Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7586 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7586 /2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ciro Visciano, elettivamente domiciliata in Rimini, alla Via XXIII Settembre 1845 n.
109, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
, (C.F.: ), , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del CP_4
di e dal Dott. Funzionari dello stesso CP_5 CP_3 Controparte_6
, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di , Via CP_1 CP_3
Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego- carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle
1
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito, eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_1 prescrizione avuto riguardo alla carta docente per l'anno scolastico 2019/20 e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, contestato la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal
2 vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato:
3 Nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 19/09/2019 al 30/06/2020,
nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 16/09/2020 al 30/06/2021,
nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 06/09/2021 al 31/08/2022,
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 01/09/2022 al 30/06/2023
nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 01/09/2023 al 30/06/2024.
Le supplenze svolte legittimano senz'altro, in base alla giurisprudenza sopra richiamata,
l'attribuzione della carta del docente.
È provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza per l'a.s. 2024/2025; alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal per l'anno scolastico 2019/2020 è CP_1 fondata e deve trovare accoglimento.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (App. Milano,
01/04/2025, n. 69).
É stato condivisibilmente affermato che “la circostanza che sia previsto per i docenti in ruolo un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata,
4 assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del
30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (App.
Milano, 31/10/2024, n. 808).
Nel caso di specie la ricorrente ha ricevuto l'incarico per l'a.s. 2019/2020 il 19.09.2019, data in cui ha iniziato dunque a decorrere la prescrizione, essendo già possibile effettuare a tale data la registrazione nella piattaforma web ai sensi dell'art. 5 del DPCM
28.11.2016, sicché alla data di notificazione del ricorso dell'8.10.2024 il termine quinquennale di prescrizione era ormai decorso (sull'effetto interruttivo della notificazione e non del mero deposito del ricorso si v. Cass. civ. sez. lav., 04/01/2024, n.
279; nello stesso senso, Cass. civ. sez. lav., 10/05/2024, n.12783; Cass. civ. sez. lav.,
04/04/2023, n. 9279; Cass. civ. sez. lav., 02/03/2023, n. 6345; Cass. civ. sez. VI,
12/02/2020, n. 3346; App. Torino sez. lav., 16/02/2023, n.29; App. Torino, 10/03/2021,
n. 159; nella giurisprudenza di questo Tribunale, si v. Trib. Torino sez. V, 22/03/2022,
n. 498).
3.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai
5 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Visciano, dichiaratosi antistatario.
Torino, 16/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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