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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
1427/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1 AU DONATO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 8 71121 FOGGIA presso il difensore avv. PELLEGRINI AU DONATO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAGGIO Controparte_1 C.F._2 LORENZO ( VIA GUIDO DORSO 171 FOGGIA;
elettivamente domiciliato C.F._3 presso il difensore avv. TAGGIO LORENZO RESISTENTE
, (C.F.: ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv. Nicola CACCAVONE ( ); elettivamente domiciliata in Foggia alla Via C.F._5
Martiri di Via Fani n. 2, presso il difensore, avv. Nicola CACCAVONE
INTERVENIENTE VOLONTARIA
PM
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.2021, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale tra coniugi nei confronti di . Ha esposto: di aver contratto matrimonio Controparte_1 concordatario con il resistente nell'anno 2006 a LA (atto n.30, parte II, Serie A, anno 2006), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate due figlie il 26.8.2006 e , il 25.9.2010; che l'unione coniugale, nel tempo, si era CP_2 Per_1 rivelata infelice, sino a degenerare in episodi di violenza per cui era stata costretta a denunciare il e che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, determinando il CP_1 venir meno dell'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che il resistente era dipendente della ditta di autotrasporti Ferrovie del Gargano con la qualifica di conducente di autobus, mentre essa ricorrente era insegnante di Storia dell'Arte; che per la casa famigliare era stato contratto un mutuo i cui ratei venivano da lei sola sopportati.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
affidare la prole in via esclusiva alla madre;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente per abitarvi con le figlie;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione, replicava Controparte_1 contestando le ragioni per cui la moglie aveva richiesto l'addebito, assumendo che l'unica causa della separazione tra i coniugi era da individuarsi nei comportamenti disdicevoli della moglie e nel suo approccio ai social cui si era iscritta con profilo aperto che aveva suscitato interesse in un pubblico indifferenziato di utenti e commenti imbarazzanti. Si opponeva all'affido esclusivo delle figlie, chiedendo altresì un ridimensionamento nel quantum della domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla moglie.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con rigetto della domanda addebito;
affidare le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di tenerle con sé secondo un'equa regolamentazione;
assegnare la casa familiare alla madre perché continuasse ad abitarla con le figlie;
porre a proprio carico l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie minori in misura non superiore ad € 360,00 mensili, oltre spese straordinarie da sostenersi nella misura del 50% nell'interesse delle stesse.
pagina 2 di 6 All'udienza del 09.09.2021 i coniugi depositavano note scritte sostitutive del verbale di udienza in adesione alla trattazione cartolare della causa, rinunciando alla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente emetteva, dunque, i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti. Con sentenza non definitiva n. 3008/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021, veniva pronunciata la separazione ed il giudizio proseguiva per la decisione sulle questioni accessorie.
Svolta l'istruttoria, in data 14.05.2025 si costituiva in giudizio la figlia la quale, CP_2 pur se maggiorenne, richiedeva ai genitori un contributo al mantenimento, rappresentando di non essere divenuta ancora economicamente indipendente. Acquisite le relazioni periodiche dei Servizi Sociali e del Consultorio, gli atti del parallelo procedimento penale aperto su denuncia della ricorrente e svolta l'istruttoria orale, all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con ordinanza del 07.08.2025 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. E' stata, infine, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è stata ritenuta fondata e, per l'effetto, ha trovato accoglimento con sentenza non definitiva n. 3008/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021, a cui ha fatto seguito ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione e la decisione delle questioni accessorie.
Domanda di addebito
La domanda è fondata e merita accoglimento.
ha domandato l'addebito della separazione nei confronti del marito, esponendo Parte_1 di essere stata vittima di una continuata e gravissima condotta di violenza domestica, sfociata in aggressioni fisiche e psicologiche, poste in essere anche in presenza delle figlie.
L'art. 151, co. 2, c.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, può addebitarne la responsabilità a uno dei coniugi qualora accerti che la rottura del rapporto sia stata causata da una sua violazione dei doveri coniugali. Tra questi rientrano, oltre alla fedeltà e alla collaborazione, anche il dovere di rispetto e di assistenza morale e materiale.
