Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2907/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2907/2024 R.V.G.
Rilevato che i coniugi:
nato a [...] in data [...] (CF. Parte_1
) C.F._1
e nata a [...] in data [...] (CF. Parte_2
) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Bifolco Daniela matrimonio celebrato il 12/05/2018 a Vietri Sul Mare (SA); hanno depositato in data 19/12/2024 ricorso per separazione consensuale ex art 473- bis.51 c.p.c.; hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del 04.03.2025;
ritenuto che
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a
1
disposizioni di carattere imperativo;
osservato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sottolineato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione dei coniugi [nato a [...] Parte_1
Tirreni (SA) in data 20/07/1970 (CF. )] e [nata C.F._1 Parte_2
a Vietri Sul Mare (SA) in data 26/10/1968 (CF. )]; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione indicate in ricorso e confermate con le note
2 Proc. R.V.G. n. 2907/2024
sostitutive dell'udienza del 04.03.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vietri Sul Mare (SA) (Atto
n° 11 P. II serie A anno 2018);
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in camera di consiglio il 04.03.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3