Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 11/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 299/25
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
Marco ON Presidente Luigi GILI Consigliere AL OL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23974 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione PI, nei confronti di:
T.M.B.G., nato a omissis, il
omissis, residente in omissis, Via omissis n.
36, c.f. omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione datata 7 gennaio 2025, dagli Avvocati Fabio Meazza ed Elisa Gasco, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi, sito in Milano, via Pietro Paleocapa, n. 6, PEC: f.meazza@milano.pecavvocati.it ; elisa.gasco@milano.pecavvocati.it;
A.D., nato a omissis, il omissis,
residente in omissis, Via omissis, c.f.
omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione datata 9 gennaio 2025, dagli Avvocati Carlo Merani e Roberto Serventi, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi, sito in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, PEC:
carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it ;
robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it;
P.L., nato a omissis, il omissis,
residente in omissis, Vicolo omissis, c.f. omissis,
L.R., nato a omissis, il omissis,
residente in omissis, Via omissis, c.f. omissis, e
S.B., nato a omissis, il omissis, residente in omissis
Via omissis, c.f. omissis, tutti rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione del 7 gennaio 2025, dalle Avvocate Emanuela Antonella Barison e Manuela Caporale, con elezione di domicilio presso lo studio delle medesime, sito in Torino, Via Pietro Palmieri n. 25, PEC:
emanuelaantonellabarison@pec.ordineavvocatitorino.it
manuelacaporale@pec.ordineavvocatitorino.it
P.G., nato a omissis, il omissis, residente in omissis
in Corso omissis, c.f. omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione datata 7 gennaio 2025, dal Prof. Avv. Luca Geninatti Satè, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Corso Re Umberto n. 45, PEC: luca.geninatti@pec.it;
MO.S., nato a omissis, il omissis, residente in omissis
Via omissis, c.f. omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione datata 8 gennaio 2025, dall’Avv. Francesco Dal Piaz, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Via Sant’Agostino, n. 12, PEC: francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
R.F.I., nato a omissis, il omissis,
residente in omissis, Via omissis, c.f. omissis
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, datata 7 gennaio 2025, dal Prof. Avv. Carlo Emanuele GALLO con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Via Pietro Palmieri n. 40, PEC:
avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it;
MA.S., nato a omissis il omissis, residente in omissis,
Via omissis, c.f. omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione datata 8 gennaio 2025, dagli Avvocati Prof. Mauro Renna, Nicola Sabbini e Daniela Amati del Foro di Milano con studio in Milano, Via Bianca Maria n. 45, con elezione di domicilio digitale PEC:
mauro.renna@milano.pecavvocati.it
F.M.B., nato a omissis il omissis
residente in omissis, Via omissis, c.f.
omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione datata 8 gennaio 2025, dagli Avvocati Prof. Massimo Occhiena, Prof. Fabrizio Fracchia, Lucia Carrozza e Maurizio Ferlini, con elezione di domicilio presso lo Studio Legale Occhiena, sito in Torino, Via Fratelli Giuseppe e Antonio Carle n. 26, PEC;
massimo.occhiena@pec.occhiena.it fabriziofracchia@pec.ordineavvocatitorino.it
lucia.carrozza@pec.ordineavvocatitorino.it
maurizio.ferlini@ordineavvocatibopec.it .
A.M., nata a omissis, il omissis ed ivi residente in [...]
omissis, c.f. omissis; A.S., nata a omissis, il omissis, residente in omissis, Piazza
omissis, c.f. omissis; P.D., nato a
omissis, il omissis ed ivi residente in [...]omissis n.
21, c.f. omissis e M.M., nato a omissis, il omissis
ed ivi residente in [...]omissis, c.f.
omissis, tutti rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione datata 7 gennaio 2025, dalle Avvocate Emanuela Antonella Barison e Manuela Caporale del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso lo Studio delle medesime, sito in Torino, Via Pietro Palmieri n. 25, PEC:
emanuelaantonellabarison@pec.ordineavvocatitorino.it
manuelacaporale@pec.ordineavvocatitorino.it.
VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 (“Codice di Giustizia Contabile”);
LETTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 25 settembre 2025, il Magistrato relatore Cons. AL Olessina, la Procura contabile nella persona del SPG Ref. Nicola Peretti e le difese delle parti convenute, come da verbale.
PREMESSO
1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti per sentirli condannare al pagamento, a favore della S.C.R. PI S.p.a. e della Regione PI, della somma complessiva di euro 2.295.408,56, a titolo di danno erariale in relazione all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una galleria by-pass in conseguenza della frana occorsa, in Località PP OR nel Verbano Cusio Ossola, nell’ottobre 2000.
Il danno erariale per cui la Procura agisce sarebbe derivato in relazione alla conciliazione giudiziale formalizzata in data 17 giugno 2020 davanti al Tribunale di Torino, che ha definito il giudizio promosso da IS S.p.A., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. quale soggetto appaltatore nei confronti di S.C.R. PI (stazione appaltante).
2.Tale giudizio aveva ad oggetto riserve per un valore di 51.243.549,24 euro iscritte da IS nell’ambito dell’appalto in questione.
Il Giudice civile nominava un CTU con specifico mandato a formulare una proposta di conciliazione.
Il CTU forniva una propria quantificazione delle riserve prese in esame, giungendo ad un importo totale di euro 16.836.000,00 per la liquidazione totale di tutti i lavori svolti, importo corrisposto da CR PI a IS con tre bonifici, rispettivamente in data 14 luglio 2020, 31 luglio 2020 e 30 giugno 2021.
3. A seguito di segnalazione di danno erariale da parte della Regione PI, ricevuta in data 9 ottobre 2019, relativa al descritto contenzioso, la Procura contabile ha incaricato un consulente tecnico di verificare, con riferimento alle riserve prese in considerazione dal CTU nella “proposta di conciliazione” poi recepita nel verbale che ha definito la causa civile, quali di esse fossero riconducibili ad errori di progettazione e ad irregolarità commesse nella esecuzione dei lavori, indicando i soggetti, incardinati presso la stazione appaltante (progettisti, direttori dei lavori, responsabile del procedimento, ecc.), responsabili o corresponsabili degli stessi, e di quantificare il danno erariale subito dalla stazione appaltante a seguito del riconoscimento, in favore dell’appaltatore, delle somme indicate dal CTU nella proposta di conciliazione, anche in termini di differenziale tra gli importi riconosciuti e quelli che sarebbero stati corrisposti in caso di andamento fisiologico dell’appalto.
4. Il consulente tecnico della Procura contabile ha evidenziato e quantificato un danno erariale pari ad euro 2.182.917,76, importo a cui la Procura contabile ha aggiunto le spese legali, tecniche e di CTU sostenute da CR PI nel menzionato giudizio civilistico, giungendo ad indicare in citazione un danno erariale complessivo di euro 2.295.408,56.
5. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i soggetti, dirigenti apicali e funzionari tecnici, incardinati presso ARES-Agenzia Regionale delle Strade PI e presso CR PI S.p.a. (istituita con l.r. n. 19/2007, alla quale è stato trasferito da ARES PI l’intervento relativo alla realizzazione della galleria by-pass di PP OR che era precedentemente in capo ad ARES PI).
Tali convenuti sono stati ritenuti dalla Procura contabile avere, a vario titolo, operato nell’ambito dell’appalto, dalla fase della redazione del progetto alla fase esecutiva (nella qualifica pro tempore ricoperta di, rispettivamente, componenti di ARES PI e di CR PI, Progettisti, Direttori dei lavori, UP), con condotte ritenute gravemente colpose per errori progettuali e illegittimità nella conduzione dei lavori.
Le notificazioni degli inviti a dedurre sono state ritualmente eseguite tra l’8 febbraio 2024 e il 15 febbraio 2024.
6. La Procura contesta in citazione i seguenti profili di responsabilità:
1) le scelte amministrative iniziali dell’appalto integrato e della contabilità a corpo, in quanto l’opzione dell’appalto integrato presuppone una “chiarezza dei dati d’ingresso” che, nel caso di specie, non ricorreva, sia in quanto le opere in sotterraneo sono caratterizzate da “incertezze intrinseche”, sia in quanto, con tale scelta amministrativa, è stata di fatto trasferita sull’appaltatore la risoluzione di problematiche progettuali che già si erano manifestate nella fase di redazione del progetto definitivo recante carenze in merito ad indagini geognostiche e idrauliche relative ai siti di deposito. La contabilità a corpo comporta un prezzo fisso e invariabile che presuppone che le lavorazioni previste siano chiaramente individuate, mentre nel caso di specie, questo presupposto non ricorreva, date le incertezze insite nella realizzazione di una galleria in un’area di frana, opera principale dell’appalto, in sotterraneo e in ambiente difficile. La relativa responsabilità viene ascritta dalla Procura al Presidente del C.d.A. di CR PI L.P., firmatario della disposizione n. 1 del 29 aprile 2008 che ha costituito la determina a contrarre per l’appalto di cui trattasi, agli estensori del progetto definitivo guidati dal Progettista Ing. G.P. e al UP Arch. R.L., in quanto firmatario del verbale di validazione del progetto in data 10 settembre 2007.
2) le carenze del progetto definitivo, in quanto caratterizzato da profili di “indefinizione” tali da configurare specifica violazione dell’art. 25, comma 4, d.P.R. n. 554/1999, ai sensi del quale “gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo”. I profili d’incompletezza, secondo la Procura, sono plurimi: la situazione delle c.d. interferenze, che “era sostanzialmente indeterminata”, e che ha conseguentemente cagionato l’iniziale, protratta, sottoproduzione del cantiere; la documentazione geologico-geotecnica, che “risulta mancante di organicità e coordinamento”: tra tali documenti di carattere geologico-geotecnico, vi è anche la relazione del Politecnico di Torino (“Studio dell’interazione della futura galleria stradale di by-pass con il versante montano di PP OR e definizione delle caratteristiche tecnologiche della macchina TBM per lo scavo del cunicolo pilota”) in cui vengono evidenziate potenziali criticità legate al sottoattraversamento dell’abitato di Prequartera realizzando gli scavi di allargamento del cunicolo esplorativo con esplosivo, e si propongono tecniche di scavo speciali, limitando o eliminando l’uso dell’esplosivo, da adottare sotto la frazione di Prequartera; nel progetto definitivo si rimanda alla progettazione esecutiva la scelta di dettaglio, mentre vengono elaborati, per compensare l’appaltatore, dei nuovi prezzi che non trovano fondamento su specifiche analisi (come prescritto dall’art. 34, comma 2, dPR n. 554/1999), in quanto si basano su generici rinvii a “modalità esecutive” che si sarebbero precisate in corso d’opera. Secondo la Procura si concreta una specifica ipotesi di responsabilità in capo ai progettisti (segnatamente, al gruppo di progettazione coordinato dall’Ing. G.P.).
La responsabilità viene estesa al UP Arch. L. che ha sottoscritto il “verbale di validazione” del progetto definitivo, datato 10 settembre 2007. La Procura contabile evidenzia poi una “contaminazione degli errori progettuali dal progetto definitivo al progetto esecutivo” addebitabile a responsabilità del UP Arch. R., che ha firmato il verbale di validazione del progetto nonostante fosse chiaro che lo stesso necessitasse di approfondimenti e verifiche puntuali in loco per quanto attiene topografia, geologia, definizione delle leggi di sito e verifica strumentazione di monitoraggio a causa della impossibilità di accedere ai luoghi (condizioni meteorologiche avverse, mancanza di autorizzazioni), come specificato dall’appaltatore nella lettera di trasmissione del progetto esecutivo (prot. CR n. 1276 del 31 marzo 2009).
3) l’omessa redazione di una perizia di variante: a tal proposito la Procura richiama la propria consulenza tecnica laddove evidenzia che “Visti gli errori progettuali succitati lo strumento per la gestione degli stessi avrebbe dovuto essere la variante in corso d’opera ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, in modo da poter adeguatamente contabilizzare i lavori eseguiti senza il ricorso allo strumento della riserva e dell’eventuale successivo accordo bonario”. Al riguardo la Procura evidenzia la responsabilità dei “Direttori dei Lavori (ing. M.F., arch. S.M., arch. B.
S.) per non aver segnalato al UP la necessità di redigere le necessarie
varianti in corso d’opera (per gli errori del Progetto Definitivo e per gli eventi imprevisti ed imprevedibili riscontrati durante il corso dei lavori) ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del DPR 554/1999; il UP, arch. R., in quanto
pur avendo controfirmato documentazioni in cui si prevedeva la redazione di una perizia di variante non ha provveduto a far sì che la stessa venisse redatta [il riferimento è all’o.d.s. n. 4 del 17.12.2010]; il UP, arch. S.M., per
non aver emesso ordine di servizio relativo alla redazione di variante in corso d’opera (per gli errori del Progetto Definitivo e per gli eventi imprevisti ed imprevedibili riscontrati durante il corso dei lavori, non sanati con la Perizia di Variante n.1 e Stato di Fatto) nonostante le osservazioni contenute nelle relazioni riservate del Direttore dei Lavori ing. L.Q. (“Relazione
riservata del Direttore dei Lavori sulle riserve iscritte dall’Appaltatore al SAL n. 10 per lavori eseguiti a tutto il 20/12/2013” e “Aggiornamento della relazione riservata del Direttore dei Lavori sulle riserve iscritte dall’Appaltatore al SAL n. 15 per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2015”) e della Commissione di Collaudo formata dagli Ingg. D.R. e R.
C. (“Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle riserve
dall’Appaltatore dal SAL n° 2 per lavori a tutto il 21/06/2011 al SAL n° 10 per lavori a tutto il 10/12/2013” e “Aggiornamento del parere della Commissione di Collaudo sulle riserve dall’Appaltatore dal SAL n° 2 per lavori a tutto il 21/06/2011 al SAL n° 15 per lavori a tutto il 30/09/2015”) venendo meno ai compiti di vigilanza di cui al comma 1 dell’art. 7 del DPR 554/1999”.
4) le irregolarità esecutive relative alla consegna dei lavori, in quanto, a detta della Procura, non sussistevano le condizioni per la consegna dei lavori, a causa della mancata risoluzione del problema delle interferenze, già segnalato nella fase di verifica della procedura di VIA, ma rimasto irrisolto nel progetto definitivo (che ha poi condotto all’affidamento di un separato appalto per “Lavori Complementari”), nonché a causa della segnalazione dell’ATI IS relativa ai dubbi circa le modalità di scavo, manifestatisi in occasione dei test per la definizione della c.d. legge di sito, tanto che l’appaltatore sottoscrisse “con riserva” il verbale di consegna. Pertanto, il verbale di consegna lavori, secondo la Procura, deve ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 130, dPR n. 554/1999 e la responsabilità viene attribuita al Direttore dei Lavori, Ing. M.F., e al UP, Arch. R.
5) l’inadeguata individuazione delle figure apicali, in quanto la Procura ritiene inadeguata, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del dPR n. 554/1999, “l’attribuzione del ruolo di UP e di Direttore dei lavori a soggetti con qualifica di architetto (arch. R.L., arch. F.I.R. e arch. S.M. per
la figura di UP e arch. S.M. e arch. B.S. per il ruolo di DL)
per un intervento caratterizzato da un contenuto fortemente specialistico quale la realizzazione di una galleria in zona franosa”. La responsabilità nell’individuazione di tali figure apicali è attribuita al Commissario Straordinario di ARES PI e ai Presidenti del C.d.A. di CR PI, succedutisi nel tempo, firmatari delle Disposizioni di nomina dei UP e dei DL.
7. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con memorie.
7.1. La posizione di quattro convenuti (AM., AL., MO. e PA.) è stata definita in sede di rito abbreviato con la sentenza n.
61/2025.
7.2. All’Ing. M.T., Commissario straordinario di ARES PI dal 19 gennaio 2005 all’8 maggio 2005, è addebitata una responsabilità in eligendo per l’improvvida nomina a UP dell’Arch. R.L.
di cui alla Disposizione n. 48 del 6 aprile 2005; la quota di responsabilità è stata individuata nel 2%. L’Ing. T., nella comparsa di costituzione, ha innanzi tutto eccepito che il citato provvedimento non è stato da lui firmato e pertanto non può essere a lui riferibile; ha chiesto in via istruttoria che la Corte ordini a CR PI l’esibizione, ove esistente, di copia conforme dello stesso. Ha eccepito altresì la prescrizione, contestando l’impostazione della Procura contabile che identifica il dies a quo nei pagamenti effettuati in esecuzione della transazione effettuata: secondo la difesa di T. la fattispecie non concreta un danno indiretto in quanto l’ATI non ha chiesto alcun risarcimento del danno, ma ha preteso il pagamento del corrispettivo delle riserve apposte; pertanto, deve essere richiamato il principio della giurisprudenza che identifica in materia di appalto l’esordio della prescrizione al più tardi nel collaudo. La difesa di T. evidenzia che, nel caso di specie, la stazione appaltante era a conoscenza del presunto inadempimento e della mancata diligenza dei commissari/dirigenti/dipendenti/collaboratori/professionisti sin dall’ordine di servizio n. 4 del 2010 ed aveva maturato la consapevolezza piena dei presunti errori e conseguenti maggiori costi a far data dalla relazione del UP del 2015; inoltre la proposta di secondo accordo bonario (2016) e l’atto di citazione dell’ATI (2017) hanno avuto il pregio di conclamare nel dettaglio an e quantum delle presunte responsabilità dei soggetti che la Procura Contabile ha chiamato a rispondere dell’ipotetico danno erariale. L’Ing. T. ha affermato l’insussistenza della culpa in eligendo in quanto la normativa non prescriveva la necessaria nomina di un ingegnere, l’Arch. L. era illo tempore
l’unico tecnico di ARES che potesse svolgere il ruolo di UP ed aveva le competenze e l’esperienza idonee. Ha chiesto, pertanto, nel merito, di respingere la domanda contabile e, in via subordinata, di applicare la compensatio lucri cum damno e il potere riduttivo.
7.3. L’Ing. A. – a cui si addebita l’irragionevole nomina degli architetti MO., MA. e S. quali UP e/o Direttori dei lavori, laddove le peculiarità proprie delle opere in galleria avrebbero richiesto la nomina di ingegneri dotati di specifiche competenze – ha sollevato le seguenti eccezioni: l’assenza di antigiuridicità della condotta, in quanto non sarebbe ravvisabile una puntuale violazione di legge; il difetto di colpa grave, in quanto le nomine sarebbero avvenute in un contesto societario che le avrebbe avvalorate tramite il formale controllo effettuato dagli uffici competenti; il difetto di nesso di causa, in quanto tra le nomine e gli atti produttivi di danno si collocherebbero gli eventi interruttivi consistenti negli accordi bonari, nelle varianti, nelle richieste risarcitorie; l’assenza di danno erariale, posto che la transazione sottoscritta in sede civile sarebbe stata vantaggiosa per CR a fronte dell’entità della richiesta iniziale dell’ATI IS; l’irragionevolezza del riparto del quantum effettuato dal consulente tecnico della Procura, che anziché al numero delle nomine dovrebbe parametrarsi alla responsabilità dei nominati; la prescrizione quanto meno parziale, con riferimento ai bonifici del 2018 emessi a pagamento degli avvocati difensori nel contenzioso in questione. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo.
7.4. La difesa di PO., L. e S., nella comparsa di costituzione ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 87 c.g.c. In via preliminare ha eccepito la prescrizione, individuando il dies a quo nella data d’iscrizione delle riserve da parte dell’ATI IS. Nel merito, ha sollevato le seguenti eccezioni: la scelta della contabilità “a corpo” così come quella di avvalersi dello schema dell’appalto integrato è imputabile al precedente direttore generale di ARES, Ing. N.C.,
deceduto; il progetto definitivo è stato condizionato, nella sua redazione, dalla straordinarietà, eccezionalità ed urgenza della situazione di fatto, in cui le criticità dello stato dei luoghi (in particolare la presenza di una frana ancora attiva) hanno impedito di effettuare approfonditi sondaggi e prospezioni geognostiche; la perizia di variante è stata poi approvata nel 2015 una volta ultimati i lavori di scavo all’esito di una lunga e complessa istruttoria; manca l’elemento soggettivo della colpa grave, considerato il contesto di straordinarietà e urgenza, nonché l’impiego, nelle fasi redazionali del progetto definitivo, di materiale già approvato dall’AS e di contributi tecnici del Politecnico di Torino; il danno erariale non sussiste in primo luogo in quanto le somme quantificate dal CTU della causa civile nella proposta conciliativa erano già riferibili al valore reale delle opere realizzate dall’ATI, per cui le stesse corrisponderebbero di fatto ai valori riconoscibili in caso di andamento regolare o fisiologico dell’appalto; il danno erariale non sussiste, in secondo luogo, per l’operare della compensatio lucri cum damno: considerando come dovute le maggiori somme quantificate dal consulente tecnico della Procura in caso di andamento fisiologico dell’appalto, il loro pagamento tardivo (in tesi, nel 2020, anziché nel 2009) avrebbe consentito a CR di risparmiare circa 1.200.000,00 euro, corrispondenti agli interessi maturati medio tempore.
7.5. L’Ing. PI., citato in relazione all’attività dal medesimo svolta quale progettista dell’appalto in questione, che ha redatto il progetto definitivo, collocato in quiescenza a far data dal 31 dicembre 2007, nella comparsa di costituzione ha chiesto in via istruttoria di ammettere CTU per l’accertamento della piena correttezza della progettazione definitiva, della non imputabilità delle c.d. scelte precontrattuali, nonché dell’assenza di nesso eziologico tra tali scelte e il prospettato danno erariale. In via pregiudiziale ha chiesto di dichiarare la nullità dell’atto di citazione per assoluta genericità e contraddittorietà delle contestazioni ivi formulate, che non identificano le specifiche lacune del progetto e le ragioni dell’inapplicabilità di quanto previsto a progetto. Nel merito ha chiesto di dichiarare l’assenza di qualsiasi responsabilità, posto che gli aspetti del progetto definitivo meritevoli di normale affinamento in fase esecutiva derivavano da circostanze in nessun caso imputabili al progettista Pi. (ad es. la situazione delle interferenze) e comunque la Procura non ha puntualmente contestato l’osservanza da parte del progetto definitivo dei contenuti prescritti dall’art. 16 della l. n. 109/1994 e dal d.lgs. n. 163/2006.
Ha affermato l’assenza della colpa grave, anche tenuto conto delle eccezionali ed oggettive difficoltà nella redazione della progettazione definitiva. Ha contestato infine la quantificazione del danno e la ripartizione delle responsabilità, in quanto difetta integralmente qualsiasi nesso di causalità tra la progettazione definitiva e l’incremento dei costi di esecuzione dell’appalto, essendo l’incremento derivato non dall’esigenza di rettificare il progetto definitivo, ma dalla scelta (compiuta in sede esecutiva e senza alcun coinvolgimento del convenuto Pi.) di adottare soluzioni progettuali diverse rispetto a quella progettate.
7.6. All’Arch. Sergio MO., Direttore dei lavori dell’appalto dal 13 aprile 2012 al 31 marzo 2013, è addebitata una responsabilità erariale per non aver dato impulso alla perizia di variante al fine di sanare le irregolarità dei lavori. Nella comparsa di costituzione ha eccepito la prescrizione, evidenziando che il danno a carico di CR PI e della Regione si è concretizzato, ancorché non quantificato, già al momento in cui il Direttore dei lavori allora in carica ha ordinato all’ATI l’esecuzione di lavori non previsti e non autorizzati con l’ordine di servizio n. 4/2010. La difesa del convenuto MO. ha eccepito di aver assunto l’incarico quando tali lavorazioni erano ormai terminate e quindi di essersi trovato nell’impossibilità giuridica di dar corso alla variante stante l’inammissibilità/illegittimità della variante postuma, come da comunicato ANAC del 24 novembre 2014.
7.7. L’Arch. F.I.R., che ha assunto le funzioni di UP in forza di disposizione del Presidente di CR PI in data 29 aprile 2008, n. 1 e ha cessato di svolgere quelle funzioni in data 26 aprile 2012, in quanto sostituito da altro UP e collocato in quiescenza con decorrenza 1° maggio 2012, ha innanzi tutto eccepito la prescrizione, individuando il dies a quo nella data in cui si è verificato il fatto dannoso costituito nel caso di specie dal comportamento negligente come UP. Ha evidenziato altresì che non possono essere più contestati al deducente comportamenti, produttivi di danno, che sarebbero stati posti in essere nel periodo fra il 2008 e il 2012. La difesa di R. ha altresì contestato l’addebito di responsabilità, evidenziando che il contenuto della transazione con riferimento alla riserva n. 9 non riguarda questioni che il convenuto R. abbia mai affrontato. Con riferimento alla validazione del progetto esecutivo predisposto dall’ATI IS, ha evidenziato che eventuali errori devono essere imputati innanzi tutto al progettista e che non deve prestarsi rilievo alla nota del 27 maggio 2009 presentata dall’appaltatore unitamente al progetto esecutivo (che segnalava gli esiti delle prove eseguite per la determinazione della c.d. legge di sito) in quanto successiva alla consegna della progettazione esecutiva e alla stipula del contratto d’appalto. Quanto alle interferenze la difesa dell’Arch. R.
ha evidenziato che il medesimo si è attivato per risolvere il problema, e, quanto alla perizia di variante, già nel 2011 aveva provveduto alla preparazione della stessa. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea con applicazione del potere riduttivo nella misura massima.
7.8. Nella propria comparsa di costituzione il convenuto MA. ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 87 c.g.c.; in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’azione erariale per intervenuta prescrizione; nel merito il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, la compensatio lucri cum damno e l’esercizio del potere riduttivo. Le argomentazioni esposte ricalcano essenzialmente quelle di cui alla comparsa di costituzione del convenuto PO. L’Arch. MA., UP dell’appalto dal 30 aprile 2012 sino al termine dei lavori - cui si imputa una responsabilità amministrativa per non essersi attivato per l’adozione di una perizia di variante che avrebbe potuto regolarizzare le lavorazioni eseguite in via di fatto - ha eccepito di essersi reso, viceversa, parte diligente, avendo approvato la perizia di variante n. 1 e avviato una serie di iniziative volte a “sbloccare” l’andamento dei lavori. L’Arch. MA. ha contestato altresì la “valorizzazione” del proprio apporto causale effettuata con riferimento ai giorni in cui ha rivestito l’ufficio di UP.
7.9. L’Ing. F., a cui si addebita una responsabilità erariale per le condotte commesse nella qualità di Direttore dei Lavori dall’11 giugno 2009 al 12 aprile 2012, nella comparsa di costituzione ha eccepito innanzi tutto la prescrizione, individuando il dies a quo nel momento in cui si è concretizzata la certezza dei vizi della progettazione e della loro idoneità a pregiudicare la realizzazione dell’opera, quindi sin dall’attivazione delle iniziative processuali risalenti al 2017. Ha eccepito altresì il difetto della condotta antigiuridica: non è imputabile all’Ing. F. alcuna condotta omissiva in relazione alla mancata redazione di una perizia di variante per regolarizzare i lavori di scavo, in quanto egli aveva predisposto una perizia di variante, poi non approvata per cause a lui sconosciute. Ha richiamato una comunicazione a firma del UP Arch. R. che fa riferimento alla c.d. “Variante Boasso” non approvata da CR.
