall’articolo 15.4 in materia di allevamenti da trasferire) sono inammissibili, trattandosi di disposizioni non autonomamente lesive. Esse, infatti, contengono prescrizioni destinate ad inverarsi nell’emanando PI, al quale l’articolo 17, comma 2, lett. i), L.R. 11/2004 assegna il compito di “individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria” (mentre al PAT, l’art. 13, comma 1, lett. n L.R. 11/2004, è rimesso di dettare i criteri per la dismissione delle attività produttive in zona impropria) e come risulta, peraltro, confermato dalla previsione di cui all’articolo 15.4, che, per gli allevamenti da trasferire, rimette espressamente al piano operativo la limitazione alla sola manutenzione ordinaria degli interventi ammissibili sino al trasferimento/blocco dell’attività. Non trattandosi di previsioni immediatamente applicabili, non sussiste l’interesse alla loro impugnazione.
2. Il secondo motivo è infondato, il chè consente anche di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità.
2.1 Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 13, c. 2, L.R. 11/2004. La suddetta disposizione si limita ad affermare che gli ATO in cui il Comune suddivide il proprio territorio siano individuati per specifici contesti territoriali, sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo, ma non impone anche che sussista un’omogeneità di partenza tra le aree. Sussiste, al contrario, la discrezionalità del pianificatore nella definizione delle linee di sviluppo del territorio.
2.2 Neppure sussiste la dedotta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) L.R. 11/2004. Tali previsioni impongono la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica e l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La nuova zona di espansione è prevista sull’area ove attualmente insiste l’allevamento e non determina, pertanto, nuovo consumo di suolo agricolo.
3. Le esigenze abitative sottese alla previsione sono state spiegate dal Comune nel riscontro all’osservazione presentata dalla ditta nel corso del procedimento di approvazione del PAT con argomentazioni non inficiate da vizi logici e di cui non è stata efficacemente dimostrata la palese irragionevolezza.
Trattasi, com’è evidente, di valutazioni frutto di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili nei soli limiti della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria, del travisamento del fatto, del difetto di motivazione.
La ricorrente afferma, riproducendo argomentazioni già espresse nella sede procedimentale, che, in base al tasso di crescita annuale ed ad una ipotizzabile riduzione del numero medio dei componenti dei nuclei familiari, sia giustificabile un incremento delle esigenze abitative molto inferiore a quello calcolato dal comune.
Il Comune, tuttavia, ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali i calcoli ipotizzati dalla ricorrente non sono corretti, chiarendo che: il tasso di incremento della popolazione nell’ultimo decennio è pari all’8,40% e non al 5,15% come ipotizzato dalla ricorrente e che il c.d. “saldo sociale” deve ritenersi in aumento, in continuità con la tendenza crescente verificatasi nell’ultimo decennio. Inoltre, ha evidenziato sia in atto una tendenza alla diminuzione del numero medio di componenti dei nuclei familiari, ipotizzabile nella misura di 2,2. Sulla base di tali dati e del valore medio di mc 150 per nucleo familiare, è stata calcolata la volumetria della nuova zona di espansione.
Le valutazioni effettuate dal Comune non appaiono validamente avversate dalla ricorrente, che si limita a sovrapporre una propria personale stima a quella del Comune, senza evidenziarne profili di erroneità, macroscopica illogicità o incoerenza, o carenze istruttorie.
3.1 Neppure risulta provato il contrasto con la strumentazione urbanistica di livello superiore. Le dedotte difformità dalle previsioni enucleate dalla ricorrente trovano coerente spiegazione nelle difese dell’Amministrazione.
Le esigenze di tutela paesaggistica del canale Liona, evidenziate dall’articolo 27 NTA del Piano d’area dei Monti Berici e il rischio idraulico connesso alla sua vicinanza alla zona di espansione sono problematiche affrontabili in sede di PI e di attuazione degli interventi, come indicato dalla Provincia nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ditta (all. 11/C).
Non v’è una macroscopica incoerenza tra le premesse del PAT e la previsione della zona d’espansione, poiché l’esigenza di evitare il consumo di nuovo suolo agricolo non è in contraddizione con una diversa destinazione delle aree già occupate dall’allevamento ed è coerente con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, enucleate nella relazione al PAT, ove si afferma che esse debbano essere individuate a ridosso degli insediamenti esistenti e in modo da “creare una centralità attorno al polo in progetto della ridestinazione d’uso della villa Dal Verme per attività pubbliche ed il parco pubblico ed impianti sportivi” .
Né risulta incompatibile la realizzazione di una zona residenziale al posto dell’esistente allevamento con le esigenze di tutela dei valori storici connessi delle ville venete, atteso che essa rientra nel progetto di integrare le ville nel contesto cittadino, sia pure attraverso la mitigazione consistente nella realizzazione del parco polifunzionale ed eliminando un elemento di maggior contrasto consistente nell’attività produttiva in essere.
4. Infondato è anche il quarto motivo, con cui si contesta la compatibilità del parco polifunzionale con la vocazione agricola dell’area nella quale è destinato a sorgere, poiché esso comporterebbe la realizzazione di opere quali impianti sportivi e spazi di aggregazione che non mirano a tutelare il territorio o l’ambiente.
La presenza della villa veneta nell’area appare coerente con l’intendimento, espresso anche agli articoli 23 e 59, lett. g) del Piano d’Area dei Monti Berici, di valorizzare le strutture storiche e la fruizione dell’area da parte del pubblico. La tutela ambientale e paesaggistica non transita, infatti, necessariamente per il mantenimento della destinazione agricola produttiva dell’area, restando nell’ambito delle scelte discrezionali del Comune quella di utilizzare il territorio libero anche per usi diversi e compatibili con le finalità di tutela ambientale, che nell’accezione più ampia riconoscibile appare comprensiva anche dei valori storici ed artistici che il territorio esprime e di cui s’intenda assicurare l’ampia fruizione da parte del pubblico.
5. In definitiva il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore sia del Comune di Agugliaro che della Regione Veneto e sono liquidate in complessive € 3.000,00 (€ 1.500 per ciascuna delle parti resistenti) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio, tenutasi da remoto il 19 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO