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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa NA NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5837/2023 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Pietro Rocco di Torrepadula
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Daniele Bresciani OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale l'avv. Pietro Rocco di Torrepadula, in virtù anche di quanto dedotto alla scorsa udienza del 24/03/2025, reitera espressamente la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 VI co. C.p.c. che qui abbiansi per integralmente trascritte e ripetute, con particolare riferimento alla dedotta prova testimoniale.
In subordine, si conclude chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti che qui abbiansi per trascritte e ripetute, nonché per il rigetto delle avverse conclusioni, e pagina 1 di 5 si chiede che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.
Per parte opposta:
In principialità, previe le declaratorie del caso, rigettare l'opposizione formulata Parte_1 perchè infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa degli atti
[...]
depositati con conferma del decreto ingiuntivo opposto n n.1329/2023 – n.2493/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Brescia il 22.03.2023, notificato il 23.03.2023.
Con vittoria di spese e competenze.
In subordine, previe le declaratorie del caso, adversis reiectis condannarsi la Parte_1
al pagamento della somma di €.10.456,60 per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi moratori ex art. 5 D.Lgs n.231/02 (come modificato dal D.Lgs
n.192/12) maturati sul capitale insoluto dal 23.07.2016, oltre a spese e competenze liquidate rispettivamente in €.145,50 e in €.750,00 oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, oltre alle successive tutte occorrende, o nella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà dovuta anche di giustizia. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
1329/23 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.456,60 in favore del (di seguito: Fallimento) quale importo Controparte_1 Controparte_1 dovuto in relazione alla fornitura di merce di cui alla fattura 2013/0312, a suo tempo emessa dalla (di seguito: ) in bonis. Controparte_1 CP_1
A sostegno della domanda, non contestava la ricezione dei 28 apparecchi Led multichip
350mA, oggetto della fornitura, deducendo che: 1) ricevuta la merce, essa opponente aveva riscontrato che i materiali risultavano difettosi e non funzionanti;
2) a seguito di contestazione a mezzo email del 28.11.13, la , si era dichiarata disponibile ad effettuare la CP_1
sostituzione, salvo poi non procedere mai alla consegna del materiale richiesto funzionante, 3) pagina 2 di 5 con l'approssimarsi della scadenza dei termini per il pagamento della fattura, essa opponente aveva sollecitato la spedizione degli apparecchi funzionanti e, in riscontro, l'allora legale rappresentante della società opposta, aveva riferito di non poter fornire apparecchi identici a quelli ordinati, impegnandosi ad emettere nota di credito relativa alla fattura n. 0312/2013 per l'intero importo indicato, autorizzando essa opponente a non eseguire il pagamento;
4) sino all'invio della costituzione in mora del 14.4.22, la mai aveva richiesto il CP_1 pagamento della fattura poi azionata in via monitoria.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo;
con condanna del al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Deduceva, in particolare: 1) di non aver rinvenuto la citata email nella documentazione della società; 2) che l'opponente non aveva neppure allegato di aver respinto la fattura n.2013/0312 emessa per la fornitura effettuata né di aver restituito o riparato la merce ricevuta;
contestava, inoltre, la presenza di vizi o difetti nella merce fornita.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza in data 12.6.25 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in riferimento alle istanze istruttorie formulate dall'opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, va confermata l'ordinanza emessa in data
19.10.24.
Ciò detto, non è in contestazione l'ordine della merce da parte di , la ricezione Pt_1
della stessa (28 apparecchi led multichip 350mA), la ricezione della fattura ed il mancato pagamento della stessa da parte dell'opponente.
Quest'ultima, a fondamento dell'opposizione, deduce che gli apparecchi consegnati erano risultati “difettati e non funzionanti” e che tale contestazione era stata regolarmente comunicata a mezzo email alla in data 28.11.2013; allega, altresì, che, ricevuta CP_1
detta email, , non potendo fornire apparecchi identici a quelli oggetto dell'ordine, CP_1
pagina 3 di 5 si era impegnata, a mezzo del proprio rappresentante legale Marco Muraro, ad emettere una note di credito a storno della fattura di vendita.
L'opposizione va rigettata.
Ed invero:
- a fronte della contestazione in merito alla ricezione della email del 28.11.2013 (doc. 2 opponente), prodotta in copia scansionata sotto forma di “inoltro” eseguito dall'opponente al proprio legale in data 29.6.22, non ha provato che la CP_2
contestazione fu effettivamente inviata e ricevuta dalla;
CP_1
- estremamente generica è poi la contestazione contenuta nella email in merito agli affermati vizi;
è, infatti, esclusivamente indicato che i beni risultavano “difettati e non funzionanti” senza alcuna ulteriore precisazione;
- l'allegazione secondo cui , a seguito della ricezione della email, si sarebbe CP_1
impegnata ad emettere una nota di credito non è stata provata dall'opponente (i relativi capitoli 9 e 10 articolati dall'opponente, privi di alcun riferimento temporale, non sono stati ammessi in quanto evidentemente generici);
- non risulta (e, comunque, la circostanza non è stata documentata) che l'opponente si sia attivata per restituire gli articoli difettosi;
- l'opponente, su cui – in base al principio della vicinanza della prova – gravava l'onere di provare la difettosità della merce fornita (Cass. SS.UU. 11748/19), nulla ha provato sul punto.
A fronte degli elementi sopra indicati, del tutto prive di rilevanza sono le osservazioni in merito all'affermata inerzia della creditrice;
oltretutto, l'opponente non ha contestato Co l'emissione della seconda ri. in data 18.6.14 da parte della né la ricezione CP_1
della prima messa in mora in data 23.7.21.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base allo scaglione di riferimento (importo minimo per la fase istruttoria in assenza di istruttoria e pagina 4 di 5 medio per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 4237,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 04/11/2025
Il Giudice
NA NG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa NA NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5837/2023 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Pietro Rocco di Torrepadula
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Daniele Bresciani OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale l'avv. Pietro Rocco di Torrepadula, in virtù anche di quanto dedotto alla scorsa udienza del 24/03/2025, reitera espressamente la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 VI co. C.p.c. che qui abbiansi per integralmente trascritte e ripetute, con particolare riferimento alla dedotta prova testimoniale.
In subordine, si conclude chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti che qui abbiansi per trascritte e ripetute, nonché per il rigetto delle avverse conclusioni, e pagina 1 di 5 si chiede che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.
Per parte opposta:
In principialità, previe le declaratorie del caso, rigettare l'opposizione formulata Parte_1 perchè infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa degli atti
[...]
depositati con conferma del decreto ingiuntivo opposto n n.1329/2023 – n.2493/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Brescia il 22.03.2023, notificato il 23.03.2023.
Con vittoria di spese e competenze.
In subordine, previe le declaratorie del caso, adversis reiectis condannarsi la Parte_1
al pagamento della somma di €.10.456,60 per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi moratori ex art. 5 D.Lgs n.231/02 (come modificato dal D.Lgs
n.192/12) maturati sul capitale insoluto dal 23.07.2016, oltre a spese e competenze liquidate rispettivamente in €.145,50 e in €.750,00 oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, oltre alle successive tutte occorrende, o nella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà dovuta anche di giustizia. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
1329/23 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.456,60 in favore del (di seguito: Fallimento) quale importo Controparte_1 Controparte_1 dovuto in relazione alla fornitura di merce di cui alla fattura 2013/0312, a suo tempo emessa dalla (di seguito: ) in bonis. Controparte_1 CP_1
A sostegno della domanda, non contestava la ricezione dei 28 apparecchi Led multichip
350mA, oggetto della fornitura, deducendo che: 1) ricevuta la merce, essa opponente aveva riscontrato che i materiali risultavano difettosi e non funzionanti;
2) a seguito di contestazione a mezzo email del 28.11.13, la , si era dichiarata disponibile ad effettuare la CP_1
sostituzione, salvo poi non procedere mai alla consegna del materiale richiesto funzionante, 3) pagina 2 di 5 con l'approssimarsi della scadenza dei termini per il pagamento della fattura, essa opponente aveva sollecitato la spedizione degli apparecchi funzionanti e, in riscontro, l'allora legale rappresentante della società opposta, aveva riferito di non poter fornire apparecchi identici a quelli ordinati, impegnandosi ad emettere nota di credito relativa alla fattura n. 0312/2013 per l'intero importo indicato, autorizzando essa opponente a non eseguire il pagamento;
4) sino all'invio della costituzione in mora del 14.4.22, la mai aveva richiesto il CP_1 pagamento della fattura poi azionata in via monitoria.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo;
con condanna del al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Deduceva, in particolare: 1) di non aver rinvenuto la citata email nella documentazione della società; 2) che l'opponente non aveva neppure allegato di aver respinto la fattura n.2013/0312 emessa per la fornitura effettuata né di aver restituito o riparato la merce ricevuta;
contestava, inoltre, la presenza di vizi o difetti nella merce fornita.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza in data 12.6.25 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in riferimento alle istanze istruttorie formulate dall'opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, va confermata l'ordinanza emessa in data
19.10.24.
Ciò detto, non è in contestazione l'ordine della merce da parte di , la ricezione Pt_1
della stessa (28 apparecchi led multichip 350mA), la ricezione della fattura ed il mancato pagamento della stessa da parte dell'opponente.
Quest'ultima, a fondamento dell'opposizione, deduce che gli apparecchi consegnati erano risultati “difettati e non funzionanti” e che tale contestazione era stata regolarmente comunicata a mezzo email alla in data 28.11.2013; allega, altresì, che, ricevuta CP_1
detta email, , non potendo fornire apparecchi identici a quelli oggetto dell'ordine, CP_1
pagina 3 di 5 si era impegnata, a mezzo del proprio rappresentante legale Marco Muraro, ad emettere una note di credito a storno della fattura di vendita.
L'opposizione va rigettata.
Ed invero:
- a fronte della contestazione in merito alla ricezione della email del 28.11.2013 (doc. 2 opponente), prodotta in copia scansionata sotto forma di “inoltro” eseguito dall'opponente al proprio legale in data 29.6.22, non ha provato che la CP_2
contestazione fu effettivamente inviata e ricevuta dalla;
CP_1
- estremamente generica è poi la contestazione contenuta nella email in merito agli affermati vizi;
è, infatti, esclusivamente indicato che i beni risultavano “difettati e non funzionanti” senza alcuna ulteriore precisazione;
- l'allegazione secondo cui , a seguito della ricezione della email, si sarebbe CP_1
impegnata ad emettere una nota di credito non è stata provata dall'opponente (i relativi capitoli 9 e 10 articolati dall'opponente, privi di alcun riferimento temporale, non sono stati ammessi in quanto evidentemente generici);
- non risulta (e, comunque, la circostanza non è stata documentata) che l'opponente si sia attivata per restituire gli articoli difettosi;
- l'opponente, su cui – in base al principio della vicinanza della prova – gravava l'onere di provare la difettosità della merce fornita (Cass. SS.UU. 11748/19), nulla ha provato sul punto.
A fronte degli elementi sopra indicati, del tutto prive di rilevanza sono le osservazioni in merito all'affermata inerzia della creditrice;
oltretutto, l'opponente non ha contestato Co l'emissione della seconda ri. in data 18.6.14 da parte della né la ricezione CP_1
della prima messa in mora in data 23.7.21.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base allo scaglione di riferimento (importo minimo per la fase istruttoria in assenza di istruttoria e pagina 4 di 5 medio per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 4237,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 04/11/2025
Il Giudice
NA NG
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