Ha eccepito altresì l’assenza di nesso eziologico, in relazione ai fatti dannosi perfezionatisi dopo la cessazione dall’incarico (12.4.2012). Ha quindi chiesto il rigetto dell’azione con applicazione, in subordine, della compensatio lucri cum damno e del potere riduttivo.
8. Con memoria depositata in vista dell’udienza del 25 settembre 2025 la difesa legale del convenuto A. ha comunicato il decesso di quest’ultimo avvenuto in data 5 luglio 2025, chiedendo l’estinzione del giudizio nei confronti del medesimo.
9. All’udienza del 25 settembre 2025, il PM contabile ha aderito all’istanza di estinzione del processo nei confronti del convenuto A. Ha richiamato le argomentazioni già svolte in atti, contestando in primis l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti tranne che dal convenuto PI.: secondo la Procura la fattispecie riguarda un danno indiretto a seguito di un contenzioso civile concluso con un atto transattivo e con l’esborso delle somme avvenuto nel 2020 e 2021, momento in cui va individuato il dies a quo. In merito all’eccezione di nullità della citazione la Procura ha evidenziato che l’esposizione dei fatti in citazione risulta dettagliata e non è ravvisabile la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione. Il PM contabile ha contestato altresì l’eccezione di nullità della consulenza tecnica incaricata dalla Procura, in quanto la consulenza si è svolta secondo quanto stabilito dall’art. 63 c.g.c. non essendo fondata giuridicamente la violazione del contraddittorio eccepita dalle difese; ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui la consulenza tecnica incaricata dal Pubblico Ministero deve essere considerata più attendibile rispetto a quella delle parti convenute. Nel merito, il PM contabile ha richiamato le conclusioni in atti e ha ripercorso i tratti salienti della propria contestazione, sottolineando in particolare l’indeterminatezza del progetto, la questione dei prezzi, l’inapplicabilità della compensatio lucri cum damno.
Con specifico riferimento all’eccezione di prescrizione, le difese dei convenuti hanno richiamato sostanzialmente le proprie tesi già esposte in atti sull’individuazione del dies a quo.
Nel merito la difesa del convenuto MA. ha sottolineato che al UP non possono essere addossate le responsabilità che sono state prese a monte, come le scelte progettuali o la scelta dell’appalto integrato; ha contestato la quantificazione del danno della Procura, richiamando le conclusioni in atti.
Il legale del convenuto R. ha evidenziato in particolare che la transazione è stata fatta su riserve e pretese di pagamento formulate in periodi in cui il convenuto non ricopriva la funzione di UP.
La difesa del convenuto PI. ha ribadito la bontà del progetto redatto, tenuto conto anche del fatto che la progettazione era inizialmente stata avviata dall’AS e che vi era l’urgenza dell’esecuzione dei lavori perché la frana era in continuo movimento.
L’Avvocato del convenuto MO. ha insistito sul periodo assai breve della sua carica, richiamando la propria difesa in atti.
La difesa dei convenuti PO., L. e S. ha sottolineato la situazione oggettiva derivante dalla pericolosità della frana e dalla difficoltà dell’esecuzione dei lavori e ha contestato la sussistenza del danno, poiché l’esborso dell’amministrazione ha riguardato solo lavori effettivamente eseguiti e necessari.
La difesa del convenuto T. ha, in particolare, ribadito che il provvedimento del 6 aprile 2005 non è stato rinvenuto, nonostante specifica richiesta di accesso agli atti, richiamando le conclusioni già in atti.
L’Avvocato del convenuto F. ha sottolineato che il ricorso all’appalto integrato ed alla contabilità a corpo sono scelte anteriori al ruolo di direttore dei lavori ricoperto dal convenuto; riguardo alla transazione ha richiamato la sentenza n. 19/2023 della Sezione giurisdizionale PI sull’interruzione del nesso causale; ha osservato che la competenza ad approvare la perizia di variante non spettava al direttore dei lavori che doveva semplicemente predisporre la perizia, cosa che ha fatto.
10. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione e discussa nelle camere di consiglio del 25 settembre 2025 e 15 ottobre 2025.
DIRITTO
1. Il Collegio esamina, innanzi tutto, la posizione del convenuto A.D., il quale, dagli atti depositati in giudizio, risulta deceduto in data 5 luglio 2025.
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, c.g.c., se sopravviene la morte di una parte del processo che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti; ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo, nell’udienza di discussione il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, può chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.
Nel caso di specie, la difesa del convenuto A.D. ha comunicato, con memoria depositata in vista dell’udienza del 25 settembre 2025, l’avvenuto decesso in data 5 luglio 2025 del proprio assistito, producendo il relativo certificato di morte; ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo nei suoi confronti, evidenziando che, poiché la Procura contabile lo ha citato in giudizio contestandogli un danno erariale derivante dall’aver disposto tre nomine di DL e UP (MO., MA. e S.), non vi è stato alcun illecito arricchimento di A. che possa in qualche modo essersi trasmesso agli eredi.
La Procura contabile, con dichiarazione resa all’udienza del 25 settembre 2025, ha aderito alla richiesta formulata dalla difesa del convenuto A.
di declaratoria di immediata estinzione del processo nei confronti di tale parte colpita dall’evento interruttivo.
Pertanto, il Collegio, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 108 c.g.c., dichiara l’estinzione del processo nei confronti del convenuto
A.D.
2. Il Collegio passa quindi ad esaminare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata da alcuni convenuti.
Si fa riferimento innanzi tutto alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione dei convenuti MA.S., P.L., L.R.
e S.B, laddove si chiede, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 87 c.g.c. per omessa considerazione di alcune rilevanti ed essenziali circostanze e difese dedotte nelle deduzioni presentate dai convenuti nella fase di invito a dedurre, in quanto la citazione riprodurrebbe pedissequamente il contenuto dell’invito a dedurre, che, a sua volta, costituirebbe una mera riproposizione testuale della relazione del consulente tecnico nominato dalla Procura contabile.
In base al disposto dell’art. 87 c.g.c. la citazione è nulla qualora non sussista corrispondenza tra i fatti posti a base della domanda della Procura e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre.
Questa discrepanza non risulta ricorrere nel caso di specie.
Inoltre, la Procura contabile ha, nell’atto di citazione (punto 11 pagg. 76 e ss.), esaminato analiticamente le controdeduzioni depositate dai convenuti.