Ai fini dell'addebito, occorre dimostrare la violazione di uno o più doveri matrimoniali e il nesso causale tra quella violazione e l'intollerabilità della convivenza.
pagina 3 di 6 Invero, in caso di maltrattamenti in famiglia le violenze fisiche o psicologiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri matrimoniali da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, senza necessità di ulteriori comparazioni con il comportamento dell'altro coniuge (Corte di Cassazione, ord. n. 11208 del 26 aprile 2024), tanto che anche un solo episodio di violenza può essere ritenuto sufficiente al fine della pronuncia addebitante, quando, per la sua gravità, renda intollerabile la prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla durata o dalla frequenza dei comportamenti violenti (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025). Il principio fondamentale enunciato costantemente dalla giurisprudenza è che non serve una prova diretta della violenza (come una condanna o un referto), ma è sufficiente un quadro indiziario coerente, fondato su testimonianze, comportamenti, messaggi o reazioni della vittima. In tal modo, la Corte valorizza il principio del libero convincimento del giudice anche nei procedimenti civili, riconoscendo la difficoltà di provare i comportamenti violenti che si consumano all'interno delle mura domestiche.
Nel caso di specie i fatti di reato denunciati dalla ricorrente hanno trovato, tuttavia, puntuale riscontro nella sentenza n. 131/2025 emessa a conclusione del procedimento penale di primo grado a carico di n. 12055/2020 R.G.N.R., con cui il medesimo resistente è stato ritenuto Controparte_1 colpevole dei reati a lui ascritti (maltrattamenti in famiglia) e condannato a due anni e tre mesi di reclusione, al risarcimento dei danni subiti da ed al rimborso delle spese Parte_1 processuali. Dal complessivo quadro probatorio offerto dalla ricorrente sono emersi la consumazione di un reato abituale (tale è il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), il clima di terrore e sopraffazione causato dai comportamenti violenti e prevaricatori del marito, frutto di una insana, irragionevole e asfissiante gelosia, tendente ad annullare nella , attraverso la minaccia, la Parte_1 coercizione, la violenza fisica e psicologica, quest'ultima opportunamente agita anche con la stimolazione di sensi di colpa (si pensi agli episodi in cui il ha simulato tentativi di CP_1 suicidio) ogni spazio di autonoma espressione della persona della donna.
Quanto emerso consente senza incertezze di ritenere il resistente responsabile della separazione e fondata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
Sull'affidamento della prole, sulla casa familiare e sul contributo al mantenimento delle figlie.
Sulle suindicate restanti questioni deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: le parti hanno documentato che tra le stesse pende giudizio di divorzio nell'ambito del quale è stata già emessa l'ordinanza con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
in proposito va osservato che, una volta adottata la detta ordinanza (equiparabile all'ordinanza ex art. 4 L. n. 898/1970 ante riforma Cartabia) in pagina 4 di 6 contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib.
Foggia 20.9.2016; Trib. Bari 20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).
In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio e il Presidente o Giudice da lui delegato (sempre il Presidente, prima della riforma
Cartabia) abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n.
4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass., n. 17825/2013; Cass., n. 21091/2005).
Infatti, il Presidente o il Giudice del giudizio di divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero thema decidendum del giudizio di separazione.
Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere se il processo non è stato ancora definito.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra i coniugi e vanno poste a carico del resistente;
meritano compensazione nei rapporti tra i genitori e la figlia, atteso che la costituzione nel presente giudizio è avvenuta quando già era stato introdotto il giudizio di divorzio e si erano determinate le condizioni per la costituzione nel detto procedimento.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.03.2021, da nei confronti di;
con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) Dato atto della intervenuta pronuncia di separazione personale con sentenza non definitiva n.
