Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2024, n. 10669
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Sentenza 19 aprile 2024

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In tema di contratti di somministrazione di lavoro, l'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. con l. n. 35 del 2012, si applica agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, anche ove il contratto sia sorto in data antecedente, perché ciò che rileva non è l'atto ma il rapporto previdenziale e, nello specifico, la sussistenza o meno della solidarietà nell'obbligo del pagamento delle sanzioni che consegue all'inadempimento dell'obbligazione contributiva primaria.

In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministrante e utilizzatore previsto dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, è applicabile anche alla P.A.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2024, n. 10669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10669
    Data del deposito : 19 aprile 2024

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