Infine, il fatto che la Procura contabile abbia fondato il proprio convincimento e le proprie argomentazioni sulla relazione del proprio consulente tecnico non costituisce di per sé causa di nullità della citazione.
L’eccezione pertanto deve essere rigettata.
La difesa del convenuto P.G., nella propria memoria di costituzione, ha chiesto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità della citazione per assoluta genericità e contraddittorietà delle contestazioni ivi formulate, in quanto comprometterebbe lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito.
Il riferimento giuridico, non espressamente formulato, appare essere il disposto dell’art. 86 c.g.c., il quale, al comma 6, prevede la nullità della citazione in cui siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti dal comma 2, lett. c) e lett. e), del medesimo articolo, ossia gli elementi essenziali della quantificazione del danno, dei fatti e degli elementi giuridici che costituiscono le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Nel caso di specie la Procura contesta al convenuto Pi., in qualità di coordinatore del progetto definitivo e responsabile dell’elaborato e delle sue integrazioni, l’“indefinizione” del progetto definitivo così redatto, tale da configurare una violazione dell’art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999, richiedente un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
La Procura in citazione individua, sulla base della propria consulenza tecnica, diversi profili d’incompletezza (la situazione delle c.d. interferenze; la documentazione geologico-geotecnica; l’elaborazione di nuovi prezzi che non troverebbero fondamento su specifiche analisi come invece prescritto dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999) e formula specifiche contestazioni di responsabilità ai progettisti.
Pertanto, non appaiono esservi, a parere del Collegio, i presupposti per una declaratoria di nullità dell’atto di citazione come richiesta dalla difesa del convenuto PI.
3. Deve essere ora esaminata l’eccezione preliminare di prescrizione formulata dai convenuti T., PO., L., S., MO.,
R., MA. e F.
3.1. La tesi della Procura contabile è che, trattandosi di fattispecie di responsabilità indiretta, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dagli esborsi effettuati in esecuzione degli accordi conciliativi conclusi in sede giudiziale civilistica.
Quindi l’azione della Procura contabile sarebbe pienamente nei termini, essendo stato l’invito a dedurre notificato ai convenuti nel periodo tra l’8 febbraio 2024 e il 15 febbraio 2024, a fronte di una conciliazione giudiziale formalizzata in data 17 giugno 2020, in esecuzione della quale è stato corrisposto da CR PI a IS l’importo di euro 16.386.000 - a titolo di quantificazione delle riserve per la liquidazione totale di tutti i lavori svolti -con tre bonifici, rispettivamente in data 14 luglio 2020, 31 luglio 2020 e 30 giugno 2021.
3.2. I convenuti che hanno eccepito la prescrizione, invece, individuano il dies a quo in momenti di gran lunga antecedenti a quello indicato dalla Procura contabile.
Infatti, il convenuto T. contesta la tesi a suo dire “formalistica”
della Procura contabile (esistenza di transazione e successivo pagamento), sostenendo che, nel caso di specie, è stato chiesto il risarcimento di un inesistente danno diretto: infatti, dagli atti versati in giudizio si dedurrebbe che da CR PI non è stato corrisposto alcun risarcimento del danno, né è stato richiesto da ATI alcun risarcimento in relazione al comportamento dei soggetti aventi un ruolo nell’appalto, bensì è stato pagato il corrispettivo delle riserve apposte relative a lavori effettivamente eseguiti.
Pertanto, secondo il convenuto T., occorre più propriamente fare riferimento ai principi espressi da Corte dei conti, SSRR. n. 2/QM/2003 in tema di esordio della prescrizione in materia di appalti, secondo cui il termine ultimo di exordium praescriptionis va fissato al momento del collaudo, oppure, anche anteriormente, nel momento in cui l’ente pubblico appaltatore abbia la possibilità di conoscere, nel procedimento tipico relativo alle opere pubbliche, o abbia di fatto conosciuto, il comportamento illecito del soggetto legato da rapporti di servizio ed il danno causato.
I convenuti PO., L., S. e MA. hanno richiamato il disposto dell’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, nella parte in cui prevede che l’azione erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, nel caso di specie concretizzatosi nell’iscrizione delle riserve che hanno dato l’avvio al contenzioso giudiziale civile e poi alla conciliazione giudiziale che ha portato all’esborso sostenuto dall’Amministrazione.
Sotto altro profilo, secondo i citati convenuti, l’azione è prescritta anche perché, in ogni caso, le singole condotte poste in essere dagli odierni convenuti, asseritamente generative del danno, possono essere al più ascritte alla fattispecie dell’illecito istantaneo con effetti permanenti, con la conseguenza che, nel momento in cui sono cessate le rispettive condotte, si è interrotto il nesso eziologico intercorrente tra l’imputabilità degli effetti dell’atto generatore dell’atto e l’evento correlato.
Secondo il convenuto MO., il dies a quo deve essere collocato alla data dell’ordine di servizio n. 4 del 2010 con il quale il DL allora in carica ha ordinato all’ATI l’esecuzione di lavori non previsti e non autorizzati: tale atto già consentiva agli organi di CR e alla Regione, nonché in loro sostituzione alla Procura regionale, di rilevare l’eventuale sussistenza di un danno in capo agli enti per il pagamento delle lavorazioni non autorizzate e non previste dall’appalto ma ugualmente fatte eseguire all’ATI senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
Secondo la difesa di MO., in alternativa, la medesima sussistenza del preteso danno avrebbe potuto essere accertata entro cinque anni dall’adozione della perizia di variante n. 1 del 2015, con cui si è dato atto dell’esecuzione delle lavorazioni in questione senza espressa autorizzazione e, comunque, non provvedendo a sanare tale irregolarità, senza però riconoscimenti economici, per cui l’appaltatore manteneva, in contabilità, le relative riserve.
La difesa legale del convenuto R. ha sostenuto che “poiché il
termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dalla data in cui si è verificato il fanno dannoso e poiché il fatto dannoso, nella ricostruzione della Procura, sarebbe costituito dal comportamento negligente del deducente come UP, è evidente che l’azione di responsabilità erariale è ormai prescritta” avendo il convenuto svolto le funzioni di UP tra il 2008 e il 2012.
Infine, la difesa del convenuto F. ha richiamato la giurisprudenza in materia di appalti, in base alla quale il termine prescrizionale va ancorato al momento in cui si è concretizzata la certezza dei vizi della progettazione e della loro idoneità a pregiudicare la realizzazione dell’opera, momento individuabile, nel caso di specie, con riferimento all’attivazione delle iniziative processuali, risalenti al 2017.
3.3. Il Collegio, esaminate le varie tesi sopra illustrate sul decorso della prescrizione, esprime le seguenti considerazioni.