3008/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021, accoglie la domanda di addebito nei confronti di;
Controparte_1
2) dà atto che tra le parti pende giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n. 744/2025 R.G., nell'ambito del quale, con decreto n. cronol. 6932/2025 del
29.05.2025 sono stati emessi i provvedimenti provvisori in favore dei coniugi e della prole e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti questioni;
pagina 5 di 6 3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra i genitori e la figlia;
Controparte_2
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
1427/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1 AU DONATO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 8 71121 FOGGIA presso il difensore avv. PELLEGRINI AU DONATO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAGGIO Controparte_1 C.F._2 LORENZO ( VIA GUIDO DORSO 171 FOGGIA;
elettivamente domiciliato C.F._3 presso il difensore avv. TAGGIO LORENZO RESISTENTE
, (C.F.: ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv. Nicola CACCAVONE ( ); elettivamente domiciliata in Foggia alla Via C.F._5
Martiri di Via Fani n. 2, presso il difensore, avv. Nicola CACCAVONE
INTERVENIENTE VOLONTARIA
PM
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.2021, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale tra coniugi nei confronti di . Ha esposto: di aver contratto matrimonio Controparte_1 concordatario con il resistente nell'anno 2006 a LA (atto n.30, parte II, Serie A, anno 2006), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate due figlie il 26.8.2006 e , il 25.9.2010; che l'unione coniugale, nel tempo, si era CP_2 Per_1 rivelata infelice, sino a degenerare in episodi di violenza per cui era stata costretta a denunciare il e che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, determinando il CP_1 venir meno dell'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che il resistente era dipendente della ditta di autotrasporti Ferrovie del Gargano con la qualifica di conducente di autobus, mentre essa ricorrente era insegnante di Storia dell'Arte; che per la casa famigliare era stato contratto un mutuo i cui ratei venivano da lei sola sopportati.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
affidare la prole in via esclusiva alla madre;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente per abitarvi con le figlie;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione, replicava Controparte_1 contestando le ragioni per cui la moglie aveva richiesto l'addebito, assumendo che l'unica causa della separazione tra i coniugi era da individuarsi nei comportamenti disdicevoli della moglie e nel suo approccio ai social cui si era iscritta con profilo aperto che aveva suscitato interesse in un pubblico indifferenziato di utenti e commenti imbarazzanti. Si opponeva all'affido esclusivo delle figlie, chiedendo altresì un ridimensionamento nel quantum della domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla moglie.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con rigetto della domanda addebito;
affidare le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di tenerle con sé secondo un'equa regolamentazione;
assegnare la casa familiare alla madre perché continuasse ad abitarla con le figlie;
porre a proprio carico l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie minori in misura non superiore ad € 360,00 mensili, oltre spese straordinarie da sostenersi nella misura del 50% nell'interesse delle stesse.
pagina 2 di 6 All'udienza del 09.09.2021 i coniugi depositavano note scritte sostitutive del verbale di udienza in adesione alla trattazione cartolare della causa, rinunciando alla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente emetteva, dunque, i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti. Con sentenza non definitiva n. 3008/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021, veniva pronunciata la separazione ed il giudizio proseguiva per la decisione sulle questioni accessorie.
Svolta l'istruttoria, in data 14.05.2025 si costituiva in giudizio la figlia la quale, CP_2 pur se maggiorenne, richiedeva ai genitori un contributo al mantenimento, rappresentando di non essere divenuta ancora economicamente indipendente. Acquisite le relazioni periodiche dei Servizi Sociali e del Consultorio, gli atti del parallelo procedimento penale aperto su denuncia della ricorrente e svolta l'istruttoria orale, all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con ordinanza del 07.08.2025 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. E' stata, infine, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è stata ritenuta fondata e, per l'effetto, ha trovato accoglimento con sentenza non definitiva n. 3008/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021, a cui ha fatto seguito ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione e la decisione delle questioni accessorie.
Domanda di addebito
La domanda è fondata e merita accoglimento.
ha domandato l'addebito della separazione nei confronti del marito, esponendo Parte_1 di essere stata vittima di una continuata e gravissima condotta di violenza domestica, sfociata in aggressioni fisiche e psicologiche, poste in essere anche in presenza delle figlie.
L'art. 151, co. 2, c.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, può addebitarne la responsabilità a uno dei coniugi qualora accerti che la rottura del rapporto sia stata causata da una sua violazione dei doveri coniugali. Tra questi rientrano, oltre alla fedeltà e alla collaborazione, anche il dovere di rispetto e di assistenza morale e materiale.
Ai fini dell'addebito, occorre dimostrare la violazione di uno o più doveri matrimoniali e il nesso causale tra quella violazione e l'intollerabilità della convivenza.
pagina 3 di 6 Invero, in caso di maltrattamenti in famiglia le violenze fisiche o psicologiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri matrimoniali da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, senza necessità di ulteriori comparazioni con il comportamento dell'altro coniuge (Corte di Cassazione, ord. n. 11208 del 26 aprile 2024), tanto che anche un solo episodio di violenza può essere ritenuto sufficiente al fine della pronuncia addebitante, quando, per la sua gravità, renda intollerabile la prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla durata o dalla frequenza dei comportamenti violenti (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025). Il principio fondamentale enunciato costantemente dalla giurisprudenza è che non serve una prova diretta della violenza (come una condanna o un referto), ma è sufficiente un quadro indiziario coerente, fondato su testimonianze, comportamenti, messaggi o reazioni della vittima. In tal modo, la Corte valorizza il principio del libero convincimento del giudice anche nei procedimenti civili, riconoscendo la difficoltà di provare i comportamenti violenti che si consumano all'interno delle mura domestiche.
Nel caso di specie i fatti di reato denunciati dalla ricorrente hanno trovato, tuttavia, puntuale riscontro nella sentenza n. 131/2025 emessa a conclusione del procedimento penale di primo grado a carico di n. 12055/2020 R.G.N.R., con cui il medesimo resistente è stato ritenuto Controparte_1 colpevole dei reati a lui ascritti (maltrattamenti in famiglia) e condannato a due anni e tre mesi di reclusione, al risarcimento dei danni subiti da ed al rimborso delle spese Parte_1 processuali. Dal complessivo quadro probatorio offerto dalla ricorrente sono emersi la consumazione di un reato abituale (tale è il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), il clima di terrore e sopraffazione causato dai comportamenti violenti e prevaricatori del marito, frutto di una insana, irragionevole e asfissiante gelosia, tendente ad annullare nella , attraverso la minaccia, la Parte_1 coercizione, la violenza fisica e psicologica, quest'ultima opportunamente agita anche con la stimolazione di sensi di colpa (si pensi agli episodi in cui il ha simulato tentativi di CP_1 suicidio) ogni spazio di autonoma espressione della persona della donna.
Quanto emerso consente senza incertezze di ritenere il resistente responsabile della separazione e fondata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
Sull'affidamento della prole, sulla casa familiare e sul contributo al mantenimento delle figlie.
Sulle suindicate restanti questioni deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: le parti hanno documentato che tra le stesse pende giudizio di divorzio nell'ambito del quale è stata già emessa l'ordinanza con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
in proposito va osservato che, una volta adottata la detta ordinanza (equiparabile all'ordinanza ex art. 4 L. n. 898/1970 ante riforma Cartabia) in pagina 4 di 6 contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib.
Foggia 20.9.2016; Trib. Bari 20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).
In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio e il Presidente o Giudice da lui delegato (sempre il Presidente, prima della riforma
Cartabia) abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n.
4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass., n. 17825/2013; Cass., n. 21091/2005).
Infatti, il Presidente o il Giudice del giudizio di divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero thema decidendum del giudizio di separazione.
Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere se il processo non è stato ancora definito.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra i coniugi e vanno poste a carico del resistente;
meritano compensazione nei rapporti tra i genitori e la figlia, atteso che la costituzione nel presente giudizio è avvenuta quando già era stato introdotto il giudizio di divorzio e si erano determinate le condizioni per la costituzione nel detto procedimento.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.03.2021, da nei confronti di;
con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) Dato atto della intervenuta pronuncia di separazione personale con sentenza non definitiva n.
3008/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021, accoglie la domanda di addebito nei confronti di;
Controparte_1
2) dà atto che tra le parti pende giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n. 744/2025 R.G., nell'ambito del quale, con decreto n. cronol. 6932/2025 del
29.05.2025 sono stati emessi i provvedimenti provvisori in favore dei coniugi e della prole e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti questioni;
pagina 5 di 6 3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra i genitori e la figlia;
Controparte_2
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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