La prima riguarda la corretta individuazione della fattispecie di danno erariale che viene qui in esame, la quale riguarda gli esborsi effettuati dall’Amministrazione pubblica, al termine di un contenzioso civilistico conclusosi con un accordo conciliativo, a pagamento di riserve iscritte dall’ATI appaltatrice in relazione a lavori effettuati, in conseguenza - secondo l’impostazione della Procura contabile - di una condotta di gestione dell’appalto negligente ed imperita dei funzionari e tecnici della stazione appaltante.
Non pare al Collegio che la fattispecie in esame possa essere ricondotta tout court ad una ipotesi di danno indiretto, di cui alla previsione dell’art. 22 del d.P.R. n. 3/1957, che richiede, come presupposto, l’avvenuto risarcimento al terzo, da parte dell’amministrazione pubblica, del danno cagionato dal dipendente (cfr. tra le altre: Corte dei conti, Sez. giurisdiz. PI nn. 33/2023, 179/2022, 2/2022, 355/2021, 273/2021).
Infatti, nel caso di specie, l’ATI ha richiesto, in sede civilistica: i) il pagamento del corrispettivo delle riserve apposte; ii) non ha formulato alcuna richiesta di risarcimento del danno all’amministrazione pubblica o ai soggetti che hanno avuto un ruolo nell’appalto in relazione a comportamenti dolosi o colposi di costoro (che invece vengono contestati dalla Procura in questa sede giudiziale); iii) nè l’accordo conciliativo è intervenuto in termini di risarcimento del danno o di responsabilità dolosa/colposa.
Pertanto, anche ai fini dell’individuazione del corretto momento di esordio del termine prescrizionale, occorre più propriamente inquadrare il caso in esame nell’ambito delle fattispecie di fatto dannoso derivante da appalto di opere pubbliche.
A tal proposito, si ricorda che, in materia di appalti di opere pubbliche, il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, a far tempo da SS.RR. n. 2/QM/2003, è nel senso che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sia obiettivamente conoscibile o effettivamente conosciuto dall’amministrazione il fatto dannoso, quale combinato disposto di condotta ed evento, in relazione al comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio, e il danno abbia assunto il carattere della certezza ed attualità. Tali condizioni, secondo la giurisprudenza contabile, esistono sicuramente al momento della conclusione del procedimento di collaudo, ma possono verificarsi anche anteriormente, con conseguenti effetti in ordine all’esordio della prescrizione (cfr. Corte conti, Sez. III app. n. 269/2024; Sez. Lombardia n. 249/2021).
3.3.1. Applicando tali principi alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre verificare quando effettivamente l’amministrazione stazione appaltante si sia trovata nella situazione di conoscibilità obiettiva o conoscenza effettiva del nocumento, inteso come effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, come modificazione patrimoniale negativa alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto (cfr. tra le altre, Corte conti, Sez. III app. nn. 1170 e 207/2019; Sez. II app. n. 182/2019; Sez. I app. n. 8/2019).
La “conoscibilità obiettiva” fa riferimento al momento in cui siano percepibili dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III app. n. 20/2020, Sez. II app. n. 190/2019, Sez. I app. 222/2019), fatti sintomatici di assoluta evidenza del deficit patrimoniale, fatta salva la “conoscenza effettiva” in caso di impedimento alla conoscibilità obiettiva, nell’ipotesi di oggettivo impedimento giuridico, a causa, per esempio, di un occultamento doloso del danno da parte del danneggiante, tramite l’esecuzione di accorte attività finalizzate al non disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze, di cui, nel caso di specie, non vi è emersione di prova dagli atti versati in giudizio.
3.3.2. Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, si evince che, già a partire dalla relazione sul “Contenzioso in atto” del UP Arch.
MA. del 14 agosto 2015 (allegata alla segnalazione di danno erariale trasmessa alla Procura contabile in data 9 ottobre 2019 dalla Regione PI), l’amministrazione aveva consapevolezza piena dei fatti generativi delle riserve iscritte dall’appaltatore, dei profili di responsabilità e dei maggiori costi derivanti.
In tale relazione, infatti, si ripercorre l’intero iter dell’appalto e si prendono in esame le criticità e le riserve apposte dall’ATI: “[…] a tutto il 20/12/2013 (quando l’ammontare delle riserve iscritte dall’appaltatore era pari a € 45.366.408,39) sia il direttore lavori che i collaudatori hanno ritenuto infatti potenzialmente riconoscibili all’appaltatore circa 7,5 milioni di euro, oltre ad una serie di ulteriori costi, non quantificati, legati al costo degli inerti per i calcestruzzi, agli oneri per la sicurezza e alla tipologia delle sezioni di scavo, facendo poi una personale loro valutazione in merito ad una serie di riserve legate ai prezzi di scavo della galleria, alla gestione del materiale di smarino e alle metodologie di preconsolidamento della galleria” (pag. 14).
Ancora a pag. 16: “per quanto sopra, assumendo le valutazioni espresse dal direttore dei lavori e dai collaudatori, e l’entità del monte riserve in discussione (seppure enfatizzato), il livello di rischio da considerare può oscillare da un importo max di 3 ad un importo di circa 10 milioni di euro, oltre alla disapplicazione della penale per ritardata esecuzione pari a € 2.139.627,39”.
Pag. 14: “[…] l’importo eventualmente riconoscibile all’appaltatore potrebbe attestarsi… fino ad un massimo di circa 3 milioni di euro […]”
Pag. 16: “resta pertanto privo di copertura economica qualsiasi importo che dovesse essere riconosciuto dagli organi competenti all’appaltatore sul contenzioso in atto”.
A pag. 15 vengono “stigmatizzate” alcune criticità che hanno inciso sullo stato dell’intervento e sull’aumento dei costi.
Alle pagg. 14 e 15 si enuncia una concorrente responsabilità in capo all’appaltatore, alla stazione appaltante e ai vari soggetti che in corso d’opera sono intervenuti nella gestione dell’appalto.
La stessa Procura contabile (pag. 2 della citazione) evidenzia che nella suddetta Relazione si parla espressamente di “andamento anomalo dell’appalto”, di lavori realizzati che “presentano differenze/difformità rispetto al progetto approvato dalla stazione appaltante e contrattualizzato”, di profili di responsabilità dei soggetti coinvolti.
La proposta di secondo accordo bonario del 2016 e l’atto di citazione dell’ATI del 2017 hanno ulteriormente dettagliato tale suddetta conclamata consapevolezza dell’amministrazione circa la sussistenza del danno contestato.
Infatti, nella seconda procedura per accordo bonario, la Commissione si è espressa in data 4 agosto 2016, dando atto, a pag. 15, che “l’appalto in argomento, avente ad oggetto la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori, è stato indetto sulla base di un Progetto Definitivo elaborato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, Progetto che non aveva, come i fatti hanno poi dimostrato, quell’idoneo livello di approfondimento tecnico degli aspetti lavorativi connessi alla necessaria salvaguardia dell’abitato di Prequartera sovrastante la costruenda galleria all’imbocco Est e che, nei pochi giorni a disposizione per la redazione del Progetto esecutivo, l’appaltatore non poteva di certo colmare” e proponendo il riconoscimento all’ATI di complessivi euro 9.611.219,21, a fronte delle riserve iscritte di complessivi euro 49.103.921,85.
Nell’atto di citazione nel giudizio civilistico, notificato il 25 luglio 2017, l’ATI ha riproposto le proprie censure confermate dalla Commissione del secondo accordo bonario e ha quantificato tutti i potenziali corrispettivi per le riserve apposte in euro 51.243.549,24.
3.3.3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che debba essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, essendo stato l’invito a dedurre notificato nel febbraio 2024, oltre il termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla Relazione del UP MA. del 14 agosto 2015, dalla quale si evince, per le ragioni che precedono, la piena conoscenza del fatto dannoso derivante dall’appalto in questione.
3.3.4. Il Collegio, pertanto, dichiara l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato con l’atto introduttivo del presente giudizio nei confronti dei convenuti T., PO., L., S., Mo.,
R., MA. e F. ed assorbita ogni altra questione nel giudizio nei loro confronti.
4. Deve essere ora esaminata nel merito la posizione del convenuto PI.
(che non ha formulato alcuna eccezione di prescrizione), al quale viene contestata una responsabilità per “errore progettuale” e per lacune nella redazione del progetto definitivo, in relazione al suo ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione.
4.1. Ebbene, il Collegio osserva che le contestazioni della Procura, fondate essenzialmente sulle conclusioni del consulente tecnico nominato dalla Procura contabile (quindi non su una consulenza qualificabile propriamente come CTU), presentano un’intrinseca contraddittorietà nel momento in cui, da un lato denunciano manchevolezze del progetto definitivo al limite della indeterminatezza dello stesso, dall’altro ammettono che: a) “il progetto definitivo non è stato adeguatamente approfondito anche a causa di una condizione di pericolo oggettiva che ha impedito l’accesso a determinate aree dalle quali sarebbe stato necessario eseguire almeno alcuni fori di sondaggio” (pag. 31 della citazione), b) le opere in sotterraneo oggetto dell’appalto “sono caratterizzate da incertezze intrinseche” (pag. 38 della citazione), c) tali opere sono “caratterizzate dalle maggiori incertezze” (pag. 45 della citazione), d) date le oggettive condizioni di pericolo che ha caratterizzato i lavori nella fattispecie concreta, “per le opere di scavo di gallerie, l’imprevisto geologico è fatto quasi obbligato e niente affatto eccezionale” (pag. 35 della citazione), e) (con riferimento ai cosiddetti oneri d’acqua) “non sarebbe stato comunque ragionevole ipotizzare in fase progettuale la presenza di venute d’acqua con le quantità descritte nei documenti analizzati” (pag. 36 della citazione).
Dagli atti è emerso anche che il progetto definitivo degli interventi all’evento franoso in questione venne originariamente predisposto da AS (al tempo soggetto competente sul tratto stradale coinvolto) ed approvato in Conferenza di servizi il 3 luglio 2001. Successivamente ARES PI, subentrata nella competenza di AS, procedette alla revisione del progetto originario (cfr. nota prot. n. 4141 del 30 novembre 2005 a firma dell’Ing. PI.) e il progetto definitivo venne approvato dal Commissario Straordinario di ARES PI con determinazione n. 226 del 12 dicembre 2007, a seguito anche del contributo del Politecnico di Torino tramite la ricerca effettuata dal Prof.
Pe. (sulla interazione della futura galleria stradale di by-pass con il versante montano e sulle caratteristiche tecnologiche della macchina utilizzata per lo scavo del cunicolo pilota).
4.2. Pertanto, il Collegio è dell’avviso che, alla luce del complesso quadro fattuale sopra dettagliatamente ricostruito nel quale la progettazione si è inserita e tenuto conto della contraddittorietà delle contestazioni attoree basate essenzialmente su di una consulenza tecnica di parte, non siano ravvisabili elementi sufficientemente corroboranti di un accertamento della responsabilità del convenuto PI., in primo luogo, con riferimento al nesso causale tra la condotta di costui e l’incremento dei costi dell’appalto, costituente – ad avviso della Procura – danno erariale e, inoltre, con riferimento all’elemento soggettivo del dolo/colpa grave.
4.2.1. Si osserva infatti, con riguardo al nesso causale, che il convenuto PI. risulta dagli atti essere stato collocato in quiescenza in data 31 dicembre 2007, quindi anteriormente alla scelta circa la modalità di contabilizzazione operata con disposizione del 29 aprile 2008, n. 1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di CR PI, foriera in via diretta del danno erariale contestato dalla Procura, la quale, pertanto, non risulta per tabulas imputabile a PI.
4.2.2. La considerazione svolta sul piano dell’insussistenza, nella specie, di un nesso eziologico del comportamento ascrivibile all’Ing. PI. e il danno contestato (punto 4.2.1.), assorbe l’indagine sulla qualificazione della condotta del convenuto.
4.2.3. In conclusione, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla Procura contabile nei confronti del convenuto PI. sia da rigettare.
5.Venendo alla regolazione delle spese processuali, sulla base dell’art. 31 c.g.c., il Collegio ne dispone la compensazione con riferimento ai convenuti A., T., PO., L., S.,
MO., R., MA. e F., avendo definito il giudizio nei confronti di costoro decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari (estinzione ex art. 108 c.g.c. e prescrizione).
Con riferimento al convenuto PI., invece, in applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 31, comma 2, c.g.c., deve essere liquidato, a favore di PI. e a carico dell’amministrazione di appartenenza del medesimo - il quale all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di Direttore dell’Area tecnica di ARES-Agenzia Regionale delle strade PI, ente pubblico economico strumentale della Regione PI, istituito con l.r. n. 19/2001 - l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione PI:
-dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti del convenuto A.D.;
- dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato in citazione nei confronti dei convenuti T.M.B.G.,
P.L., L.R., S.B.,
MO.S., R.F.I., MA.S.,
F.M.B.;
- rigetta la domanda attorea e conseguentemente assolve il convenuto P.G.;
- compensa le spese processuali dei convenuti A.D.,
T.M.B.G., P.L.,
L.R., S.B., MO.S., R.F.I.,
MA.S., F.M.B.;
- liquida, a favore del convenuto P.G., la somma di euro 4.574,00 (quattromilacinquecentosettantaquattro/00), oltre spese generali (15 per cento), CPA ed IVA, a titolo di spese di lite, il cui pagamento pone a carico della Regione PI.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 25 settembre 2025 e 15 ottobre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Pieroni Presidente Luigi Gili Consigliere AL Olessina Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente AL OL Marco ON
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 11/12/2025 Il Direttore della Segreteria
RI CRUGLI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco ON
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 11/12/2025 Il Direttore della Segreteria
RI CRUGLI
F.to digitalmente
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